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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 403 /2022
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 403 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
GERMANA' ANNALISA che lo/a rappresenta e difende per procura in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO Controparte_1
, in persona del Direttore reggente pro tempore , c.f. con
[...] P.IVA_2 il funzionario dott.ssa , che lo/a rappresenta e difende per procura in atti;
Controparte_2
- RESISTENTE –
, nato a [...] l'[...], ed ivi residente in [...], CF: Controparte_3
; C.F._1
- RESISTENTE CONTUMACE –
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
Con ricorso depositato in data 11.03.2022, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento (di cui al relativo decreto) n.776921/A emesso in data
9.02.2022 e notificato in pari data a mezzo pec alla nr. registro ufficiale 4584, con la Parte_1 quale gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 9.020,00 (somma comprensiva di spese) per aver violato “l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231”, atteso che il CP_1 Controparte_1
con il contestuale decreto aveva assunto per sussistente la violazione di un
[...]
“trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro tremila”.
Premetteva la società ricorrente, di aver ricevuto un avviso di scadenza dalla banca di CP_4 dal quale risultava che la detta Banca aveva anticipato alla ditta con CP_1 Parte_2 sede in Sinagra, la disponibilità di una somma su presentazione della fattura n. 10-FE del
7.03.2019 di €. 5.000,00 emessa da a carico di fattura che Parte_2 Parte_1 disconosceva poiché emessa per un'operazione inesistente, attesa la smentita di un rapporto commerciale tra le due società, l'assenza, sul punto, di qualsivoglia dato in fattura con riferimenti a luogo, tipologia, quantità di materiale/merce fornita.
Esponeva la società opponente, di avere contestato tali circostanze a mezzo pec del 09.04.2019 inviata ad evidenziandone con altra pec del 03.05.2019 l'inesistenza Parte_2 dell'operazione, ed evidenziando come il sig. , marito della legale Controparte_3 rappresentante della società ricorrente non potesse spendere il nome della società medesima non avendone titolo, carica o delega. Invero, la società a mezzo del proprio legale solo in data 02.05.2020 Parte_2 riscontrava a mezzo del proprio legale e formulava espresso invito ad di Parte_1
“rivedere la posizione”, in quanto la fornitura di cui alla fattura era stata eseguita “alla presenza e con l'approvazione del IG. ” ed emetteva senza ulteriore riscontro alla pec Controparte_3 del 03.05.2019 della opponente, altra fattura per Euro 10.250,44.
Le due fatture pertanto venivano contestate da parte ricorrente, la quale ha anche documentato la vicenda nella propria narrazione e produzione documentale assumendo di avere sporto in data 05.09.2019 denuncia-querela presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Capo
d'Orlando evidenziando quanto narrato in ricorso e specificando, altresì, che il sig. CP_3
aveva agito in nome e per conto proprio e non poteva agire né in nome né per conto
[...] della società non possedendone i requisiti soggetti ed oggettivi societari né di delega. Parte_1
La denuncia-querela, deve precisarsi che non ha riguardo a quanto contestato con il decreto e conseguente ingiunzione oggi impugnata, ma ne costituisce un presupposto storico.
Da tale denuncia scaturiva l'avvio del procedimento penale n. 1788/19 istruito dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Patti e da qui derivava il “processo verbale di contestazione n.
GDF - 2020 – ME139 - 001- 001 del 24/02/20 elevato dalla Guardia di Finanza Tenenza di Capo
d'Orlando e notificato il 25/02/2020 a carico di: nato a [...] Controparte_3 il 08-02-1962 ed ivi residente in VIA CAIROLI, 40 - C.F. - in solido C.F._2 con con sede in Ucria (ME)”, presupposto dell'atto impugnato ed oggetto del Parte_1 ricorso.
Deduceva, pertanto, l'errata interpretazione delle prove assunte, l'assenza di responsabilità in capo alla quale obbligata in solido, la violazione e/o falsa applicazione del decreto Parte_1 legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la violazione penale - tributaria del d.p.r. 633/72, commessa da ed all'uopo produceva documentazione a corredo, oltre a richiedere in via Parte_3 cautelare la sospensione dell'impugnato provvedimento.
Articolati i mezzi istruttori, parte ricorrente concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato in virtù dell'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla per le Parte_1 violazioni contestate e conseguente condanna al Controparte_1 pagamento di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del
Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa telematica depositata in data 05/08/2022 resisteva in giudizio il
[...]
contestando le tesi Controparte_1 avversarie e chiedendo la conferma del decreto n. 776921 e l'adempimento alla sanzione pecuniaria irrogata da parte della società ricorrente e in subordine di confermare il medesimo decreto sanzionatorio nei confronti dell'incolpato principale , con Controparte_3 condanna dell'opponente al pagamento delle spese, o in subordine la compensazione delle stesse.
All'uopo parte resistente depositava documentazione acquisita agli atti dell'odierno procedimento.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_3
La causa veniva istruita documentalmente quindi, lette le istanze e conclusioni formulate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare occorre osservare che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio dell'atto, (proprio invece del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), ma verte sul rapporto, sicché le censure meramente formali rivolte al contenuto del provvedimento amministrativo non possono, in questa sede, essere esaminate laddove volte all'annullamento del provvedimento, fatta salva la possibilità di disapplicazione, da parte del Giudice ordinario, dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo.
Sotto questo profilo, non meritano accoglimento le doglianze relative a presunti vizi formali dell'atto o del procedimento.
Nel merito, va disattesa l'eccezione di errata interpretazione delle prove assunte dell'atto impugnato, giacché l'ordinanza ingiunzione che occupa contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale cui aderisce, ed appare sufficientemente motivata in relazione agli elementi essenziali della contestata violazione: norma violata e descrizione del fatto riscontrato, luogo e data, autore della violazione.
Parte ricorrente si duole della circostanza che i lavori commissionati da oggetto CP_5 dell'atto impugnato, riguardavano la ristrutturazione dell'appartamento al piano terra di Vico
Gesù e Maria n.1 del Comune di Barcellona P. di G. (opere murarie, pavimenti, intonaci, impianti idrico, elettrico e riscaldamento, tinteggiatura, f.p.o. di soglie, ecc.), nonché della facciata dello stabile con relativa fornitura e posa in opera di infissi, lavori cui risultava estranea, riconoscendo in tal senso soltanto i lavori commissionati da (madre di Controparte_6 CP_5 presso l'immobile sito in Barcellona Pozzo di Gotto vico 1 Gesù e Maria n. 6, che riguardavano la realizzazione delle sole opere murarie da effettuarsi al piano primo (demolizioni, intonaci, massetti, pavimenti), corte, e completamento della copertura. In entrambi i casi il sig. aveva diretto e gestito i lavori, tuttavia quelli della Controparte_3 sig.ra al piano primo nell'ambito del rapporto dipendente con la Controparte_7 Parte_1 mentre quelli della sig.ra al piano terra autonomamente nell'ambito dell'opera CP_5 professionale imprenditoriale espletata, senza che la risultasse coinvolta in tale nuovo Parte_1 appalto.
A favore della tesi di parte ricorrente deporrebbero il rilascio da parte del di Controparte_3 relativi “buoni di consegna”, diversi acconti per l'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto per un ammontare complessivo di € 90.000,00, in ragione dei pagamenti in contanti effettuati da
[...]
(come dalla stessa riferito a pag. 6 del PVC -allegato 3- della produzione di parte resistente CP_5 presente agli atti).
Dalla narrazione di parte ricorrente e dagli atti prodotti è possibile ricostruire quanto segue: i lavori per appaltati da quest'ultima alla si sono svolti nella Controparte_7 Parte_1 primavera del 2018 (nei mesi di marzo-aprile-maggio 2018) per un costo complessivo € 34.545,45.
Dell'esecuzione di tali lavori aveva collaborato . Controparte_3
Dette opere si riferivano ai lavori di cui al Permesso di Costruire 19082, pratica n. 21212 del 24
Luglio 2017 depositato presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e redatto dall'ing. CP_8 con studio in Sinagra (ME), progettista e direttore dei lavori incaricato dalla IG.ra
[...] [...]
CP_6
La ricorrente riferisce che da marzo 2019 (pertanto a distanza di 1 anno circa) non viveva più sotto lo stesso tetto con il marito, , a causa di alcuni gravi episodi di Controparte_3 maltrattamenti in famiglia e lo stesso veniva d'autorità allontanato in data 6.07.2019.
Inoltre, riferiva che nella primavera 2019, era venuta a sapere che “il IGnor Controparte_3 stava effettuando per conto proprio dei lavori in Barcellona Pozzo di Gotto vico 1 Gesù e Maria
n.6, nello stesso stabile dove alcuni mesi prima la società che rappresento, aveva Parte_1 effettuato i lavori di manutenzione appaltati dalla signora e di tale circostanza CP_6 aveva avuto conferma per telefono in data 25.03.2019 e ad aprile riceveva la lettera da parte di banca di per richiedere la disponibilità della fattura in favore di CP_4 CP_1 Parte_2
.
[...]
Dalle indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza la ricorrente riferisce che era emerso che: i lavori di ristrutturazione commissionati dalla IG.ra nata a [...] il [...], CP_5 al IG. erano stati eseguiti dall'estate 2018 e fino a giugno 2019 e riguardavano Controparte_3 la ristrutturazione dell'appartamento al piano terra di Vico Gesù e Maria n.1 del Comune di Barcellona P. G. (opere murarie, pavimenti, intonaci, impianti idrico, elettrico e riscaldamento, tinteggiatura, fornitura e posa in opera di soglie, ecc.), nonché della facciata dello stabile con relativa fornitura e posa in opera di infissi;
inoltre, IG.ra aveva designato quale CP_5 direttore dei lavori il geom. nato a [...] P. di G. il 29.06.1964 e la sig.ra Controparte_9
il sig. e il geom avevano sottoscritto in data CP_5 Controparte_3 Controparte_9
22.06.2018 un contratto d'appalto.
Alla luce di quanto sopra, le deduzioni della Guardia di Finanza fondanti il provvedimento impugnato non potevano risultare corrette, a detta della ricorrente essendo gli episodi ricostruiti differenti e diversi tra loro, essendo state accumunate circostante dissimili per le due ristrutturazioni edilizie.
Parte ricorrente, peraltro, assume la propria estraneità rispetto alla seconda ristrutturazione da circostanze personali occorse tra la stessa e il quali l'allontanamento, la Controparte_3 condanna a tre anni di reclusione, la cessazione della convivenza per separazione giudiziale e dal fatto che il fosse titolare/socio di altre imprese e quanto era dipendente della CP_3 Pt_1 da ottobre 2018 a marzo 2019 aveva lavorato solo per 15 giorni complessivi in detti periodi.
Orbene, la Corte di Cassazione, sez. VI Penale con sentenza 4 dicembre 2018 – 11 gennaio 2019,
n. 1361 ha avuto modo di affermare che non sussiste la fede privilegiata degli atti firmati da pubblici ufficiali nel processo penale, di contro la previsione di atti pubblici con fede privilegiata sussiste nell'ambito di un giudizio civile autonomo per accertarne la falsità con riguardo soltanto alla prova civile (con estensione alla prova nei processi amministrativi e tributario). Nel processo penale gli atti in questione sono assistiti da una ragionevole presunzione semplice di credibilità, che non è altro che un criterio logico di valutazione della prova, superabile a fronte di elementi di contrasto, ed in tal senso, il giudice valuta liberamente gli elementi indiziari, ivi compresi quelli della difesa, secondo il comune principio di libera valutazione della prova, rispondendo alle contestazioni della difesa.
In tal senso, è il processo civile che richieste la proposizione della querela di falso al fine di accertare l'autenticità o la falsità di una prova documentale, stante, peraltro, che la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva) ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che – pur se, come nella specie, attivato in via incidentale – è comunque autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata. Per giurisprudenza unanime, “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362).
La querela può essere proposta in via principale, con una specifica domanda avente come unico oggetto la dichiarazione della falsità del documento, ovvero in via incidentale, in corso di causa, nella quale viene prodotto un documento considerato rilevante ai fini della decisione, idoneo ad assumere efficacia di fede privilegiata Gli atti che non godono di fese privilegia, pertanto gli atti non rientranti nella previsione di cui all'art. 2700 c.c., costituiscono prova documentale e che, riguardo alle affermazioni, constatazioni o giudizi in essa contenuti, possono essere contrastate con tutti i mezzi di prova diversi dalla querela di falso – e in tal senso, la mera prova documentazione, non vincola il giudice, che può liberamente disattenderla.
Nel caso di specie, parte ricorrente viene a conoscenza dei fatti oggetto dell'impugnato decreto n.776921/A e della violazione comminata in data 25.02.2020, costituente momento della notificazione del verbale di contestazione, senza risultare agli atti alcuna altra attività difensiva svolta dalla stessa ai sensi dell'art. 18 L. 689/81.
Tale verbale di contestazione scaturiva dalla denuncia-querela presentata in data 05.09.2019 nei confronti di di eventuali altri soggetti, senza che successivamente al verbale Parte_2 di contestazione sopra menzionato e notificato in data 25.02.2020 fosse stata presentata ulteriore denunci-querela di falso (non riscontrandosi atti depositati dalle parti in tal senso nell'odierno procedimento) avverso la datata 15.06.2018 allegata al contratto di appalto del Pt_4
22.06.2018 e quest'ultimo, di cui pertanto, nel presente processo non può che valutarsi l'autenticità, non essendo state prodotte ulteriori prove a riscontro, recando tanto l'una quanto l'altro una firma in calce sul timbro della Parte_1
Inoltre, le argomentazioni di parte ricorrente sull'insussistenza della gestione diretta della società
da parte del appaiono deboli, sia per assenza di prove di segno Parte_1 Controparte_3 contrario che dimostrino che nel tempo sia stata la stessa ricorrente a gestire i lavori commissionati da altri soggetti e quantomeno nel periodo di riferimento dei fatti addotti e temporalmente rilevati dalla Guardia di Finanza, sia che non potesse essere consapevole che i lavori avrebbero interessato sia il primo che il piano terra della stesso stabile avente medesima particella catastale e assunto per pacifico e non contestato che in entrambi i lavori, seppur temporalmente a distanza l'un dall'altro la committente fosse la medesima.
Inoltre, il contratto di appalto e la recano data pressoché coeva del 15.06.2018 e 22.06.2018, Pt_4 cioè un tempo in cui deve presumersi i rapporti tra la ed il fossero Pt_5 CP_3 ancora buoni stante che l'ordinanza di allontanamento reca data 06.07.2019 (emessa a distanza di
1 anno) sul procedimento n. 619/19 R.G. N.R. (all. 9).
Dalla visura ordinaria camerale della (doc. 16) si evince a pag. 8 che con protocollo Parte_1 assunto agli atti della Camera di Commercio in data 25/02/2010 si trasferiva la proprietà o godimento dell'azienda (ditta individuale) alla con riferimento Controparte_3 Parte_1 in particolare ad un atto di affitto/comodato.
La società veniva di fatto controllata dalla figlia del per il 95% del capitale Controparte_3 detenuto e amministrata dalla moglie (senza quota) odierna ricorrente.
Lo stato di fatto, contrariamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, lascia presumere che la gestione di fatto, rispetto a quella di diritto, debba riferirsi al , coerentemente con quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza, si Controparte_3 ribadisce in assegna di prove di segno contrario.
Interessante, ulteriormente, che le due fatture non disconosciute dalla ricorrente amministratrice della (pag. 80 e 82 all. 3 di parte residente) rechino in intestazione “Edilem s.r.l. Parte_1
Murabito” -con la “M” ad icona simile della @ a richiamo del (cognome) ”- in un CP_3 tempo in cui sussisteva la piena consapevolezza di agire del , non evincendosi Controparte_3 dagli atti, la presenza della ricorrente nei luoghi della ristrutturazione che aveva interessato l'immobile della Controparte_6
Pertanto, in virtù delle circostanze sopra evidenziate, le argomentazioni di parte ricorrente appaiono prive di riscontro al fine di invalidare il decreto impugnato.
Tuttavia, occorre evidenziare che la violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 debba valutarsi con riferimento ai soggetti agenti, cioè si debbano evidenziare le situazioni attuate dagli effettivi soggetti operanti nell'ambito del rapporto che ha interessato la contestazione realizzando il trasferimento di denaro in base alla norma che si assume violata. Sotto tale profilo non risulta che il trasferimento di fondi sia mai pervenuto di fatto nella materiale utilità producendo lucro in favore della ovvero che tale società abbia profittato di Parte_1 tale passaggio di denaro, a mezzo del o di altro soggetto, ovvero che sia stata Controparte_10 formulata domanda di restituzione di somme al per conto della che si è assunta CP_10 Pt_1 la proprietà delle somme oggetto del decreto impugnato.
Invero, nel caso di specie il denaro veniva periodicamente consegnato a mani dalla CP_5 direttamente al senza che il trasferimento fosse effettuato su altri rapporti di conto CP_3 corrente intestati all' ovvero al beneficiario ( ). Parte_1 CP_3
In tal senso ciò risulta a pag. 8 (all. 3 di parte resistente) del processo verbale di contestazione.
Orbene, il avrebbe agito intascando le somme spettanti alla ciò evitando il CP_3 Parte_1 trasferimento di denaro come da precedenti due bonifici per opere di ristrutturazione già effettuate e riconosciute dalla ma negli atti di indagine nulla di tutto ciò pare potersi Parte_1 desumere in assenza di prove gravi, precise e concordanti di segno contrario, nulla risulta in tal senso prodotto, gravando l'onere di dimostrazione del credito su parte resistente nella sua veste di creditore provare la bontà del decreto impugnato.
Peraltro, il decreto impugnato non parla di “trasferimento” bensì erroneamente menziona come violazione “per aver acquisito denaro contante”, comportamento questo non previsto dalla norma che si assume violata, stante che l'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 prevede l'ipotesi del trasferimento e non anche dell'acquisizione di denaro, comunque, avvenuta secondo altre modalità dalla stessa norma non menzionate.
Sotto tale profilo, pertanto, non può certamente sussistere alcun rapporto di solidarietà nell'obbligazione scaturente dai rapporti intercorsi tra la ed il , non CP_5 CP_3 sussistendo il vincolo in base al quale la ricorrente sarebbe stata astretta dalla necessità di adempiere una norma che non poteva materialmente e giuridicamente violare.
Invero, dagli atti di indagine e dalle dichiarazioni rese dagli soggetti escussi non si evince che il abbia espressamente agito in nome e per conto della con effetti Controparte_3 Parte_1 ex art. 1388 c.c. con una procura attributiva di potere verso i terzi risultante da una dichiarazione espressa ed inequivoca, dovendosi escludere forme presuntive o deduttive della contemplatio domini, escludendo pertanto, nel caso di specie, la rappresentanza cosiddetta indiretta o impropria.
Per tutte le superiori considerazioni e per quanto da ultimo evidenziato, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta. Va, dunque, dichiarato che la nulla deve in forza del decreto del Ministero Parte_1 dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina - Servizio
Antiriciclaggio n. 776921/A emesso in data 9.02.2022 nr. registro ufficiale 4584.
Ogni altra questione, anche relativa alla domanda cautelare, resta assorbita.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in virtù, dell'assenza della fase istruttorie stante la natura documentale della controversia, della novità e complessità della fattispecie sottoposta ad esame e della pluralità degli istituti giuridici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 403/2022 vertente tra Parte_1
(opponente), contro Controparte_11
e nei confronti di , disattesa e respinta ogni diversa
[...] Controparte_3 istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- In accoglimento dell'opposizione, dichiarata l'illegittimità del decreto-ordinanza ingiunzione n.776921/A emesso in data 9.02.2022;
- Dichiara che la nulla deve in forza del decreto del Parte_1 Controparte_1
Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina - Servizio Antiriciclaggio n. 776921/A
[...] emesso in data 9.02.2022 nr. registro ufficiale 4584;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa integralmente le spese processuali;
Patti, 18.2.2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena