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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 5170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5170 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. JU MA in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6823/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUMAROLA Parte_1 C.F._1
IO ST presso lo studio del quale in Milano Piazza Giovine Italia n. 3 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA con domicilio eletto CP_1 P.IVA_1 presso l'ufficio in Milano Via Savare' 1 come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.2025, ha convenuto avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 sezione lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della Sig.ra a percepire l'indennità NASpI dal Parte_1
1° novembre 2024 al 27 aprile 2025;
CONDANNARE l' al pagamento dell'indennità NASpI per il periodo suddetto, con interessi legali CP_1 dalla data di ciascuna mensilità scaduta”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Il Giudice, dato termine a parte ricorrente per produrre in atti mail di del 30.10.2024 in formato CP_1 eml., all'udienza del 25.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha dedotto:
- di aver cessato il rapporto di lavoro subordinato con la società Carpe Diem S.a.S. in data 24 ottobre 2024, come da lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo datata 23 ottobre 2024 e da basta paga del mese di cessazione (docc. 1 e 2 ric.);
- che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente si è rivolta al Patronato CP_2 di Milano per la presentazione della domanda di indennità NASpI.
- che, a causa del malfunzionamento del sito , il Patronato non è riuscito a presentare la CP_1 domanda attraverso la procedura telematica ordinaria e di aver per tale ragione proceduto alla trasmissione della domanda tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 29 ottobre 2024
(allegando la prevista documentazione), come documentato dalle ricevute di avvenuta consegna
(doc. 3 ric.).
- che , con comunicazione del 30 ottobre 2024 (doc. 5 ric. prodotta anche in formato eml.), CP_1 ha comunicato al Patronato di aver inoltrato la domanda "per competenza alla sede provinciale di Milano" e che, successivamente, in assenza di riscontro e pur sempre nel termine previsto per la presentazione domanda il patronato inviava una nuova PEC ad in data 5 dicembre 2024 CP_1 per chiedere informazioni (doc. 6 ric.);
pagina 2 di 5 CP_
- che la filiale metropolitana Milano-Centro dell' con comunicazione del 9 dicembre 2024, riscontrava la mail ricevuta dal Patronato, per informarlo che per comunicazioni o informazioni avrebbe dovuto contattare la sede provinciale di Milano competente (doc. 7 ric.) e che lo stesso giorno, sempre il Patronato, chiedeva nuovamente informazioni circa la lavorazione della CP_ domanda, precisando che “non risulta nessuna domanda dal sito assistita non ho ricevuto nessun bonifico”, dando atto dell'impossibilità di comunicare con l'Istituto in quanto risultava
“nessun soggetto trovato” (doc. 8 ric.);
- che, a seguito di ulteriore sollecito del 13 gennaio 2025 (doc. 9), l' comunicava al CP_3
Patronato che “non risulta pervenuta nessuna domanda telematica di SP per il codice fiscale in oggetto”, negando, di fatto, la prestazione (doc. 10 ric.);
- che la ricorrente ha presentato, quindi, ricorso al Comitato Provinciale di Milano in data CP_1
13 marzo 2025 (doc. 11 ric.) ribandendo il malfunzionamento del sistema telematico dell' CP_1 che aveva reso necessaria la presentazione della domanda tramite PEC, modalità che era stata regolarmente recepita dall' come dimostrato dalla risposta del 30 ottobre 2024. CP_3
La ricorrente ha concluso quindi come in atti, evidenziando la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali per il riconoscimento della prestazione NASpI ai sensi del d.lgs. n. 22/2015 e l'illegittimità del diniego basato su mere questioni procedurali in presenza di un impedimento tecnico non imputabile alla ricorrente.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando come ai sensi CP_1 dell'art. 6 D.L.vo n. 22/2015: “ 1. La domanda di NASpI e' presentata all in via telematica, entro CP_1 il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
Secondo l' “la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI deve CP_3 essere presentata all esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di CP_1 sessantotto giorni, che decorre dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro” come evidenziato pure dalla “Circolare n. 94/2015, in esecuzione del dettato legislativo, ai fini della presentazione della domanda in via telematica possono essere utilizzate le consuete modalità di presentazione:
- WEB - direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto;
- Enti di Patronato – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Contact center integrato INPS-INAIL - n. 803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile”. pagina 3 di 5 contesta la fondatezza del ricorso sul presupposto che “non è presente alcuna domanda CP_1 regolarmente presentata dalla ricorrente all'ufficio dell' di Milano competente all'esame e alla CP_1 trattazione della stessa” e che “con pec del 29.10.2024 il patronato ha genericamente segnalato a di Milano Centro un malfunzionamento del sito chiedendo l'inoltro della domanda NASPI CP_1 CP_1
a partire dalla data “odierna”, allegando documentazione sui requisiti”. rileva quindi che “La
CP_1 ricorrente non ha mai dimostrato né in sede amministrativa né in sede giudiziale l'effettivo malfunzionamento del sistema telematico in uso a per la presentazione delle domande di SP,
CP_1 solo a seguito della quale si sarebbe potuto procedere all'acquisizione manuale della domanda” e che la ricorrente doveva ritenersi consapevole sin dal 5.12.2024 “che nessuna domanda era presente sul sito né ha mai ricevuto dall' espressa accettazione della domanda presentata in modalità
CP_1 CP_1 diversa da quella prevista dalla legge e dalla circolare, sicché un comportamento diligente e minimamente cautelativo avrebbe senz'altro consigliato di ripresentare subito la domanda con le richieste modalità telematiche, posto che non v'è neppure prova del protrarsi ad libitum dell'asserito malfunzionamento del sistema informatico .
CP_1
*
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Deve ritenersi provata la presentazione in via telematica della domanda di SP entro il termine di legge di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (24.10.2024), per effetto della domanda inviata all' via PEC dal in data 29.10.2024. CP_1 CP_4
La presentazione della domanda via PEC, se pure non conforme alle modalità di presentazione stabilite dall'Ente con propria circolare, a opinione di questo giudice si ritiene che integri comunque una presentazione “in via telematica” come prescritto dall'art. 6 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 (a mente del quale “la domanda di NASPI è presentata all in via telematica, entro il termine di decadenza di CP_1 sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”) e che non possa pertanto operare la decadenza prevista dalla stessa norma, in quanto istituto eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.
In questo caso specifico poi è dirimente la riposta che CP_1
t) ha dato al Patronato in data 30.10.2024, Email_1 sempre per PEC ed in risposta a quella del Patronato del 29.10.2024, ove di legge “si inoltra, per competenza, alla sede provinciale di Milano. cordiali slauti”.
pagina 4 di 5 Con tale comunicazione, in risposta alla pec del Patronato, si è di fatto onerato della trasmissione CP_1 della domanda di NASPI della sig.ra alla sede provinciale competente, con l'effetto che Pt_1 CP_1
l'eventuale omessa o ritardata trasmissione della domanda di NASPI della ricorrente alla sede CP_1 competente non può essere imputabile alla ricorrente ma solo ad . CP_1
Né è corretto quanto dedotto da in merito al fatto che la ricorrente doveva ritenersi consapevole CP_1 sin dal 5.12.2024 “che nessuna domanda era presente sul sito e che “un comportamento CP_1 diligente e minimamente cautelativo avrebbe senz'altro consigliato di ripresentare subito la domanda con le richieste modalità telematiche”, infatti, il 5.12.2024 il Patronato ha solo chiesto informazioni ad ed ha risposto unicamente che la richiesta di informazioni doveva essere rivolta alla sede CP_1 CP_1 provinciale competente, nulla ha riferito in merito al fatto che la domanda non risultasse presente.
Tanto basta per ritenere che la ricorrente non sia incorsa in alcuna decadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità NASpI dal 1° novembre 2024 al
27 aprile 2025 con conseguente condanna di al pagamento dell'indennità NASpI dal 1° CP_1 novembre 2024 al 27 aprile 2025, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro CP_1
2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 25 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
JU MA
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. JU MA in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6823/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUMAROLA Parte_1 C.F._1
IO ST presso lo studio del quale in Milano Piazza Giovine Italia n. 3 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA con domicilio eletto CP_1 P.IVA_1 presso l'ufficio in Milano Via Savare' 1 come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.2025, ha convenuto avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 sezione lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della Sig.ra a percepire l'indennità NASpI dal Parte_1
1° novembre 2024 al 27 aprile 2025;
CONDANNARE l' al pagamento dell'indennità NASpI per il periodo suddetto, con interessi legali CP_1 dalla data di ciascuna mensilità scaduta”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Il Giudice, dato termine a parte ricorrente per produrre in atti mail di del 30.10.2024 in formato CP_1 eml., all'udienza del 25.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha dedotto:
- di aver cessato il rapporto di lavoro subordinato con la società Carpe Diem S.a.S. in data 24 ottobre 2024, come da lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo datata 23 ottobre 2024 e da basta paga del mese di cessazione (docc. 1 e 2 ric.);
- che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente si è rivolta al Patronato CP_2 di Milano per la presentazione della domanda di indennità NASpI.
- che, a causa del malfunzionamento del sito , il Patronato non è riuscito a presentare la CP_1 domanda attraverso la procedura telematica ordinaria e di aver per tale ragione proceduto alla trasmissione della domanda tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 29 ottobre 2024
(allegando la prevista documentazione), come documentato dalle ricevute di avvenuta consegna
(doc. 3 ric.).
- che , con comunicazione del 30 ottobre 2024 (doc. 5 ric. prodotta anche in formato eml.), CP_1 ha comunicato al Patronato di aver inoltrato la domanda "per competenza alla sede provinciale di Milano" e che, successivamente, in assenza di riscontro e pur sempre nel termine previsto per la presentazione domanda il patronato inviava una nuova PEC ad in data 5 dicembre 2024 CP_1 per chiedere informazioni (doc. 6 ric.);
pagina 2 di 5 CP_
- che la filiale metropolitana Milano-Centro dell' con comunicazione del 9 dicembre 2024, riscontrava la mail ricevuta dal Patronato, per informarlo che per comunicazioni o informazioni avrebbe dovuto contattare la sede provinciale di Milano competente (doc. 7 ric.) e che lo stesso giorno, sempre il Patronato, chiedeva nuovamente informazioni circa la lavorazione della CP_ domanda, precisando che “non risulta nessuna domanda dal sito assistita non ho ricevuto nessun bonifico”, dando atto dell'impossibilità di comunicare con l'Istituto in quanto risultava
“nessun soggetto trovato” (doc. 8 ric.);
- che, a seguito di ulteriore sollecito del 13 gennaio 2025 (doc. 9), l' comunicava al CP_3
Patronato che “non risulta pervenuta nessuna domanda telematica di SP per il codice fiscale in oggetto”, negando, di fatto, la prestazione (doc. 10 ric.);
- che la ricorrente ha presentato, quindi, ricorso al Comitato Provinciale di Milano in data CP_1
13 marzo 2025 (doc. 11 ric.) ribandendo il malfunzionamento del sistema telematico dell' CP_1 che aveva reso necessaria la presentazione della domanda tramite PEC, modalità che era stata regolarmente recepita dall' come dimostrato dalla risposta del 30 ottobre 2024. CP_3
La ricorrente ha concluso quindi come in atti, evidenziando la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali per il riconoscimento della prestazione NASpI ai sensi del d.lgs. n. 22/2015 e l'illegittimità del diniego basato su mere questioni procedurali in presenza di un impedimento tecnico non imputabile alla ricorrente.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando come ai sensi CP_1 dell'art. 6 D.L.vo n. 22/2015: “ 1. La domanda di NASpI e' presentata all in via telematica, entro CP_1 il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
Secondo l' “la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI deve CP_3 essere presentata all esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di CP_1 sessantotto giorni, che decorre dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro” come evidenziato pure dalla “Circolare n. 94/2015, in esecuzione del dettato legislativo, ai fini della presentazione della domanda in via telematica possono essere utilizzate le consuete modalità di presentazione:
- WEB - direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto;
- Enti di Patronato – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Contact center integrato INPS-INAIL - n. 803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile”. pagina 3 di 5 contesta la fondatezza del ricorso sul presupposto che “non è presente alcuna domanda CP_1 regolarmente presentata dalla ricorrente all'ufficio dell' di Milano competente all'esame e alla CP_1 trattazione della stessa” e che “con pec del 29.10.2024 il patronato ha genericamente segnalato a di Milano Centro un malfunzionamento del sito chiedendo l'inoltro della domanda NASPI CP_1 CP_1
a partire dalla data “odierna”, allegando documentazione sui requisiti”. rileva quindi che “La
CP_1 ricorrente non ha mai dimostrato né in sede amministrativa né in sede giudiziale l'effettivo malfunzionamento del sistema telematico in uso a per la presentazione delle domande di SP,
CP_1 solo a seguito della quale si sarebbe potuto procedere all'acquisizione manuale della domanda” e che la ricorrente doveva ritenersi consapevole sin dal 5.12.2024 “che nessuna domanda era presente sul sito né ha mai ricevuto dall' espressa accettazione della domanda presentata in modalità
CP_1 CP_1 diversa da quella prevista dalla legge e dalla circolare, sicché un comportamento diligente e minimamente cautelativo avrebbe senz'altro consigliato di ripresentare subito la domanda con le richieste modalità telematiche, posto che non v'è neppure prova del protrarsi ad libitum dell'asserito malfunzionamento del sistema informatico .
CP_1
*
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Deve ritenersi provata la presentazione in via telematica della domanda di SP entro il termine di legge di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (24.10.2024), per effetto della domanda inviata all' via PEC dal in data 29.10.2024. CP_1 CP_4
La presentazione della domanda via PEC, se pure non conforme alle modalità di presentazione stabilite dall'Ente con propria circolare, a opinione di questo giudice si ritiene che integri comunque una presentazione “in via telematica” come prescritto dall'art. 6 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 (a mente del quale “la domanda di NASPI è presentata all in via telematica, entro il termine di decadenza di CP_1 sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”) e che non possa pertanto operare la decadenza prevista dalla stessa norma, in quanto istituto eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.
In questo caso specifico poi è dirimente la riposta che CP_1
t) ha dato al Patronato in data 30.10.2024, Email_1 sempre per PEC ed in risposta a quella del Patronato del 29.10.2024, ove di legge “si inoltra, per competenza, alla sede provinciale di Milano. cordiali slauti”.
pagina 4 di 5 Con tale comunicazione, in risposta alla pec del Patronato, si è di fatto onerato della trasmissione CP_1 della domanda di NASPI della sig.ra alla sede provinciale competente, con l'effetto che Pt_1 CP_1
l'eventuale omessa o ritardata trasmissione della domanda di NASPI della ricorrente alla sede CP_1 competente non può essere imputabile alla ricorrente ma solo ad . CP_1
Né è corretto quanto dedotto da in merito al fatto che la ricorrente doveva ritenersi consapevole CP_1 sin dal 5.12.2024 “che nessuna domanda era presente sul sito e che “un comportamento CP_1 diligente e minimamente cautelativo avrebbe senz'altro consigliato di ripresentare subito la domanda con le richieste modalità telematiche”, infatti, il 5.12.2024 il Patronato ha solo chiesto informazioni ad ed ha risposto unicamente che la richiesta di informazioni doveva essere rivolta alla sede CP_1 CP_1 provinciale competente, nulla ha riferito in merito al fatto che la domanda non risultasse presente.
Tanto basta per ritenere che la ricorrente non sia incorsa in alcuna decadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità NASpI dal 1° novembre 2024 al
27 aprile 2025 con conseguente condanna di al pagamento dell'indennità NASpI dal 1° CP_1 novembre 2024 al 27 aprile 2025, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro CP_1
2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 25 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
JU MA
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