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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Giovanna Caso Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1503 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il 11/11/2025
tra
(c.f. ) ammessa al gratuito patrocinio e rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paola Zolfo, presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
nato a [...] il [...] (c.f. e CP_1 C.F._2 residente a[...], dom.to alla Via Taranto n 24
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza dell' 11/11/2025 il procuratore di parte ricorrente si riportava al proprio atto introduttivo. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2022 parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile in data 25/06/2005 in Mondragone con parte resistente, dalla cui unione erano nati due figli:
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
Deduceva altresì che i coniugi avevano stabilito la residenza familiare in Mondragone alla Via Duca
Marin Marzano n. 28, abitazione condotta in locazione. Chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi, sul presupposto di una reciproca incompatibilità caratteriale con addebito alla marito per gravi violazioni dei doveri matrimoniali.. Precisava che il marito negli ultimi mesi si era disinteressato completamente delle esigenze sia affettive che economiche dei figli, rifiutando anche semplici contatti telefonici e dall'11 dicembre 2021 si era trasferito a vivere con una cugina in via
Taranto. Assumeva, altresì, di essere disoccupata e percepire unicamente il reddito di cittadinanza, pari ad euro 950,00, somma con la quale provvedeva al sostentamento di tutte le esigenze familiari, senza alcun aiuto economico da parte del marito, ragion per cui spesso doveva ricorrere all'ausilio dei propri familiari.
Concludeva domandando la separazione personale dei coniugi con colpa del marito, l'affidamento esclusivo dei figli minori a causa, disciplinando il diritto di visita dell'altro genitore, l' assegnazione della casa coniugale e la corresponsione della somma di € 400.00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
All'udienza del 24.05.2022 innanzi al Presidente non compariva parte resistente e, con successiva ordinanza del 30.05.2022, era disposto l'affido condiviso dei figli con disciplina del diritto di visita,
l' assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo di € 400,00 in favore dei minori .
All'esito dell'udienza cartolare del 11/11/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini.
Dichiarata la contumacia del resistente, occorre rilevare nel merito che la domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Dagli atti di causa dal tenore delle allegazioni, nonché anche dalla mancata costituzione del resistente, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Ciò premesso il ricorrente ha presentato domanda di addebito.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143
c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n.
12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448). Inoltre, in ordine all'onere probatorio, si legge che: “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (vd. Cass., Sez. I, 30/05/2023, n. 15196).
Nel caso de quo, le allegazioni di parte ricorrente non trovano alcun adeguato riscontro probatorio negli atti di causa. Alla luce del quadro così emerso, non risulta provata una condotta in danno della ricorrente che possa ritenersi causa della crisi coniugale con conseguente rigetto della domanda di addebito. Va poi confermato, in ragione dell'acclarato disinteresse dei padre, l'affido esclusivo dei figli alla ricorrente, alla quale resta assegnata la casa coniugale, con conferma del diritto di visita come statuito dall'ordinanza del 30.05.2022 : il padre, salvo diversi accordi tra le parti, possa tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, dal sabato mattina alle 10 fino alla domenica sera alle 20 con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il
30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli.
Va altresì confermato l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Posto che la resistente percepisce il reddito di cittadinanza di €
950,00 mensili, il Collegio reputa congruo confermare a carico del resistente l'importo di € 400,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli ( euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno. Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Mondragone, di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
55 p. II serie A, anno 2005);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) Confema l'affido esclusivo dei minori alla madre , alla quale è assegnata la casa coniugale, e facoltà del padre di vederli e tenerli con sé come statuito in parte motiva;
5) pone a carico di il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei CP_1 figli di € 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale con ripartizione delle spese straordinarie al 50%;
6) spese compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 12/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio