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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3708 del RGAC dell'anno 2018 avente ad oggetto: azione di accertamento e risarcimento danni, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ES CH (c.f.: ) e (c.f.: C.F._2 Parte_2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catanzaro, Via Schipani n. 168/E, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE-
E
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Costarella (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Soverato (CZ), Via G. Bruno n. 11, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
- CONVENUTA –
Conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 23.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società a responsabilità limitata , chiedendo di accertare e dichiarare l'obbligo, dalla CP_1 stessa assunto, di realizzazione le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi compresi gli oneri di metanizzazione dell'area, in relazione al piano di lottizzazione approvato dal Comune di
Satriano in località Corvo -Mare, con delibera del C.C. del 20.06.2000, con conseguente rilevare indenne l'attore e condanna della società al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento
1 della suddetta obbligazione, in misura pari ai costi di esecuzione delle opere.
A fondamento della domanda ha premesso che la era stata promotrice di un CP_1 piano di lottizzazione approvato dal Comune di Satriano con delibera del Consiglio Comunale del
20.06.2000 e che in tale piano erano ricompresi alcuni terreni di proprietà dell'attore, da permutare con alcuni fabbricati che la convenuta avrebbe edificato sull'area oggetto di lottizzazione.
Ha esposto, inoltre, che con Convenzione del 23.05.2002, stipulata tra l'Ente pubblico, la convenuta e tutti gli altri proprietari dei terreni compresi nel piano di lottizzazione, si era stabilito, tra l'altro, che alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché alla metanizzazione dell'area, avrebbero provveduto i singoli lottizzanti, a propria cura e spese.
Ha dedotto, poi, di aver stipulato con la due distinti accordi privati, CP_1 rispettivamente datati 18.01.2002 e 18.01.2005, con i quali la convenuta si era impegnata a provvedere ad ogni adempimento nei confronti del Comune di Satriano, compresi gli oneri di urbanizzazione, liberando l'attore da ogni responsabilità, così come ulteriormente precisato in un successivo patto sociale contenuto in un distinto atto di compravendita stipulato in data 16.07.2015.
Inoltre, dopo aver dato atto della realizzazione dei fabbricati e della loro consegna ai lottizzanti, ha evidenziato di essere venuto a conoscenza – a seguito dell'infruttuoso avvio della procedura di escussione della polizza fideiussoria rilasciata all'Ente a garanzia delle opere di urbanizzazione – della loro mancata/incompleta realizzazione, così da vedersi costretto, sia a sollecitare l'adempimento alla che a comunicare al la propria assenza di CP_1 CP_2 responsabilità, giusta gli accordi privati intercorsi tra le parti.
Infine, ha dedotto che stante la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione ad opera della società convenuta, il Comune di Satriano ha notificato, senza tuttavia depositarlo, ricorso al
TAR Calabria sede di Catanzaro per chiedere, previo accertamento dell'obbligazione, la condanna dei proprietari dei terreni alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione illo tempore stipulata o al risarcimento per equivalente.
Ha, altresì, rappresentato di aver ottenuto dall'adito Tribunale provvedimento di sequestro conservativo nei confronti della società convenuta fino a concorrenza della somma di € 260.000,00 pari a quella corrispondente alle realizzande opere di urbanizzazione e metanizzazione dell'area oggetto di lottizzazione.
Sulla scorta, quindi, di tale prospettazione e ritenendo la quale esclusivo CP_1 soggetto responsabile della mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione e metanizzazione dell'area lottizzata, ha proposto la presente domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, acquisito il fascicolo del ricorso per sequestro conservativo ante causam
2 (RG n. 1195/2018), contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare che la società ha assunto, nei confronti del sig. l'obbligo di realizzare le opere Parte_3 Parte_1 di urbanizzazione primaria e secondaria relative al piano di lottizzazione approvato dal Comune di
Satriano con delibera del Consiglio Comunale del 20.06.2000, nonché ogni altro onere derivante da tale lottizzazione, compreso quello di metanizzazione dell'area; - conseguentemente, previo accertamento della mancata realizzazione e/o comunque completamento di dette opere di Co urbanizzazione, condannare la società '90 a rilevare indenne il sig. CP_1 Parte_1 da ogni onere inerente alle opere relative al suddetto piano di lottizzazione e, quindi, condannarla
a risarcire ogni eventuale danno derivante allo stesso dall'inadempimento della suddetta obbligazione, compreso il rimborso di quanto egli sarà eventualmente condannato a pagare al
Comune di Satriano per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione e metanizzazione, ovvero condannarla a pagare la somma di € 260.000,00, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, necessaria per realizzare e/o completare le opere di urbanizzazione ancora mancanti, nonché condannarla a pagare tutti gli altri danni comunque subiti a causa del denunciato inadempimento, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- con vittoria di spese e competenze di lite, anche relative alla fase cautelare del sequestro conservativo ante causam..”.
Si è costituita in giudizio in persona del suo legale rappresentante p.t., che CP_1 non contestando le disposizioni negoziali intercorse tra le parti, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di accertamento proposta dall'attore per difetto di interesse ad agire, sul presupposto della non contestazione dell'obbligo assunto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché
l'inammissibilità della domanda di manleva sul presupposto della inesistenza della pretesa giudiziale cui essa afferisce chiedendo, infine, la riduzione del sequestro, essendo la misura delle somme necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, inferiore rispetto al valore del patrimonio vincolato.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa riduzione del vincolo reale, rigettare la domanda attrice per le causali in narrativa. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi”.
Con ordinanza in data 1.03.2019, è stata rigettata la richiesta di riduzione del provvedimento cautelare di sequestro conservativo avanzata dalla convenuta, poi rinunciata e successivamente riformulata in corso di causa ai sensi degli artt. 669 bis e 669 decies c.p.c., subordinatamente alla domanda di revoca, anch'essa rigettata con provvedimento del 18.10.2019.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., parte attrice, con la prima memoria, ha altresì chiesto la condanna della società convenuta alla realizzazione/completamento delle opere
3 di urbanizzazione, concludendo nei termini che seguono: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, acquisito il fascicolo del ricorso per sequestro conservativo ante causam (RG n. 1195/2018), Co contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare che la società '90 ha CP_1 assunto, nei confronti del sig. l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione Parte_1 primaria e secondaria relative al piano di lottizzazione approvato dal Comune di Satriano con delibera del Consiglio Comunale del 20.06.2000, nonché ogni altro onere derivante da tale lottizzazione, compreso quello di metanizzazione dell'area; - conseguentemente, previo accertamento della mancata realizzazione e/o completamento di dette opere di urbanizzazione e, quindi, previo accertamento dell'inadempimento della soc. '90: a) condannare detta società CP_1
a completare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ancora mancanti, iniziando i relativi lavori immediatamente e concludendoli nei tempi tecnici strettamente necessari;
b) in caso Co di ritardo nell'inizio e nel completamento delle opere, condannare la società '90 al CP_1 pagamento di una somma giornaliera determinata secondo equità ex art. 614-bis c.p.c.; c) condannare la società '90 a rilevare indenne il sig. da ogni onere CP_1 Parte_1 conseguente alla mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al suddetto piano di lottizzazione e, quindi, condannarla a risarcire ogni eventuale danno derivante allo stesso per tale motivo, compreso il rimborso di quanto egli sarà eventualmente condannato a corrispondere al
Comune di Satriano per la realizzazione delle suddette opere, danno da liquidarsi in separato giudizio qualora l'Amministrazione comunale non dovesse iniziare un nuovo giudizio prima della definizione del presente, ovvero condannare la società '90 a pagare la somma di € CP_1
260.000,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché condannarla a pagare tutti gli altri danni comunque subiti a causa del denunciato inadempimento, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- con vittoria di spese e competenze di lite, anche relative alla fase cautelare del sequestro conservativo ante causam.”
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.09.2025, con concessione alle parti del termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
In primis, mette conto evidenziare come nel rapporto controverso, relativo alla realizzazione degli oneri di urbanizzazione relativi alla lottizzazione de qua, si ponga una duplicità di rapporti: da una parte, vi è l'obbligo dei proprietari dei lotti nei confronti del Comune di Satriano, assunta con la
4 Convenzione Urbanistica del 23.05.2002 (cfr. all. 3 fascicolo attore); dall'altra, vi è l'obbligazione di natura puramente contrattuale sorta tra il privato proprietario dei lotti e la società 90, in CP_1 virtù degli accordi rispettivamente del 18.01.2002 e del 18.01.2005 (cfr. all.ti 2 e 4 fascicolo attore) nonché del patto speciale di cui all'atto di compravendita del 16.07.2015 (cfr. all. 9 fascicolo attore).
La presente controversia, afferente al secondo dei suddetti rapporti, presuppone il preliminare vaglio dell'ammissibilità della domanda attorea di accertamento dell'obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché di metanizzazione dell'area oggetto di lottizzazione compreso ogni altro onere derivante da tale lottizzazione che, secondo la prospettazione della convenuta, dovrebbe dirsi inammissibile, siccome non sostenuta da interesse ad agire in ragione della non contestazione degli accordi stipulati inter partes.
Come noto, l'ammissibilità dell'azione giudiziaria è subordinata alla sussistenza dell'interesse ad agire come previsto dall'art. 100 c.p.c. e tale interesse, per le azioni di mero accertamento, consiste nella necessità di rimuovere uno stato di incertezza oggettiva su un diritto o un rapporto giuridico, quando tale incertezza arreca un pregiudizio attuale e concreto al soggetto che agisce (Cass. civ., n. 16162/2015).
Nel caso in esame, sebbene la società convenuta non contesti l'esistenza degli accordi intervenuti con l'attore, la circostanza di non aver realizzato, né versato il corrispettivo del valore di tali opere di urbanizzazione, crea di per sé una situazione di incertezza e pregiudizio per i proprietari dei lotti, tra cui l'odierno attore, che giustifica il ricorso all'Autorità Giudiziaria per ottenere una pronuncia che accerti l'obbligo assunto.
Ciò nonostante, affinché tale azione non si risolva nell'accertamento di un mero fatto o di una mera situazione giuridica prospettata quale elemento costitutivo di un possibile diritto, è necessario che tale accertamento sia svolto in funzione della tutela richiesta. In altri termini,
l'azione di accertamento deve consistere, non nella mera constatazione di un fatto, ma nel raggiungimento di un “effetto giuridico tipico”. Nella fattispecie in esame, la domanda di accertamento proposta da parte attrice è, per tutta evidenza, finalizzata alla richiesta condanna della società convenuta a rilevare indenne – da qualificarsi propriamente come domanda restitutoria- o al pagamento, a titolo risarcitorio, delle somme corrispondenti al costo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e di metanizzazione dell'area lottizzata non realizzati, o ancora di condanna al pagamento del tantundem, per come evincibile dalle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio. In disparte la fondatezza o meno di tali domande può, però, dirsi che esse qualifichino l'azione come azione di condanna che necessariamente presuppone, logicamente e giuridicamente,
5 l'accertamento del diritto che si assume violato. Ne deriva che l'azione di accertamento de qua, essendo intrinsecamente collegata e funzionale alla domanda di condanna, deve dichiararsi ammissibile e impone al giudice di esaminarla nel merito.
Ebbene, secondo la prospettazione attorea, la società convenuta si è impegnata – per suo conto e per quanto egli fosse obbligato- a realizzare le opere di urbanizzazione e metanizzazione a propria cura e spese così, per espressa previsione contrattuale, assumendo tutti gli obblighi, oneri e spese comunque connessi alle opere di urbanizzazione previste nella Convenzione Urbanistica con il Comune di Satriano (cfr. art. 2 accordo del 18.01.2002 – doc. 2 fascicolo attore;
cfr. pag. 2 atto di compravendita del 16.07.2015 – all. 9 fascicolo attore).
Di talché, accanto all'obbligo dei lottizzanti tutti di realizzare le opere di urbanizzazione inerenti al piano di lottizzazione, così come previsto dalla convenzione urbanistica stipulata con il
(cfr. all. 3 fascicolo attore), vi è il concomitante accordo stipulato tra l'attore e la società CP_2 convenuta in data 18.01.2002, integrato dal successivo accordo del 18.05.2005 e ribadito nell'atto di compravendita del 16.07.2015.
Fermo restando che l'obbligazione relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve qualificarsi quale obbligazione propter rem, di tal che esse si collegano alla titolarità del bene, gli accordi siglati dalle parti in causa evidenziano come la società si sia accollata i relativi oneri ovvero impegnata alla realizzazione delle opere, per quanto di spettanza dell'attore.
Orbene, dal tenore letterale dell'accordo del 18.1.2002 e dal contenuto dei richiamati successivi atti, non è diversamente opinabile che la società convenuta si sia effettivamente assunta l'obbligo dell'attore verso il Comune di Satriano così da configurarsi la fattispecie dell'accollo – come letteralmente indicato dalle parti- rispetto al quale, però, il creditore è rimasto estraneo, non avendovi espressamente aderito, con la conseguenza che, nel caso in esame, ricorre la figura dell'accollo interno che non importa liberazione del debitore originario dall'obbligazione (Cass. civ., se. I, 8635/2024), il quale rimane obbligato in solido con il terzo.
Ciò detto, occorre anche chiarire che tale tipologia di accollo, pur se non espressamente prevista dal codice civile, risponde al generale principio dell'autonomia privata e supera il vaglio di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c.., nell'ambito della quale alle parti è demandato di stabilire il contenuto dell'obbligazione dell'accollante, il quale può obbligarsi a liberare il debitore originario o vincolandosi a realizzare le opere secondo le modalità proprie dell'adempimento del terzo oppure impegnandosi a tenere indenne il debitore da quanto abbia pagato al creditore.
Nella fattispecie, dall'esame della documentazione in atti, emerge che il terzo ebbe ad
6 impegnarsi ad assumere a proprio carico gli oneri relativi alla lottizzazione e alla realizzazione delle opere di cui si discetta, tenendo indenne l'attore da ogni relativa responsabilità (“La società
ricevendone mandato dal signor curerà l'iter della Controparte_3 Parte_1 lottizzazione, sollevando da ogni spesa il mandatario stesso e assumendo a proprio carico ogni e qualsiasi onere della lottizzazione stessa e cioè, senza derogare alla generalità, tutte le incombenze burocratiche, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il costo dell'opera da realizzare direttamente, i costi di progettazione, di concessione e simili, gli oneri finanziari, le spese professionali, in definitiva ogni altro onere, compresi quelli di progettazione e professionali, per arrivare al ritiro della concessione edilizia e la realizzazione dei complessi residenziali…” - cfr. art. 2 accordo del 18.01.2002) sicché deve ritenersi accertata l'obbligazione della convenuta, con conseguente accoglimento della domanda di accertamento proposta.
Cosi accertata l'obbligazione della convenuta di sollevare da ogni spesa il mandatario e ad assumere a proprio carico ogni e qualsiasi onere della lottizzazione connessi alla opere di urbanizzazione e metanizzazione dell'area lottizzata, può ora passarsi all'esame delle domande di “ rilevare indenne il sig. da ogni onere inerente alle opere relative al suddetto Parte_1 piano di lottizzazione e, quindi, condannarla a risarcire ogni eventuale danno derivante allo stesso dall'inadempimento della suddetta obbligazione, compreso il rimborso di quanto egli sarà eventualmente condannato a pagare al Comune di Satriano per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione e metanizzazione, ovvero condannarla a pagare la somma di € 260.000,00,
o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, necessaria per realizzare e/o completare le opere di urbanizzazione ancora mancanti, nonché condannarla a pagare tutti gli altri danni comunque subiti a causa del denunciato inadempimento, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi”.
In ordine alla prima domanda, ossia quella di essere tenuto indenne dagli oneri derivanti dalle opere inerenti il piano di lottizzazione, la stessa deve rigettarsi non essendo stato sostenuto, allo stato, alcun onere da parte attrice.
Alla luce dei richiamati principi non coglie, dunque, nel segno la difesa attorea che fa, dapprima riferimento alla proposizione, ad opera dell'Ente comunale, del ricorso al Tar Calabria non depositato e avente ad oggetto la richiesta di condanna dell'attore alla esecuzione delle opere di urbanizzazione (cfr. pagg. 4 e 5 atto di citazione) e, successivamente, alla pendenza dinanzi allo stesso TAR Calabria sede di Catanzaro del procedimento n. 2027/2024 R.G. (cfr. all. 43 note di trattazione scritta per l'udienza del 25.03.2025) che, non ancora definito, non consente di ritenere soddisfatti i requisiti della concretezza ed attualità dell'interesse che devono sorreggere la domanda
7 di restituire indenne formulata dall'attore.
Le medesime ragioni che precedono impongono, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria, siccome volta ad ottenere il risarcimento del danno corrispondente al costo delle opere non realizzate. Sotto tale profilo occorre evidenziare che alcun pagamento, a favore del Comune di
Satriano, risulta essere stato effettuato da parte attrice così da non soccorrere la concretezza ed attualità del danno da essa preteso.
Vale, infatti, la pena evidenziare che in tema di responsabilità contrattuale, è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass. Civ., sez. III, 27.07.2022,
n. 23512).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, nella vicenda sottoposta al vaglio di questo
Tribunale, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di un pregiudizio effettivamente subito dall'attore, dunque attuale, e causalmente collegato alla mancata realizzazione dei lavori previsti nella convenzione urbanistica.
L'attore, difatti, lamenta di aver sofferto un pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dalla mancata metanizzazione dell'area oggetto di lottizzazione senza, tuttavia, dimostrare la concretizzazione del danno lamentato, almeno allo stato. La dimostrazione dell'inadempimento degli obblighi assunti dalla convenuta, infatti, è condizione si necessaria, ma non sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria poiché il nocumento patrimoniale non può essere mai identificato in re ipsa ed il pregiudizio risarcibile è sempre il danno-conseguenza. In altre parole, un evento, ancorché pregiudizievole, non può costituire ex se un danno risarcibile, ma richiede l'allegazione e la prova della conseguenza pregiudizievole condizione che, certamente, non può dirsi assolta dalla mera pendenza del giudizio dinanzi al TAR, nelle more instaurato dal Comune di Satriano.
In mancanza di un danno concreto ed attuale, dunque, la domanda deve essere respinta.
La in fondatezza della domanda risarcitoria proposta, sotto il profilo dell'an esonera dalla valutazione in ordine al quantum debeatur, anch'esso comunque indimostrato.
E comunque può ulteriormente precisarsi che dalla documentazione in atti, risulta la parziale esecuzione delle opere de quibus (si vedano: comunicazione di avvio procedimento escussione polizza fideiussoria, laddove il Comune di Satriano dà atto della parziale consegna delle opere di urbanizzazione primaria – cfr. all. 6 fascicolo;
missiva datata 8.05.2015 con cui l'attore invita la
8 convenuta a provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti – cfr. all. 7 fascicolo attore), ma non la precisa e chiara indicazione di quelle ancora da eseguire e dei relativi costi.
Inoltre, al mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla misura e alla quantificazione dettagliata di tali opere e dei relativi costi, non possono di certo sopperire le mere asserzioni di parte attrice che si limita alla generica richiesta di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 128.000,00, evidentemente sulla scorta della richiesta di pagamento avanzata dal in data 20.05.2017 (cfr. all. 10 fascicolo attore) e, a ben vedere, neppure CP_2 corrispondente all'importo preteso nel giudizio attualmente pendente dinanzi al Tar Calabria dove, per le medesime opere, risulta indicato il diverso importo di € 199.327,97 (cfr. all. 42 alle note di trattazione scritta dell'attore per l'ud. del 25.03.2025) laddove deve tenersi conto che l'obbligazione
è relativa a diverse parti in causa, in solido tra loro e comunque in relazione alla quota di rispettiva proprietà, dato che né è stato puntualmente allegato dalla parte attrice né è stato chiesto in alcun modo di provare.
Parimenti non può trovare accoglimento la domanda attorea, formulata in sede di prima memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., di adempimento dell'obbligazione assunta e quindi di condanna della convenuta all'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di metanizzazione dell'area oggetto di piano di lottizzazione, con relativa domanda di condanna al pagamento di somme dovute in caso di ritardo nell'adempimento ex art. 614 – bis c.p.c., trattandosi di domanda nuova come tale non ammissibile, per come correttamente rilevato dalla società convenuta.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, per domande nuove devono intendersi quelle domande “ulteriori” che “si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono “altro” da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. Un., n. 12310/2015;
Cass. civ., Sez. Un., n. 22404/2018).
Nel caso di specie, deve escludersi che l'attore si sia limitato a modificare, con la prima memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., la precedente domanda avendo, invece, introdotto una domanda nuova che si cumula inammissibilmente con essa.
Con l'atto introduttivo del giudizio, infatti, ha chiesto, all'esito dell'accertamento dell'obbligazione assunta dalla convenuta, di essere tenuta indenne da ogni onere relativo alle opere di urbanizzazione e metanizzazione dell'area oggetto di piano di lottizzazione, con condanna al risarcimento dei danni corrispondenti al costo delle suddette opere (cfr. conclusioni atto introduttivo), mentre con la memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., reiterando le domande
9 introduttive, ha aggiunto ad esse altra e diversa domanda consistente nella condanna all'esecuzione delle opere de quibus (cfr. conclusioni memoria ex art. 183, 6 c. c.p.c. I termine).
Da tanto consegue l'inammissibilità della domanda nuova che, per altro verso, deve intendersi pure rinunciata dall'attore, giusta quanto risultante dalle note di trattazione scritta per l'udienza del 5.03.2024 ove, nel rappresentare lo stato di insolvenza della convenuta, ebbe a dedurre l'inutilità della domanda in esame che, del resto, non risulta più riproposta nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.03.2025.
Neppure può essere accolta la domanda di condanna per equivalente della società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma indicata nell'atto introduttivo in euro 260.000,00,
o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, proposta sin dall'avvio del giudizio;
ed, infatti, sebbene le pattuizioni poste a base della domanda – l'accordo del 18.1.2002 ed il successivo del
2005 e del 16.7.2015- possano fondare la domanda di condanna al pagamento delle somme necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a realizzarsi, allo stato non è stato neppure specificamente allegato di quali opere si tratti, quali tra queste siano state realizzate, in tutto o in parte (neppure è allegato il verbale di consegna parziale del 3.7.2008 – richiamato in atti nell'atto introduttivo del giudizio in sede amministrativa- per consentire al
Tribunale la verifica della tipologia delle opere realizzate e consegnate), quale sia la quota di partecipazione alla realizzazione delle stesse in capo all'attore, fermo restando che si evidenzia non solo dagli atti del presente giudizio, ma anche dalla domanda in sede amministrativa l'esistenza di condebitori in solido tra loro e con l'attore per la realizzazione di tali opere;
né tali elementi, fondanti ai fini della determinazione del quantum, possono essere superati da una eventuale CTU, che -a tacere d'altro- comunque sarebbe meramente esplorativa in mancanza, come detto, di allegazioni e produzioni documentali.
Né può ritenersi la somma di euro 260.000,00 non contestata da parte convenuta che ha rimarcato come non tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo il titolo azionato nel giudizio, fossero a carico della società convenuta ma solo quelli che il – con gli accordi Pt_1 interni del 2002, 2005 e 2015 aveva trasferito in capo alla dunque, non l'intero CP_1 importo di tali oneri spettava alla convenuta ma solo, per accordo interno, la quota di competenza del della quale la società si era accollata l'onere economico e la cui quantificazione non è Pt_1 stato il Tribunale messo in condizione di effettuare.
Dunque, anche sotto tale profilo, la domanda di condanna al pagamento delle somme proposta deve essere rigettata.
Il rigetto delle domande di restituzione e di risarcimento danni oltre che di pagamento del
10 tantundem per la realizzazione dele opere di urbanizzazione connesse alla lottizzazione e le ragioni ad esso sottese importano la revoca del provvedimento di sequestro conservativo disposto nel giudizio n. 1195/2018 R.G. nell'ambito del quale l'attore era stato autorizzato al sequestro ex art. 671 c.p.c., fino alla concorrenza di € 260.000,00, nei confronti della società convenuta ed in forza del quale lo stesso aveva spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 86/2020
R.G.E. che aveva visto, in suo favore, l'accantonamento della somma di € 84.418,60 in via chirografaria (cfr. all. 41 alle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025).
Quanto, infine, alla richiesta di segnalazione al PM ex art. 7 L.F. formulata con le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.03.2021 sul presupposto dell'aggravarsi dello stato di insolvenza della convenuta, occorre preliminarmente evidenziare che la suddetta segnalazione non rappresenta un atto dovuto o automatico del giudice che tale richiesta riceve occorrendo, comunque, che il giudice compia una propria autonoma valutazione incidentale, per come previsto dall'art. 6 della medesima L.F..
Pertanto, qualora, come nel caso di specie, tale indagine porti a ritenere il credito, allo stato, insussistente (rectius: inesigibile) per le ragioni sopra ampiamente esposte, è evidente che manchi il presupposto che a quella istanza ha dato origine, con la conseguenza di doverne disporre il rigetto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento della domanda attorea, in punto di accertamento dell'obbligo della società convenuta di realizzare a propria cura e spese gli oneri di urbanizzazione, giustifica la compensazione delle spese tra le parti, ivi comprese quelle del procedimento cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, disattesa ogni altra eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice, per quanto di ragione, e accerta e dichiara l'obbligo della di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al piano CP_1 di lottizzazione approvato dal Comune di Satriano con delibera del Consiglio Comunale del
20.06.2000, nonché ogni altro onere derivante da tale lottizzazione, compreso quello di metanizzazione dell'area;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento cautelare.
Catanzaro, 9.12.2025
Il Giudice
11 Dott.ssa Adele Ferraro
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