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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/10/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO RT Presidente
RI MO Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5028/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/09/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PIAZZA SARA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PIAZZA SARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Mantova che Voglia, in parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 302/2017 pubblicata in data 22/03/2017, disporre la revoca dell'obbligo di pagamento gravante sul signor a favore CP_1 della signora dell'importo di € 400,00 quale contributo nel Parte_1 mantenimento del figlio Per_1 con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
compensando integralmente fra le parti le spese e competenze della procedura. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 302/2017 pubblicata in data 22.03.2017 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17.10.2025
La Giudice relatrice
RI MO
Il Presidente
IO RT
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO RT Presidente
RI MO Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5028/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/09/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PIAZZA SARA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PIAZZA SARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Mantova che Voglia, in parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 302/2017 pubblicata in data 22/03/2017, disporre la revoca dell'obbligo di pagamento gravante sul signor a favore CP_1 della signora dell'importo di € 400,00 quale contributo nel Parte_1 mantenimento del figlio Per_1 con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
compensando integralmente fra le parti le spese e competenze della procedura. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 302/2017 pubblicata in data 22.03.2017 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17.10.2025
La Giudice relatrice
RI MO
Il Presidente
IO RT
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