Art. 13.
Alle operazioni di credito di cui all'art. 5 e agli atti e formalita' concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonche' le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.
Alle operazioni di credito di cui all'art. 5 e agli atti e formalita' concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonche' le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.