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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1178 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1178 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BARBERINI PIERA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. GUIDI ANDREA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 02/07/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Cesena (FC), la figlia maggiorenne, ma non Per_1
Per_ ancora economicamente autosufficiente e, in data 5.03.2009, la figlia
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.11.2025 e 12.11.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 16 ottobre 2004, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto comune al n. 20, Parte 1, anno 2004;
2. Ordinare al Comune di Bellaria Igea Marina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Bellaria Igea Marina (RN), Via Ferrarin n. 46, alla signora unitamente agli arredi che la compongono, che continuerà ad abitarla Parte_1
Per_ insieme alle figlie e Per_1
La Sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione e quella Pt_1
Per_ delle figlie e purchè ne dia notizia al Sig. con congruo preavviso;
Per_1 Parte_2
Per_
4. Confermare l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali;
ciascun genitore si impegna a collaborare in modo sincero e solidale con l'altro secondo i principi di correttezza e buona fede, affinché siano rispettati i provvedimenti dettati in favore della prole, garantendo il pieno ed effettivo rispetto della bigenitorialità e il diritto della minore a mantenere in modo significativo i rapporti con ciascun genitore e i nonni di entrambi i rami genitoriali;
5. In virtù di quanto stabilito al punto 4) il padre potrà sentire telefonicamente e vedere la figlia liberamente, compatibilmente con i suoi impegni e il suo stato di salute, previo accordo con la madre;
si concordano altresì le seguenti modalità di permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore, in pagina 2 di 5 modo da garantire la maggiore collaborazione tra questi ultimi nella gestione della figlia nonché il Per_ mantenimento di un rapporto stabile e continuativo con entrambi: la figlia trascorrerà con il padre due week end alternati al mese e - per la fase iniziale - senza pernottamento presso l'abitazione paterna, dal sabato dopo scuola fino alle ore 21.00 quando farà rientro presso l'abitazione materna accompagnata dal padre e la domenica dalle ore 12.00 alle ore 21.00 quando farà rientro presso l'abitazione materna Per_ accompagnata dal padre;
quando starà nel week end con il padre, quest'ultimo la terrà presso di sè anche un giorno durante la settimana, indicativamente fissato nel giovedì - salvo modifica concordata dai coniugi per motivi di necessità e urgenza - dall'uscita di scuola fino alla sera alle ore 21.00 quando Per_ verrà accompagnata dal padre presso l'abitazione materna, mentre quando starà con la madre nel week end, il padre la terrà presso di sé durante la settimana oltre che nella giornata del giovedì anche un altro giorno concordato dai coniugi, sempre dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 quando verrà accompagnata dal padre presso l'abitazione della madre;
durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori si accorderanno con congruo anticipo sui periodi di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore, rispettando in ogni caso il principio dell'alternanza riguardo al giorno di Natale e di Capodanno. Ciascun Per_ genitore potrà trascorrere con la figlia il giorno del proprio compleanno;
il compleanno della figlia verrà trascorso ad anni alterni con i genitori qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi. La figlia Sarà potrà altresì trascorrere un periodo prolungato di vacanza con ciascun genitore, anche all'estero, previo accordo tra questi ultimi e comunicazione del periodo nonché del luogo di destinazione con congruo anticipo.
6. Data la maggiore età della figlia ad oggi non economicamente autosufficiente, il padre Per_1 contribuirà al mantenimento di entrambe le figlie versando alla madre la somma complessiva di euro
750,00 mensili (quindi di euro 375,00 per ciascuna figlia), in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo accredito su carta Postepay intestata alla sig.ra , i cui estremi sono già stati Parte_1 comunicati al marito. Tale assegno sarà rivalutato Istat annualmente come per legge.
Le spese straordinarie necessarie per le figlie, di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Bologna, vengono poste a carico dei genitori al 50% ciascuno, con le modalità di rimborso ivi previste;
i coniugi concordemente stabiliscono che saranno suddivise al 50% ciascuno anche le spese per le lezioni private Per_ di inglese e matematica per la figlia qualora si rendessero necessarie.
In caso di mancato o irregolare versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre, la madre potrà procedere nei modi e termini di legge alla richiesta di versamento diretto da parte del datore di lavoro. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento Pt_2
pagina 3 di 5 fintanto che le figlie continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambe le figlie, potranno essere Parte_2 modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, le stesse raggiungano un'autonoma indipendenza economica e/o nel caso di mutato cambiamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. Pt_2
CP_
7. L'assegno unico universale in favore dei genitori con figli a carico erogato dall' verrà percepito da entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
qualora detto contributo assistenziale a favore dei genitori con figli a carico verrà per qualsiasi ragione a cessare, il padre concorrerà al mantenimento ordinario delle figlie corrispondendo in favore della Sig.ra l'importo complessivo mensile di euro 800,00 Parte_1 rivalutabile annualmente ai fini Istat;
8. I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di lavoro e di essere economicamente autosufficienti;
pertanto, non pretendono nulla l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile.
I coniugi dichiarano altresì di aver regolamentato in precedenza ogni questione economica tra loro intercorrente, e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione delle condizioni ivi stabilite, precisandosi che, in deroga a quanto previsto al punto 8 dell'accordo di separazione, previa concorde e libera decisione delle parti, la sig.ra con la presente Parte_1 dichiara espressamente di rinunciare all'importo di € 5.700/00 che il sig. avrebbe dovuto Parte_2 corrisponderle entro il 31.12.2029 a titolo di “regolamentazione e compensazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi e a titolo di corrispettivo economico” per il trasferimento dell'autovettura targata Mercedes Classe CLA tg. FB860TY che in esecuzione della menzionata previsione era stata ceduta in proprietà al sig. . Parte_2
Rimane ferma la previsione in forza della quale, a seguito del trasferimento della proprietà dell'autovettura, il sig. diverrà l'unico obbligato alla restituzione della somma concessa Parte_2 dalla finanziaria per l'acquisto dell'autovettura, ragion per cui, laddove la Sig.ra dovesse Parte_1 corrispondere somme in luogo del Sig. questa avrà azione di regresso nei confronti del predetto. Pt_2
Al pari, provvederà a corrispondere in via esclusiva le rate di un prestito finanziario con “Duetsche Pt_1
Bank S.p.a.” (Pratica n. 3509271301 con n. 72 rate mensili di €. 286,00 dal 16.11.2023 per l'acquisto dell'autovettura Mini Countryman F60 tg. FR781YJ, prestito in cui è coobbligato insieme alla Pt_2
, ragion per cui, laddove il sig. dovesse corrispondere somme in luogo della , questo Pt_1 Pt_2 Pt_1 avrà azione di regresso nei confronti del predetto.
pagina 4 di 5 9. Il sig. dichiara di farsi esclusivo carico del pagamento dell'importo di € 27.666/09 Parte_2 portato dalle cartelle esattoriali indicate nel preavviso di fermo di autoveicolo n. 13780202500000034000 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossioni di Rimini per debiti contratti anche nell'esercizio di attività familiare svolta unitamente alla sig.ra pertanto, nei limiti di Legge, fin da ora esenta e Parte_1 dispensa da qualsiasi onere di pagamento la sig.ra la quale, laddove chiamata a versare somme per Pt_1 conto del predetto, avrà diritto di ripetere le stesse nei confronti di . Parte_2
10. I coniugi si prestano reciprocamente consenso al rilascio dei passaporti anche per la figlia minore e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio anche
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 il 16.10.2004 in Bellaria-Igea Marina (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 20 Parte I Anno 2004 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1178 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BARBERINI PIERA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. GUIDI ANDREA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 02/07/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Cesena (FC), la figlia maggiorenne, ma non Per_1
Per_ ancora economicamente autosufficiente e, in data 5.03.2009, la figlia
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.11.2025 e 12.11.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 16 ottobre 2004, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto comune al n. 20, Parte 1, anno 2004;
2. Ordinare al Comune di Bellaria Igea Marina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Bellaria Igea Marina (RN), Via Ferrarin n. 46, alla signora unitamente agli arredi che la compongono, che continuerà ad abitarla Parte_1
Per_ insieme alle figlie e Per_1
La Sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione e quella Pt_1
Per_ delle figlie e purchè ne dia notizia al Sig. con congruo preavviso;
Per_1 Parte_2
Per_
4. Confermare l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali;
ciascun genitore si impegna a collaborare in modo sincero e solidale con l'altro secondo i principi di correttezza e buona fede, affinché siano rispettati i provvedimenti dettati in favore della prole, garantendo il pieno ed effettivo rispetto della bigenitorialità e il diritto della minore a mantenere in modo significativo i rapporti con ciascun genitore e i nonni di entrambi i rami genitoriali;
5. In virtù di quanto stabilito al punto 4) il padre potrà sentire telefonicamente e vedere la figlia liberamente, compatibilmente con i suoi impegni e il suo stato di salute, previo accordo con la madre;
si concordano altresì le seguenti modalità di permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore, in pagina 2 di 5 modo da garantire la maggiore collaborazione tra questi ultimi nella gestione della figlia nonché il Per_ mantenimento di un rapporto stabile e continuativo con entrambi: la figlia trascorrerà con il padre due week end alternati al mese e - per la fase iniziale - senza pernottamento presso l'abitazione paterna, dal sabato dopo scuola fino alle ore 21.00 quando farà rientro presso l'abitazione materna accompagnata dal padre e la domenica dalle ore 12.00 alle ore 21.00 quando farà rientro presso l'abitazione materna Per_ accompagnata dal padre;
quando starà nel week end con il padre, quest'ultimo la terrà presso di sè anche un giorno durante la settimana, indicativamente fissato nel giovedì - salvo modifica concordata dai coniugi per motivi di necessità e urgenza - dall'uscita di scuola fino alla sera alle ore 21.00 quando Per_ verrà accompagnata dal padre presso l'abitazione materna, mentre quando starà con la madre nel week end, il padre la terrà presso di sé durante la settimana oltre che nella giornata del giovedì anche un altro giorno concordato dai coniugi, sempre dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 quando verrà accompagnata dal padre presso l'abitazione della madre;
durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori si accorderanno con congruo anticipo sui periodi di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore, rispettando in ogni caso il principio dell'alternanza riguardo al giorno di Natale e di Capodanno. Ciascun Per_ genitore potrà trascorrere con la figlia il giorno del proprio compleanno;
il compleanno della figlia verrà trascorso ad anni alterni con i genitori qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi. La figlia Sarà potrà altresì trascorrere un periodo prolungato di vacanza con ciascun genitore, anche all'estero, previo accordo tra questi ultimi e comunicazione del periodo nonché del luogo di destinazione con congruo anticipo.
6. Data la maggiore età della figlia ad oggi non economicamente autosufficiente, il padre Per_1 contribuirà al mantenimento di entrambe le figlie versando alla madre la somma complessiva di euro
750,00 mensili (quindi di euro 375,00 per ciascuna figlia), in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo accredito su carta Postepay intestata alla sig.ra , i cui estremi sono già stati Parte_1 comunicati al marito. Tale assegno sarà rivalutato Istat annualmente come per legge.
Le spese straordinarie necessarie per le figlie, di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Bologna, vengono poste a carico dei genitori al 50% ciascuno, con le modalità di rimborso ivi previste;
i coniugi concordemente stabiliscono che saranno suddivise al 50% ciascuno anche le spese per le lezioni private Per_ di inglese e matematica per la figlia qualora si rendessero necessarie.
In caso di mancato o irregolare versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre, la madre potrà procedere nei modi e termini di legge alla richiesta di versamento diretto da parte del datore di lavoro. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento Pt_2
pagina 3 di 5 fintanto che le figlie continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambe le figlie, potranno essere Parte_2 modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, le stesse raggiungano un'autonoma indipendenza economica e/o nel caso di mutato cambiamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. Pt_2
CP_
7. L'assegno unico universale in favore dei genitori con figli a carico erogato dall' verrà percepito da entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
qualora detto contributo assistenziale a favore dei genitori con figli a carico verrà per qualsiasi ragione a cessare, il padre concorrerà al mantenimento ordinario delle figlie corrispondendo in favore della Sig.ra l'importo complessivo mensile di euro 800,00 Parte_1 rivalutabile annualmente ai fini Istat;
8. I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di lavoro e di essere economicamente autosufficienti;
pertanto, non pretendono nulla l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile.
I coniugi dichiarano altresì di aver regolamentato in precedenza ogni questione economica tra loro intercorrente, e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione delle condizioni ivi stabilite, precisandosi che, in deroga a quanto previsto al punto 8 dell'accordo di separazione, previa concorde e libera decisione delle parti, la sig.ra con la presente Parte_1 dichiara espressamente di rinunciare all'importo di € 5.700/00 che il sig. avrebbe dovuto Parte_2 corrisponderle entro il 31.12.2029 a titolo di “regolamentazione e compensazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi e a titolo di corrispettivo economico” per il trasferimento dell'autovettura targata Mercedes Classe CLA tg. FB860TY che in esecuzione della menzionata previsione era stata ceduta in proprietà al sig. . Parte_2
Rimane ferma la previsione in forza della quale, a seguito del trasferimento della proprietà dell'autovettura, il sig. diverrà l'unico obbligato alla restituzione della somma concessa Parte_2 dalla finanziaria per l'acquisto dell'autovettura, ragion per cui, laddove la Sig.ra dovesse Parte_1 corrispondere somme in luogo del Sig. questa avrà azione di regresso nei confronti del predetto. Pt_2
Al pari, provvederà a corrispondere in via esclusiva le rate di un prestito finanziario con “Duetsche Pt_1
Bank S.p.a.” (Pratica n. 3509271301 con n. 72 rate mensili di €. 286,00 dal 16.11.2023 per l'acquisto dell'autovettura Mini Countryman F60 tg. FR781YJ, prestito in cui è coobbligato insieme alla Pt_2
, ragion per cui, laddove il sig. dovesse corrispondere somme in luogo della , questo Pt_1 Pt_2 Pt_1 avrà azione di regresso nei confronti del predetto.
pagina 4 di 5 9. Il sig. dichiara di farsi esclusivo carico del pagamento dell'importo di € 27.666/09 Parte_2 portato dalle cartelle esattoriali indicate nel preavviso di fermo di autoveicolo n. 13780202500000034000 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossioni di Rimini per debiti contratti anche nell'esercizio di attività familiare svolta unitamente alla sig.ra pertanto, nei limiti di Legge, fin da ora esenta e Parte_1 dispensa da qualsiasi onere di pagamento la sig.ra la quale, laddove chiamata a versare somme per Pt_1 conto del predetto, avrà diritto di ripetere le stesse nei confronti di . Parte_2
10. I coniugi si prestano reciprocamente consenso al rilascio dei passaporti anche per la figlia minore e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio anche
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 il 16.10.2004 in Bellaria-Igea Marina (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 20 Parte I Anno 2004 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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