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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 22/12/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.415/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone di: dott.ssa MA AR PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Parte_1 [...]
), residente in [...], C.F._1
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_2 [...]
), residente in [...], C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Marra, con l'intervento del PM.
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Urbino il
13.9.2014.
pagina 1 di 3 Dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] Persona_1
(PU) il 13 luglio 2010 e nata a [...] il 05 Parte_3
novembre 2013.
Le parti, con ricorso depositato il 16.9.2025 ex articolo 473 bis 51 c.p.c, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti del 16.12.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale,
OMOLOGA a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi e alle condizioni tutte, da intendersi qui Parte_1 Parte_2
integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo confermate nelle note depositate il 20.11.2025.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente
Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Urbino, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
MA AR atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone di: dott.ssa MA AR PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Parte_1 [...]
), residente in [...], C.F._1
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_2 [...]
), residente in [...], C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Marra, con l'intervento del PM.
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Urbino il
13.9.2014.
pagina 1 di 3 Dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] Persona_1
(PU) il 13 luglio 2010 e nata a [...] il 05 Parte_3
novembre 2013.
Le parti, con ricorso depositato il 16.9.2025 ex articolo 473 bis 51 c.p.c, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti del 16.12.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale,
OMOLOGA a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi e alle condizioni tutte, da intendersi qui Parte_1 Parte_2
integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo confermate nelle note depositate il 20.11.2025.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente
Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Urbino, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
MA AR atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3