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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3222/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
VA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, Centro Direzionale Le Bocchette, via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
IA IN UG ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Sant'Antonio n. 3, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) L'affidamento dei due figli e sarà condiviso per entrambi i genitori ed il Persona_1 Per_2 padre avrà facoltà di fare visita ad entrambi quando lo vorrà, previo accordo telefonico con la madre. I figli potranno altresì recarsi presso il padre in qualsiasi momento compatibilmente con i suoi impegni. Il padre terrà con sé , attualmente maggiorenne, ogni qualvolta quest'ultimo vorrà Per_1 compatibilmente con i suoi impegni. Lo stesso varrà per che comunque trascorrerà con il padre Per_2 il sabato pomeriggio dalle 18 con pernottamento fino alla domenica sera ad ore 22 allorché il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
1 2) Il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma Parte_1 Parte_2 di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per un totale di € 500,00 (cinquecento/00) mensili quale mantenimento per i figli e che attualmente non risultano economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, rivalutabile ISTAT. Le spese straordinarie meglio specificate nel Protocollo AIAF che i ricorrenti dichiarano di aver letto e visionato e previa presentazione di idonea documentazione fiscale, saranno sostenute da entrambi i genitori al 50%. Le parti si rimandano al protocollo in ordine alle ipotesi in cui occorre il previo accordo per iscritto. Il mantenimento ed il rimborso delle spese straordinarie saranno corrisposti dal a mezzo bonifico bancario sul c.c. intestato alla Pt_1
Iban: [...] entro il 10 di ciascun mese di riferimento». Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di e Per_1 di , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 23/4/2007 e il 6/4/2012) - hanno congiuntamente Per_2 richiesto la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pregressa - come recepita dal Tribunale di Lucca con verbale di udienza del 28/11/2014 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
VA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, Centro Direzionale Le Bocchette, via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
IA IN UG ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Sant'Antonio n. 3, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) L'affidamento dei due figli e sarà condiviso per entrambi i genitori ed il Persona_1 Per_2 padre avrà facoltà di fare visita ad entrambi quando lo vorrà, previo accordo telefonico con la madre. I figli potranno altresì recarsi presso il padre in qualsiasi momento compatibilmente con i suoi impegni. Il padre terrà con sé , attualmente maggiorenne, ogni qualvolta quest'ultimo vorrà Per_1 compatibilmente con i suoi impegni. Lo stesso varrà per che comunque trascorrerà con il padre Per_2 il sabato pomeriggio dalle 18 con pernottamento fino alla domenica sera ad ore 22 allorché il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
1 2) Il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma Parte_1 Parte_2 di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per un totale di € 500,00 (cinquecento/00) mensili quale mantenimento per i figli e che attualmente non risultano economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, rivalutabile ISTAT. Le spese straordinarie meglio specificate nel Protocollo AIAF che i ricorrenti dichiarano di aver letto e visionato e previa presentazione di idonea documentazione fiscale, saranno sostenute da entrambi i genitori al 50%. Le parti si rimandano al protocollo in ordine alle ipotesi in cui occorre il previo accordo per iscritto. Il mantenimento ed il rimborso delle spese straordinarie saranno corrisposti dal a mezzo bonifico bancario sul c.c. intestato alla Pt_1
Iban: [...] entro il 10 di ciascun mese di riferimento». Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di e Per_1 di , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 23/4/2007 e il 6/4/2012) - hanno congiuntamente Per_2 richiesto la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pregressa - come recepita dal Tribunale di Lucca con verbale di udienza del 28/11/2014 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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