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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°13865 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nata il [...] in [...]; Parte_1 [...]
nato il [...] in [...]; Parte_2 [...]
nato il [...] in [...]; Parte_3 [...]
, nata il [...] in [...]; Parte_4 Parte_5
nato il [...] in [...];
[...] Parte_6
, nato il [...] in [...];
[...] Parte_7
, nato il [...] in Perù; nato il
[...] Parte_8
10.5.1996 in Perù; nata il [...] Parte_9
in Perù; nata il [...] in [...]; Controparte_1
nata il [...] in [...]; Controparte_2
nata il [...] in [...], rappresentata Controparte_3
dai genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale;
[...]
nato il [...] in [...]; rappresentati e difesi Controparte_4
dall'avv. MARAGUCCI SILVIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, alla Via Marsala n. 21, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI E
, in persona del pro tempore, Controparte_5 CP_6
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5
[...] Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8
, hanno chiesto il riconoscimento Parte_9
della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato in [...], Castelbuono (PA), il 02/10/1849 da Persona_1
genitori italiani, il quale non si è mai naturalizzato cittadino peruviano (doc.
1).
Dall'unione tra e è nato, in Perù, Persona_1 Parte_10 [...]
il 12.1.1880 (doc. 2). Per_2
Dall'unione tra e è nato Persona_2 Parte_11 [...]
l'otto di un mese dell'anno1899 (doc. 3). Persona_3
Dall'unione tra e è nato Persona_3 Controparte_7 l'odierno ricorrente il 6.3.1921 (doc. 4). Persona_4
Dal matrimonio tra e del Persona_4 Persona_5
19.1.1945 (doc. 4) è nata l'odierna ricorrente Persona_6
il 6.7.1949 (doc. 5).
[...]
Dal matrimonio tra e Persona_6 Persona_7
del 4.6.1966 (doc. 5 da pag 6) sono nati gli odierni ricorrenti
[...]
il 21.6.1966 (doc. 5a), Parte_6 [...]
il 10.10.1967 (doc. 5b) e il Parte_2 Parte_4
6.4.1973 (doc. 5c).
Dal matrimonio tra e Parte_6 [...]
(doc. 5a da pag. 5) sono nati gli odierni ricorrenti Parte_12
il 10.5.1996 (doc. 5a1) e Parte_8 Parte_7
il 1.1.2002 (doc. 5a1 da pag. 5).
[...]
Dal matrimonio tra e Parte_2 Persona_8
(doc. 5b da pag. 5) sono nati gli odierni ricorrenti
[...] [...]
il 4.6.1991 e il 18.2.1998 Parte_9 Parte_3
(doc. 5b1).
Dall'unione tra e Parte_4 Controparte_8
è nato l'odierno ricorrente il
[...] Parte_5
14.9.1993 (doc. 5c1).
Con comparsa depositata il 9.07.2025, intervenivano nel presente giudizio:
nata il [...] in [...]; Controparte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Controparte_2 [...]
nata il [...] in [...], rappresentata dai genitori Controparte_3
ed esercenti la responsabilità genitoriale;
Controparte_4
[...] [...]
nato il [...] in [...], rappresentando di essere discendenti dal
[...]
medesimo avo, . Persona_1
Il , evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo Controparte_5
contumace. Indi, in data 10.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Il Tribunale osserva che emergono incertezze nella linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti.
Più in particolare, parte ricorrente afferma che “Dall'unione tra
[...]
e è nato l'otto di un Per_2 Parte_11 Persona_3
mese dell'anno1899 (doc. 3)”.
In effetti, è stato versato in atti il certificato di battesimo del predetto figlio naturale di ove non è Persona_3 Parte_11
possibile risalire alla data esatta dalla sua nascita, ma solo l'anno: 1899.
Nel medesimo documento, vi è un'annotazione a margine, intitolata
“Dichiarazione di con la quale viene dato atto Persona_3
che, in data 25.01.1933, ha dichiarato, giurando in nome Persona_2
di Dio, un figlio battezzato nella stessa parrocchia, il cui atto si trova a pag.
122 verso nel libro n. 40, atto nel quale figura come figlio naturale di Pt_11
[...]
Ciò posto, va rilevato che parte ricorrente non ha fornito la prova della continuità della linea di discendenza, stante sia l'incertezza della data di nascita di sia il suo irrituale riconoscimento come Persona_3 figlio naturale da parte di riconoscimento effettuato con Persona_2
dichiarazione annotata nell'atto di nascita del predetto.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 05/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°13865 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nata il [...] in [...]; Parte_1 [...]
nato il [...] in [...]; Parte_2 [...]
nato il [...] in [...]; Parte_3 [...]
, nata il [...] in [...]; Parte_4 Parte_5
nato il [...] in [...];
[...] Parte_6
, nato il [...] in [...];
[...] Parte_7
, nato il [...] in Perù; nato il
[...] Parte_8
10.5.1996 in Perù; nata il [...] Parte_9
in Perù; nata il [...] in [...]; Controparte_1
nata il [...] in [...]; Controparte_2
nata il [...] in [...], rappresentata Controparte_3
dai genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale;
[...]
nato il [...] in [...]; rappresentati e difesi Controparte_4
dall'avv. MARAGUCCI SILVIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, alla Via Marsala n. 21, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI E
, in persona del pro tempore, Controparte_5 CP_6
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5
[...] Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8
, hanno chiesto il riconoscimento Parte_9
della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato in [...], Castelbuono (PA), il 02/10/1849 da Persona_1
genitori italiani, il quale non si è mai naturalizzato cittadino peruviano (doc.
1).
Dall'unione tra e è nato, in Perù, Persona_1 Parte_10 [...]
il 12.1.1880 (doc. 2). Per_2
Dall'unione tra e è nato Persona_2 Parte_11 [...]
l'otto di un mese dell'anno1899 (doc. 3). Persona_3
Dall'unione tra e è nato Persona_3 Controparte_7 l'odierno ricorrente il 6.3.1921 (doc. 4). Persona_4
Dal matrimonio tra e del Persona_4 Persona_5
19.1.1945 (doc. 4) è nata l'odierna ricorrente Persona_6
il 6.7.1949 (doc. 5).
[...]
Dal matrimonio tra e Persona_6 Persona_7
del 4.6.1966 (doc. 5 da pag 6) sono nati gli odierni ricorrenti
[...]
il 21.6.1966 (doc. 5a), Parte_6 [...]
il 10.10.1967 (doc. 5b) e il Parte_2 Parte_4
6.4.1973 (doc. 5c).
Dal matrimonio tra e Parte_6 [...]
(doc. 5a da pag. 5) sono nati gli odierni ricorrenti Parte_12
il 10.5.1996 (doc. 5a1) e Parte_8 Parte_7
il 1.1.2002 (doc. 5a1 da pag. 5).
[...]
Dal matrimonio tra e Parte_2 Persona_8
(doc. 5b da pag. 5) sono nati gli odierni ricorrenti
[...] [...]
il 4.6.1991 e il 18.2.1998 Parte_9 Parte_3
(doc. 5b1).
Dall'unione tra e Parte_4 Controparte_8
è nato l'odierno ricorrente il
[...] Parte_5
14.9.1993 (doc. 5c1).
Con comparsa depositata il 9.07.2025, intervenivano nel presente giudizio:
nata il [...] in [...]; Controparte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Controparte_2 [...]
nata il [...] in [...], rappresentata dai genitori Controparte_3
ed esercenti la responsabilità genitoriale;
Controparte_4
[...] [...]
nato il [...] in [...], rappresentando di essere discendenti dal
[...]
medesimo avo, . Persona_1
Il , evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo Controparte_5
contumace. Indi, in data 10.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Il Tribunale osserva che emergono incertezze nella linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti.
Più in particolare, parte ricorrente afferma che “Dall'unione tra
[...]
e è nato l'otto di un Per_2 Parte_11 Persona_3
mese dell'anno1899 (doc. 3)”.
In effetti, è stato versato in atti il certificato di battesimo del predetto figlio naturale di ove non è Persona_3 Parte_11
possibile risalire alla data esatta dalla sua nascita, ma solo l'anno: 1899.
Nel medesimo documento, vi è un'annotazione a margine, intitolata
“Dichiarazione di con la quale viene dato atto Persona_3
che, in data 25.01.1933, ha dichiarato, giurando in nome Persona_2
di Dio, un figlio battezzato nella stessa parrocchia, il cui atto si trova a pag.
122 verso nel libro n. 40, atto nel quale figura come figlio naturale di Pt_11
[...]
Ciò posto, va rilevato che parte ricorrente non ha fornito la prova della continuità della linea di discendenza, stante sia l'incertezza della data di nascita di sia il suo irrituale riconoscimento come Persona_3 figlio naturale da parte di riconoscimento effettuato con Persona_2
dichiarazione annotata nell'atto di nascita del predetto.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 05/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.