Sentenza 13 maggio 2015
Massime • 1
In tema di applicazione o di revoca delle misure cautelari personali, la valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può tenere conto dell'eventuale applicazione delle diminuenti previste per riti speciali per i quali l'imputato ha preannunciato di optare, in assenza di elementi concreti (quali, ad esempio, la presenza di una istanza già formalizzata di giudizio abbreviato non condizionato o di applicazione di pena già munita dal consenso del PM) che consentono di ritenere concretamente prevedibile l'accesso a tali forme alternative di definizione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2015, n. 36918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36918 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2015 |
Testo completo
369 1 8/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent.лосо Amedeo Franco Presidente - sez. Lorenzo Orilia CC 13/05/2015- R.G.N. 13338/2015 Vito Di Nicola Relatore - Vincenzo Pezzella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON DR, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 23-01-2015 del tribunale della libertà di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. DR ON ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Venezia in riforma del provvedimento di rigetto della revoca o sostituzione della misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente per il reato previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ha sostituito la misura della custodia cautelare - in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, solleva un unico motivo, articolato in più questioni, e qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il ricorrente deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'articolo 275, comma 2 bis, codice di procedura penale e comunque la totale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Assume poi che il tribunale cautelare non ha tenuto conto del quid novi, intervenuto dopo la pronuncia del tribunale del riesame e anteriormente ven all'istanza di revoca della misura, costituito dal fatto che il ricorrente aveva fatto pervenire un memoriale nel quale forniva ampie spiegazioni in ordine ai fatti contestati e che nei confronti di altro coimputato, a seguito di patteggiamento, era stata applicata la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi tre di reclusione. Né il tribunale cautelare avrebbe preso posizione sia con riferimento alla persistenza dell'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione criminosa specifica, tenuto conto dell'epoca remota dei fatti contestati, né sull'evidente inesistenza del requisito della volontarietà da parte del ricorrente di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento restrittivo, avendo ritenuto sussistente il pericolo di fuga nonostante la dimostrazione che il ricorrente stesso avesse negli Emirati Arabi il centro dei propri interessi, ivi dimorando con un regolare permesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il tribunale cautelare ha tenuto in debito conto i rilievi formulati dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, tant'è che, proprio in considerazione di ciò, è stata sostituita la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2 In primo luogo, il tribunale della libertà ha disatteso la doglianza secondo la quale sarebbe stata pronosticabile nei confronti del ricorrente l'irrogazione di una pena contenuta nei limiti di applicabilità del beneficio della sospensione condizionale sul rilievo che ad analogo approdo si era giunti nei confronti di altro coimputato. Nel ritenere l'infondatezza della doglianza, il tribunale cautelare ha, tra l'altro, affermato come la differenza delle posizioni processuali non consentisse automaticamente di ritenere sovrapponibile nei confronti del ricorrente l'esito conseguito nei confronti del coimputato, il quale aveva peraltro risarcito il danno con il versamento della somma di € 100.000 con ciò conseguendo, a seguito dell'applicazione della pena patteggiata, anche il beneficio delle attenuanti generiche, laddove l'applicazione di dette circostanze non era pronosticabile nei confronti del ricorrente, posto che il solo stato di incensuratezza non poteva ritenersi sufficiente per reclamarle. Il Collegio cautelare ha poi osservato come il trattamento sanzionatorio minimo previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 si attestasse su una pena minima edittale di anni uno e mesi sei di reclusione e che, per van effetto del prevedibile aumento dovuto alla continuazione dei reati per le diverse annualità in relazione alle quali si era articolata la condotta criminosa, difficilmente la pena sarebbe stata contenibile nei limiti necessari per applicare il beneficio della sospensione condizionale, in costanza poi delle esigenze cautelari ritenute dal gip e dal tribunale del riesame in termini di perdurante attualità sia in relazione al pericolo della reiterazione criminosa specifica che sia in relazione al pericolo di fuga.
3. Nel pervenire a tali conclusioni il tribunale cautelare si è in sostanza attenuto al principio di diritto secondo il quale - in tema di applicazione o di revoca delle misure cautelari custodiali - la valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può tenere conto dell'eventuale applicazione delle diminuenti previste per i riti speciali non potendo il giudice cautelare, in assenza di elementi concreti (a titolo esemplificativo, istanza formalizzata dall'imputato di avvalersi del giudizio abbreviato secco, proposta di applicazione di una pena determinata ed intervenuto consenso del pubblico ministero su di essa) considerare elementi futuri ed incerti rimessi alla valutazione di altro organo giurisdizionale in tempi diversi e successivi rispetto all'oggetto del giudizio cautelare e ciò anche in presenza di preannunciate opzioni dell'indagato per riti alternativi o in presenza di esiti già in tal senso conseguiti da altri coindagati, che abbiano avuto accesso ai riti speciali, allorquando, come nella specie, le posizioni siano nettamente differenziate. 3 Non può infatti essere pienamente seguito l'orientamento più radicale, espresso in passato da alcune pronunce di questa Corte, secondo il quale una tale valutazione sarebbe in ogni caso preclusa al giudice cautelare per gli aspetti di incertezza che sarebbero ad essa sottesi (Sez. 4, n. 42682 del 24/05/2007, Ehuiaka, Rv. 238298; in parte, Sez. 6, n. 2925 del 30/09/1996, Marino, Rv. 206433). Occorre infatti considerare che l'art. 273, comma 2, codice di procedura penale stabilisce che "nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata". Da ciò si desume che, per il sistema delle cautele penali in personam, le misure cautelari, se consentite, possono essere adottate ovvero, successivamente, mantenute solo in presenza di determinati requisiti (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari), i quali funzionano alla stregua di fattispecie costitutive dell'atto restrittivo. ven Tuttavia la coercizione è esclusa dalla presenza di presupposti negativi i quali funzionano alla stregua di fattispecie impeditive del provvedimento limitativo della libertà personale, vietando che si possa legittimamente operare contra reum in itinere iudicii. In altri termini, l'esistenza dei presupposti negativi costituisce un ostacolo all'adozione ovvero alla permanenza della misura cautelare o alla sua esecuzione con modalità maggiormente afflittive. Inizialmente la procedura penale riservava tale meccanismo alle "cause di non punibilità" cd. operative in partenza ma la dottrina, proprio a proposito della sospensione condizionale della pena, aveva a ragione lamentato l'assenza di una specifica disposizione che ne consentisse la valutazione ed a ciò pose rimedio la novella ex lege 8 agosto 1995, n. 332 che con l'articolo 4, comma 2, inserì nell'articolo 275 del codice di procedura penale il comma 2 bis secondo il quale non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. L'articolo 8, comma 1, decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117 ha successivamente novellato il comma 2 bis dell'articolo 275 codice di procedura penale disponendo, con talune eccezioni, l'inapplicabilità della misura della custodia cautelare in carcere laddove il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 275 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1 ter e 280, comma 3, codice di procedura penale. 4 Perciò deve essere eseguita sia la valutazione circa la futura concessione di del beneficio ex art. 163 cod. pen., per escludere nell'ipotesi di prognosi favorevole, la custodia cautelare, e sia la valutazione circa una prognosi di condanna a pena non superiore a tre anni di reclusione, per escludere, se del caso, la custodia in carcere;
e ciò inevitabilmente richiede la formulazione di un giudizio prognostico, affidato al giudice cautelare per espressa previsione normativa che attribuisce in proposito una competenza funzionale di settore, agganciata al principio di proporzionalità, al fine di evitare che l'imputato venga sottoposto a forme intense (la custodia cautelare) di restrizione della libertà personale alle quali, all'esito del giudizio di merito, se anche di colpevolezza, non sarà mai sottoposto in tutto o, anche solo, in parte o con modalità diverse e meno afflittive (detenzione domiciliare о altre misure alternative alla detenzione). Nell'ottica del legislatore, difatti, il processo penale non può e non deve concludersi con un credito per l'imputato, che in itinere iudicii sia stato sottoposto alla custodia cautelare, perché, se ciò accadesse, ne rimarrebbe van vulnerato nella sua portata più sostanziale il principio di proporzionalità, che appositamente, per evitare ciò, regge il sistema cautelare, il quale non può risultare pregiudicato da una valutazione prognostica errata da parte del giudice cautelare, quando questi, sulla base degli elementi a sua disposizione, avrebbe dovuto impedire che le più intense restrizioni di libertà fossero introdotte ovvero successivamente mantenute. Tuttavia, la valutazione prognostica non può essere astratta ma deve essere assistita da un principio di concretezza (in ciò ravvisandosi la piena condivisibilità degli orientamenti di legittimità in precedenza citati) e, quindi, l'impatto che, sull'esito finale del giudizio, può essere attribuito ai riti alternativi va parametrato non alla loro ipotetica praticabilità ma ad elementi che ne facciano ritenere la più che probabile fattibilità, fermo restando che quando si predica la sussistenza di un pericolo di recidiva (art. 274, lett. c), cod. proc. pen.) la prognosi di concedibilità della sospensione condizionale della pena deve ritenersi, rebus sic stantibus, infausta. Nel caso di specie, quindi, lo scrutinio dei Giudici cautelari è stato esemplare perché essi hanno tenuto conto, sulla base delle evidenze disponibili, non soltanto della incertezza e della non prevedibilità dei riti alternativi, posto che nulla di concreto era risultato in tal senso, ma anche della posizione oggettivamente differenziata del ricorrente stesso rispetto a quella di altro coimputato che si era avvalso del patteggiamento. La custodia cautelare in carcere è stato poi esclusa con la concessione degli arresti domiciliari. 5 4. Le ulteriori doglianze sono poi manifestamente infondate in quanto sostenute da proposizioni meramente assertive perché, a fronte di pregresse statuizioni cautelari che hanno ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa specifica ed il pericolo di fuga, il ricorrente, al cospetto di una misura cautelare ancora ineseguita trovandosi egli comunque fuori dal territorio nazionale, lamenta carenze motivazionali del tutto insussistenti perché il tribunale cautelare ha ritenuto, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento e senza che a ciò sia corrisposta una specifica critica, valide le motivazioni espresse, con ordinanza peraltro non impugnata, dal tribunale della libertà, in precedenza adito in sede di riesame del provvedimento restrittivo. In siffatti casi, nei quali, in mancanza di fatti sopravvenuti, matura una preclusione processuale rispetto alla mera reiterazione di istanze cautelari già in precedenza motivatamente rigettate, l'obbligo di motivazione è rispettato anche mediante il rinvio ai precedenti provvedimenti cautelari, soprattutto se, come nella specie, non impugnati, mentre è preciso onere del ricorrente, nella specie del tutto inadempiuto, indicare specificamente i fatti nuovi che avrebbero determinato un radicale mutamento della situazione processuale di riferimento che il tribunale cautelare avrebbe dovuto valutare e che non avrebbe invece valutato.
5. Consegue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/05/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Amedeo Franco Ашли Дин To d'usure ри DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 SET 2015 LERE GA Luana 6