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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1802/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Giovanni Francesco Fidone;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] [...] (C.F. ); Controparte_1 Pt_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Marcella Morgante e
Santino Garufi;
APPELLATI
1 E CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Cavallo;
, nata a [...] [...] (C.F. ), rappresentata Parte_2 Pt_1 C.F._4
e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Patrizia e Francesco Gurrieri;
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_3 C.F._5
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ignazio Galfo;
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._6 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Pannuzzo;
APPELLATI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione il
13 febbraio 2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, l Parte_1
[...]
Esponevano che , in data 16 agosto 2014, a seguito della rottura Controparte_2
delle membrane amniotiche di primipara alla 41° settimana di gravidanza, si era recata presso l di reparto di ostetricia e ginecologia;
che i medici del reparto CP_4 Pt_1
avevano ripetutamente tentato il parto per via vaginale, attraverso la manovra Kristeller e l'applicazione di ventosa (Kiwi); che, falliti tali tentativi, era stato effettuato il taglio cesareo in emergenza per riscontrata decelerazione al tracciato cardiotocografico, e alle ore 16,13 dello stesso giorno era nato il piccolo;
che il neonato, al momento della nascita, Per_1
manifestava apnea e spiccata bradicardia con ipotonia e pallore - tanto da essere immediatamente sottoposto a rianimazione cardio polmonare con ventilazione associata a compressioni toraciche – e presentava l'indice di Apgar pari a 3 nel primo minuto ed a 4 nei minuti successivi;
che, nel tempo, il quadro clinico del piccolo era rimasto Per_1
immutato, ed era rappresentato dallo stato di coma grave con dipendenza da ventilatore
2 ed in nutrizione enterale continua con sondino gastrico, compatibile con gli esiti di una grave encelopatia ipossico – ischemica perinatale post asfittica.
Assumevano che le condizioni del bambino erano state causate dal comportamento negligente dei sanitari i quali, in presenza di evidenti segnali di sofferenza fetale, piuttosto che ricorrere immediatamente al parto cesareo, avevano tentato il parto per via naturale, per di più applicando manovre assolutamente controindicate in presenza di chiari sintomi di sofferenza fetale.
Deducevano che gli errori commessi dai sanitari avevano cagionato altresì ingenti danni ad eSS , sia a titolo di danno biologico temporaneo e permanente, per gli esiti CP_2 parto patologico, che a causa dello stato depressivo che l'aveva colpita, nonché per le sofferenze morali ed il danno esistenziale che erano conseguiti dalle gravissime condizioni di salute del bambino.
Soggiungevano che grave, inoltre, era la lesione del rapporto parentale in capo all' CP_1
Chiedevano la condanna dell'azienda convenuta al risarcimento dei danni in favore del minore e di essi attori.
Costituitasi in giudizio, l contestava le Parte_1
pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto.
Per il caso di condanna, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa i sanitari intervenuti nell'occorso, ovverosia , , e CP_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
spiegando nei loro confronti azione di regresso.
[...]
ConceSS la chiesta autorizzazione ed effettuata la chiamata in causa, tutti i sanitari si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda nei loro confronti proposta.
In corso di causa, e precisamente il 31/8/2017, il piccolo decedeva Persona_2
a causa delle lesioni subite.
Con sentenza n. 676/2021 del 3 giugno 2021 il Tribunale di Ragusa, accertata la sussistenza della dedotta responsabilità medica, condannava l'azienda al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme: €. 166.650,00, quali eredi di , a titolo di Per_1 danno biologico terminale;
€. 274.405,79 a titolo di danno biologico subito dalla;
€. CP_2
336.500,00 a titolo di danno parentale in favore di ciascuno dei genitori;
€. 10.611,18 a titolo di danno patrimoniale subito dalla;
€. 598,24 a titolo di danno patrimoniale CP_2
subito da Controparte_1
Il Tribunale, inoltre, rigettava la domanda proposta dall' Parte_1
nei confronti dei terzi chiamati e regolava le spese in base al principio della soccombenza.
3 Avverso la sentenza l ha interposto appello Parte_1
sulla base di quattro ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Disposta la sostituzione del relatore, trasferito ad altro ufficio, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione, scaduto il termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., il 13 febbraio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce che ha errato il Tribunale nell'affermare la responsabilità dei sanitari.
Assume, all'uopo, che: i consulenti tecnici d'ufficio non avevano valutato le condizioni della placenta che, avendo un apparato vascolare costituito da una sola vena ed una sola arteria, aveva contribuito a determinare le condizioni in cui si era trovato il piccolo;
i Per_1 consulenti tecnici d'ufficio non avevano risposto alle osservazioni del proprio consulente di parte, quanto al fatto che il tracciato cardiotocografico anomalo non indicava neceSSriamente la distruzione di un'importante area del cervello, ma poteva anche
“essere l'effetto di una temporanea perdita del controllo cardiovascolare dovuta alle contrazioni uterine, alla compressione dei vasi del cordone ombelicale o della placenta”; le modificazioni della frequenza cardiaca fetale comparse in travaglio di parto potevano avere eziopatogenesi multipla ed essere complicate da svariati fattori, comprese alterazioni fetali congenite;
il Tribunale non aveva svolto il giudizio controfattuale ai fini dell'individuazione del nesso causale fra la condotta e l'evento e si era piegato in maniera acritica alle conclusioni del consulenti tecnici d'ufficio; la condotta dei sanitari era scusabile e non era prevedibile l'evento verificatosi.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il primo giudice, correttamente facendo proprie le conclusioni del collegio peritale nominato, fondate su un accertamento completo ed immune da vizi logici, ha accertato che la causa delle condizioni di salute del piccolo , e del suo decesso a tre anni di Per_1
età, è da ricondursi allo stato ipossico determinato dalla negligenza dei sanitari dipendenti dell'azienda appellante, che sottovalutarono gli esiti dei tracciati effettuati, ritardando fatalmente nell'esecuzione del parto cesareo, e perfino eseguendo manovre del tutto controindicate, in base ai vigenti protocolli, in presenza di sofferenza fetale, quale fu quella
4 già riscontrata sul feto a partire dalle ore 14.35.
La , infatti, fu sottoposta a quattro tracciati: i primi due, eseguiti dalle ore 5.40 CP_2
alle 7.20, e dalle ore 11.06 alle ore 12.27, avevano dato risultati nella norma. Il terzo tracciato, eseguito dalle ore 14.23 alle ore 15.03 circa presentava un FCF di tipo ondulatorio, con due decelerazioni tardive importanti, una intorno alle ore 14.35 ed una intorno alle ore 14.49, con associata riduzione della variabilità. Condizioni, queste, che hanno un significato costantemente patologico, tanto che “l'associazione tra tachicardia fetale e perdita di variabilità segnala la possibilità di incombente pericolo per il feto, con tracciato che si può definire non rassicurante”.
Già alle 14.35, dunque, vi era una situazione di sicuro allarme, che avrebbe dovuto indurre i sanitari ad effettuare il parto cesareo, onde evitare i gravissimi danni cui il piccolo
è andato inesorabilmente incontro. Per_1
Ed invece, i medici restarono inerti, effettuando un ulteriore tracciato, il quarto, a partire dalle ore 15.04 e fino alle ore 15.56 circa. Il detto tracciato presentava un quadro francamente patologico, con decelerazioni variabili e bradicardia fetale fino alla fine della registrazione.
Inoltre, alle ore 15.40 i medici iniziarono ad applicare KIWI alla parte medio-baSS dello scavo pelvico (applicazione, questa, assolutamente controindicata in presenza di sofferenza fetale, ed in sé idonea a peggiorarne le conseguenze) e, dopo 2 trazioni accompagnate da 2 persistendo la bradicardia, decisero, alle ore 15.50, di Per_3
procedere al taglio cesareo, iniziato alle ore 16.10.
In conseguenza della gravissima sofferenza fetale subita dal piccolo , si Per_1
riscontrò alla nascita un indice di Apgar 3 al primo minuto e 4 al quinto minuto, con gli esiti del coma grave e, infine, dell'exitus.
Ciò detto, affatto generiche e prive di pregio si appalesano le deduzioni dell'appellante, ove si consideri che: i consulenti tecnici hanno escluso che altre cause poSSno avere interferito nell'evento, ivi comprese le condizioni della placenta (di cui nella relazione di consulenza vi è preciso riferimento), tanto più che il tracciato era nella norma fino alle ore 14.35; incombeva sull'azienda convenuta l'onere di comprovare che l'inadempimento non era riconducibile alla colpa medica ma ad altre cause, precisamente individuate, ovvero che era stato determinato da impossibilità della prestazione (art. 1218
c.c.). Onere, questo, non assolto, dovendosi pure considerare che le prestazioni che si richiedevano ai sanitari rientravano fra quelle di pacifica routine in ambito ginecologico- ostetrico.
5 Inoltre, è noto che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale vada compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa (per tutte, v. Cass. n. 25825/2024).
Ed è evidente, dalla lettura dell'elaborato peritale, che ove i sanitari fossero intervenuti con il taglio cesareo alle 14.35, quando si era manifestata la prima decelerazione tardiva importante, sarebbero state scongiurate le gravissime conseguenze cui, invece, il piccolo è andato incontro. Per_1
Con il quarto motivo, che si scrutina prima degli altri per ragioni di ordine logico,
l'azienda appellante censura la sentenza in punto di liquidazione del danno.
Assume, al riguardo, che: a) gli attori non hanno speso la qualità di eredi, dopo la morte del piccolo , sicché erroneamente il Tribunale ha liquidato in loro favore il Per_1
danno biologico terminale spettante al bambino;
b) il primo giudice non avrebbe potuto liquidare comunque, in favore degli attori, il danno biologico terminale, non essendo stata proposta la relativa domanda, ed avendo lo stesso Tribunale dichiarato estinto il detto danno per il venir meno del titolare del diritto azionato;
c) il Tribunale non ha motivato alcunché in relazione alla liquidazione del danno biologico patito dalla , e al nesso di CP_2
causalità fra la condotta censurata e tale evento dannoso;
d) la sentenza contiene un manifesto errore di calcolo, atteso che le tabelle milanesi dell'anno 2021 prevedevano, per il caso di invalidità permanente al 33% - qual è quella riconosciuta alla – la CP_2 liquidazione dell'importo di €. 124.949,00; e) ha errato il primo giudice nel riconoscere la cd. personalizzazione del danno, cui è conseguita la duplicazione delle poste risarcitorie, non essendovi peraltro certezza dello stato definitivo di infertilità della;
f) esagerata è CP_2
stata la liquidazione del danno parentale, non essendo mai stato possibile, per i genitori, instaurare una relazione significativa ed un rapporto quotidiano con il figlio. Il piccolo
, infatti, nel periodo della sua breve vita, è rimasto ricoverato in ospedale ed ivi Per_1
accudito dal personale medico, sicché i genitori avevano visto condizionata solo in parte la loro esistenza.
Il motivo è infondato.
Ed invero, osserva la Corte che: è infondato il rilievo sub a), atteso che in seno alla comparsa conclusionale gli attori avevano espreSSmente richiesto “il risarcimento di tutti i danni come sopra elencati nella misura massima in favore degli attori iure proprio e iure hereditatis”, così spiegando la qualità di eredi, mai contestata dalla controparte;
è
6 infondato il rilievo sub b), facendo l'appellante le mostre di ignorare che il diritto in questione, lungi dall'essersi estinto, è stato trasmesso iure hereditatis ai genitori del piccolo , dopo il suo decesso. Devesi inoltre precisare che non vi è stata violazione Per_1 del disposto dell'art. 112 c.p.c., ove si consideri che gli attori avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ed espreSSmente del danno biologico anche in capo al figlio, e che il danno effettivamente liquidato in favore degli eredi di
è consistito nel danno biologico da invalidità temporanea per il tempo in cui egli ha Per_1
vissuto; parimenti infondato è il rilievo sub c), avendo il Tribunale compiutamente motivato circa il fatto che “In perizia si dà atto che la ha subito un danno biologico CP_2
pari a 33 punti percentuali di cui 16 % per le complicanze conseguite dal parto compreso lo stato depressivo ed il residuo danno scaturente dalla condizione in atto di sterilità, integrante un danno biologico da aggiungere al precedente. Inoltre, deve essere riconosciuto all'attrice un periodo di inabilità temporanea”. Sono stati in tal modo correttamente messi in correlazione, sulla scorta delle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, lo stato di infertilità e la depressione di cui la soffre dalla nascita del figlio, CP_2 siccome causati dalla negligenza dei sanitari;
d) è errata la deduzione afferente l'errore di calcolo, atteso che in base alle tabelle del Tribunale di Milano in vigore nel marzo 2021
l'importo dovuto per il 33% di invalidità permanente per l'età (37 anni) della è CP_2 propriamente equivalente all'importo liquidato di €. 187.634,00; e) corretto è il riconoscimento della percentuale massima di personalizzazione del danno, giustificata
“dalle rilevantissime ricadute in termini di pregiudizi morali consistiti nella specie non solo nel dolore patito per l'assistenza ad un neonato costretto a vivere in condizioni vegetative
e nella conneSS impossibilità di realizzare il progetto di vita, cura ed assistenza del minore secondo normali dinamiche evolutive del rapporto madre/figlio ma soprattutto nella documentata difficoltà di conseguire altra gravidanza”. Sul punto, del resto, è aSSi generica la deduzione afferente la mancata certezza dello stato di infertilità della , CP_2
comprovato essendo che ella si sia sottoposta varie volte alla inseminazione artificiale, senza riuscirvi, e non essendo stato dedotto che, frattanto (la oggi ha 47 anni di età) CP_2
ella sia riuscita ad avere figli;
quanto alla censura sub f), afferente la liquidazione della misura massima del danno parentale, eSS è stata dal primo giudice giustificata con il fatto che “Come visto trattasi del figlio degli attori, il primo, cercato e desiderato dalla coppia.
(…) Nel caso di specie, tenuto conto della gravità del pregiudizio, della circostanza che si trattava del primo ed unico figlio della coppia, dell'impossibilità sin da subito di avere una qualche interazione con il bambino considerate le sue condizioni di vita e rilevata la
7 sostanziale impossibilità di crescere il piccolo di guisa che l'esistenza individuale e Per_1
familiare degli attori non può che ritenersi irreversibilmente e gravemente segnata da tale triste sciagura, il risarcimento del danno deve essere riconosciuto con la massima personalizzazione”.
Tale percorso motivazionale è corretto.
Deve vieppiù considerarsi che, anche nella mancanza di convivenza, resa impossibile dallo stato di salute in cui il piccolo versava, che richiedeva cure che Per_1
non potevano essere somministrate in ambiente non ospedaliero, non può dirsi che la qualità del rapporto fra i genitori ed il figlio fosse inferiore rispetto a quello che si sarebbe instaurato con un figlio “normale”, solo perché le condizioni del figlio non gli consentivano
– peraltro, per colpa dell'azienda appellante - di interagire.
Infatti, il detto rapporto parentale si instaura – pur con diverse modalità, compatibili con la situazione concreta – con pari intensità a prescindere dalle condizioni in cui versa il figlio, e porta con sé, in casi come quello di specie, l'ulteriore considerazione del dolore per la vita che il piccolo non poteva vivere, per le aspettative che i genitori non vedevano concretizzarsi e le speranze perdute.
Una vita dolorosa, insomma, e non certamente la riduzione dell'intensità dell'amore e dell'affetto che i genitori hanno provato per lo sfortunato figlioletto.
Con il secondo motivo l'appellante assume che ha errato il Tribunale nel non ritenere che la domanda attrice fosse estesa ai terzi chiamati, avendo eSS convenuta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha ritenuto che: “la Suprema Corte di CaSSzione con sentenza n.
30601 del 27/11/2018 ha chiarito che: “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti rimeSS in via esclusiva all'attore la scelta - alla stregua della situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008; id. Sez. L, Sentenza n. 12317 del
07/06/2011; id. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016). Relativamente alla ipotesi in cui
8 il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza rigettare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, è stato affermato che il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del
14/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23308 del 08/11/2007)” (…) è l'ipotesi in cui il terzo, che ha concorso a causare il danno, sia stato evocato a partecipare al giudizio, dal convenuto, come corresponsabile ma esclusivamente al fine di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato: in questo caso il chiamato in causa non perde la qualità di litisconsorte facoltativo, sicchè, non diversamente dalla instaurazione del giudizio, è rimeSS all'attore-danneggiato la scelta di agire o meno contro uno o più dei coobbligati solidali)”
Nel caso di specie, l'Azienda convenuta chiamava in causa i sanitari al solo scopo di esercitare l'azione di regresso nell'ipotesi di condanna al risarcimento del danno.
L' , in particolare, non ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva né Pt_1
ha individuato i sanitari chiamati in giudizio quali esclusivi responsabili cui rivolgere le pretese risarcitorie.
L' infatti, ha chiamato in causa i propri dipendenti senza Parte_5
esplicitamente contestare il proprio titolo di responsabilità diretta limitandosi a svolgere nei confronti dei chiamati domanda di rivalsa fondata sul distinto rapporto di lavoro dipendente, del quale veniva postulato in via subordinata e soltanto labialmente l'inesatto adempimento in relazione alla esecuzione della prestazione professionale.
Da quanto detto deriva che gli attori avrebbero dovuto estendere le loro domande risarcitorie ai terzi convenuti entro i termini preclusivi fiSSti dalla legge e non più tardi dello spirare dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Tale ragionamento è corretto.
Costituendosi in giudizio l'azienda sanitaria ha contestato la domanda attrice, sostenendo: che “i dati del paziente di cui erano in possesso i sanitari avevano indotto ragionevolmente gli stessi a non ritenere neceSSrio e opportuno, secondo scienza e coscienza, effettuare il parto cesareo che, invece, con l'insorgenza delle complicanze p stato reso neceSSrio”; che “i sanitari hanno agito in ossequio ai protocolli previsti (…) osservando le linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”, così
9 difendendone l'operato; che, in ogni caso, era escluso che il danno patito da parte attrice fosse ascrivibile a carenze organizzative della struttura;
che “venendo, infine, alla responsabilità dell'azienda sanitaria, la steSS potrebbe rispondere dei danni in solido col medico (…) poiché la prestazione della struttura e quella del medico sono collegate”. Ha infine, chiesto di chiamare in causa i terzi in garanzia per esercitare l'azione di regresso in forza della natura solidale dell'obbligazione.
Tanto premesso, osserva la Corte che l'obbligazione della struttura e del medico è sempre solidale, siccome è noto come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre l'art. 1228 c.c. fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
Ne consegue che, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. nn.
28987/2019, 16488/2017).
Dunque, proprio la natura solidale dell'obbligazione e l'impossibilità di scindere la responsabilità – nei termini anzidetti – del medico e della struttura esclude in nuce la possibilità di estendere automaticamente la domanda svolta dagli attori nei confronti dei terzi, avendo la domanda proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi natura di mera azione di regresso.
È pacifico, inoltre, che gli attori avessero esercitato l'azione nei confronti della sola azienda, nonostante eSS fosse responsabile in solido con i medici.
Con il terzo motivo si duole l'appellante del rigetto della domanda di regresso svolta
10 nei confronti dei singoli medici, ed all'uopo ripercorre il contenuto della relazione dei consulenti tecnici d'ufficio, laddove erano state individuate le condotte e le colpe dei singoli.
Il motivo è parzialmente fondato.
Il Tribunale, sul punto, ha così motivato “in sede di CTU il collegio sul punto concludeva come segue: Premesso come i dati della cartella risultino talvolta scarsamen- te intelligibili, deve affermarsi che la condotta del Dott. deve ritenersi esente da Pt_4
censure, in quanto lo stesso è intervenuto, a parto espletato ed a complicanza emorragica insorta, per risolvere quest'ultima. La sua attività ha avuto successo e lo stesso ha prudentemente trasferito l'attrice presso il per il prosieguo delle cure. Per CP_5
quanto riguarda la posizione del Dr. questi sembra essere colui che ha preso in CP_3 carico assistenziale l'attrice e che ha preso tutte le decisioni del caso e, pertanto, la responsabilità dello stesso deve ritenersi impegnata. Per quanto riguarda la posizione della Dr.SS , la steSS sarebbe sopraggiunta in sala parto alle 15,40, perché Pt_2 sollecitata dal dott. , ad agevolare l'espulsione della testa tramite ventosa ostetrica, CP_3 in una situazione che – di certo – doveva ritenersi già compromeSS e di estrema urgenza.
Potrebbe pertanto risultare giustificabile che la steSS, in momenti che di certo dovevano ritenersi concitati, si sia limitata ad adempiere alle richieste del Dott. , affidandosi CP_3 alle valutazioni di quest'ultimo, mancando di verificare in prima persona l'applicabilità della metodica. Da evidenziare altresì come, l'esame degli atti rende 'più probabile che non' che la sia intervenuta a danno ipossico già ampiamente instauratosi. La Pt_2 Pt_2 assisteva poi il dott. , nell'espletamento del taglio cesareo, che è stato condotto in CP_3
maniera adeguata. Non vi sono pertanto elementi sufficienti (più probabile che non) per ritenere impegnata la responsabilità della convenuta . Per quanto riguarda la figura Pt_2 dell'ostetrica ( ), il suo compito era quello di relazionare il Dott. sulle Tes_1 CP_3 caratteristiche dei tracciati, lasciando a quest'ultimo le decisioni del caso. Non si ritiene pertanto di potere ravvisare responsabilità dell'ostetrica. Ebbene, da come si legge è evidente che se appare sussistere una chiara responsabilità quanto meno di equipe dunque collettivamente in capo ai sanitari e dunque sulla struttura sanitaria, decisamente meno chiara è la graduazione di responsabilità fra i componenti della squadra pre ed intra- operatoria. Espressioni come “sembrerebbe” che il dr. abbia preso in carico CP_3 assistenziale l'attrice e che abbia preso tutte le decisioni o altre affermazioni come: “è più probabile che non” che la sia intervenuta a danno ipossico già ampiamente Pt_2
instauratosi non sono assolutamente idonee a fondare un serio giudizio di graduazione
11 della responsabilità individuale dei sanitari convenuti. In definitiva l'azione di rivalsa deve essere qui rigettata perché parte convenuta non ha dato prova delle singole responsabilità ascrivibili ai sanitari e pertanto alcuna manleva può pretendere ed ottenere da costoro in questa sede”.
L'appellante, a fronte di tale ragionamento, assume che i consulenti tecnici d'ufficio hanno propriamente “individuato quale esclusivo responsabile per i fatti occorsi il dott.
, al quale può pacificamente attribuirsi una colpa grave per avere, nell'ambito CP_3
di una procedura di routine, commesso gravi ed ingiustificate inadempienze. Peraltro deve ritenersi che nel caso di specie si sia verificata un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dispetto al programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Deve ritenersi, concordemente con quanto affermato dal primo giudice, che non sia riscontrabile alcuna responsabilità in capo a , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
per le motivazioni già espresse dal primo giudice.
[...]
Deve invece, affermarsi la responsabilità di nella causazione CP_3 dell'evento.
Ed invero, dalla lettura della documentazione in atti si evince chiaramente che alle ore 14,40, evidenziata una decelerazione nel tracciato, il personale allertò il CP_3
quale, da quel momento in poi, prese in carico la paziente, la visitò e controllò il tracciato, la fece trasferire alle 15.10 in sala parto, dove le venne somministrata l'ossitocina e dove, alle 15.40, giunta , le venne applicata la ventosa ostetrica Kiwi per agevolare Parte_2
l'espulsione del feto, quando la salute del piccolo era – con buona probabilità – Per_1
ormai compromeSS.
È dunque evidente la responsabilità dell che, sottovalutando il primo allarme, CP_3
preferì adottare un atteggiamento attendista, nonostante si fosse in presenza di una situazione già pericolosissima per il feto, procrastinando il cesareo, che avrebbe invece dovuto immediatamente disporre.
Va escluso, tuttavia, che poSS sussistere il diritto dell'azienda alla rivalsa integrale nei confronti del detto medico.
Ed invero, per orientamento che non vi è ragione di contraddire, in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza
12 dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata (v.
Cass. n. 28987/2019).
Infatti, i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055
c.c., a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità. In presenza di un unico evento dannoso astrattamente imputabile a più soggetti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, per ritenere tutti i soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi sul concorso di concause nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno
(per tutte, v. Cass. n. 29218/2017).
E poiché tanto a norma dell'art. 2055, comma terzo, c.c., quanto a mente dell'art. 1298 c.c. vige la presunzione iuris tantum di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, spetta al solvens di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale dell'evento.
In questa cornice, richiamando quanto sopra detto a proposito della responsabilità solidale della struttura (tenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c.), unitamente a quella del medico cui è addebitabile la condotta colposa, ne consegue, per come afferma la Suprema Corte, la “impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla steSS”.
Soluzione, questa, che incontra il suo limite laddove si manifesti un evidente iato tra
(grave e straordinaria) malpractice e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e danno lamentato dal paziente.
Pertanto, per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del solvens dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto
13 dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni.
In assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298
c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3.
Tali essendo i principi applicabili alla fattispecie, vi è che la condotta dell , pur CP_3 gravemente negligente, si inserisce pur sempre nell'ambito del richiamato programma condiviso di tutela della salute, cui la struttura è obbligata.
Ne discende, che, in virtù del generale principio sancito dall'art. 1298 c.c., non avendo l'azienda appellante provato l'esistenza di una diversa graduazione delle rispettive colpe, da ritenersi paritariamente distribuite, dovrà essere condannato al CP_3 pagamento, in favore dell'azienda sanitaria, del 50% degli importi che, a titolo risarcitorio, costei è stata condannata a pagare in favore di e , Controparte_1 Controparte_6
e dunque €. 394.382,605 (€. 788.765,21/2).
Avendo l'azienda già corrisposto l'intero importo agli appellati, la misura degli interessi (con decorrenza, siccome stabilito dal primo giudice, dalla data della sentenza) sarà dovuta fino all'effettuato pagamento.
La riforma della sentenza di primo grado limitatamente all'accoglimento della domanda proposta dall nei confronti di , Parte_1 CP_3
comporterà la nuova regolamentazione delle spese limitatamente al detto rapporto processuale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Quelle liquidate in favore di e vanno distratte Controparte_1 Controparte_2
in favore dei procuratori antistatari, che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dall
[...]
avverso la sentenza n. 676/2021 in data 3/6/2021 del Parte_1
Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
14 - In parziale accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda di regresso proposta dall'azienda sanitaria nei confronti di e condanna quest'ultimo al pagamento, in favore CP_3 dell'appellante, dell'importo di €. 394.382,605, oltre agli interessi siccome indicato in motivazione;
- Rigetta, nel resto, l'appello;
- Condanna a rifondere, in favore dell'appellante, le spese di entrambi i CP_3 gradi, che liquida in €. 20.000,00 per compensi del giudizio di primo grado ed in €.
14.000,00 per compensi del presente grado di giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Pone le spese di CTU, siccome separatamente liquidate, definitivamente a carico dell e di Parte_1 CP_3
, nella misura del 50% ciascuno;
[...]
- Condanna l'appellante a rifondere, in favore di e Controparte_1 CP_2
, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 18.500,00 per compensi,
[...]
oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, distraendole in favore degli avvocati Marcella Morgante e Santino Garufi;
- Condanna l'appellante a rifondere, i, favore di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 le spese del grado, che liquida, per ciascuno di essi, in €. 7.000,00 per
[...]
compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
28 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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