Ordinanza collegiale 10 aprile 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RO AN e CO AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Milano, via Tortona, 25;
contro
Comune di Legnano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Legnano, prot. n.c_e514c._legnano. REGISTROUFFICIALE.U.0003766.20-01-2022 del 18 gennaio 2022;
- dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale, n. 263 del 28 dicembre 2021;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dai ricorrenti il 21 giugno 2022:
- del provvedimento del Comune di Legnano, prot. n. c_e514c._legnano. REGISTROUFFICIALE.U.0022440.21-04-2022 del 21 aprile 2022;
- dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale di Legnano, n. 91 del 19 aprile 2022;
- del Piano delle Regole del PGT di Legnano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell’8 marzo 2017;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione resa in udienza, con la quale i ricorrenti hanno affermato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 novembre 2025 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato:
- che i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
TE LE ZI, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
UC PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC PA | TE LE ZI |
IL SEGRETARIO