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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2242/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 17/04/2024 e presentato dai coniugi e con l'avv. BARBON ANTONELLA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 21/07/2012 a TREVISO.
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
24.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 20.01.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2242/2024:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/07/2012 da (C.F. ), n. a TREVISO (TV) il Parte_1 C.F._1
24/02/1982, e (C.F. ), n. a TREVISO Parte_2 C.F._2
(TV) il 20/11/1978, e trascritto al n. 65, Parte I, Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“2. Le figlie e vengono affidate, in via condivisa, ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre che continuerà ad abitare la casa familiare di sua esclusiva proprietà sita in Treviso, Viale Monfenera n. 12, mentre il padre si trasferirà
a decorrere dall' 1.04.2024 presso altra abitazione sita in San
Martino di Castrozza (TN).
3. I genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., concordano che le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé le figlie e , secondo il seguente calendario: Per_1 Per_2
• il mercoledì di ogni settimana dalle 16 alle 21 quando le riaccompagnerà presso la casa dalla madre e per un fine settimana, ogni quindici giorni, dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore
21;
• durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando ogni anno con la madre la settimana che va dal 25 al 31 dicembre con quella che va dal 31 al 6 gennaio;
il genitore cui spetterà la settimana comprensiva del Natale concederà all'altro di trascorrere con le minori la Vigilia sino al mattino successivo;
quest'anno sarà la madre a trascorrere con le figlie la settimana dal 25 al 31 dicembre;
• durante le vacanze pasquali i genitori si alterneranno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; quest'anno sarà la madre a trascorrere con le minori il giorno di Pasqua, fermo il calendario ordinario per gli altri giorni di festività;
• durante le vacanze estive il padre e la madre potranno stare con le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, e i genitori stabiliranno e si comunicheranno il periodo prescelto entro il 30 maggio.
5. In caso di visite pediatriche programmate o accessi al Pronto
Soccorso, il padre sarà avvisato tempestivamente anche tramite sms o whattsapp tramite chiamata nel caso di accessi al Pronto Soccorso al fine di poter partecipare alla visita e assistere la figlia in caso di accesso in ospedale, lo stesso vale per la madre;
6. Il padre dovrà corrispondere alla madre a titolo di contributo nel mantenimento di ciascuna figlia l'importo di € 750,00 mensili per complessivi € 1.500,00=, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a far data dall'anno successivo a quello di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale. La predetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate indicate dalla madre. L'assegno unico familiare spetterà integralmente alla madre a prescindere dal percipiente. Il signor autorizza sin d'ora la madre Parte_2
sig.ra alla presentazione della relativa Parte_1
richiesta, finalizzata alla percezione dell'Assegno Unico, all'Istituto competente, rendendosi disponibile, fin da ora, a sottoscrivere la documentazione necessaria.
7. Le spese straordinarie saranno sostenute in misura paritaria del
50% dal padre e dalla madre per la cui individuazione si richiama il Protocollo per il Processo di Famiglia, in uso presso il Tribunale di Treviso, aggiornato al 31.12.2016.
Il padre acconsente sin d'ora alla divisione delle spese straordinarie nella misura del 50% per le figlie con particolare riferimento alle seguenti voci: equitazione e a tutti i costi alla stessa connessa (a mero titolo esemplificativo, costo iscrizioni gare, trasferte, e così via). Parimenti, il padre presta consenso sin d'ora alle spese legate alla necessità di baby-sitter.
I coniugi danno infine atto che l'accordo tra loro per le spese che lo richiedono dovrà avvenire mediante scambio di sms o di whatsapp, specificando che il mancato riscontro del messaggio o del whatsapp, nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione comporterà che la spesa si riterrà espressamente autorizzata. In difetto di accordo, il genitore che avrà assunto l'iniziativa con riferimento alle predette spese straordinarie, sosterrà integralmente la relativa spesa.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate all'altro genitore entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto esborso, previa esibizione della relativa documentazione;
8. I signori e danno atto di Parte_2 Parte_1
essere economicamente autosufficienti e di provvedere pertanto ciascuno al proprio mantenimento.
9. Spese compensate.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVISO di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi