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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. La tutela dei disabili in caso di discriminazione indirettaAccesso limitatoAldo Carrato · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9393 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 21408/2025 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Agliata
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LA GG
- convenuto -
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 03.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex artt. 2 ss. d.lgs. 216/2003 deduceva di versare in una situa- Parte_1
1 zione personale e patrimoniale di grave fragilità e di vivere dal 2017 in un alloggio di edilizia re- sidenziale pubblica del Comune di , situato in via Manzoni n. 48, in forza di regolare con- CP_1 tratto di locazione.
Nel 2024 la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile gli aveva riconosceva una per- centuale di invalidità del 75%, mentre la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap lo riconosceva portatore di handicap con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
L'aggravarsi delle sue condizioni di salute rendeva sempre più difficoltoso percorrere le due rampe di scale necessarie per accedere al suo appartamento, posto al primo piano dello stabile.
Pertanto, il 03.07.2024 presentava al Comune di istanza per l'installazione di un monta- CP_1 scale (o, in subordine, per il cambio di alloggio con uno situato al piano terra dello stesso stabile)
e per la sostituzione del piatto doccia.
Stante l'inerzia del le richieste venivano riproposte anche per il tramite di un legale. CP_1
Il 29.11.2024 il Segretario Generale del emanava un ordine di servizio per Controparte_1 sollecitare l'ufficio Case del Comune di ad attuare “con estrema urgenza” gli interventi ri- CP_1 chiesti presso l'abitazione del signor . Pt_1
Il Comune di , tuttavia, non ottemperava se non parzialmente e in modo insoddisfacente, CP_1 installando un piatto doccia di ridotte dimensioni e non idoneo ad impedire lo spandimento di acqua sul pavimento, con aumento del rischio di caduta per una persona disabile.
Nel frattempo, le condizioni del ricorrente si aggravavano, limitandone ulteriormente le capacità di movimento, fino a raggiungere una percentuale di invalidità dell'80%.
Pertanto, egli si vedeva costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria per far cessare le condotte dell'amministrazione costituenti discriminazione indiretta, posto che l'inerzia del Comune non gli consentiva di esercitare diritti – alla casa e alla libertà di movimento – garantiti invece agli altri residenti nell'immobile comunale.
Chiedeva quindi al tribunale di ordinare al Comune di di procedere all'installazione del CP_1 montascale, all'allargamento della porta d'ingresso del proprio immobile e alla riparazione della doccia, e di condannare parte convenuta al risarcimento dei danni e alla pubblicazione della sen- tenza.
2. – Costituitosi in giudizio, il negava la ricorrenza di condotte discriminato- Controparte_1 rie ai danni del signor , rammentando l'attività di sostegno e di assistenza prestata in suo Pt_1 favore nel corso degli anni e gli interventi svolti per venire incontro alle sue richieste di miglio- ramento della funzionalità dell'unità abitativa a lui assegnata.
2 Il negava inoltre di avere espresso alcun diniego o di essersi opposto alle richieste di in- CP_1 stallazione di un montascale, sostenendo di avere semplicemente rappresentato l'incompatibilità tra i tempi di progettazione e installazione e le esigenze del richiedente e di avere proposto al si- gnor un appartamento sostitutivo idoneo alle sue attuali condizioni. Pt_1
Invocava conseguentemente il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
3. – Concesso un rinvio per trattative, all'udienza del 03.12.2025 i difensori dichiaravano di non aver trovato una soluzione, giacché l'immobile offerto al signor era in realtà ancora occu- Pt_1 pato da altro conduttore e presentava in ogni caso problemi di umidità che lo rendevano incom- patibile con le sue condizioni di salute.
La causa, pertanto, veniva discussa e infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
4. – Il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile in materia è stato ricostruito nella recen- te sentenza n. 17138/2023 della Corte di cassazione.
Osserva la Corte che la legge n. 67/2006 «è inserita nell'ambito della normativa nazionale (a par- tire dall'art.3 della Costituzione) e internazionale (fra queste, va ricordato l'art. 14 della Conven- zione Europea dei diritti dell'uomo), volta ad assicurare e promuovere la piena realizzazione, senza discriminazioni di alcun tipo, dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le per- sone, e specificamente anche per quelle con disabilità, allo scopo di colmare gli svantaggi propri di questi soggetti e di assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento.
Questi obiettivi, sul piano convenzionale, sono imposti anche dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, che «al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in ma- niera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita» obbliga gli Stati Parti ad adottare
«misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di infor- mazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali».
In particolare, la legge n. 67/2006 intende disporre per le persone con disabilità, di cui all'art. 3 della legge n. 104/1992, una particolare tutela giurisdizionale (in parte analoga a quella già accor- data ai disabili vittime di discriminazioni nel contesto lavorativo dal d.lgs. n. 216/2003, che ha recepito la direttiva 2000/78/CE) per tutte quelle situazioni in cui il disabile risulti destinatario di trattamenti discriminatori al di fuori di un rapporto di lavoro.
La legge sancisce, con norme dalla portata immediatamente precettiva, divieti di discriminazione delle persone disabili sia nei rapporti pubblici, che nei rapporti tra privati, senza alcuna limita-
3 zione soggettiva dei destinatari dell'obbligo di non discriminazione (sul tema, cfr. Cass.
n.18762/2016; Cass. n. 3691/2020; Cass. n. 3842/2021; Cass. n. 9384/2023).
L'impianto normativo (art. 2) parte da una definizione di discriminazione (diretta, indiretta e di- scriminazione sotto forma di molestie, intimidazioni e umiliazioni), per poi predisporre lo sche- ma di tutela giurisdizionale (art. 3).
Secondo la nozione di discriminazione di cui all'art. 2 della legge n.67/2006 ricorre la “discrimi- nazione diretta” quando una persona disabile viene trattata in modo diverso, in diritto o in fatto, rispetto ad un soggetto abile;
ricorre la “discriminazione indiretta” quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ai soggetti abili (Cass. Sez. U. n.
25101/2019; Cass. n. 9384/2023; Cass. n.9095/2023; Cass. n. 9870/2022); infine, sono “discri- minazioni” le molestie, ovvero comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che creino un clima di intimidazione, umiliazione, offesa o ostilità nei confronti della persona disabile.
Con particolare riferimento alla fattispecie della “discriminazione indiretta”, invocata nel caso in esame, va osservato che l'elencazione delle modalità con cui essa può esplicarsi, contenuta nell'art. 2, non può ritenersi né esaustiva, né tassativa e ciò trova conferma nello stesso testo dell'art.3, ove le diverse forme di discriminazione sono sinteticamente riassunte nella definizione omnicomprensiva di “atti e comportamenti”.
L'elemento qualificante che connota la fattispecie è, invero, l'effetto che in concreto produce, e cioè lo “svantaggio” del soggetto disabile rispetto al soggetto abile, di guisa che l'accertamento deve necessariamente riguardare in stretta connessione la condotta denunciata e lo svantaggio susseguente.
Va considerato, infatti, che spesso non sono il comportamento o la prassi a creare lo svantaggio, ma il fatto che non sia stata prevista una diversità di trattamento a favore dei disabili atta e ne- cessaria per ristabilire l'uguaglianza ed evitare la discriminazione.
Per restare sul tema del presente giudizio, va affermato che possono certamente rientrare nell'ambito della “discriminazione indiretta” ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006, le barriere architettoniche ostacolanti l'accesso, sulla cui presenza presso l'immobile di proprietà della ger- mana, è stata focalizzata la originaria azione del disabile nel caso in esame, qualora abbiano de- terminato – come accertato nel caso di specie - una condizione di svantaggio per quest'ultimo - costituita dalla lesione del diritto a poter accedere ed a potersi spostarsi dall'abitazione, ove era domiciliato, in maniera dignitosa - rispetto all'omologa situazione in cui si trovi la persona priva di disabilità.
4 In proposito, questa Corte ha anche affermato che l'esistenza di «ampia definizione legislativa e rego- lamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime,
e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime», consentendo loro «il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata» ciò, a prescindere, «dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualifica- zione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi» (così, in motivazione, Cass. n.
18762/2016, tema affrontato anche in Cass. n. 3691/2020), ed ha così messo in luce che ciò che rileva, ai fini dell'accertamento ex art. 28 del d.lgs. n.150/2011, è la situazione di fatto concreta- mente verificata e non la qualificazione giuridica dei luoghi.
Una conclusione, questa, che appare del tutto in linea con la necessità di assicurare alla normati- va suddetta un'interpretazione conforme a Costituzione, se è vero che - come sottolinea la stessa giurisprudenza costituzionale - l'accessibilità «è divenuta una qualitas essenziale» perfino «degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici» (così, Corte Cost., sent. n. 167/1999; nello stesso senso, Corte
Cost., sent. n.251/2008).
Del pari, viene sottolineato come «il superamento delle barriere architettoniche - tra le quali rientrano, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 1, comma 2, lett. b), gli “ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti” – è stato previsto (L. n. 118 del 1971, art. 27, comma 1) “per facilitare la vita di relazione” delle persone disabili», evidenziandosi che tali principi «ri- spondono all'esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili e trovano base costi- tuzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica»
(così, ancora, Corte Cost., sent. n. 251 del 2008).
La tutela giurisdizionale in sede civile avverso gli atti e i comportamenti discriminatori è attual- mente regolata – per rinvio - dall'articolo 28 del d.lgs. n. 150/2011 (oggetto di recenti modifiche, apportate dal d.lgs. n.149/2022, non applicabili al caso di specie e che non hanno mutato l'impianto del procedimento, per quanto di interesse).
La competenza è radicata presso il tribunale del luogo ove ha domicilio il ricorrente, che costi- tuisce un foro funzionale ed esclusivo, che deve essere preferito agli altri fori, anche inderogabili, compreso quello erariale (Cass. n. 296/2021; anche, Cass. n. 3936/2017) e le parti in primo gra- do possono stare in giudizio personalmente.
Il soggetto discriminato che si ritenga danneggiato può chiedere al giudice il risarcimento del
5 danno anche non patrimoniale e può chiedere che il giudice adotti ogni provvedimento idoneo secondo le circostanze a rimuovere gli effetti della discriminazione, compreso un piano di rimo- zione delle discriminazioni entro un termine.
L'esigenza di assicurare ai diritti lesi concreta tutela giurisdizionale impone al giudice di assumere tutti quei provvedimenti anche atipici e innominati idonei a neutralizzare incidenze irreversibili nella posizione sostanziale del richiedente.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare la peculiarità del sistema connotato da una parziale inversione dell'onere della prova, atteso che «In tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006, l'art.
28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esi- stenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria;
il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto
a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere» (Cass. n. 9870/2022).
Quanto alla tutela risarcitoria […], va osservato che essa è costantemente ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 2043 cod.civ., a fronte a condotte attive o omissive discriminatorie che as- surgono a fatti illeciti.
La persona lesa può agire, secondo le regole generali, per il risarcimento del danno e, ai fini dell'accoglimento della azione risarcitoria, è tenuta a dimostrare i requisiti oggettivi e soggettivi dell'illecito aquiliano e, quindi, sia l'esistenza di un pregiudizio effettivo qualificabile come ingiu- sto, sia la riconducibilità del danno, sotto il profilo eziologico, a una condotta intenzionale o quanto meno colposa dell'agente, in quest'ultimo caso nelle diverse declinazioni della colpa, an- che soltanto lieve, generica e specifica.
La natura della situazione soggettiva azionata, in quanto afferente ai diritti inviolabili della per- sona, costituzionalmente garantiti, per affermazione ormai consolidata, implica che in caso di le- sione sorga in capo al soggetto offeso anche il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod.civ., secondo costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte, Cass. Sez. U.
n. 4063/2010; Cass. n. 24585/2019; Cass. n. 29206/2019; Cass. n. 4723/2023), a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato».
5. – Tanto premesso, occorre precisare che l'azione proposta da , malgrado il Parte_1 richiamo agli artt. 2 ss. del d.lgs. n. 216/2003, deve essere piuttosto ricondotta tra gli strumenti di tutela giurisdizionale che la legge n. 67/2006 appronta per le persone con disabilità vittime di
6 trattamenti discriminatori al di fuori di un rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, è pacifico che l'immobile condotto in locazione dal ricorrente si caratterizza per la presenza di barriere architettoniche che ledono il suo diritto a poter accedere nella (e a po- tersi spostare dalla) abitazione in maniera dignitosa, e che lo pongono in una condizione di evi- dente svantaggio rispetto agli altri occupanti privi di disabilità.
Tale situazione, che certamente rientra nella nozione di “discriminazione indiretta” ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006, non solo non è contestata dalla difesa di parte convenuta, ma emerge con chiarezza dall'ordine di servizio del 29.11.2024 con cui il Segretario Generale del
Comune di , tenuto conto delle reiterate istanze e dei problemi di salute del signor , CP_1 Pt_1 ha chiesto all'Ufficio Case del Comune di di realizzare “con estrema urgenza” gli stessi in- CP_1 terventi invocati anche in questa sede, ossia la “installazione piatto doccia a pavimento per consentire con facilità l'utilizzo della doccia” e la “predisposizione acquisto in tempi urgenti del montascale, previa verifica sul luogo effettuata dall'ufficio tecnico e dagli agenti di pl” (all. 8 fasc. ricorrente).
Altrettanto pacifico è che, ad oggi, le barriere architettoniche non sono state rimosse e che il non ha individuato valide soluzioni alternative in grado di eliminare gli ostacoli alla CP_1 piena esplicazione dei diritti fondamentali del ricorrente.
Si impone, pertanto, l'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un congruo termine, così da neutralizzare il rischio di pregiudizi irreversibili incidenti sulla posizio- ne sostanziale del richiedente.
6. – Va invece respinta la domanda risarcitoria formulata nei confronti del non avendo CP_1 il ricorrente debitamente allegato il danno sofferto, danno che – anche nel caso di lesione di diritti inviolabili – non può mai ritenersi “in re ipsa” (Cass. n. 4815/2019; Cass. n. 11269/2018; Cass. n.
7471/2012).
7. – La condotta tenuta dall'amministrazione comunale anche in pendenza del giudizio e i tentati- vi comunque messi in atto per cercare di venire incontro alle esigenze del ricorrente e per risolve- re la situazione di disagio inducono, infine, a non ordinare la pubblicazione della presente senten- za.
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguar- do al valore indeterminato della causa e tenuto conto della ridotta attività difensiva concretamen- te svolta nonché del numero e della modesta complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti del , ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa e/o assorbita:
a) ordina al Comune di , in persona del Sindaco pro tempore, di posizionare CP_1 nell'immobile sito in , via Manzoni n. 48, un montascale o altro apparato equipol- CP_1 lente idoneo a consentire a di poter superare il dislivello esistente tra il Parte_1 piano strada e l'appartamento, da lui condotto in locazione, posto al primo piano dello stabile;
b) ordina al , in persona del Sindaco pro tempore, di collocare Controparte_1 nell'appartamento assegnato e condotto in locazione da una doccia a fi- Parte_1 lo pavimento e di ampiezza tale da consentirgli di accedervi agevolmente malgrado le ri- dotte capacità di deambulazione e di poter compiere i movimenti necessari per l'igiene personale;
c) ordina al , in persona del Sindaco pro tempore, di provvedere Controparte_1 all'ampliamento della porta d'ingresso dell'appartamento assegnato e condotto in locazio- ne da onde consentirgli l'agevole accesso con l'uso del deambulatore Parte_1
e/o della carrozzina;
d) assegna al termine di sessanta giorni dalla comunicazione della senten- Controparte_1 za per completare gli interventi indicati ai punti che precedono;
e) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nei confronti Parte_1 del;
Controparte_1
f) condanna il alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro Controparte_1
5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'erario;
g) provvede con separato decreto alla liquidazione a carico dell'erario dei compensi spettanti al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 05.12.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Carnì
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