Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01330/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. Prefettura di Cosenza, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Ufficio Provinciale Motorizzazione di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento emesso da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio della Motorizzazione di Cosenza in data -OMISSIS-, con il quale è stato comunicato il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120, comma 1, CdS, nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti. Avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso gerarchico in data -OMISSIS-, in riferimento al quale l'amministrazione non ha emesso alcun provvedimento nè di rigetto né di accoglimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. Prefettura di Cosenza e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e di Ufficio Provinciale Motorizzazione di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare la questione riguarda l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio della motorizzazione di Cosenza, in data -OMISSIS-, con il quale è stato comunicato al ricorrente il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
L’Amministrazione si è dapprima costituita con atto di mero stile chiedendo il respingimento del ricorso, successivamente ha depositato una relazione difensiva ed infine, in data 2 ottobre 2025, ha fatto presente che infine il ricorrente ha ottenuto il titolo richiesto, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere oggetto di dichiarazione di cessata materia del contendere.
Difatti, quanto riferito dall’Amministrazione in ordine all’ottenimento finale del titolo da parte del ricorrente non è stato oggetto di contestazione da parte dello stesso.
Per ciò che concerne il richiesto patrocinio a spese dello Stato, già provvisoriamente delibato in senso positivo, ad esso il ricorrente va ammesso in via definitiva, non emergendo elementi ostativi.
Per ciò che concerne la richiesta di liquidazione delle competenze presentata dal difensore del ricorrente, ritiene il Collegio che, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta, occorra valutare, in applicazione dell’art. 4, D.M. n. 55/2014, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio.
Conseguentemente, accogliendo in parte le prospettazioni del predetto patrono, deve liquidarsi un compenso pari a: Fase di studio della controversia, valore medio, compenso 2.053,00 €; Fase introduttiva del giudizio, valore medio, compenso 1.701,00 €; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio, compenso 1.628,00 €; Fase decisionale, fase cautelare, fase monocratica nulla, in quanto non sono state svolte attività difensionali di tal genere e comunque le stesse sono da ritenersi inglobate nella fase istruttoria che è stata di estrema semplicità.
Va pertanto liquidato un totale di € 5.382,00 €, da ridurre della metà per il gratuito patrocinio, per un importo finale di € 2.691,00 €, oltre oneri di legge e spese generali.
Le spese di lite, invece, vanno compensate vista la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Liquida il gratuito patrocinio per un importo finale di € 2.691,00 €, oltre oneri di legge e spese generali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AN CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | VO AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.