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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9091/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Gaboardi,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 9091/2023, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1 nato in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] il [...], rappresentata Parte_2 dal padre nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...], Controparte_2 rappresentato dal padre nato in [...] il Controparte_1
9.5.1986;
nato in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Controparte_7
nato in [...] il [...], rappresentato dalla madre Controparte_8
nata in [...] il [...]; Controparte_7 nato in [...] il [...]; Controparte_9
, nato in [...] il [...]; Controparte_10 nato in [...] il [...]; Controparte_11
nata in [...] il [...]; Controparte_12
nato in [...] il [...]; Controparte_13
nata in [...] il [...]; Controparte_14
nata in [...] il [...], rappresentata dalla madre Controparte_15
nata in [...] il [...]; Controparte_14
nata in [...] il [...], rappresentata dalla Controparte_16 madre nata in [...] il [...]; Controparte_14
, nato in [...] il [...]; Controparte_17
nata in [...] il [...]; Controparte_18
nata in [...] il [...]; Controparte_19
nato in [...] il [...]; Controparte_20
nata in [...] il [...]; Controparte_21 tutti con il patrocinio dell'avv. Mariastella URBINI;
Pag. 1 di 7 RICORRENTI contro
; Controparte_22 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 18.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 17.7.2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_1
, nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
[...]
nasceva a RG (CR) il 30.9.1862. Emigrato in Brasile, non Persona_1 rinunciava alla cittadinanza italiana e non veniva naturalizzato cittadino brasiliano. Egli, in data 29.10.1896, contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva l'8.4.1902 Persona_2 Persona_3
Costui, in data 20.7.1929, sposava procreando il 28.9.1935 Persona_4 Per_5
Quest'ultimo, in data 10.9.1958, contraeva matrimonio con e dalla loro unione
[...] CP_23 nascevano sette figli:
- il 23.10.1959 Persona_6
- il 6.1.1962 Persona_7
- il 14.10.1963 Controparte_5
- il 4.1.1966 Controparte_17
- il 6.11.1967 Controparte_10
- l'8.7.1970 Persona_8
- il 16.4.1980 Controparte_14 si univa con procreando il 22.9.1999 Persona_6 Persona_9 CP_9
[...]
in data 17.12.1983, sposava con il Persona_7 Persona_10 quale generava tre figli:
Pag. 2 di 7 - il 9.5.1986 Controparte_1
- il 6.12.1988 Controparte_4
- il 27.1.1992 Controparte_3 in data 8.5.2015, contraeva matrimonio con Controparte_1 [...]
dalla loro unione nascevano due figli: Persona_11 il 7.4.2018 Parte_2 il 20.7.2020 Controparte_2 in data 13.5.2017, sposava Controparte_4 Persona_12
.
[...]
in data 18.1.1986, contraeva matrimonio con Controparte_5 Persona_13
generando due figli:
[...]
- il 3.1.1988 Controparte_7
- il 20.1.1994 Controparte_6
in data 7.11.2014, sposava passando a Controparte_7 Persona_14 chiamarsi e procreando il 2.7.2021 Controparte_7 Controparte_8
in data 14.1.1995, contraeva matrimonio con Controparte_17 Persona_15
e dalla loro unione nascevano tre figli:
[...]
- il 23.5.1996 Controparte_18
- il 9.6.1999 Controparte_19
- il 23.3.2004 Controparte_20
in data 7.1.1995, sposava con la quale procreava tre figli: Controparte_10 Persona_16
- il 26.8.1996 Controparte_12
- il 28.6.1999 Controparte_11
- il 4.12.2003 Controparte_13
in data 23.8.1997, contraeva matrimonio con Persona_8 Controparte_24
, generando due figlie:
[...]
- il 26.6.1997 Controparte_21
- il 21.8.2000 Parte_1
in data 16.9.2015, sposava e dalla loro Persona_17 Parte_3 unione nascevano due figlie:
- il 2.5.2018 Controparte_15
- il 23.7.2020 Controparte_16
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_22
7.10.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 4.8.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Dopo un rinvio per consentire a parte ricorrente di integrare le proprie produzioni con la documentazione mancante (poi tempestivamente depositata), il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 18.12.2024, disponendo la sua sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 9.12.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Pag. 3 di 7 Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_18 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
- con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili,
Pag. 4 di 7 cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
- da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n.
25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_22
Pag. 5 di 7 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che:
nato in [...] il [...]; Parte_1 nato in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Controparte_7
nato in [...] il [...]; CP_1 CP_8 nato in [...] il [...]; Controparte_9
, nato in [...] il [...]; Controparte_10 nato in [...] il [...]; Controparte_11
nata in [...] il [...]; Controparte_12
nato in [...] il [...]; Controparte_13
nata in [...] il [...]; Controparte_14
Pag. 6 di 7 nata in [...] il [...]; Controparte_15
nata in [...] il [...]; Controparte_16
, nato in [...] il [...]; Controparte_17
nata in [...] il [...]; Controparte_18
nata in [...] il [...]; Controparte_19
nato in [...] il [...]; Controparte_20
nata in [...] il [...]; Controparte_21
generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_22 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 17 gennaio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
Pag. 7 di 7