Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01943/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2025, proposto da
Ar Servis S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in RN, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale RN, domiciliataria ex lege in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
RN OM Napoli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Agostino, Gianmarco Miele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a - del provvedimento prot. n. supro/0117658 del 29.09.2025, con il quale il Comune di Pagani ha tardivamente annullato in autotutela, "ai sensi del comma 2-bis dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, l'Autorizzazione Complessiva del Permesso di Costruire n. 3 del 16.07.2021 per la realizzazione di un distributore di carburanti";
b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 107898 del 29.08.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c - ove e per quanto occorra, della nota prot. gen. 38147 del 28.08.2025, con la quale la società "SPN S.p.A." ha reso parere contrario "alla realizzazione delle opere previste" con il succitato p.d.c. n.3/2021;
d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pagani e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di RN OM Napoli S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società ricorrente impugna il provvedimento n. 117658 del 29.09.2025, con cui il Comune di Pagani ha annullato in autotutela il permesso di costruire n. 3 del 16.07.2021, per la realizzazione di un distributore di carburanti alla via Tramontano e, ove occorra, del parere contrario prot. n. 38147 del 28.08.2025, reso dalla concessionaria autostradale S.P.N. s.p.a.
L’atto impugnato si fonda esclusivamente sulla portata vincolante, per il Comune, del parere contrario espresso dall’ente preposto alla tutela del vincolo, una volta riscontrato che l’area dell’intervento ricade parzialmente in fascia di rispetto autostradale.
Sostiene, viceversa, la ditta ricorrente che l’autorità emanante avrebbe perso il potere di provvedere per inutile decorso del termine decadenziale di legge, tenuto conto che, in sede progettuale, “lo stato dei luoghi è stato correttamente rappresentato”, essendosi “solo ritenuto … che la distanza vada calcolata dal ciglio stradale”, anziché dal limite della proprietà stradale.
Resistono il Comune di Pagani, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e S.P.N. s.p.a.
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata per violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Secondo la giurisprudenza, l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio non può avvenire oltre il termine di 12 mesi dalla sua adozione, se l’amministrazione “aveva la possibilità di conoscere tutti i fatti e le circostanze necessarie all’assunzione di una corretta decisione sull’istanza di parte volta a conseguimento del titolo abilitativo edilizio ... Diversamente, una volta rilasciato, sia pure illegittimamente, il permesso di costruire, il potere di annullamento d’ufficio deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 ratione temporis vigente” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1926, secondo cui la mancata rappresentazione, negli elaborati progettuali, dell’altezza dell’intero edificio, prima e dopo l’intervento, “non costituisce una preclusione alla doverosa attività istruttoria che l’amministrazione avrebbe dovuto compiere per rilasciare o negare a suo tempo il permesso di costruire”).
Ora, nella fattispecie, con le controdeduzioni ai motivi ostativi la parte ricorrente ha rilevato la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi a suo tempo contenuta nella relazione tecnica allegata al progetto e, dunque, la sostanziale perdita del potere in capo alla P.A. procedente, senza tuttavia ottenere riscontro nel provvedimento finale.
È evidente che, ove la P.A. fosse priva del potere di provvedere, non vi sarebbe spazio per ritenere la natura vincolante del parere dell’organismo tutorio, pur restando impregiudicate le prerogative e le facoltà di cui alla normativa civilistica.
La natura formale della decisione consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 117658 del 29.09.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
RA Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO