Art. 3.
Le tasse di ancoraggio stabilite dall' art. 22 della legge 23 luglio 1896, n. 318 , modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate, in virtu' dei trattati, alle nazionali, addette esclusivamente alla navigazione nel mare Mediterraneo, limitato allo stretto di Gibilterra e al canale di Suez e in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara e il Mar di Azof, sono portate a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le 50.
Le navi a vela fino alle 50 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio.
Le tasse di ancoraggio stabilite dall' art. 22 della legge 23 luglio 1896, n. 318 , modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate, in virtu' dei trattati, alle nazionali, addette esclusivamente alla navigazione nel mare Mediterraneo, limitato allo stretto di Gibilterra e al canale di Suez e in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara e il Mar di Azof, sono portate a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le 50.
Le navi a vela fino alle 50 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio.