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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/11/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2711/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) PE NI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) RI La TA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2711 2021
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Piscitello Daniele Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Di Gerlando Sergio Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2021, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con e che dalla loro unione non sono nati figli, ha Controparte_1 chiesto all'intestato Tribunale: i) la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
ii) il riconoscimento della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno sofferto a causa della violazione dei doveri coniugali da parte del marito.
1 Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, non si è Controparte_1 opposto alla domanda sullo status ed ha chiesto al Tribunale di: i) rigettare la domanda di addebito;
ii) condannare la ricorrente alla restituzione del mobilio della casa coniugale in natura o per equivalente economico;
iii) rigettare la domanda risarcitoria.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 30 giugno 2022, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., cui si rinvia.
La causa, rigettate le richieste istruttorie, preso atto della rinuncia delle parti alla domanda di addebito e di restituzione del mobilio, è stata posta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025.
Tanto premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
Ed invero, la natura delle doglianze esposte, gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il venir meno, tra i coniugi, della comunione materiale e spirituale su cui si basa il matrimonio, offrono la prova del fatto che si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma I c.c. per la pronuncia della separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Non essendo residuate ulteriori domande all'interno del thema decidendum, a seguito della rinuncia alle domande di addebito e restituzione del mobilio operata all'udienza del 30 ottobre 2025
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18 gennaio 1985, e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Ficarazzi, in data 8 agosto 2015;
COMPENSA, tra le parti, le spese di lite;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo per l'annotazione di cui al
Pag. 2 di 3 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Ficarazzi al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 2015).
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI La TA PE NI
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) PE NI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) RI La TA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2711 2021
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Piscitello Daniele Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Di Gerlando Sergio Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2021, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con e che dalla loro unione non sono nati figli, ha Controparte_1 chiesto all'intestato Tribunale: i) la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
ii) il riconoscimento della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno sofferto a causa della violazione dei doveri coniugali da parte del marito.
1 Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, non si è Controparte_1 opposto alla domanda sullo status ed ha chiesto al Tribunale di: i) rigettare la domanda di addebito;
ii) condannare la ricorrente alla restituzione del mobilio della casa coniugale in natura o per equivalente economico;
iii) rigettare la domanda risarcitoria.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 30 giugno 2022, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., cui si rinvia.
La causa, rigettate le richieste istruttorie, preso atto della rinuncia delle parti alla domanda di addebito e di restituzione del mobilio, è stata posta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025.
Tanto premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
Ed invero, la natura delle doglianze esposte, gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il venir meno, tra i coniugi, della comunione materiale e spirituale su cui si basa il matrimonio, offrono la prova del fatto che si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma I c.c. per la pronuncia della separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Non essendo residuate ulteriori domande all'interno del thema decidendum, a seguito della rinuncia alle domande di addebito e restituzione del mobilio operata all'udienza del 30 ottobre 2025
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18 gennaio 1985, e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Ficarazzi, in data 8 agosto 2015;
COMPENSA, tra le parti, le spese di lite;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo per l'annotazione di cui al
Pag. 2 di 3 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Ficarazzi al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 2015).
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI La TA PE NI
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