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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 186/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186/2019 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, con assegnazione di giorni 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 18 novembre 2025, vertente
TRA
residente in [...], rappresentato e difeso, in Parte_1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Maria Puopolo presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Acerra al Corso Resistenza 128;
- APPELLANTE -
CONTRO
e per essa rappresentanza generale Controparte_1 Controparte_2 per l'Italia, C.F. e P.IVA n. , in persona del Procuratore Speciale - quale impresa che P.IVA_1 agisce in proprio e, giusta mandato irrevocabile di rappresentanza prodotto in primo grado, in nome e per conto della - rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa Controparte_1 di costituzione in primo grado, dall'Avv.to Giuliano Floris presso il cui studio ha eletto domicilio in
Napoli al Corso Umberto I n. 174;
- APPELLATA–
E
residente in [...]; Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE–
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3471/2018.
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Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2025.
Svolgimento del processo
1.1 In data 11.02.2014, alle ore 14.30 circa, in Acerra (NA) alla via Madonnella l'autovettura Fiat
Grande Punto, tg. CZ175DF, di proprietà di e condotta da Controparte_4 Parte_1 venne urtata dal veicolo Fiat Panda, tg. DS045FY, di proprietà di e assicurato Controparte_3 con la;
per effetto dell'impatto riportò lesioni personali. Controparte_1 Parte_1
1.2 Con atto di citazione ritualmente notificato, evocò in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Nola, e la , chiedendone la Controparte_3 Controparte_5 condanna, in solido, al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite per effetto del sinistro occorso, oltre interessi e rivalutazione, con condanna alle spese di lite con attribuzione.
A sostegno della domanda espose: che il sinistro era ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Panda, tg. DS045FY che, nel fuoriuscire da una rientranza, si era immesso repentinamente sulla Via Madonnella sbarrando la strada al veicolo Fiat Grande Punto che era in regolare circolazione e collidendolo;
che a seguito dell'impatto l'attore aveva riportato lesioni personali tanto da dover ricorrere a cure ospedaliere.
1.3 La nel costituirsi in primo grado - giusta mandato irrevocabile Controparte_2 di rappresentanza in nome e per conto della - eccepì preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità della domanda e contestò la fondatezza della pretesa.
1.4 Rimase contumace in primo grado . Controparte_3
1.5 In corso di causa parte attrice depositò la sentenza del Giudice di pace di Nola n. 2264/2015 che relativamente al medesimo sinistro – nel giudizio instaurato da per chiedere il Controparte_4 risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà (Fiat Grande Punto, tg. CZ175DF) - aveva accertato la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro. Controparte_3
1.6 Espletata la prova testimoniale e disposta CTU per la valutazione della natura e dell'entità delle lesioni riportate dall'attore, con sentenza n. 3471/2018 il Giudice di Pace di Nola rigettò la domanda ritenendola infondata sull'assunto che la responsabilità del sinistro andasse addebitata esclusivamente all'attore attuale appellante;
pose a carico dell'attore le spese di lite e di CTU.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello censurando la pronuncia di prime Parte_1 cure per difetto di motivazione e mancata valutazione del giudicato esterno e chiedendone la riforma con vittoria di spese con distrazione.
3. Si è costituita in giudizio, per la giusta mandato di rappresentanza, la Controparte_1 [...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello, contestando la fondatezza del Controparte_2 gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
- 2 -
4. Non si è costituito in giudizio che è stato dichiarato contumace all'udienza del Controparte_3
7.5.2019.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.03.2021, poi differita per i medesimi incombenti al 17.3.2022, e per esigenze di ruolo in prosieguo precisazione conclusioni al 2.2.2023 e successivamente d'ufficio dapprima al 14.11.2023 e poi al 24.9.2024. Indi,
è pervenuta allo scrivente magistrato e – per esigenze di ruolo– è stata rinviata in prosieguo all'udienza del 9.10.2025, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a venti giorni per le memorie conclusionali e venti giorni per quelle di replica.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I,
08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda senza peraltro tener conto del dedotto giudicato esterno.
Va pertanto disattesa l'eccezione al riguardo sollevata da parte appellata.
2.1 Nel merito l'appello è fondato per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
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Al riguardo mette conto osservare che parte appellante già in primo grado ha dato atto, producendola, che è intervenuta la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 2264/2015 relativa al medesimo sinistro, ed avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da per i danni subiti dal Controparte_4 veicolo di sua proprietà (Fiat Grande Punto, tg. CZ175DF) e con la quale è stata riconosciuta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro del 11.2.2014; ha dunque Controparte_3 invocato l'efficacia di giudicato della pronuncia in questione.
L'eccezione di giudicato esterno è ammissibile e fondata.
Invero, parte appellante ha allegato in atti copia della detta sentenza e ne ha dedotto l'avvenuto passaggio in giudicato.
La copia della sentenza prodotta da parte appellante, sebbene priva dell'attestazione del passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., non è stata in alcun modo contestata dalle altre parti, che non hanno di contro né allegato né dimostrato la pendenza del gravame.
Al fine di dipanare la questione è bene fare il punto dello stato della giurisprudenza riguardo alla stessa. Ed infatti, nella giurisprudenza della Suprema Corte è rinvenibile un contrasto: secondo l'orientamento più tradizionale, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della relativa formazione dello stesso, da soddisfare non soltanto producendo la sentenza ma anche corredandola della relativa certificazione del cancelliere. Secondo tale orientamento “affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.” (Cfr. Cass. 6024/2017).
L'attestazione del cancelliere sarebbe, pertanto, un mezzo di prova indispensabile ai fini della corretta deduzione del giudicato all'interno del giudizio e ciò a prescindere dalla mancata contestazione della controparte sull'effettivo passaggio in giudicato. La mancanza di tale contestazione, secondo questo orientamento, non può significare, infatti, una ammissione di tale circostanza né può ritenersi onere della controparte dimostrare che la sentenza è ancora impugnabile (sul punto cfr. ex multis Cass. s.u.
n. 460/1999; Cass. n. 1680/1984; Cass. n. 20438/2006; Cass. n. 19883/2013; Cass. s.u. n. 7701/2016;
Cass. n. 20974/2018; Cass. n. 6868/2022).
A questo orientamento se ne contrappone un altro secondo cui, invece, il giudicato esterno sarebbe rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui manchi la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dovendosi ritenere che il giudicato esterno non costituisca patrimonio esclusivo delle parti, che possono a loro piacimento decidere di tenerne conto o meno, ma corrisponde ad “un preciso interesse pubblico”, finalizzato ad evitare il sorgere di un contrasto tra giudicati di segno opposto.
Per queste ragioni il giudice sarebbe, dunque, libero di rilevare e valutare d'ufficio il giudicato esterno anche nel caso in cui risultasse privo della rituale certificazione del cancelliere (cfr. in questo senso
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Cass. n. 1554/1971; Cass. n. 16695/2022; Cass. 16589/2021).
A queste due interpretazioni si affianca poi una terza, secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno non avrebbe l'onere di allegazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato eccepito (cfr. Cass. n.
4803/2018: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché la controparte aveva esplicitamente ammesso la suddetta circostanza).
Ritiene il Tribunale, che meriti condivisione il secondo degli illustrati orientamenti, perché in primo luogo, occorre rilevare che l'efficacia del giudicato consegue ope legis, ai sensi dell' art. 324 c.p.c., al verificarsi di uno degli eventi ivi dedotti (inutile decorrenza dei termini per l'impugnazione), quindi la certificazione ad opera del cancelliere dell'avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento non svolgerebbe alcuna funzione costitutiva, ma al massimo avrebbe una funzione meramente dichiarativa e ricognitiva di qualcosa che si è già verificato automaticamente in seguito alla mancata impugnazione della sentenza.
Le risultanze della verifica svolta dal cancelliere prima del rilascio della certificazione di cui all'art. 124 disp att. c.p.c., inoltre, non possono neppure ritenersi assolutamente incontestabili: potrebbero, infatti, sussistere elementi che sfuggono alla conoscenza del cancelliere che attesta l'avvenuto passaggio in giudicato, come ad esempio che un'impugnazione sia stata proposta senza che il cancelliere del giudice a quo ne abbia avuto notizia;
così come, al contrario, che l'appello non sia stato iscritto a ruolo, ovvero che l'appellante vi abbia rinunciato.
In questo senso occorre tenere presente quanto evidenziato sul punto dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui “è vero che tale certificazione ha lo scopo di fungere da prova del passaggio in giudicato;
ma ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile. […] Tutto ciò che egli abbia certificato (o in senso positivo, o in senso negativo) è suscettibile di prova contraria, non perché abbia attestato il falso, ma perché vi sono elementi che sfuggono alla sua conoscenza ed alla sua competenza. […] Ciò comprova che la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è inoppugnabile, e non è neppure indispensabile: se rilasciata, può essere data la prova contraria;
se non rilasciata, la prova può essere data in altro modo. […] Spetta al giudice, davanti al quale venga dedotta l'esistenza di un giudicato per basarvi una domanda o un'eccezione, accertare pregiudizialmente se in realtà un giudicato vi sia e quali ne siano il contenuto
e gli effetti sulla materia del contendere nell'ambito di quel processo” (cfr. Cons. di Stato, n.
1464/2012).
Ora, tenendo presente l'esigenza di semplificare i procedimenti e di evitare, mediante strumenti diretti
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a favorire la realizzazione del simultaneus processus, che possano pendere nello stesso momento più giudizi sulla medesima questione o formarsi giudicati contrastanti, risulta difficile propendere per una interpretazione che dà un tale rilievo alla disposizione dell'art. 124 disp att. c.p.c. da impedire al giudice a cui consti per altra via l'esistenza di un giudicato esterno sulla questione oggetto di giudizio, di rilevarlo se privo della suddetta certificazione.
Non c'è dubbio, come ritenuto da Cass. n. 4803/2018 che, di fronte al riconoscimento esplicito del giudicato esterno proveniente dalla controparte, la questione della certificazione di cancelleria perde di rilievo, perché il fatto in questo caso sarebbe da considerarsi pacificamente ammesso agli atti e, quindi, non necessiterebbe di alcuna prova.
Anche la mancata contestazione determina, alla stregua di quanto disposto a norma dell'art. 115
c.p.c., il venir meno dell'onere probatorio relativamente al fatto non contestato. I fatti non espressamente contestati dalla parte avverso la quale sono prodotti devono considerarsi, infatti, esclusi dalla formazione del thema probandum in quanto implicitamente ammessi. La contestazione costituisce un presupposto dell'onere probatorio e, di conseguenza, la non contestazione dell'altra parte dispensa colui che allega ed eccepisce determinati fatti dall'onere di provarli. L'introduzione del principio di non contestazione ha in questo modo determinato una semplificazione del procedimento, che espunge dal thema probandum i fatti allegati che non risultino specificatamente ex adverso contestati.
Si potrebbe allora prospettare la necessità di allegare la certificazione solo nel caso in cui, in seguito all'eccezione di giudicato esterno, la controparte si opponga al riconoscimento degli effetti di tale giudicato, sostenendo che la sentenza è oggetto d'impugnazione.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità è oramai costante nel ritenere che il giudicato esterno debba essere trattato allo stesso modo del giudicato interno e ne ammette, quindi, la rilevabilità
d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. s.u. 226/2001; Cass. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre
2010, n. 20802; Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del
01 giugno 2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059). Tale regola si fonda sull'assimilazione del giudicato alla norma di diritto, da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio. Ne consegue che in sede di gravame tale eccezione non subisca le limitazioni di cui all'art. 345 c.p.c. per le nuove prove in appello, potendo il giudicato essere rilevato o dedotto fino all'ultimo momento utile prima della decisione. Tale ultimo momento coincide con l'ultima occasione per sottoporre il tema rilevabile d'ufficio al contraddittorio delle parti, che generalmente viene proprio individuato nella fase della precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 12754/2022; Cass. n. 48/2021; Cass. n.
16847/2018; Cass. n. 15737/2017; Cass. n. 17069/2014; Cass. n. 8175/2012; Cass. 413/2006; Cass.
4392/2000).
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Peraltro, l'impossibilità di far valere l'esistenza del giudicato nel corso del giudizio di appello dovrebbe confrontarsi con la previsione del motivo di revocazione ordinaria di cui all'art. 395, n. 5
c.p.c. Le suddette preclusioni implicherebbero, infatti, che il giudice dell'appello risolverebbe la controversia senza tenere conto di un giudicato che la parte interessata potrebbe far valere in seguito riaprendo il giudizio con il mezzo ad hoc della revocazione.
Tale limitazione non sarebbe neppure logicamente conciliabile con la possibilità di rilevare d'ufficio il giudicato esterno nel giudizio di cassazione, dove, per l'appunto, tale rilevabilità si ammette tanto nel caso in cui il giudicato emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, che nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
2.2 Traendo le fila del discorso, in forza del passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di pace di Nola n. 2264/2015 è destinato ad avere efficacia anche nel presente giudizio l'incontrovertibile accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Panda, tg. DS045FY, di proprietà di , nella causazione del sinistro oggetto di causa. Controparte_3
3. In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, ha chiesto il ristoro delle lesioni Parte_1 personali riportate in occasione del sinistro per cui è causa in relazione alle quali vi è in atti documentazione medica (verbale di pronto soccorso, certificazione medica) che attesta un trauma contusivo della spalla destra e una cervicalgia da trauma contusivo.
Inoltre, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, affidata alle cure del dott. – che questo giudice fa propria perché adeguatamente motivata ed immune Per_1 da vizi logici e scientifici, condividendone le conclusioni in quanto fondate su retti criteri tecnici e congruamente motivate - è rimasto accertato che l'attore/attuale appellante, in conseguenza del sinistro per cui è causa, riportò un trauma distorsivo del rachide cervicale e un trauma contusivo della spalla destra con postumi invalidanti.
3.1 Secondo la condivisibile CTU svolta in primo grado, dunque, le lesioni subite dall'attuale appellante hanno determinato postumi risarcibili, in termini di danno biologico, nella misura del 1%.
L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata inoltre correttamente quantificata dal ctu nella misura di 2 giorni di invalidità temporanea assoluta, 25 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% ed ulteriori 25 giorni di invalidità temporanea parziale nella misura del 25%.
Circa la quantificazione del danno, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da
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fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo.
Nei casi in cui è la legge a dettare i criteri di liquidazione del danno alla persona (artt. 138 e 139 cod. ass.), essa detta anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% - come nella fattispecie de qua- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in assenza di evidenziate peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Peraltro, la più recente giurisprudenza, pur riconoscendo la considerazione del danno morale nell'ambito delle lesioni cosiddette micropermanenti, ha precisato che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare
(Cassazione civile, sez. III 18 aprile 2019 n. 10816; Cass. civile, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513;
Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339).
2.2 Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (33 anni, essendo nato il
09.01.1980), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate – aggiornate all'attualità - deve liquidarsi in favore dell'attuale appellante:
- € 1.165,74 per invalidità temporanea parziale;
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- € 852,61 per danno non patrimoniale, ragguagliato ad una percentuale del 1%.
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta pertanto, all'attualità, ad € 2.018,35.
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre
1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (11.2.2014) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma di € 2.018,35 devalutata alla data del sinistro e pari ad € 1.663,93 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, per euro 609,64.
Sulla scorta di tali parametri, il credito complessivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, ammonta ad euro
2.273,57. Sulla somma così liquidata per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Donde, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza gravata, Controparte_3
e la , come rappresentata, vanno condannati, in solido, al pagamento Controparte_5 in favore di dell'importo di euro 2.273,57, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 pubblicazione della presente pronuncia fino al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione dibattuta tra le parti.
3.1 All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del 01/06/2016;
n. 19122 del 28/09/2015).
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Che il giudice d'appello debba liquidare le spese tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio, in base "all'esito complessivo" della lite vuol dire che egli, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, stante l'accoglimento della domanda, secondo il principio della soccombenza
[...]
e la , come rappresentata, vanno condannati al CP_3 Controparte_5 pagamento, in solido, in favore di delle spese di lite per entrambi i gradi del Parte_1 giudizio e la relativa liquidazione viene operata, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, determinata per il primo grado in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M.
55/2014, vigenti al momento della pronuncia di primo grado, per i giudizi innanzi al giudice di pace di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base all'importo in concreto riconosciuto), e per il secondo grado in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal
D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale e valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr.
Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Il tutto con attribuzione al procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
3.2 Vanno poi poste sempre a carico degli appellati le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado come liquidate in corso di giudizio, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo eventualmente versato.
4. L'accoglimento dell'appello esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello de quo, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza gravata, accerta l'esclusiva responsabilità del veicolo Fiat Panda targato DS045Y nella causazione del sinistro per cui è causa e condanna e la , come rappresentata, in solido, al Controparte_3 Controparte_5
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pagamento, in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno della Parte_1 somma complessiva di euro 2.273,57, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna e la , come rappresentata, in solido, Controparte_3 Controparte_5
a rifondere in favore del difensore antistatario di parte appellante, avv. Maria Puopolo, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado, nell'importo di euro 140,00 per esborsi ed euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado di giudizio, in euro 186,00 per esborsi ed euro
1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a definitivo carico degli appellati in solido, che condanna al rimborso in favore della parte appellante di quanto quest'ultima documenti di aver anticipato a tale titolo.
Così deciso in Nola, il 19.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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