CASS
Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2024, n. 36901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36901 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL CL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2024 del TRIB. LIBERTA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. MERCURELLI Massimo Giuseppe conclude chiedendo l'accoglinnento del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 36901 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 14/06/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 28 marzo 2024 il Tribunale di L' Aquila - costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello introdotto da LL AU avverso la decisione emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano in data 4 marzo 2024. 1.1 Giova precisare che nei confronti di LL AU è stato emesso titolo genetico cautelare, per ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di tentato omicidio in concorso. La decisione emessa dal Tribunale del Riesame in data 18 settembre 2023 è stata oggetto di ricorso per cassazione, respinto da questa Corte in data 23 gennaio 2024 (v. sent. n. 20536 del 2024). La domanda di revoca del titolo cautelare è stata formulata dopo l'audizione in contraddittorio (incidente probatorio) delle persone offese, reputata elemento nuovo da parte della difesa. 1.2 Secondo il Tribunale non vi è reale novità conoscitiva tale da intaccare il contenuto delle valutazioni già operate. Anche l'episodio del AR ER (minaccia verbale proveniente dal LL e riferita da uno dei testi) non ha una connotazione di decisività (è solo un antecedente rispetto al fatto avvenuto posteriormente ed in un altro luogo) ed appare `confermato' quantomeno sul piano della `verificazione dell'incontro' dalle videoriprese in atti. Dalle immagini non si nota l'arma di cui parla il teste (che sarebbe stata in possesso del LL, in tasca) ma ciò è del tutto logico, posto che secondo la stessa narrazione del teste l'arma in quel contesto non venne estratta (ma solo indicata in modo allusivo da parte del LL). Per il resto si conferma che l'azione fu una azione collettiva cui prese parte il ricorrente e si ribadisce il contenuto della decisione emessa in sede di riesame. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - LL AU, con successive memorie e produzioni documentali. Il motivo di ricorso deduce difetto assoluto di motivazione e travisamento della prova. 2.1 Le doglianze difensive si dirigono verso la ritenuta `assenza' di reali elementi di novità rispetto alla valutazione operata in sede di riesame. Vi sarebbero aspetti del tutto sottovalutati da parte del GIP prima e del Tribunale poi, rappresentati da : 2 a) il rapporto tra contenuto delle dichiarazioni rese da BD .LE in sede di incidente probatorio e i filmati che riproducono quanto avvenuto all'interno del bar ER (reperti che la difesa ha allegato, anche con stampa di alcuni fotogrammi). Secondo la difesa si tratta di un aspetto che incrina in modo non rimediabile il giudizio di attendibilità del dichiarante;
b) la riproposizione, in sede di incidente probatorio, delle discrasie tra le diverse versioni e il parziale mutamento di versione sempre dello Jeton su un punto specifico della narrazione (l'invito rivolto al figlio a sparare, da parte del LL, segmento dell'azione che non viene riferito nei termini esposti nella prima versione). In una complessiva rivisitazione dei profili di gravità indiziaria la difesa deduce la mera apparenza di risposta da parte del Tribunale agli interrogativi posti con l'atto di appello. 2.2 E' stata depositata memoria con cui la difesa ribadisce, consapevole del rigetto del precedente ricorso avvero la decisione emessa in sede di riesame, l'esistenza e la rilevanza di nova non valutati o comunque valutati in modo incongruo nella decisione oggi impugnata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché versato in fatto, su punti oggetto di adeguato apprezzamento in sede di merito e non rivalutabili in sede di legittimità. 3.1 Ed invero va in premessa evidenziato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi..di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 3.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. 4.1 Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 4.2 Ciò premesso, va rilevato che la decisione oggi impugnata ha valutato in maniera del tutto congrua - quanto ai profili di gravità indiziaria e lasciando impregiudicata ogni questione di merito pieno - gli elementi di novità correlati alla avvenuta celebrazione dell'incidente probatorio, sicché le doglianze difensive - pur articolate - finiscono con il riproporre temi in fatto che, in larga misura sono stati vagliati nella prima fase del procedimento de libertate (culminata con il rigetto del ricorso e la emissione della sentenza numero 20536 del 2024 di questa Sezione). 5 4.3 In particolare, va rilevato che sulla questione della pretesa falsità della descrizione - da parte di BD .LE - di quanto accaduto presso il bar ER, il Tribunale si sofferma ampiamente, escludendo che il teste abbia esposto circostanze di fatto false. Le argomentazioni del Tribunale non appaiono manifestamente illogiche (quanto al rapporto tra il contenuto delle dichiarazioni e le immagini), sia perché le immagini confermano che l'incontro vi fu, sia perché dalla loro visione non si può ricostruire lo scambio verbale tra i soggetti, sia perché - come evidenziato dal Tribunale - l'eventuale possesso di un'arma non risulta smentito, in rapporto al suo probabile occultamento sulla persona. Si tratta, in altre parole, di dati dimostrativi che dovranno di certo essere oggetto di ulteriore esame in sede di verifica processuale ma in rapporto ai quali non può dirsi 'smentita' l'attendibilità del dichiarante. Quanto ai profili residui non si tratta, come ritenuto dal Tribunale, di aspetti decisivi in sede cautelare, e ciò proprio in rapporto alla avvenuta ricostruzione dell'episodio criminoso in termini di azione collettiva nel cui ambito la condotta di ciascun concorrente non può dirsi frutto di una scelta estemporanea e svincolata da un progetto comune e condiviso. Ciò porta a ritenere estranea ai poteri di questo giudice di legittimità la rielaborazione dei materiali probatori sollecitata - in sostanza - dalla difesa, dovendosi richiamare e ribadire i contenuti della decisione numero 20536 del 2024 del 23 gennaio 2024. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6 Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. . Così deciso in data 14 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. MERCURELLI Massimo Giuseppe conclude chiedendo l'accoglinnento del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 36901 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 14/06/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 28 marzo 2024 il Tribunale di L' Aquila - costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello introdotto da LL AU avverso la decisione emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano in data 4 marzo 2024. 1.1 Giova precisare che nei confronti di LL AU è stato emesso titolo genetico cautelare, per ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di tentato omicidio in concorso. La decisione emessa dal Tribunale del Riesame in data 18 settembre 2023 è stata oggetto di ricorso per cassazione, respinto da questa Corte in data 23 gennaio 2024 (v. sent. n. 20536 del 2024). La domanda di revoca del titolo cautelare è stata formulata dopo l'audizione in contraddittorio (incidente probatorio) delle persone offese, reputata elemento nuovo da parte della difesa. 1.2 Secondo il Tribunale non vi è reale novità conoscitiva tale da intaccare il contenuto delle valutazioni già operate. Anche l'episodio del AR ER (minaccia verbale proveniente dal LL e riferita da uno dei testi) non ha una connotazione di decisività (è solo un antecedente rispetto al fatto avvenuto posteriormente ed in un altro luogo) ed appare `confermato' quantomeno sul piano della `verificazione dell'incontro' dalle videoriprese in atti. Dalle immagini non si nota l'arma di cui parla il teste (che sarebbe stata in possesso del LL, in tasca) ma ciò è del tutto logico, posto che secondo la stessa narrazione del teste l'arma in quel contesto non venne estratta (ma solo indicata in modo allusivo da parte del LL). Per il resto si conferma che l'azione fu una azione collettiva cui prese parte il ricorrente e si ribadisce il contenuto della decisione emessa in sede di riesame. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - LL AU, con successive memorie e produzioni documentali. Il motivo di ricorso deduce difetto assoluto di motivazione e travisamento della prova. 2.1 Le doglianze difensive si dirigono verso la ritenuta `assenza' di reali elementi di novità rispetto alla valutazione operata in sede di riesame. Vi sarebbero aspetti del tutto sottovalutati da parte del GIP prima e del Tribunale poi, rappresentati da : 2 a) il rapporto tra contenuto delle dichiarazioni rese da BD .LE in sede di incidente probatorio e i filmati che riproducono quanto avvenuto all'interno del bar ER (reperti che la difesa ha allegato, anche con stampa di alcuni fotogrammi). Secondo la difesa si tratta di un aspetto che incrina in modo non rimediabile il giudizio di attendibilità del dichiarante;
b) la riproposizione, in sede di incidente probatorio, delle discrasie tra le diverse versioni e il parziale mutamento di versione sempre dello Jeton su un punto specifico della narrazione (l'invito rivolto al figlio a sparare, da parte del LL, segmento dell'azione che non viene riferito nei termini esposti nella prima versione). In una complessiva rivisitazione dei profili di gravità indiziaria la difesa deduce la mera apparenza di risposta da parte del Tribunale agli interrogativi posti con l'atto di appello. 2.2 E' stata depositata memoria con cui la difesa ribadisce, consapevole del rigetto del precedente ricorso avvero la decisione emessa in sede di riesame, l'esistenza e la rilevanza di nova non valutati o comunque valutati in modo incongruo nella decisione oggi impugnata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché versato in fatto, su punti oggetto di adeguato apprezzamento in sede di merito e non rivalutabili in sede di legittimità. 3.1 Ed invero va in premessa evidenziato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi..di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 3.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. 4.1 Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 4.2 Ciò premesso, va rilevato che la decisione oggi impugnata ha valutato in maniera del tutto congrua - quanto ai profili di gravità indiziaria e lasciando impregiudicata ogni questione di merito pieno - gli elementi di novità correlati alla avvenuta celebrazione dell'incidente probatorio, sicché le doglianze difensive - pur articolate - finiscono con il riproporre temi in fatto che, in larga misura sono stati vagliati nella prima fase del procedimento de libertate (culminata con il rigetto del ricorso e la emissione della sentenza numero 20536 del 2024 di questa Sezione). 5 4.3 In particolare, va rilevato che sulla questione della pretesa falsità della descrizione - da parte di BD .LE - di quanto accaduto presso il bar ER, il Tribunale si sofferma ampiamente, escludendo che il teste abbia esposto circostanze di fatto false. Le argomentazioni del Tribunale non appaiono manifestamente illogiche (quanto al rapporto tra il contenuto delle dichiarazioni e le immagini), sia perché le immagini confermano che l'incontro vi fu, sia perché dalla loro visione non si può ricostruire lo scambio verbale tra i soggetti, sia perché - come evidenziato dal Tribunale - l'eventuale possesso di un'arma non risulta smentito, in rapporto al suo probabile occultamento sulla persona. Si tratta, in altre parole, di dati dimostrativi che dovranno di certo essere oggetto di ulteriore esame in sede di verifica processuale ma in rapporto ai quali non può dirsi 'smentita' l'attendibilità del dichiarante. Quanto ai profili residui non si tratta, come ritenuto dal Tribunale, di aspetti decisivi in sede cautelare, e ciò proprio in rapporto alla avvenuta ricostruzione dell'episodio criminoso in termini di azione collettiva nel cui ambito la condotta di ciascun concorrente non può dirsi frutto di una scelta estemporanea e svincolata da un progetto comune e condiviso. Ciò porta a ritenere estranea ai poteri di questo giudice di legittimità la rielaborazione dei materiali probatori sollecitata - in sostanza - dalla difesa, dovendosi richiamare e ribadire i contenuti della decisione numero 20536 del 2024 del 23 gennaio 2024. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6 Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. . Così deciso in data 14 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente