Art. 3. (Funzioni dei magistrati di Corte d'appello).
I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:
1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;
2) di presidente di sezione di Tribunale;
3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.
I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:
1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;
2) di presidente di sezione di Tribunale;
3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.