Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6778/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO ConIGliere
Dr.ssa MONICA CACACE ConIGliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6778/2017 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 790/2017 emessa dal Tribunale di Benevento in data 22.04.2017 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MATURO GIUSEPPE presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA TOLEDO
256 - C/O AVV. PARLATO NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SARNELLI MILENA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA
FRATELLI ROSSELLI 1 CALVIZZANO
APPELLATO
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 11.02.2010, conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale Civile di Benevento, per ivi sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “a) dichiarare e riconoscere , nato a [...] il CP_1
13.05.1968, coniuge separato della , tenuto alla restituzione nei Parte_1
confronti dell'istante della somma di € 42.137,00, per le ragioni innanzi dette;
b)
Condannare, per l'effetto, esso alla restituzione a favore della CP_1
della somma di € 42.137,00 per la causale di cui alla premessa Parte_1
del presente atto oltre interessi e rivalutazione come per legge a far data dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
c) Condannare, altresì, l'odierno convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite”.
A sostegno del proprio atto di citazione deduceva che nell'anno Parte_1
2003, a seguito della vendita di un immobile sito in Napoli di proprietà della madre, la stessa ebbe a ricevere, in data 25.07.2003, dai propri genitori una donazione in danaro di
€ 42.137,00 a mezzo assegno bancario n. 2032270826 tratto dal c/c 4159 intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro di Benevento, Agenzia di Telese Terme (Bn) ed intestato a e . Tale assegno era stato poi versato Persona_1 Controparte_2
sul c/c intestato a e . Tuttavia, dopo qualche giorno, a Parte_1 CP_1
mezzo operazione on line tale somma era stata bonificata su un c/c intestato solo CP_3
ad esso che aveva così utilizzato la somma di cui sopra per operazioni CP_1
personali che nulla avevano a che vedere con le spese comuni della famiglia. A seguito della separazione, quindi, la odierna istante chiedeva al marito la restituzione della suddetta somma di denaro di cui quest'ultimo aveva avuto la disponibilità per un lasso di pagina 2 di 12 tempo. Si costituiva in giudizio che chiedeva in via preliminare, di CP_1
accertare che il denaro di cui la chiedeva la restituzione rientrava nella Parte_1
comunione legale;
accertare altresì la volontà della , con la sottoscrizione Parte_1
dell'accordo di separazione, di rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di credito vantato nei confronti del coniuge e conseguentemente rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale Civile di Benevento, con sentenza n. 790/2017, pubblicata in data
27/04/2017, così statuiva: “rigetta la domanda;
Condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € 3625 per onorari, oltre rimb. Forf. Ed oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Milena
Sarnelli, che ne ha chiesto la distrazione.”
con atto di citazione del 23.11.2017 notificato in data 27.04.2017 a Parte_1
in data proponeva appello avverso la suddetta pronuncia chiedendo così CP_1
provvedere: “1) In totale riforma della sentenza n. 790/2017 resa dal Tribunale Civile di
Benevento, pubblicata in data 27.04.2017, ed in accoglimento del presente appello, ritenere che l'importo portato dall'assegno nr. 2032270826 vada ricollegata ai profili giuridici esposti nel presente appello;
2) Per l'effetto, dichiarare e riconoscere il Sig.
tenuto alla restituzione nei confronti dell'istante della somma di € CP_1
42.137,00 per le considerazioni esposte nel presente atto;
3) Condannare, per l'effetto, quest'ultimo alla restituzione in favore della Sig.ra della somma di € Parte_1
42.137,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge a far data dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
4) Contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime Cure revocare la condanna al pagamento delle spese e dei compensi professionale e disporre la condanna di esso per entrambi i gradi di giudizio, essendo la sua CP_1
domanda assolutamente temeraria e infondata in fatto ed in diritto;
5) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande spiegate, in via subordinata si chiede di riconoscere e dichiarare in capo alla IG.ra la titolarità della Parte_1
pagina 3 di 12 metà del predetto importo e, per l'effetto, condannare il IG. alla restituzione di CP_1
tali somme”.
, nel costituirsi in giudizio, impugnava l'appello e chiedeva così CP_1
provvedere: “preliminarmente, dichiarare, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., la inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; sempre in via preliminare, dichiarare la tardività dell'appello perché proposto oltre il termine di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto confermando, in toto, la sentenza n.790/017 emessa dal Tribunale di
Benevento in data 22.04.2017 con conseguente conferma delle statuizioni in essa contenute;
Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c”.
La Corte, all'udienza del 06.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
pagina 4 di 12 In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Del pari infondata, poi, è l'eccezione di tardività dell'appello formulata dalla difesa di
, “per essere stato proposto oltre il termine breve di trenta giorni dalla CP_1
notificazione di cui all'art. 325 c.p.c” ed “anche oltre il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. intitolato decadenza dall'impugnazione”.
Quanto al mancato rispetto del termine breve, in particolare, rileva la Corte che l'appellante assume che “la sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata, all'odierno appellante, presso il procuratore costituito alla casella PEC dello stesso, in data 16.05.2017 (come da ricevute di accettazione e consegna che si allegano) pertanto,
l'appello andava proposto entro e non oltre il 15.06.2017”.
Tuttavia, dalla disamina della documentazione allegata alla produzione telematica della parte appellata, la notifica della sentenza oggetto di gravame, al fine della decorrenza dell'invocato termine breve, non è provata. Con la comparsa di costituzione e risposta, infatti, l'appellata deduce di aver depositato “pec di accettazione e consegna” avente ad oggetto la notifica della sentenza de quo, ma agli atti risulta allegata esclusivamente copia della ricevuta telematica relativa alla sola “accettazione” dal sistema della mail in cui si legge che il messaggio è stato “accettato dal sistema ed inoltrato” ma non risulta allegata copia relativa alla consegna del messaggio al destinatario con allegata la copia conforme della sentenza. Ed invero la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde pagina 5 di 12 nel ritenere che: “La notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dall'art. 16 quater, comma 1, lett. d), del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l.
n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art. 16 undecies del citato d.l. n. 179 del 2012” (cfr.: Cass. Ord. n. 29670 del 19.11.2024; Cass.n. 19078 del 2018).
Né può essere accolta l'eccezione di tardività per inutile decorso del termine di sei mesi che la difesa della parte appellata articola come segue: “…indipendentemente dalla notifica, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione non possono proporsi decorsi sei mesi dal deposito della sentenza. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza, occorre tener conto, esclusivamente, della data di deposito risultante dall'annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza stessa. La sospensione feriale dei termini, di cui all'art. 1 della L. 7 ottobre
1969, n. 742 riguardando tutti i termini processuali si applica anche al termine semestrale per le impugnazioni che va computato senza calcolare i giorni compresi tra il primo ed il 31 agosto;
l'impugnazione de qua è stata proposta decorso il termine di sei mesi e trentuno giorni dal deposito della sentenza impugnata. Nel caso in esame, la suindicata sentenza è stata depositata il 22.04.2017 quindi l'appello andava proposto, a pena di decadenza, entro e non oltre il 23.11.2017 considerati anche i 31 gg. della sospensione feriale. Nel mentre esso è pervenuto all'odierno appellato il 27.11.2017 oltre il suddetto termine...”.
pagina 6 di 12 Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellata, rileva la Corte che dalla copia della sentenza oggetto di gravame allegata al fascicolo d'ufficio, si evince che la stessa, redatta dal giudice monocratico in data 22 aprile 2017, è stata pubblicata in data
27.04.2017, onde il termine di sei mesi per la notifica del gravame scadeva il 27.11.2017
(ovvero quando è stata eseguita la notifica), onde l'appello è certamente tempestivo.
Nel merito l'appellante fonda il gravame su due motivi: a) Violazione ed errata interpretazione di legge poiché il caso di specie deve essere qualificato come donazione indiretta ovvero come donazione indiretta per liberalità ex art 770 co 2 c.c. e pertanto non soggetto alle forme solenni enunciate dall'art. 782 c.c; b) configurabilità di dette somme come beni personali ex art 179 c.c.
Quanto al primo motivo di appello, l'istante espone più specificamente che “I genitori della IG.ra , con atto di compravendita del 01.07.2003, avevano ceduto un Parte_1
immobile sito in Napoli per un importo complessivo pari ad € 346.000,00. Dopo aver incassato l'importo pattuito per la compravendita, decisero di rendere partecipi di tale
“gioia” tutta la famiglia consolidando la situazione economica delle figlie e rassicurandole sul proprio futuro economicamente incerto. Infatti questi ultimi ebbero a porre in essere una “donazione indiretta” in favore della sorella dell'odierna ricorrente, , mediante l'acquisto di un immobile, con atto per Notar Persona_2
del 07.04.2004, che venne intestato alla predetta. Non volendo Persona_3
minare l'armonia familiare creando gelosie e dissidi tra le figlie, e , Per_2 Pt_1
ed in adempimento ai principi di giustizia e di equità che dovrebbero pervadere ogni genitore, questi ultimi decisero di elargire una somma di denaro anche alla IG.ra
. Il comportamento tenuto dai disponenti integra l'adempimento di una Pt_1
obbligazione naturale consistente nel trattare i propri figli in modo paritario e non favorendone uno a scapito dell'altro in rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento e dei costumi sociali, integrando così la fattispecie contemplata dall'art. 770. co.
2. c.c. A differenza della donazione tipica, in questo caso il trasferimento avviene sempre a titolo gratuito, ma il fatto che sia vigente un costume pagina 7 di 12 sociale che invita a quel determinato comportamento diminuisce nel disponente l'aninum donandi e lo porta invece ad assumere più che altro un animus solvendi…”
(cfr.: atto di appello).
Con ciò impugna la decisione del Tribunale di Benevento che con la pronuncia impugnata ha ritenuto, tra l'altro, che: “trattasi di vera e propria donazione diretta di denaro –non è stato neppure dedotto che denaro è stato donato per l'acquisto, ad esempio di un immobile -compiuta con spirito di liberalità, che ha depauperato in maniera considerevole il patrimonio dei donanti. Privo di pregio è il rilievo secondo cui si tratterebbe di liberalità d'uso, atteso che il riparto tra i figli del prezzo di vendita di un bene è chiaramente frutto di una libera determinazione dei genitori di non creare discriminazioni o malumori tra di essi, piuttosto che corrispondere ad un uso comune di cui neppure è stato fornito un principio di prova. D'altronde la somma non è stata corrisposta in occasione di una festività o di una ricorrenza celebrativa…neppure sono stati forniti elementi di prova circa il carattere modico della donazione in ragione delle condizioni economiche dei donanti e del loro patrimonio, di consistenza tale da non essere depauperato in maniera considerevole nonostante l'elevato importo della donazione pari ad oltre € 40.000,00…”.
Il motivo di gravame è infondato. Ed invero, secondo l'orientamento costante della
Suprema Corte, ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam, l'art. 783 cod. civ. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, di tal che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (cfr., tra le più recenti, Cass.
n. 3858 del 2020) Orbene, posto che il comma 2 dell'art. 783 cod. civ. stabilisce che la modicità del valore della donazione deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, ciò importa che, sulla base della varia potenzialità
pagina 8 di 12 reddituale di quest'ultimo, può venire meno il carattere della modicità se quelle condizioni siano modeste, come, viceversa, può ricorrere quel carattere se quelle condizioni siano particolarmente prospere. Si tratta, in ogni modo, di indagine rimessa all'apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, ed imponendo un contemperamento di dati analitici, è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass.
n. 3858 del 2020; Cass. n. 7913 del 2011; Cass. n. 11304 del 1994; Cass. n. 1873 del
1989; Cass. n. 1134 del 1982; Cass. n. 1400 del 980; Cass. n. 967 del 1976).
Quest'ultimo, peraltro, nella formulazione come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 20 luglio 2015), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass.
n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass.
n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del
2018; Cass. n. 14802 del 2017).
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non solo il dato oggettivo relativo alla somma oggetto di donazione depone già nel senso di ritenere che la stessa esuli dalle caratteristiche della donazione di modico valore, trattandosi della donazione di € 42.137,00 elargiti all'appellante nel lontano 25 luglio 2003, ma alcuna allegazione e prova è stata fornita circa le condizioni economiche del donante al fine di valutare comparativamente detta disposizione con il patrimonio del disponente così come insegnato dalla Suprema Corte.
pagina 9 di 12 Non può, poi, essere condiviso l'assunto difensivo secondo cui nel caso di specie si tratterebbe di fattispecie da inquadrare nel disposto di cui all'art. 770 co 2 c.c., ovvero nell'ambito delle cosiddette liberalità d'uso, difettando nel caso in esame i presupposti di cui all'invocata disposizione.
All'uopo si ricorda infatti che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte
“La liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto” (cfr: Cass.
12.06.2018 n 15334; Cass. n 18280/2016). Come già rilevato dal Tribunale in primo grado, nel caso di specie non si tratta di elargizione effettuata in occasione di una festività e/o ricorrenza, né risulta in alcun modo allegato neppure in grado di appello un uso ad elargizioni di consistente valore invalso a seguito di un certo comportamento nel tempo, atteso che la donazione portata all'attenzione di questo collegio risulta fatto occasionale che la donante ha effettuato in favore della donataria in relazione ad uno specifico atto di straordinaria amministrazione relativo alla sfera patrimoniale di essa disponente in conseguente alla vendita di una unità immobiliare (cfr.: documentazione allegata).
Il secondo motivo di gravame, con il quale l'istante assume “la configurabilità di dette somme come beni personali ex art 179 c.c.”, è del pari infondato poiché, in considerazione di quanto sopra detto, deve ritenersi che la somma in contestazione sia entrata a far parte della comunione legale dei coniugi dal momento in cui il suddetto importo è stato versato sul conto cointestato ai coniugi e fino al momento della separazione degli stessi. Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, poi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili,
pagina 10 di 12 rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, che può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi IGnificati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. Nel caso di specie la comunione è stata sciolta in data 27.10.09 con la omologazione da parte del Tribunale di Benevento delle condizioni di separazione personale di cui al ricorso congiunto depositato dai coniugi CP_1
e in data 29.05.2009. Con i patti della separazione, successivi
[...] Parte_1
di circa sette anni ai fatti oggetto di causa, i coniugi provvedevano anche alla divisione dei beni di proprietà comune ed alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali. I coniugi, in particolare, dichiaravano, con la sottoscrizione del ricorso, di aver definito tutti i loro rapporti personali e patrimoniali esistenti sino a quel momento.
Tutto ciò premesso, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Milena Sarnelli che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pagina 11 di 12 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 790/2017 emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Benevento in data 22.04.2017, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio che liquida, € 400,00 per spese ed € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Milena Sarnelli;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di conIGlio del 05.06.2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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