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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/11/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2883/2025 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA Parte_1
BALDINO
ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ROSALBA VALENZANO resistente Oggetto: riconoscimento indennità buoni pasto FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso depositato il 07.07.2025, il sig. , dipendente Parte_1 dal 21.10.2016 dell' , con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato e qualifica di tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), con mansioni di tecnico di radioterapia, assunto per 36 ore settimanali, ha esposto di essere un lavoratore turnista e di svolgere la propria attività presso il P.O. in turno diurno continuato dalle 8 di mattina CP_2 alle 14:00 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, nonché in turno continuato di 12 ore per 4 volte al mese. Ha quindi dedotto che il datore di lavoro non gli ha riconosciuto il diritto alla fruizione del servizio mensa o, in alternativa, all'indennità sostitutiva (buoni pasto) con riferimento ai giorni di attività lavorativa in cui ha svolto turni superiori alle 6 ore di lavoro. Ha in particolare rilevato che, sebbene presso l' risulti Controparte_3 istituito il servizio mensa (con sede nel Presidio dell'Annunziata) è sempre
1 stato oggettivamente impossibile recarsi in mensa dal P.O. CP_4
di Cosenza e avvalersi del relativo e che quindi, quale
[...] dipendente del P.O. gli è stato di fatto impedito l'uso dei CP_2 locali mensa soprattutto perché, fruendo di una pausa di circa 30 minuti, egli non può oggettivamente recarsi da un presidio ospedaliero all'altro e fruire del pasto in così poco tempo. Ha dedotto che l non ha garantito e non garantisce l'esercizio del CP_3 diritto mensa con modalità alternative, non avendo corrisposto e non corrispondendo il “buono pasto alternativo” o altro emolumento sostitutivo della mensa nonostante, proprio sulla base dei turni effettivamente svolti e non coperti da servizio mensa o altro emolumento sostitutivo, esso ricorrente abbia maturato il diritto ai buoni pasto a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione del pasto e mancato riconoscimento dei c.d. buoni pasto sostitutivi da parte del datore di lavoro. Ha dedotto, in particolare, che la condotta dell integra un Controparte_3 inadempimento delle obbligazioni derivanti dalle norme di cui agli artt. 8, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20.09.2001, come modificato dall'art. 4 CCNL del 31.07.2009, 27 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, 43, comma 4 CCNL comparto sanità 2019-2021, nonché degli artt. 1218, 1223 e 2087 c.c.. Ha dedotto che il diritto all'indennità sostitutiva di mensa, in ragione della natura assistenziale e non retributiva, si prescrive in dieci anni. Ha pertanto chiesto, per il quinquennio 01.01.2020 – 31.12.2024, la monetizzazione dei buoni pasto non erogati e in subordine l'accertamento dell'inadempimento e del relativo diritto al risarcimento, quantificando in entrambi i casi il dovuto sulla base del valore unitario del buono pasto pari a euro 5,29 per il periodo dal 01.01.2020 al marzo 2022 e ad euro 7,00 per il periodo da aprile 2022 a tutto il 2024, con richiesta di condanna al pagamento della somma complessiva di euro 1.728,24, oltre interessi e valutazione monetaria. 2 Si è tempestivamente costituita in giudizio l' Controparte_1
e ha contestato l'insussistenza del diritto al buono pasto in quanto
[...] dovuto, secondo la legge e secondo la normativa contrattuale e regolamentare, nell'ambito di una giornata lavorativa che abbia una durata ed un'articolazione oraria tali da rendere necessaria la fruizione della pausa funzionale a proseguire l'attività lavorativa. Ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. 2 In particolare, ha eccepito la prescrizione dei crediti riferiti al quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso in mancanza di atti interruttivi medio tempore intercorsi;
ha rilevato, richiamando tutti i CCNL del Comparto sanità che si sono avvicendati nonché tutte le delibere del commissario straordinario che a partire dalla n. 178 del 18.03.2022 hanno adottato e modificato il regolamento per la fruizione del servizio mensa aziendale, che il diritto al buono pasto è stato riconosciuto dai regolamenti aziendali di volta in volta per particolari situazioni (in base all'articolazione dell'orario, ai turni non continuativi di almeno 6 ore, ai turni continuativi autorizzati di 12 ore, allo svolgimento di una pausa della durata effettiva di 30 minuti); che l'erogazione del buono pasto è un beneficio accessorio che l'Amministrazione Pubblica può riconoscere secondo le proprie disponibilità finanziarie e nei limiti delle fonti sociali che lo disciplinano (contratti collettivi, anche aziendali e regolamenti aziendali); che non sussiste un diritto soggettivo al buono pasto fondato sul solo superamento delle sei ore lavorative giornaliere;
che il diritto è collegato alla effettiva e concreta fruizione della pausa che si protragga per almeno 30 minuti e che il lavoratore che liberamente scelga di non fruire della pausa, non potrà accedere al servizio mensa/buono pasto, nel tempo di non lavoro;
che il ricorrente raramente ha svolto un turno di 12 ore e che non ha mai svolto un doppio turno diurno con pausa di almeno 30 minuti;
che per il 2022 l'azienda ha corrisposto al sig. n. 44 buoni pasto sostitutivi del Parte_1 servizio mensa. La causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione del 26.11.2025. All'esito della discussione il procedimento è stato definito con sentenza contestuale.
3 La domanda merita accoglimento per quanto di ragione. È infondata l'eccezione di prescrizione. Il diritto azionato, infatti, costituisce una componente del trattamento economico del dipendente ma ha funzione assistenziale, non retributiva, per cui è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale. (cfr., tra le molteplici, Cass. Sez. Lavoro, Sent. 31137 del 28.11.2019)
4 Nel merito e preliminarmente, rileva il Tribunale che è in contestazione l'esecuzione da parte del ricorrente dei turni per come dedotti in ricorso (doppi turni diurni e 4 turni mensili di 12 ore continuative) e per come risultanti dai tabulati prodotti giacché risulterebbe, a dire dell'azienda 3 resistente, che il turno continuativo di 12 è stato svolto soltanto raramente (è indicata espressamente la sola giornata del 29.11.2023); risulterebbero, poi, doppi turni diurni in cui il primo è inferiore alle sei ore continuative e, in ogni caso, non risulterebbero doppi turni diurni con una pausa di almeno 30 minuti. Ebbene, considerata la specifica contestazione di parte resistente, rileva il Tribunale che dal prospetto delle timbrature in atti (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) i doppi turni diurni complessivamente maggiori di 6 ore, i turni continuativi di 12 ore o comunque superiori alle 6 ore, risultano come da schema che segue:
ANNO 2020: 42
ANNO 2021: 48
ANNO 2022: 42, di cui 30 fino al 14.09.2022
ANNO 2023: 46
ANNO 2024: 44. Osserva, inoltre, il Tribunale che l resistente, contestando mediante CP_1
l'allegazione di un prospetto (cfr. all. 1 alla memoria di costituzione) di aver già erogato i buoni pasto per i turni relativi all'anno 2022 (nel corso del quale il ricorrente, per come riscontrato nel prospetto delle timbrature, ha svolto soltanto doppi turni diurni di una durata media pari a 11 ore e per alcuni dei quali risulta che il primo dei turni è inferiore alle sei ore) implicitamente afferma la sussistenza del diritto anche per i turni in cui non vi è stata l'effettiva fruizione della pausa di almeno mezzora. 5 Tanto premesso, rileva ancora il Giudice che l' pone Controparte_1 sull'an questioni di ordine puramente giuridico secondo le quali il diritto alla mensa o all'erogazione del servizio sostitutivo sorge solo ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dai contratti collettivi e dai regolamenti. Ebbene, è utile richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, interpretando gli artt. 8 D.lgs. 66/2003, 29 CCNL 2001, integrativo del CCNL 1999, e 4 CCNL 2009, ha così statuito: “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985). Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 4 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori (…) Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. (…) Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro 5 ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n. 31137/2019, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali.”. Da ultimo, con ordinanza n. 25525 del 17.09.2025, la Suprema Corte, richiamando le decisioni più recenti (Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021), ha ribadito che “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Pertanto, deve ritenersi aver la 6 Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo”. Le disposizioni di legge e di contratto, lette alla luce di tali criteri interpretativi, consentono di ritenere sussistente il diritto alla mensa ovvero all'erogazione dell'indennità sostitutiva anche per i lavoratori turnisti giacché esso è coessenziale al diritto a un intervallo laddove la prestazione di lavoro si protragga oltre le sei ore. Ora, osserva il Tribunale che nel giudizio deciso con l'ordinanza appena richiamata, la Corte territoriale aveva sottolineato che l'impossibilità di fruire del servizio mensa per ragioni legate alla strutturazione dell'orario di lavoro (esigenza continuità della prestazione) non facesse decadere dal relativo diritto, ma lo facesse sorgere nella modalità sostitutiva del buono pasto. Ebbene, nel caso di specie per quanto riguarda l'accesso al servizio mensa il ricorrente ha dedotto l'impossibilità oggettiva di recarsi alla mensa sia perché non operativa a tutti gli effetti, in quanto trasformata in centro vaccinale nel periodo di emergenza pandemica, sia perché, in ogni caso, i locali adibiti a mensa sono posti a distanza tale dalla sede di lavoro da impedire l'effettuazione di una pausa nel tempo massimo di 30 minuti (cfr. pag. 18 e 19 ricorso). Tali circostanze non sono state specificamente contestate dalla parte convenuta che si è limitata a rilevare che “ove il lavoratore liberamente scelga di non fruire della pausa, non potrà accedere al servizio mensa/buono pasto, nel tempo di non lavoro” nonché, si ripete, a contestare che nel caso che occupa raramente sono stati effettuati turni di 12 ore continuative e che per la maggior parte dei doppi turni risulta una timbratura in uscita effettuata prima del decorso delle sei ore e una timbratura in entrata effettuata prima del decorso di almeno trenta minuti di pausa. Ebbene, risulta dai regolamenti allegati (cfr. all. 4 e 5 della memoria) che nel caso di utilizzo del servizio mensa da parte del lavoratore “Il tempo riconosciuto per la fruizione del pasto è calcolato in un massimo di trenta minuti e questo tempo non è considerato ai fini del computo dell'orario di lavoro”. Con riferimento alla distanza della sede di lavoro del ricorrente e all'impossibilità di poter usufruire del servizio mensa nel tempo di trenta 7 minuti riconosciuto dal datore ai propri dipendenti ritiene il Tribunale che le circostanze sono pacificamente acquisite al processo perché non contestate. Ne discende, quindi, la prova che il lavoratore si è trovato nell'impossibilità oggettiva di usufruire della pausa e di usufruire quindi del servizio mensa. E' infondata, dunque, la deduzione secondo cui il lavoratore si sarebbe volontariamente astenuto dalla fruizione delle pause. È, inoltre, priva di rilievo la questione che dalle timbrature risulti una pausa inferiore a trenta minuti e che essa sia stata effettuata in alcuni casi prima del decorso di sei ore continuative di attività lavorativa. Posto infatti che non è stata contestata la corrispondenza tra l'orario giornaliero risultante dal prospetto timbrature e quello contrattualmente previsto, così come non vi è contestazione specifica sull'autorizzazione a svolgere doppi turni diurni, ritiene il Tribunale che, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, sia rilevante esclusivamente la complessiva durata dell'attività lavorativa concretamente svolta dal ricorrente. Risulta dai tabulati - e, come detto, assume rilievo dirimente - che il ricorrente ha svolto turni di 12 ore, doppi turni diurni continuativi per un totale complessivo maggiore di 6 ore (in media 11 ore) per ciascun turno, e che si è trovato nell'impossibilità oggettiva di usufruire del servizio di mensa o perché non operativo o perché posto a distanza tale da non consentire l'uso (e quindi la pausa) nel limite fissato dal datore di lavoro e pari a trenta minuti. Ne discende che non solo per le 12 ore continuative ma anche per i doppi turni diurni sussiste il diritto del ricorrente al risarcimento per equivalente del diritto alla pausa, a prescindere dalla sua durata effettivamente riscontrabile dalle timbrature, giacché tale diritto viene ad esistenza quando l'attività di lavoro si protragga oltre le sei ore e il lavoratore, turnista o meno, non abbia potuto oggettivamente fruire del servizio mensa. 6 Rimane da verificare la fondatezza dell'eccezione, invero soltanto abbozzata, sulla discrezionalità dell'amministrazione nel riconoscere il diritto in questione secondo le proprie disponibilità finanziarie e nei limiti delle fonti sociali che lo disciplinano ossia contratti collettivi, anche aziendali, e regolamenti aziendali (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione). Ebbene, occorre richiamare la sentenza n. 1792/2025 emessa dall'intestato Tribunale a definizione di un giudizio analogo a quello che occupa vertente 8 tra lavoratori turnisti e l' , nella quale è Controparte_1 stata affrontata anche la questione della compatibilità finanziaria delle risorse disponibili della pubblica amministrazione con il riconoscimento del diritto in questione ai lavoratori notturni, diritto escluso dal Regolamento aziendale. È stato osservato che “La conclusione a cui è giunta la giurisprudenza di legittimità sul riconoscimento ai lavoratori turnisti del diritto alla pausa, e quindi alla mensa ovvero all'erogazione sostitutiva, si estende anche ai lavoratori notturni, per i quali tuttavia, nel caso di specie, rimane da verificare la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta in ordine alla loro esclusione dal riconoscimento del diritto in questione per l'incompatibilità finanziaria della spesa con le risorse economiche aziendali. Ebbene, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2011, richiamata da parte convenuta, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della n. 3 del Parte_2
2010. Osservano i Giudici che “questa Corte ha ripetutamente qualificato come principi di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che perseguivano in vario modo la finalità di contenimento della spesa sanitaria (sentenze n. 100 e n. 40 del 2010, n. 94 del 2009). Anche l'art. 2, comma 88, legge n. 191 del 2009, il quale mantiene fermo l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Con tale principio confliggono i commi 1 e 2 dell'art. 19 impugnato. In particolare, il comma 1 dispone una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l'obiettivo dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del Piano di rientro. Identica considerazione vale per il comma 2, che prevede la possibilità per la di prorogare per il periodo corrispondente al Parte_3
Piano di rientro gli incarichi di direttore di unità operativa complessa già conferiti. È ovvio, infatti, che simili proroghe impediscono di realizzare immediatamente il risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle corrispondenti unità complesse eventualmente disposta dal commissario ad acta.”. Si tratta, con ogni evidenza, di spese relative alla scelta del legislatore regionale, sottoposto a vincoli finanziari e gestori, di prorogare i contratti del personale e gli incarichi di direttore di UOC. Sennonché, rileva il Tribunale che la medesima sentenza ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 18, comma 4, della legge della n. 3 del 2010, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo Parte_2
9 comma, lettera l), Cost., la quale prevedeva che la Giunta regionale potesse adottare una nuova disciplina in materia di buoni pasto, spettanti ai dipendenti regionali, stabilendo anche il numero massimo annuale di essi concedibili a ogni lavoratore. Si legge nella sentenza che: “I buoni pasto costituiscono, come noto, una sorta di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, tenuto a prolungare la propria permanenza in servizio oltre una certa ora, deve affrontare per consumare il pranzo. Si tratta, quindi, di una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, che rientra nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti “privatizzati” all'ente di appartenenza. Questa Corte ha già affermato che detta disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile (sentenze n. 324 del 2010 e n. 151 del 2010) e che a questa materia è riconducibile anche il trattamento economico (sentenza n. 332 del 2010) dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato dalla contrattazione collettiva (sentenza n. 189 del 2007). Pertanto, la norma regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e deve conseguentemente essere dichiarata illegittima.”. E, infatti, che la definizione delle regole relative alla fruibilità del diritto sia di competenza della contrattazione collettiva e che, invece, l'aspetto gestionale e organizzativo competa alle aziende (e quindi alla risulta in maniera piana Pt_2 dalla lettera dell'art. 4 CCNL 2009, come detto, modificativo dell'art. 29 CCNL integrativo 2001, a tenore del quale “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.”. (…) il legislatore statale è intervenuto con strumenti atti alla razionalizzazione dei criteri di gestione e di organizzazione della spesa sanitaria della Regione - tra cui certamente rientra la spesa per il personale che è spesa non obbligatoria - non anche sulle norme in materia di fruibilità ed esercizio dei diritti di mensa o di indennità sostitutiva. Si intende dire che, se può in astratto sostenersi che il costo relativo al buono pasto rientri tra le spese del personale (in quanto si tratta di una risorsa che è prevista dalla contrattazione collettiva di comparto in favore dei dipendenti pubblici e, in quanto tale, confluisce nell'ammontare di voci che concorrono a formare la categoria economica della spesa di personale) il diritto alla fruizione del servizio 10 mensa e all'indennità sostitutiva non può essere soppresso. Conferma tale interpretazione il fatto che il legislatore con le disposizioni contenute nel D.L. n. 95/2012, conv. nella L. n. 135/2012, all'art. 5, c. 7, seguendo il noto processo di riduzione della relativa spesa, con la specifica finalità di contenere la spesa per il personale delle Amministrazioni pubbliche (cfr. art. 1, c. 2, L. 196/2009 ed elenco ISTAT pubblicato in G.U. 171 del 27.7.2010 richiamati nel quale sono comprese le Aziende Ospedaliere), ha fissato un limite di spesa per il valore nominale del buono pasto in euro 7,00, non potendo evidentemente eliminare il relativo diritto. Per i diritti di mensa e di indennità sostitutiva di mensa non rileva, quindi, discutere sulla obbligatorietà o meno della spesa, obbligatorietà collegata ai livelli essenziali di assistenza. Rileva, per contro, la circostanza che trattandosi, secondo il ragionamento logico-giuridico fin qui svolto, di diritti riconosciuti dalla normativa statale in materia di ordinamento civile, gli stessi non possono essere limitati nella loro fruibilità, costituendo componenti del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici la cui regolamentazione è affidata alla contrattazione collettiva. In altri termini, sebbene anche le norme relative alla razionalizzazione delle risorse provengano dal legislatore statale - e non siano quindi regionali, come quelle di cui è stata ritenuta fondata la questione di legittimità dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2011 richiamata, perché travalicanti la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - esse in ogni caso non prevalgono su altre norme ugualmente statali (D.lgs. 66/2003) ma applicabili al rapporto di pubblico impiego privatizzato per come disciplinato dalla contrattazione collettiva (art. 29 CCNL integrativo comparto Sanità 2001 e ss.mm.ii.) che ha dettato le norme in merito “alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. Tale conclusione non è superata dalla circostanza che la delibera n. 619/2023, che ha modificato il Regolamento sul servizio mensa e sull'indennità sostitutiva, abbia escluso i relativi diritti per i turnisti notturni con l'accordo unanime delle organizzazioni sindacali. I diritti in questione, infatti, non possono essere oggetto di contrattazione integrativa, essendo chiaro dalla lettura dell'art. 4 CCNL 2009 che “resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori” e come peraltro confermato dagli orientamenti applicativi dell'ARAN in cui si legge “Il CCNL 2016/2018 non prevede la contrattazione integrativa o di altra tipologia di relazione sindacale in materia di buono pasto sostitutivo del servizio di mensa”(…).”. 7 Anche sulla prova del danno, si richiama l'orientamento dell'intestato Tribunale nella sentenza menzionata laddove ha statuito che “la condotta 11 datoriale ha essenzialmente causato un pregiudizio all'integrità della salute dei ricorrenti, non consentendo loro di fatto il recupero delle energie psico-fisiche. Si ritiene, quindi, che i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla presunzione di un pregiudizio in termini di usura psico fisica derivante dal mancato rispetto del riposo settimanale (v. ex multis Cass. nn. 18884/2019; 24563/2016) possano essere richiamati in questa sede, incidendo la diversa misura e distribuzione del riposo non goduto non sull'an, ma sulla maggiore o minore gravità dell'usura psico-fisica”. Usura ravvisabile nel caso di specie, tenuto conto che si ritiene provato lo svolgimento di attività lavorativa su turni di 12 ore o su doppi turni diurni di durata maggiore di sei ore, senza aver goduto della prescritta pausa. Pertanto, l'estensione oraria dei turni, l'impossibilità di interrompere la prestazione nel caso di doppi turni diurni nonché il protrarsi dell'inadempimento datoriale rappresentano elementi presuntivi sulla base dei quali riconoscere il danno lamentato alla salute.
8 Concludendo, ritenuto in via generale fruibile, perché previsto dalla contrattazione collettiva e dalle norme statali in materia di ordinamento civile, il diritto alla mensa e, quindi, all'erogazione dell'indennità sostitutiva da parte di tutti i lavoratori che hanno diritto alla pausa, laddove svolgano un orario superiore alle 6 ore continuative;
ritenuto che
non è provato il fondamento economico finanziario della discrezionalità amministrativa che possa escludere il diritto alla pausa e quindi il diritto di mensa e/o di indennità sostitutiva per i lavoratori che svolgano turni superiori alle 6 ore continuative; ritenuto sussistente il danno, va riconosciuto alla parte ricorrente il ristoro economico per la mancata fruizione della pausa e quindi il pagamento dei buoni pasto sostitutivi per gli anni oggetto della domanda, per i quali non è maturata la prescrizione decennale e nei limiti della quota di competenza dell' Controparte_1 convenuta, per come indicato nella disciplina contrattuale più volte richiamata.
9 Sul quantum, osserva infatti il Tribunale che il ricorrente ha dedotto che in assenza di disciplina interna fino alla delibera n. 519 del 14.09.2022, che ha revocato la delibera 178 del 18.03.2022, il valore del buono pasto “è pari ad € 5,16 per quello in formato cartolare, incrementato ad € 5,29 sempre per quello in forma cartacea ed € 7,00 per quello riconosciuto in forma elettronica a decorrere dal
12 01.07.2015 (defiscalizzandolo fino al totale del valore economico ex art. 1, co. 16 L. n. 190/2014)”. Rileva invece il Tribunale che il richiamo è inconferente, giacché la norma - che attualmente prevede una soglia di esenzione pari a euro 4,00 per i buoni cartolari e a euro 8,00 per i buoni elettronici - dopo la modifica apportata dalla L. 190/2014 in vigore dal 01.07.2015 ha previsto che “non concorrono a formare il reddito (…) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero ((di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica))” (cfr. https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986
-12-22;917). La norma, quindi, pone un tema relativo all'esenzione fiscale fino a un determinato importo, nella specie pari a euro 5,29 aumentato a euro 7,00 per le prestazioni rese in forma elettronica, ma non dispone (e non potrebbe) in ordine al valore del buono pasto applicato da ogni singolo datore di lavoro o, in difetto, dal CCNL di riferimento. Ciò posto, ritiene quindi il Tribunale che in difetto di disposizioni regolamentari, fino al 14.09.2022, debba farsi applicazione dell'art. 29 CCNL 2001 e ss.mm.ii. e che quindi il costo del pasto è pari a euro 5,16, di cui 1/5 è posto a carico del dipendente, e non è monetizzabile. La parte datoriale a partire dalla Delibera DG 519/2022 (cfr. all. 10 alla memoria di costituzione) ha espressamente quantificato il valore nominale facciale del buono pasto in euro 7,00 per cui dal 14.09.2022 va riconosciuto tale valore da cui va scomputato il quinto a carico del dipendente. Ora, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “In caso di illegittima mancata erogazione dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, il lavoratore, stante la non monetizzabilità degli stessi, può agire per ottenere non già un corrispettivo di natura retributiva bensì un ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale” (Cass. ord. 20621/2025). Ancora, “quanto alla non monetizzazione va ricordato l'orientamento di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 31/10/2022, n. 32113), secondo cui, una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore può agire non per ottenere un importo economico a titolo retributivo, atteso che l'attribuzione dei buoni pasto ha carattere assistenziale e il buono pasto non è monetizzabile, ma il dipendente può agire per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno
13 eventualmente parametrato al valore dei buoni pasto non fruiti.” (Cass. ord. n. 20957/2025). Qualificata quindi la domanda come domanda di risarcimento per equivalente e in applicazione dell'orientamento richiamato, ritiene il Tribunale che il ristoro economico a titolo di risarcimento del danno, da parametrarsi eventualmente al valore dei buoni pasto, consenta tale parametrazione ma anche la legittima decurtazione del quinto a carico del dipendente come disciplinata dalla normativa contrattuale. Rileva al riguardo il Tribunale che il valore nominale del buono pasto è l'importo indicato sul buono (cartaceo o elettronico) e rappresenta il valore comprensivo dei tributi, parametro utile a definire la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi secondo la normativa di settore richiamata. Nel caso dei lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in G.U. 171 del 27.7.2010, le norme sulla spending review hanno fissato il valore nominale massimo in euro 7,00, che è quindi anche la soglia massima di esenzione (cfr. Corte dei Conti, sez. Toscana, del. n. 88/2021). Infatti, il limite di 7,00 euro posto dall'art. 5, c. 7, D.L. 95/2012 si riferisce al limite massimo del valore nominale del buono pasto che le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, L. 196/2009 possono determinare. È vero quindi che il limite imposto dal legislatore si riferisce al costo effettivo sostenuto dall'ente ma è il detto limite che deve considerarsi al netto della quota parte del dipendente. Non può quindi inferirsi da tale dato normativo alcuna conclusione in ordine alla non applicabilità nel caso di specie della quota a carico dei lavoratori, stabilita nella misura di un quinto in sede di contrattazione collettiva. La regolamentazione del limite massimo del valore nominale per le amministrazioni pubbliche nonché della soglia massima di esenzione non si riversa infatti sulla compartecipazione delle parti del rapporto di lavoro al costo del servizio;
in altri termini nulla vieta che entro il limite del valore nominale del buono pasto esso possa essere finanziato con la quota parte a carico del dipendente, come per altro previsto nei regolamenti in atti (v. all. nn. da 3 a 7 alla memoria di costituzione). Ne discende che la parametrazione effettuata sul valore dei buoni pasto può legittimamente determinarsi considerando la sola quota dei 4/5 a carico dell'ente datore di lavoro. 14 Pertanto, considerato che, come detto, il costo del pasto individuato dal CCNL è pari a euro 5,16 e che in seguito alla Deliberazione del commissario straordinario n. 519 del 14.09.2022 il valore è stato determinato in euro 7,00 e ritenuto, altresì, di decurtare la quota del quinto a carico del dipendente, e quindi di rideterminare il controvalore rispettivamente in euro 4,13 (ossia il risultato dell'operazione aritmetica 5,16 – [5,16/5]) e in euro 5,6 (ossia il risultato dell'operazione aritmetica 7,00 – [7,00/5]), si procede al calcolo del quantum secondo lo schema che segue. Dal prospetto sopra riprodotto (cfr. ancora allegato n. 4 al ricorso) risulta che il ricorrente ha svolto dal 01.01.2020 al 14.09.2022 120 turni tra turni con orario di lavoro superiore alle sei ore continuative e turni di 12 ore continuative;
dal 14.09.2022 al 31.12.2024 ha svolto invece 102 turni con le medesime caratteristiche. Ora, si è detto che fino al 14.09.2022 il controvalore economico, già decurtato del quinto a carico del dipendente, è pari a euro 4,13 e che successivamente esso è pari a euro 5,6. Indicati tutti i tipi di turni con la lettera “t”, ne discende che è dovuto un ristoro economico a titolo di risarcimento pari a euro 495,6 (4,13 *120 t) fino al 14.09.2022 e a euro 571,2 (5,6*102t) dal 2023, per un totale complessivo di euro 1.066,80. Non vanno scomputati i buoni pasto riconosciuti nel corso del 2022 (cfr. doc. 1 alla memoria di costituzione) giacché non vi è prova della loro effettiva erogazione al dipendente. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di euro
[...]
1.066,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Condanna l alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 321,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze ed in euro 49,00 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 26/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA Parte_1
BALDINO
ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ROSALBA VALENZANO resistente Oggetto: riconoscimento indennità buoni pasto FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso depositato il 07.07.2025, il sig. , dipendente Parte_1 dal 21.10.2016 dell' , con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato e qualifica di tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), con mansioni di tecnico di radioterapia, assunto per 36 ore settimanali, ha esposto di essere un lavoratore turnista e di svolgere la propria attività presso il P.O. in turno diurno continuato dalle 8 di mattina CP_2 alle 14:00 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, nonché in turno continuato di 12 ore per 4 volte al mese. Ha quindi dedotto che il datore di lavoro non gli ha riconosciuto il diritto alla fruizione del servizio mensa o, in alternativa, all'indennità sostitutiva (buoni pasto) con riferimento ai giorni di attività lavorativa in cui ha svolto turni superiori alle 6 ore di lavoro. Ha in particolare rilevato che, sebbene presso l' risulti Controparte_3 istituito il servizio mensa (con sede nel Presidio dell'Annunziata) è sempre
1 stato oggettivamente impossibile recarsi in mensa dal P.O. CP_4
di Cosenza e avvalersi del relativo e che quindi, quale
[...] dipendente del P.O. gli è stato di fatto impedito l'uso dei CP_2 locali mensa soprattutto perché, fruendo di una pausa di circa 30 minuti, egli non può oggettivamente recarsi da un presidio ospedaliero all'altro e fruire del pasto in così poco tempo. Ha dedotto che l non ha garantito e non garantisce l'esercizio del CP_3 diritto mensa con modalità alternative, non avendo corrisposto e non corrispondendo il “buono pasto alternativo” o altro emolumento sostitutivo della mensa nonostante, proprio sulla base dei turni effettivamente svolti e non coperti da servizio mensa o altro emolumento sostitutivo, esso ricorrente abbia maturato il diritto ai buoni pasto a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione del pasto e mancato riconoscimento dei c.d. buoni pasto sostitutivi da parte del datore di lavoro. Ha dedotto, in particolare, che la condotta dell integra un Controparte_3 inadempimento delle obbligazioni derivanti dalle norme di cui agli artt. 8, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20.09.2001, come modificato dall'art. 4 CCNL del 31.07.2009, 27 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, 43, comma 4 CCNL comparto sanità 2019-2021, nonché degli artt. 1218, 1223 e 2087 c.c.. Ha dedotto che il diritto all'indennità sostitutiva di mensa, in ragione della natura assistenziale e non retributiva, si prescrive in dieci anni. Ha pertanto chiesto, per il quinquennio 01.01.2020 – 31.12.2024, la monetizzazione dei buoni pasto non erogati e in subordine l'accertamento dell'inadempimento e del relativo diritto al risarcimento, quantificando in entrambi i casi il dovuto sulla base del valore unitario del buono pasto pari a euro 5,29 per il periodo dal 01.01.2020 al marzo 2022 e ad euro 7,00 per il periodo da aprile 2022 a tutto il 2024, con richiesta di condanna al pagamento della somma complessiva di euro 1.728,24, oltre interessi e valutazione monetaria. 2 Si è tempestivamente costituita in giudizio l' Controparte_1
e ha contestato l'insussistenza del diritto al buono pasto in quanto
[...] dovuto, secondo la legge e secondo la normativa contrattuale e regolamentare, nell'ambito di una giornata lavorativa che abbia una durata ed un'articolazione oraria tali da rendere necessaria la fruizione della pausa funzionale a proseguire l'attività lavorativa. Ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. 2 In particolare, ha eccepito la prescrizione dei crediti riferiti al quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso in mancanza di atti interruttivi medio tempore intercorsi;
ha rilevato, richiamando tutti i CCNL del Comparto sanità che si sono avvicendati nonché tutte le delibere del commissario straordinario che a partire dalla n. 178 del 18.03.2022 hanno adottato e modificato il regolamento per la fruizione del servizio mensa aziendale, che il diritto al buono pasto è stato riconosciuto dai regolamenti aziendali di volta in volta per particolari situazioni (in base all'articolazione dell'orario, ai turni non continuativi di almeno 6 ore, ai turni continuativi autorizzati di 12 ore, allo svolgimento di una pausa della durata effettiva di 30 minuti); che l'erogazione del buono pasto è un beneficio accessorio che l'Amministrazione Pubblica può riconoscere secondo le proprie disponibilità finanziarie e nei limiti delle fonti sociali che lo disciplinano (contratti collettivi, anche aziendali e regolamenti aziendali); che non sussiste un diritto soggettivo al buono pasto fondato sul solo superamento delle sei ore lavorative giornaliere;
che il diritto è collegato alla effettiva e concreta fruizione della pausa che si protragga per almeno 30 minuti e che il lavoratore che liberamente scelga di non fruire della pausa, non potrà accedere al servizio mensa/buono pasto, nel tempo di non lavoro;
che il ricorrente raramente ha svolto un turno di 12 ore e che non ha mai svolto un doppio turno diurno con pausa di almeno 30 minuti;
che per il 2022 l'azienda ha corrisposto al sig. n. 44 buoni pasto sostitutivi del Parte_1 servizio mensa. La causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione del 26.11.2025. All'esito della discussione il procedimento è stato definito con sentenza contestuale.
3 La domanda merita accoglimento per quanto di ragione. È infondata l'eccezione di prescrizione. Il diritto azionato, infatti, costituisce una componente del trattamento economico del dipendente ma ha funzione assistenziale, non retributiva, per cui è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale. (cfr., tra le molteplici, Cass. Sez. Lavoro, Sent. 31137 del 28.11.2019)
4 Nel merito e preliminarmente, rileva il Tribunale che è in contestazione l'esecuzione da parte del ricorrente dei turni per come dedotti in ricorso (doppi turni diurni e 4 turni mensili di 12 ore continuative) e per come risultanti dai tabulati prodotti giacché risulterebbe, a dire dell'azienda 3 resistente, che il turno continuativo di 12 è stato svolto soltanto raramente (è indicata espressamente la sola giornata del 29.11.2023); risulterebbero, poi, doppi turni diurni in cui il primo è inferiore alle sei ore continuative e, in ogni caso, non risulterebbero doppi turni diurni con una pausa di almeno 30 minuti. Ebbene, considerata la specifica contestazione di parte resistente, rileva il Tribunale che dal prospetto delle timbrature in atti (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) i doppi turni diurni complessivamente maggiori di 6 ore, i turni continuativi di 12 ore o comunque superiori alle 6 ore, risultano come da schema che segue:
ANNO 2020: 42
ANNO 2021: 48
ANNO 2022: 42, di cui 30 fino al 14.09.2022
ANNO 2023: 46
ANNO 2024: 44. Osserva, inoltre, il Tribunale che l resistente, contestando mediante CP_1
l'allegazione di un prospetto (cfr. all. 1 alla memoria di costituzione) di aver già erogato i buoni pasto per i turni relativi all'anno 2022 (nel corso del quale il ricorrente, per come riscontrato nel prospetto delle timbrature, ha svolto soltanto doppi turni diurni di una durata media pari a 11 ore e per alcuni dei quali risulta che il primo dei turni è inferiore alle sei ore) implicitamente afferma la sussistenza del diritto anche per i turni in cui non vi è stata l'effettiva fruizione della pausa di almeno mezzora. 5 Tanto premesso, rileva ancora il Giudice che l' pone Controparte_1 sull'an questioni di ordine puramente giuridico secondo le quali il diritto alla mensa o all'erogazione del servizio sostitutivo sorge solo ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dai contratti collettivi e dai regolamenti. Ebbene, è utile richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, interpretando gli artt. 8 D.lgs. 66/2003, 29 CCNL 2001, integrativo del CCNL 1999, e 4 CCNL 2009, ha così statuito: “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985). Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 4 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori (…) Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. (…) Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro 5 ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n. 31137/2019, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali.”. Da ultimo, con ordinanza n. 25525 del 17.09.2025, la Suprema Corte, richiamando le decisioni più recenti (Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021), ha ribadito che “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Pertanto, deve ritenersi aver la 6 Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo”. Le disposizioni di legge e di contratto, lette alla luce di tali criteri interpretativi, consentono di ritenere sussistente il diritto alla mensa ovvero all'erogazione dell'indennità sostitutiva anche per i lavoratori turnisti giacché esso è coessenziale al diritto a un intervallo laddove la prestazione di lavoro si protragga oltre le sei ore. Ora, osserva il Tribunale che nel giudizio deciso con l'ordinanza appena richiamata, la Corte territoriale aveva sottolineato che l'impossibilità di fruire del servizio mensa per ragioni legate alla strutturazione dell'orario di lavoro (esigenza continuità della prestazione) non facesse decadere dal relativo diritto, ma lo facesse sorgere nella modalità sostitutiva del buono pasto. Ebbene, nel caso di specie per quanto riguarda l'accesso al servizio mensa il ricorrente ha dedotto l'impossibilità oggettiva di recarsi alla mensa sia perché non operativa a tutti gli effetti, in quanto trasformata in centro vaccinale nel periodo di emergenza pandemica, sia perché, in ogni caso, i locali adibiti a mensa sono posti a distanza tale dalla sede di lavoro da impedire l'effettuazione di una pausa nel tempo massimo di 30 minuti (cfr. pag. 18 e 19 ricorso). Tali circostanze non sono state specificamente contestate dalla parte convenuta che si è limitata a rilevare che “ove il lavoratore liberamente scelga di non fruire della pausa, non potrà accedere al servizio mensa/buono pasto, nel tempo di non lavoro” nonché, si ripete, a contestare che nel caso che occupa raramente sono stati effettuati turni di 12 ore continuative e che per la maggior parte dei doppi turni risulta una timbratura in uscita effettuata prima del decorso delle sei ore e una timbratura in entrata effettuata prima del decorso di almeno trenta minuti di pausa. Ebbene, risulta dai regolamenti allegati (cfr. all. 4 e 5 della memoria) che nel caso di utilizzo del servizio mensa da parte del lavoratore “Il tempo riconosciuto per la fruizione del pasto è calcolato in un massimo di trenta minuti e questo tempo non è considerato ai fini del computo dell'orario di lavoro”. Con riferimento alla distanza della sede di lavoro del ricorrente e all'impossibilità di poter usufruire del servizio mensa nel tempo di trenta 7 minuti riconosciuto dal datore ai propri dipendenti ritiene il Tribunale che le circostanze sono pacificamente acquisite al processo perché non contestate. Ne discende, quindi, la prova che il lavoratore si è trovato nell'impossibilità oggettiva di usufruire della pausa e di usufruire quindi del servizio mensa. E' infondata, dunque, la deduzione secondo cui il lavoratore si sarebbe volontariamente astenuto dalla fruizione delle pause. È, inoltre, priva di rilievo la questione che dalle timbrature risulti una pausa inferiore a trenta minuti e che essa sia stata effettuata in alcuni casi prima del decorso di sei ore continuative di attività lavorativa. Posto infatti che non è stata contestata la corrispondenza tra l'orario giornaliero risultante dal prospetto timbrature e quello contrattualmente previsto, così come non vi è contestazione specifica sull'autorizzazione a svolgere doppi turni diurni, ritiene il Tribunale che, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, sia rilevante esclusivamente la complessiva durata dell'attività lavorativa concretamente svolta dal ricorrente. Risulta dai tabulati - e, come detto, assume rilievo dirimente - che il ricorrente ha svolto turni di 12 ore, doppi turni diurni continuativi per un totale complessivo maggiore di 6 ore (in media 11 ore) per ciascun turno, e che si è trovato nell'impossibilità oggettiva di usufruire del servizio di mensa o perché non operativo o perché posto a distanza tale da non consentire l'uso (e quindi la pausa) nel limite fissato dal datore di lavoro e pari a trenta minuti. Ne discende che non solo per le 12 ore continuative ma anche per i doppi turni diurni sussiste il diritto del ricorrente al risarcimento per equivalente del diritto alla pausa, a prescindere dalla sua durata effettivamente riscontrabile dalle timbrature, giacché tale diritto viene ad esistenza quando l'attività di lavoro si protragga oltre le sei ore e il lavoratore, turnista o meno, non abbia potuto oggettivamente fruire del servizio mensa. 6 Rimane da verificare la fondatezza dell'eccezione, invero soltanto abbozzata, sulla discrezionalità dell'amministrazione nel riconoscere il diritto in questione secondo le proprie disponibilità finanziarie e nei limiti delle fonti sociali che lo disciplinano ossia contratti collettivi, anche aziendali, e regolamenti aziendali (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione). Ebbene, occorre richiamare la sentenza n. 1792/2025 emessa dall'intestato Tribunale a definizione di un giudizio analogo a quello che occupa vertente 8 tra lavoratori turnisti e l' , nella quale è Controparte_1 stata affrontata anche la questione della compatibilità finanziaria delle risorse disponibili della pubblica amministrazione con il riconoscimento del diritto in questione ai lavoratori notturni, diritto escluso dal Regolamento aziendale. È stato osservato che “La conclusione a cui è giunta la giurisprudenza di legittimità sul riconoscimento ai lavoratori turnisti del diritto alla pausa, e quindi alla mensa ovvero all'erogazione sostitutiva, si estende anche ai lavoratori notturni, per i quali tuttavia, nel caso di specie, rimane da verificare la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta in ordine alla loro esclusione dal riconoscimento del diritto in questione per l'incompatibilità finanziaria della spesa con le risorse economiche aziendali. Ebbene, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2011, richiamata da parte convenuta, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della n. 3 del Parte_2
2010. Osservano i Giudici che “questa Corte ha ripetutamente qualificato come principi di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che perseguivano in vario modo la finalità di contenimento della spesa sanitaria (sentenze n. 100 e n. 40 del 2010, n. 94 del 2009). Anche l'art. 2, comma 88, legge n. 191 del 2009, il quale mantiene fermo l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Con tale principio confliggono i commi 1 e 2 dell'art. 19 impugnato. In particolare, il comma 1 dispone una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l'obiettivo dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del Piano di rientro. Identica considerazione vale per il comma 2, che prevede la possibilità per la di prorogare per il periodo corrispondente al Parte_3
Piano di rientro gli incarichi di direttore di unità operativa complessa già conferiti. È ovvio, infatti, che simili proroghe impediscono di realizzare immediatamente il risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle corrispondenti unità complesse eventualmente disposta dal commissario ad acta.”. Si tratta, con ogni evidenza, di spese relative alla scelta del legislatore regionale, sottoposto a vincoli finanziari e gestori, di prorogare i contratti del personale e gli incarichi di direttore di UOC. Sennonché, rileva il Tribunale che la medesima sentenza ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 18, comma 4, della legge della n. 3 del 2010, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo Parte_2
9 comma, lettera l), Cost., la quale prevedeva che la Giunta regionale potesse adottare una nuova disciplina in materia di buoni pasto, spettanti ai dipendenti regionali, stabilendo anche il numero massimo annuale di essi concedibili a ogni lavoratore. Si legge nella sentenza che: “I buoni pasto costituiscono, come noto, una sorta di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, tenuto a prolungare la propria permanenza in servizio oltre una certa ora, deve affrontare per consumare il pranzo. Si tratta, quindi, di una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, che rientra nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti “privatizzati” all'ente di appartenenza. Questa Corte ha già affermato che detta disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile (sentenze n. 324 del 2010 e n. 151 del 2010) e che a questa materia è riconducibile anche il trattamento economico (sentenza n. 332 del 2010) dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato dalla contrattazione collettiva (sentenza n. 189 del 2007). Pertanto, la norma regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e deve conseguentemente essere dichiarata illegittima.”. E, infatti, che la definizione delle regole relative alla fruibilità del diritto sia di competenza della contrattazione collettiva e che, invece, l'aspetto gestionale e organizzativo competa alle aziende (e quindi alla risulta in maniera piana Pt_2 dalla lettera dell'art. 4 CCNL 2009, come detto, modificativo dell'art. 29 CCNL integrativo 2001, a tenore del quale “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.”. (…) il legislatore statale è intervenuto con strumenti atti alla razionalizzazione dei criteri di gestione e di organizzazione della spesa sanitaria della Regione - tra cui certamente rientra la spesa per il personale che è spesa non obbligatoria - non anche sulle norme in materia di fruibilità ed esercizio dei diritti di mensa o di indennità sostitutiva. Si intende dire che, se può in astratto sostenersi che il costo relativo al buono pasto rientri tra le spese del personale (in quanto si tratta di una risorsa che è prevista dalla contrattazione collettiva di comparto in favore dei dipendenti pubblici e, in quanto tale, confluisce nell'ammontare di voci che concorrono a formare la categoria economica della spesa di personale) il diritto alla fruizione del servizio 10 mensa e all'indennità sostitutiva non può essere soppresso. Conferma tale interpretazione il fatto che il legislatore con le disposizioni contenute nel D.L. n. 95/2012, conv. nella L. n. 135/2012, all'art. 5, c. 7, seguendo il noto processo di riduzione della relativa spesa, con la specifica finalità di contenere la spesa per il personale delle Amministrazioni pubbliche (cfr. art. 1, c. 2, L. 196/2009 ed elenco ISTAT pubblicato in G.U. 171 del 27.7.2010 richiamati nel quale sono comprese le Aziende Ospedaliere), ha fissato un limite di spesa per il valore nominale del buono pasto in euro 7,00, non potendo evidentemente eliminare il relativo diritto. Per i diritti di mensa e di indennità sostitutiva di mensa non rileva, quindi, discutere sulla obbligatorietà o meno della spesa, obbligatorietà collegata ai livelli essenziali di assistenza. Rileva, per contro, la circostanza che trattandosi, secondo il ragionamento logico-giuridico fin qui svolto, di diritti riconosciuti dalla normativa statale in materia di ordinamento civile, gli stessi non possono essere limitati nella loro fruibilità, costituendo componenti del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici la cui regolamentazione è affidata alla contrattazione collettiva. In altri termini, sebbene anche le norme relative alla razionalizzazione delle risorse provengano dal legislatore statale - e non siano quindi regionali, come quelle di cui è stata ritenuta fondata la questione di legittimità dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2011 richiamata, perché travalicanti la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - esse in ogni caso non prevalgono su altre norme ugualmente statali (D.lgs. 66/2003) ma applicabili al rapporto di pubblico impiego privatizzato per come disciplinato dalla contrattazione collettiva (art. 29 CCNL integrativo comparto Sanità 2001 e ss.mm.ii.) che ha dettato le norme in merito “alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. Tale conclusione non è superata dalla circostanza che la delibera n. 619/2023, che ha modificato il Regolamento sul servizio mensa e sull'indennità sostitutiva, abbia escluso i relativi diritti per i turnisti notturni con l'accordo unanime delle organizzazioni sindacali. I diritti in questione, infatti, non possono essere oggetto di contrattazione integrativa, essendo chiaro dalla lettura dell'art. 4 CCNL 2009 che “resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori” e come peraltro confermato dagli orientamenti applicativi dell'ARAN in cui si legge “Il CCNL 2016/2018 non prevede la contrattazione integrativa o di altra tipologia di relazione sindacale in materia di buono pasto sostitutivo del servizio di mensa”(…).”. 7 Anche sulla prova del danno, si richiama l'orientamento dell'intestato Tribunale nella sentenza menzionata laddove ha statuito che “la condotta 11 datoriale ha essenzialmente causato un pregiudizio all'integrità della salute dei ricorrenti, non consentendo loro di fatto il recupero delle energie psico-fisiche. Si ritiene, quindi, che i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla presunzione di un pregiudizio in termini di usura psico fisica derivante dal mancato rispetto del riposo settimanale (v. ex multis Cass. nn. 18884/2019; 24563/2016) possano essere richiamati in questa sede, incidendo la diversa misura e distribuzione del riposo non goduto non sull'an, ma sulla maggiore o minore gravità dell'usura psico-fisica”. Usura ravvisabile nel caso di specie, tenuto conto che si ritiene provato lo svolgimento di attività lavorativa su turni di 12 ore o su doppi turni diurni di durata maggiore di sei ore, senza aver goduto della prescritta pausa. Pertanto, l'estensione oraria dei turni, l'impossibilità di interrompere la prestazione nel caso di doppi turni diurni nonché il protrarsi dell'inadempimento datoriale rappresentano elementi presuntivi sulla base dei quali riconoscere il danno lamentato alla salute.
8 Concludendo, ritenuto in via generale fruibile, perché previsto dalla contrattazione collettiva e dalle norme statali in materia di ordinamento civile, il diritto alla mensa e, quindi, all'erogazione dell'indennità sostitutiva da parte di tutti i lavoratori che hanno diritto alla pausa, laddove svolgano un orario superiore alle 6 ore continuative;
ritenuto che
non è provato il fondamento economico finanziario della discrezionalità amministrativa che possa escludere il diritto alla pausa e quindi il diritto di mensa e/o di indennità sostitutiva per i lavoratori che svolgano turni superiori alle 6 ore continuative; ritenuto sussistente il danno, va riconosciuto alla parte ricorrente il ristoro economico per la mancata fruizione della pausa e quindi il pagamento dei buoni pasto sostitutivi per gli anni oggetto della domanda, per i quali non è maturata la prescrizione decennale e nei limiti della quota di competenza dell' Controparte_1 convenuta, per come indicato nella disciplina contrattuale più volte richiamata.
9 Sul quantum, osserva infatti il Tribunale che il ricorrente ha dedotto che in assenza di disciplina interna fino alla delibera n. 519 del 14.09.2022, che ha revocato la delibera 178 del 18.03.2022, il valore del buono pasto “è pari ad € 5,16 per quello in formato cartolare, incrementato ad € 5,29 sempre per quello in forma cartacea ed € 7,00 per quello riconosciuto in forma elettronica a decorrere dal
12 01.07.2015 (defiscalizzandolo fino al totale del valore economico ex art. 1, co. 16 L. n. 190/2014)”. Rileva invece il Tribunale che il richiamo è inconferente, giacché la norma - che attualmente prevede una soglia di esenzione pari a euro 4,00 per i buoni cartolari e a euro 8,00 per i buoni elettronici - dopo la modifica apportata dalla L. 190/2014 in vigore dal 01.07.2015 ha previsto che “non concorrono a formare il reddito (…) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero ((di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica))” (cfr. https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986
-12-22;917). La norma, quindi, pone un tema relativo all'esenzione fiscale fino a un determinato importo, nella specie pari a euro 5,29 aumentato a euro 7,00 per le prestazioni rese in forma elettronica, ma non dispone (e non potrebbe) in ordine al valore del buono pasto applicato da ogni singolo datore di lavoro o, in difetto, dal CCNL di riferimento. Ciò posto, ritiene quindi il Tribunale che in difetto di disposizioni regolamentari, fino al 14.09.2022, debba farsi applicazione dell'art. 29 CCNL 2001 e ss.mm.ii. e che quindi il costo del pasto è pari a euro 5,16, di cui 1/5 è posto a carico del dipendente, e non è monetizzabile. La parte datoriale a partire dalla Delibera DG 519/2022 (cfr. all. 10 alla memoria di costituzione) ha espressamente quantificato il valore nominale facciale del buono pasto in euro 7,00 per cui dal 14.09.2022 va riconosciuto tale valore da cui va scomputato il quinto a carico del dipendente. Ora, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “In caso di illegittima mancata erogazione dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, il lavoratore, stante la non monetizzabilità degli stessi, può agire per ottenere non già un corrispettivo di natura retributiva bensì un ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale” (Cass. ord. 20621/2025). Ancora, “quanto alla non monetizzazione va ricordato l'orientamento di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 31/10/2022, n. 32113), secondo cui, una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore può agire non per ottenere un importo economico a titolo retributivo, atteso che l'attribuzione dei buoni pasto ha carattere assistenziale e il buono pasto non è monetizzabile, ma il dipendente può agire per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno
13 eventualmente parametrato al valore dei buoni pasto non fruiti.” (Cass. ord. n. 20957/2025). Qualificata quindi la domanda come domanda di risarcimento per equivalente e in applicazione dell'orientamento richiamato, ritiene il Tribunale che il ristoro economico a titolo di risarcimento del danno, da parametrarsi eventualmente al valore dei buoni pasto, consenta tale parametrazione ma anche la legittima decurtazione del quinto a carico del dipendente come disciplinata dalla normativa contrattuale. Rileva al riguardo il Tribunale che il valore nominale del buono pasto è l'importo indicato sul buono (cartaceo o elettronico) e rappresenta il valore comprensivo dei tributi, parametro utile a definire la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi secondo la normativa di settore richiamata. Nel caso dei lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in G.U. 171 del 27.7.2010, le norme sulla spending review hanno fissato il valore nominale massimo in euro 7,00, che è quindi anche la soglia massima di esenzione (cfr. Corte dei Conti, sez. Toscana, del. n. 88/2021). Infatti, il limite di 7,00 euro posto dall'art. 5, c. 7, D.L. 95/2012 si riferisce al limite massimo del valore nominale del buono pasto che le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, L. 196/2009 possono determinare. È vero quindi che il limite imposto dal legislatore si riferisce al costo effettivo sostenuto dall'ente ma è il detto limite che deve considerarsi al netto della quota parte del dipendente. Non può quindi inferirsi da tale dato normativo alcuna conclusione in ordine alla non applicabilità nel caso di specie della quota a carico dei lavoratori, stabilita nella misura di un quinto in sede di contrattazione collettiva. La regolamentazione del limite massimo del valore nominale per le amministrazioni pubbliche nonché della soglia massima di esenzione non si riversa infatti sulla compartecipazione delle parti del rapporto di lavoro al costo del servizio;
in altri termini nulla vieta che entro il limite del valore nominale del buono pasto esso possa essere finanziato con la quota parte a carico del dipendente, come per altro previsto nei regolamenti in atti (v. all. nn. da 3 a 7 alla memoria di costituzione). Ne discende che la parametrazione effettuata sul valore dei buoni pasto può legittimamente determinarsi considerando la sola quota dei 4/5 a carico dell'ente datore di lavoro. 14 Pertanto, considerato che, come detto, il costo del pasto individuato dal CCNL è pari a euro 5,16 e che in seguito alla Deliberazione del commissario straordinario n. 519 del 14.09.2022 il valore è stato determinato in euro 7,00 e ritenuto, altresì, di decurtare la quota del quinto a carico del dipendente, e quindi di rideterminare il controvalore rispettivamente in euro 4,13 (ossia il risultato dell'operazione aritmetica 5,16 – [5,16/5]) e in euro 5,6 (ossia il risultato dell'operazione aritmetica 7,00 – [7,00/5]), si procede al calcolo del quantum secondo lo schema che segue. Dal prospetto sopra riprodotto (cfr. ancora allegato n. 4 al ricorso) risulta che il ricorrente ha svolto dal 01.01.2020 al 14.09.2022 120 turni tra turni con orario di lavoro superiore alle sei ore continuative e turni di 12 ore continuative;
dal 14.09.2022 al 31.12.2024 ha svolto invece 102 turni con le medesime caratteristiche. Ora, si è detto che fino al 14.09.2022 il controvalore economico, già decurtato del quinto a carico del dipendente, è pari a euro 4,13 e che successivamente esso è pari a euro 5,6. Indicati tutti i tipi di turni con la lettera “t”, ne discende che è dovuto un ristoro economico a titolo di risarcimento pari a euro 495,6 (4,13 *120 t) fino al 14.09.2022 e a euro 571,2 (5,6*102t) dal 2023, per un totale complessivo di euro 1.066,80. Non vanno scomputati i buoni pasto riconosciuti nel corso del 2022 (cfr. doc. 1 alla memoria di costituzione) giacché non vi è prova della loro effettiva erogazione al dipendente. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di euro
[...]
1.066,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Condanna l alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 321,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze ed in euro 49,00 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 26/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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