Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/12/2025, n. 23087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23087 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12115/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12115 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfiero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tortona, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Roma rep. n. -OMISSIS-, depositata il 05/01/2023, passata in giudicato:
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Comune di Tortona il 7.10.2025 e ritualmente depositato, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., l’ottemperanza al giudicato formatosi in conseguenza dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 5.01.2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma (R.G. n. 4617/2021) con la quale è stato statuito quanto segue: “- accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; - ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti ”.
Il Comune di Tortona intimato non si è costituito in giudizio.
Con memoria del 25.11.2025 i ricorrenti hanno dato atto della sopravvenuta ottemperanza della ridetta ordinanza decisoria da parte dell’Amministrazione e hanno chiesto, pertanto, di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato introitato per la decisione.
Ciò posto, il Collegio – in disparte la dubbia ammissibilità dell’odierno ricorso stante l’omessa notificazione al Ministero dell’Interno, parte resistente nel giudizio civile e destinatario diretto del dictum giudiziale di cui all’ordinanza della cui ottemperanza si tratta - prende atto della richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla difesa dei ricorrenti, imponendosi, pertanto, una declaratoria in conformità.
La peculiarità e l’esito della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO TO, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
CA ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ER | LO TO |
IL SEGRETARIO