Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 13/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 15/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott. TO LA Presidente Dott. VE GA Consigliere, rel.
Dott. Francesco Maffei Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80767 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor XX (C.F. (X), nato a [...]
(X) il XXX e residente a X (X), X, n. X, int. X, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli Avv.ti Domenico OM (C.F. [...]),
EL UZ (C.F. [...]), DI VE
([...]) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi sito in Roma, in via G.G. Belli, n. 27, che dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione anche alle seguenti p.e.c.
domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org;
micheleguzzo@ordineavvocatiroma.org;
claudiotuveri@ordineavvocatiroma.org, nonché al fax n.
+39 0699448909;
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 9 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Consigliere VE GA, il Vice Proc. Gen. Gaia Palmieri in rappresentanza della Procura regionale attrice e l’Avv.to Domenico OM, per la parte convenuta, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 2.7.2025, ritualmente notificato all’odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 3.7.2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor XX, come in atti generalizzato, nella qualità, all'epoca dei fatti, di AC del Comune di X (di seguito: Comune),
per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del medesimo Comune, della somma complessiva di euro 103.758,00 (centotremilasettecentocinquantotto,00), salvo diversa somma che il Collegio riterrà secondo giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, quale quota parte del 60%,in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe
cagionato, con colpa grave, alle finanze comunali per effetto del pregiudizio del valore della partecipazione azionaria, a causa della perdita complessivamente realizzata dalla società x Servizi Pubblici S.r.l. (di seguito CSP), interamente partecipata dal Comune, con riferimento al solo servizio di GI BA nell’anno 2019, a causa della estensione, con ordinanza sindacale n. 230 del 15 maggio 2019, del servizio di raccolta “porta a porta” (PaP) a tutto il territorio comunale, senza che tale scelta fosse accompagnata dai necessari atti istruttori prodromici volti ad acquisire effettiva contezza delle risorse finanziarie indispensabili per garantire la copertura dei maggiori costi richiesti da detta estensione.
2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:
a. l'istruttoria trae origine dall’esposto di una cittadina (sig.ra XX), residente nel Comune di X, con cui è stato segnalato il presunto danno erariale ricollegabile alla scelta del medesimo Ente di ritornare, in materia di igiene urbana, al regime della raccolta su strada, dopo aver approvato, con ordinanza sindacale n. 29 del 22.01.2019, in ottemperanza alla delibera di GC n. 165 del 1.10.2018, la disciplina della raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” (di seguito “PaP”) ed avviato contestualmente la prima zona PaP a decorrere dal 28.2.2019;
b. occorre premettere che in data 14/12/2016 (con atto pubblico rep. n. 17245 serie 1T del 19.12.2016), è stata costituita, in ottemperanza alla DCC n. 79 in data 7.7.2016, la società x Servizi Pubblici S.r.l. (di seguito
“CSP”), cui, con delibera DCC n. 83 del 30.08.2017, il Comune di X ha affidato in regime in house providing la gestione dei principali servizi pubblici locali (elencati a pag. 2 dell’atto di citazione) tra cui il servizio di igiene urbana;
c. inoltre, ai fini del giudizio, rileva che l’odierno convenuto ha rivestito la carica di AC di X dal mese di giugno del 2014 sino all’11.6.2019, data di nomina del successore (dott. XX), mentre il sig. XX è stato Presidente CSP dal 2018 fino alle dimissioni in data 11.12.2019;
d. a seguito di accertamenti istruttori (relazione del segretario generale del Comune, in atti) è emerso che:
(1) con ordinanza sindacale n. 230 del 15 maggio 2019, il servizio di raccolta porta a porta - avviato nella zona Centro, con ordinanza sindacale n. 29 del 22.01.2019, in ottemperanza alla delibera di GC n. 165 del 1.10.2018 - è stato esteso a tutto il territorio comunale, senza che tale scelta fosse accompagnata dai necessari atti istruttori volti ad avere effettiva contezza delle risorse finanziarie indispensabili per garantire la copertura dei maggiori costi richiesti;
(2) in particolare, già nel corso dell’assemblea dei soci della CSP in data 15.3.2019, il Presidente del Cda (dott.
X ) aveva palesato all’amministrazione comunale le potenziali criticità finanziarie connesse all’attuazione a regime del servizio “porta a porta”, mettendo l’accento sull’effettiva entità dello squilibrio finanziario che stava maturando in seno alla CSP, già nei primi due mesi di avvio a regime del sistema di racconta differenziata
“porta a porta”;
(3) sulla scorta della DCC n. 154 del 17.12.2019, concernente la “presa d’atto sussistenza di criticità amministrative e gestionali – Atto di indirizzo” e della successiva DGC n. 47 del 30.04.2020 (“Adozione linee di indirizzo propedeutiche alla redazione del piano di ristrutturazione di x Servizi Pubblici srl -
Raccomandazioni”), il Consiglio di Amministrazione di CSP, in data 14.08.2020 (Prot. CSP n.992/2020), ha adottato il Piano di Ristrutturazione Aziendale (PdRA), ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP);
(4) con delibera n. 78 del 30.10.2020, il Consiglio comunale ha preso atto e condiviso i contenuti del predetto piano di ristrutturazione aziendale di CSP, autorizzando al contempo la ricapitalizzazione della società, demandando alla Giunta e agli Uffici competenti di procedere alla rimodulazione di alcuni servizi già in essere e al perfezionamento dei nuovi contratti di servizio previsti, ritornando ad un regime di redditività aziendale e ricostituzione della solidità finanziaria attraverso l’abbattimento del debito commerciale scaduto, non solo attraverso l’integrazione dei contratti di servizio, ma anche attraverso l’ottenimento di un prestito bancario di 2 milioni di euro e riducendo i costi della struttura amministrativa della società.
3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione che:
a. sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 12 TUSP;
b. sussistono i presupposti per l’affermazione della responsabilità amministrativo- contabile in capo al convenuto, quale ex AC di X, per aver con colpa grave, con ordinanza sindacale n. XXX del 15.5.2019 esteso il servizio di raccolta PaP a tutto il territorio comunale, senza che tale scelta fosse accompagnata dai necessari atti istruttori prodromici alla presa di consapevolezza delle effettive risorse finanziarie necessarie per garantire la copertura dei maggiori costi richiesti, nonostante le criticità in tal senso espressamente segnalate dall’allora Presidente di CSP, dott. X, a ridosso dell’avvio della prima fase ( primo step);.
c. competeva al convenuto, quale AC, ai sensi degli artt. 9.3. e 9.4 dello statuto della società, nella sua veste di rappresentante del socio unico della CSP, modificare le modalità del servizio, ivi comprese la già programmata estensione territoriale del servizio PaP, di fronte alle segnalate prospettive di lievitazione imponderata dei costi, emerse in sede di assemblea in data 15.3.2019 e nella email del 29.3.2019 del Presidente del CdA (XX XXX) e, in tesi, derivanti da eventi prevedibili ed evitabili attraverso una previa adeguata programmazione del servizio e delle sue modalità, profili di competenza del socio.
3.2. Con riferimento all’elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo deve ravvisarsi nella colpa grave.
Al riguardo, la Procura osserva che costituisce frutto di grave negligenza:
- la scelta di non assumere alcuna determinazione, iniziativa o misura correttiva urgente per evitare ed arrestare le prevedibili perdite, nonostante l’alert del Presidente della società (X) preventivamente manifestato, a seguito delle risultanze dell’Assemblea dei Soci del 15.03.2019, con mail del 29.03.2019 indirizzata al convenuto;
- successivamente l’avere, con ordinanza sindacale n.
XXX del 15.5.2019, esteso il servizio di raccolta PaP a tutto il territorio comunale, senza che tale scelta fosse accompagnata dai necessari atti istruttori prodromici alla presa di consapevolezza delle effettive risorse finanziarie necessarie per garantire la copertura dei maggiori costi richiesti, nonostante la menzionata segnalazione delle criticità da parte del Presidente della società.
4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del Comune, con atto ritualmente notificato in data 2.4.2025 nelle forme di legge, ha invitato l’odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.
4.1 Nel termine indicato la persona invitata ha presentato deduzioni scritte, ma non si è avvalsa della facoltà di essere sentita personalmente.
Di qui l’atto di citazione in epigrafe, con il quale –
come si è detto – la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune, della somma complessiva dedotta in citazione.
5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice lo rinviene, nell’avere arrecato pregiudizio al valore della partecipazione azionaria del Comune nella CSP, a causa della perdita complessivamente realizzata dalla società, con riferimento al solo servizio di GI BA nell’anno 2019, a causa della estensione del servizio PaP a tutto il territorio comunale.
Circa la determinazione dell’importo del danno, la Procura lo individua nella perdita complessiva maturata dalla società, avendo riguardo al solo servizio di igiene urbana nel bilancio 2019, pari ad euro 172.930,99, rilevata al 30.6.2019 (cfr. bilancio provvisorio al 30.6.2019, cui fa riferimento il Collegio sindacale monocratico nella nota prot. 1604 del 30.10.2019).
6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura osserva che risulterebbe evidente la diretta riconducibilità alla condotta del convenuto, avendo questi, nell’esercizio dei poteri del socio, disatteso la rappresentazione fatta dal Presidente XXX che era sufficientemente chiara per offrire piena contezza delle conseguenze negative della scelta compiuta.
7. Il convenuto si è costituito in giudizio con l’assistenza e il patrocinio degli Avv.ti Domenico OM, EL UZ, DI VE, tutti del Foro di Roma, i quali hanno depositato in atti, in data 30.7.2025, un mero atto di costituzione in giudizio in pari data, e in data 18.11.2025 una comparsa di risposta in recante la data del 14.11.2025.
7.1 La difesa, in punto di diritto, formula le seguenti censure:
I. assenza di antigiuridicità della condotta posta in essere dal convenuto e assoluta genericità delle censure mosse sul punto;
II. assoluta inconfigurabilità del danno ipotizzato e simmetrica corretta programmazione operativo, finanziaria e tariffaria (TARI) legata alla raccolta “Porta a Porta”,
anno 2019;
III. assenza del danno azionato, in ragione delle strutturali economie di gestione derivanti dall’ampliamento, nel corso dell’anno 2019, del servizio di raccolta “Porta a Porta” - Inconfigurabilità del danno ed assenza del nesso eziologico - Compensatio lucri cun damno.
7.2 In conclusione, chiede:
I. in via preliminare ritenere inammissibile l’azione di responsabilità per cui è causa per insussistenza dei presupposti dell’azione;
II. in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande formulate dalla Procura Regionale, in quanto infondate e comunque non provate;
III. in via subordinata, largo uso del potere di riduzione dell’addebito contestato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
8. Nel corso dell’udienza pubblica odierna, sia la rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione all’esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor XX, come in atti generalizzato, nella qualità, all'epoca dei fatti, di AC del Comune di X, in relazione ad un’ipotesi di danno erariale che lo stesso avrebbe cagionato con colpa grave, alle finanze comunali per effetto del pregiudizio del valore della partecipazione a causa della perdita complessivamente realizzata dalla società CSP, interamente partecipata dal Comune, con riferimento al solo servizio di GI BA nell’anno 2019, a causa della estensione, con ordinanza sindacale n. XXX del 15 maggio 2019, del servizio di raccolta “porta a porta”
(PaP) a tutto il territorio comunale, senza che tale scelta fosse accompagnata dai necessari atti istruttori prodromici volti ad acquisire effettiva contezza delle risorse finanziarie indispensabili per garantire la copertura dei maggiori costi richiesti da detta estensione.
2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l’odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore del Comune, della somma complessiva di euro 103.758,00 (centotremilasettecentocinquantotto,00), salvo diversa somma che il Collegio riterrà secondo giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
3. Così definito l’oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall’amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l’evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l’agente che ha cagionato il danno e l’ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti –
Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr.
Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.
4. Ciò premesso, nel procedere all’accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall’accertamento dell’elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto dal Comune in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l’indicazione illustrata nell’atto di citazione, alla somma complessiva di euro 172.930,99
(centosettandaduemilanovecentotrenta/99), ed è stato determinato – secondo la prospettazione attorea – dalla perdita complessiva maturata dalla società, avendo riguardo al solo servizio di igiene urbana nel bilancio 2019, rilevata al 30.6.2019, a causa dell’estensione, sulla base della menzionata ordinanza sindacale n. 230 del 2019, del servizio di raccolta “porta a porta” (PaP) a tutto il territorio comunale, le opportune verifiche della sussistenza delle effettive risorse finanziarie necessarie per garantire la copertura dei maggiori costi richiesti .
4.1 In ordine alla determinazione della posta di danno, il Collegio ritiene di non potere aderire alla tesi della Procura, non essendovi prova del danno erariale contestato, siccome non suffragato dalla documentazione istruttoria.
4.1.1 Occorre premettere che la contestazione per cui è causa è fondata sull’art. 12 d.lgs. 175 del 2016, che delinea la responsabilità dei rappresentanti degli enti che, nell’esercizio dei diritti di socio, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione.
Secondo la tesi accusatoria, vi sarebbe stata perdita del valore della partecipazione azionaria del Comune, a causa della attivazione della c.d. fase 2 della raccolta Pap, per euro 172.930,99.
4.1.2 Tuttavia, osserva il Collegio che, dagli atti di causa, non appaia sufficientemente provato che detta perdita si sia verificata per la predetta causa.
Occorre premettere che la perdita di valore della partecipazione può essere quantificata, nei documenti di bilancio dell’ente locale (stato patrimoniale, risultato di amministrazione) nonché nel conto giudiziale (mod. 22 D.P.R. 194 del 1996) relativo alle partecipazioni azionarie dell’ente stesso (circa i documenti da cui risulta il valore della partecipazione e il relativo metodo di calcolo, cfr. per tutte, Cdc, sez. giur. Veneto, n.
383/2025; sez. giur. Emilia Romagna, n. 20/2024) solo successivamente alla determinazione delle perdite di esercizio della società partecipata, il che, di norma, avviene, solo all’esito dell’approvazione del bilancio di esercizio, posto che in corso di esercizio possono adottarsi provvedimenti utili all’annullamento di detta perdita.
Nel caso di specie, invece, in primo luogo, non vi è in atti alcun documento di bilancio dell’ente locale ovvero conto giudiziale che provi che detta perdita di valore della partecipazione si sia effettivamente realizzata e in quale misura.
Ma soprattutto, a monte, non vi è prova che l’attivazione del servizio Pap abbia comportato, a fine esercizio, la contestata perdita (di esercizio) della società.
Infatti, da un lato, è lo stesso atto di citazione a dare conto (pag. 18) che l’attivazione del servizio ha comportato minori costi (quindi, risparmi) per almeno euro 800.000,00 oltre IVA, (come da delibera 154/2019 del Comune).
Dall’altro, non appare metodologicamente corretto qualificare, ai fini del danno erariale qui contestato, come perdita definitiva di valore della partecipazione del Comune, la perdita della società accertata solo provvisoriamente in corso di esercizio (al 30.6.2019, come da relazione dell’Organo di revisione della società).
Infatti, una perdita realizzata nel primo semestre dell’esercizio è suscettibile di modifica (anche in melius)
nel corso della restante parte dell’esercizio.
Infine, appare davvero impossibile identificare con adeguata certezza, nel coacervo della perdita complessiva realizzata dalla società nell’esercizio 2019, per oltre 2 milioni di euro nell’espletamento di plurimi servizi pubblici, una quota parte imputabile al solo servizio di igiene urbana in relazione alla sola fase di avvio della fase 2 e limitatamente ai primi 2 mesi di avvio di detta fase.
E ciò anche in considerazione del fatto che non consta che siano stati avviati procedimenti per responsabilità amministrativo - contabile in relazione alla quota parte della perdita societaria (ben più rilevante) eccedente la quota qui contestata al convenuto e realizzatasi nella restante parte dell’esercizio (e quindi da imputarsi, in tesi, ad altri).
5. Per altro profilo, il Collegio ritiene che non possa ritenersi adeguatamente provato il nesso di causalità tra il comportamento del convenuto e il contestato danno erariale.
Infatti, appare al Collegio indubitabile che l’evento in tesi dannoso sia riferibile all’esito di comportamenti tenuti da una pluralità di soggetti, ancorché non coinvolti nel presente processo ed anche non identificati.
Invero, già dall’atto di citazione la Procura ha riconosciuto l’incidenza della compartecipazione alla causazione del danno da parte dell’organo amministrativo
(Presidente XX XXX), pur escludendo il relativo elemento soggettivo.
Sicché dagli atti emerge incontestabilmente il contributo causale dell’organo amministrativo della società, che comunque aveva l’obbligo di assicurare l’equilibrio economico – finanziario della società mediante l’adozione di atti (gestori) di complessivo riequilibrio della società
(e non solo con riferimento al singolo servizio). E d’altro canto, l’incremento esponenziale della complessiva perdita societaria a fine esercizio 2019, quale risultante della complessiva attività della società, e le dimissioni dell’organo medesimo dimostrano che la perdita societaria di esercizio (da cui può scaturire la riduzione del valore della partecipazione) non è ragionevolmente ascrivibile al convenuto.
Ma ad avviso del Collegio, deve altresì tenersi conto che il AC, che è principalmente organo di governo con poteri prioritariamente di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. n. 267 del 2000), deve essere supportato da organi amministrativi dell’ente locale nell’esercizio delle proprie funzioni, in particolare in quelle complesse, come la gestione del controllo analogo di società partecipate. Sicché, non risultando dagli atti che non vi sia stata istruttoria amministrativa sull’ordinanza n. 230 del 2019, deve ritenersi che una parte di contributo causale debba, in linea di principio, essere ascritta all’apparato di supporto amministrativo al AC (tra cui, ad esempio, il segretario generale e l’ufficio controllo - analogo), indipendentemente dalla mancata identificazione delle persone fisiche.
6. In definitiva, il Collegio ritiene che non sussista la prova del danno contestato e della sua imputabilità all’odierno convenuto.
7. Perciò, il Collegio ritiene che la domanda attrice debba essere rigettata, riconoscendo a favore del convenuto le competenze legali, quantificate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80767 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 29.5.2025, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigetta la domanda nei confronti del Signor XX (C.F. (X), come in epigrafe generalizzato, riconoscendo a suo favore le competenze legali, quantificate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., in euro 7.500,00
(settemilacinquecento/00), oltre I.V.A., Cassa Avvocati e spese generali al 15%.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n.
101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza.
A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
L’estensore Il Presidente
VE GA TO LA
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 13 gennaio 2026 Il Dirigente
SE AL OT
f.to digitalmente