Art. 2.
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, nel quadriennio 1982-85, di cui lire 54 miliardi per la prosecuzione ed il completamento da parte dell'Azienda autonoma delle strade delle opere indicate all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100 , e lire 10 miliardi per la sistemazione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei valichi confinari nella regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali.
Detti importi vengono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per l'anno finanziario 1982 gli stanziamenti vengono determinati, rispettivamente, in lire 2 miliardi e lire 1 miliardo.
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, nel quadriennio 1982-85, di cui lire 54 miliardi per la prosecuzione ed il completamento da parte dell'Azienda autonoma delle strade delle opere indicate all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100 , e lire 10 miliardi per la sistemazione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei valichi confinari nella regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali.
Detti importi vengono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per l'anno finanziario 1982 gli stanziamenti vengono determinati, rispettivamente, in lire 2 miliardi e lire 1 miliardo.