Decreto cautelare 4 luglio 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01933/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03279/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3279 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 19;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Casal di Principe, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
a) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data, con cui la Prefettura - U.T.G. di Caserta ha rigettato la domanda presentata dalla ricorrente per l’iscrizione negli elenchi provinciali dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52 della Legge n. 190/2012 e del d.P.C.M. 18 aprile 2013 (cd. white list ) per le seguenti categorie: “ servizi funerari e cimiteriali ”;
b) dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze redatti all’esito delle riunioni del -OMISSIS-, richiamati nella nota di cui al punto a), non conosciuti dalla ricorrente;
c) della nota prot. n.-OMISSIS- notificata in pari data, recante comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al diniego alla domanda di iscrizione nelle liste di cui al punto sub a); d) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\6\2025, per l’annullamento:
a) degli atti impugnati già con il ricorso introduttivo, nonché;
b) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di Casal di Principe (CE) ha revocato il “ -OMISSIS- ”;
c) della nota prot. n. -OMISSIS- con cui il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto di “ -OMISSIS- ” per un periodo di anni due affidato con la Determina del Responsabile del settore lavori pubblici e ambiente -OMISSIS-”;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, e del Comune di Casal di Principe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AB Di RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso introduttivo regolarmente notificato e depositato la società -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la nota prot. n. -OMISSIS- con cui la Prefettura di Caserta ha rigettato la sua domanda di iscrizione negli elenchi provinciali dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52 della Legge n. 190/2012 e al d.P.C.M. 18 aprile 2013 (cd. white list ) per la categoria dei “ servizi funerari e cimiteriali ”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Caserta per resistere all’impugnativa.
Con i motivi aggiunti depositati in data 30 giugno 2025 -OMISSIS- ha poi impugnato anche la Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di Casal di Principe (CE), in conseguenza del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, ha revocato il “ -OMISSIS- ”.
Dopo lo scambio di memorie, all'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il Collegio, acquisita la precisazione che -OMISSIS- soci della società ricorrente sono tra loro -OMISSIS- e -OMISSIS-, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Con il suo primo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 92 bis del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, in ragione della indicazione, a base del provvedimento impugnato, tra gli altri elementi, anche di indizio inferenziale asseritamente non indicato nella precedente comunicazione partecipativa, e sul quale, pertanto, non si sarebbe formato il contraddittorio procedimentale; soltanto nella nota prot. -OMISSIS-, difatti, in aggiunta a quanto già anticipato nel preavviso di diniego, l’Amministrazione avrebbe evidenziato che “ -OMISSIS- è parte dell’organico -OMISSIS- ”.
Il Collegio ritiene che la censura non meriti adesione.
L’Amministrazione resistente ha regolarmente inviato la comunicazione partecipativa alla società odierna ricorrente, la quale in riposta ha presentato una propria articolata memoria.
In tale memoria la ricorrente ha inoltre preso posizione anche sul rilievo indiziario che sarebbe stato tratto dalla Prefettura dal collegamento con la società -OMISSIS-, già attinta da provvedimento interdittivo della Prefettura di Caserta -OMISSIS- (atto la cui legittimità è stata confermata da questo T.A.R. con la sentenza n. 3456/2022), e della quale era socio di maggioranza -OMISSIS-, padre -OMISSIS-, socio della società odierna ricorrente. La detta memoria ha difatti argomentato al fine di sostenere la inconfigurabilità di una efficacia cd. a cascata, proprio con riferimento alla interdittiva già emessa nei confronti della -OMISSIS-.
È quindi dirimente il punto che tale rapporto della società ricorrente con la -OMISSIS- sia stato discusso dall’Amministrazione e dalla ricorrente in sede procedimentale.
Viceversa, il riferimento ad -OMISSIS- del provvedimento impugnato non aggiunge elementi ulteriori a quanto contenuto nella comunicazione partecipativa e a quanto emerso in sede di partecipazione procedimentale, in quanto detto riferimento attiene semplicemente a una circostanza richiamata dall’Amministrazione per avvalorare il già discusso legame tra la società ricorrente e la -OMISSIS-, quale conseguenziale sviluppo del descritto confronto partecipativo svoltosi.
Il primo motivo di ricorso è pertanto privo di pregio.
3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo è lamentato che il provvedimento impugnato fondi il pericolo di infiltrazione sul mero dato del legame parentale dei soci della società ricorrente con soggetti legati alla criminalità, senza che però emergano concreti indizi di condizionamento mafioso ai danni della società ricorrente. Inoltre è sostenuto che i precedenti penali a carico di -OMISSIS-, e in pericolare quello relativo al reato di estorsione, sarebbero risalenti a -OMISSIS-addietro, mancando quindi il requisito dell’attualità del pericolo di infiltrazione.
Neanche questo motivo, volto a censurare il complessivo compendio motivazionale dell’interdittiva impugnata, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale dell’impresa ricorrente, è fondato.
3.1. In linea generale, osserva il Collegio, gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare sono molteplici, e sono oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale. Sotto tale profilo, possono rilevare, ad esempio:
- le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione;
- i rapporti di parentela, qualora assumano una intensità tale da far ritenere esistente una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
-i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con esponenti del clan;
- la presenza di una proposta, o già di un provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;
- le sentenze di condanna, nonché anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 22/06/2023, n. 6144).
Inoltre, « il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa » (Cons. Stato, sez. III, 16/06/2023, n. 5964).
Ciò premesso, l’avviso del Collegio è che il provvedimento impugnato qui in contestazione poggi su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.
Nella motivazione del provvedimento impugnato sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria, e tutto ciò rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della impresa ricorrente, desumibile dalla sostanziale ricollegabilità di tale ente a componenti del clan.
Su questa congrua cornice istruttoria si innesta il compendio indiziario, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura. Le informazioni investigative acquisite hanno in sostanza determinato l’emersione di indici specifici di rischio che l'attività d'impresa della ricorrente possa essere in modo concreto ed attuale oggetto d'infiltrazione mafiosa.
Le deduzioni di parte ricorrente non scalfiscono l'affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità prefettizia.
3.2. Nel caso in esame la Prefettura ha considerato un quadro complessivo indiziario da cui emerge la probabilità del pericolo di infiltrazione mafiosa.
Premesso che soci della società ricorrente sono -OMISSIS- e gli -OMISSIS-, con partecipazione ciascuno nella misura del 25% del capitale, il provvedimento impugnato poggia in sintesi sui seguenti elementi:
a) -OMISSIS-, in data -OMISSIS- venne sottoposto a fermo per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., e-OMISSIS- fu condannato per il delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p.;
b) in data -OMISSIS- venne eseguito il sequestro preventivo d’urgenza delle società -OMISSIS-, anche se poi, in data -OMISSIS- il Tribunale di Napoli - Ottava Sezione Penale, ne dispose il dissequestro;
c) in data -OMISSIS-venne eseguita ordinanza di custodia cautelare dei confronti di -OMISSIS-per i reati di cui agli artt. 110, 513 bis , 56, 81 c.1, 110 e 629 c.p.;
d) il medesimo -OMISSIS- fu poi indagato dalla DIA di Napoli nell’ambito dell’operazione denominata -OMISSIS- coordinata dalla DDA della procura di Napoli -OMISSIS-emissione di una misura cautelare (-OMISSIS-GIP Napoli) nei confronti di 29 soggetti appartenenti al clan camorristico -OMISSIS- Al riguardo, la Prefettura evidenziò che, “ sebbene la predetta misura non sia stata emessa nei confronti del -OMISSIS-, dalle indagini svolte e dalla lettura dell’Ordinanza mergono numerosi elementi circa la contiguità del predetto con la criminalità organizzata ”;
e) il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nella sentenza n. -OMISSIS-, pur disponendo la assoluzione di -OMISSIS-, in motivazione espresse incertezza sulle prove addotte a sostegno della decisione, evidenziando che l’assoluzione dipendeva dalla considerazione che la prova, pur non assente, non conduceva al convincimento oltre ogni ragionevole dubbio;
f) -OMISSIS-, padre del socio della -OMISSIS-, è infine anche socio di maggioranza della società -OMISSIS-, attinta da provvedimento interdittivo -OMISSIS-;
g) socio della medesima -OMISSIS- è inoltre anche -OMISSIS-, padre di -OMISSIS- altro socio, nonché amministratore unico della società ricorrente.
Tutto ciò posto, il Collegio ritiene che anche questo motivo di ricorso sia infondato, sussistendo indizi di infiltrazione mafiosa alla luce non solo di intrecci societari, ma anche di vincoli familiari che riguardano i soci della società ricorrente con soggetti legati alla criminalità organizzata.
Sul punto, seri indizi di infiltrazione mafiosa si ricavano già dai nessi che la società ricorrente presenta con la società -OMISSIS-, la quale, operante nello stesso settore economico, era stata poco prima attinta da interdittiva della Prefettura di Caserta -OMISSIS-, confermata in sede di contenzioso giurisdizionale dal T.A.R. Campania - Napoli con sentenza n. 3456/2022, non appellata e quindi divenuta definitiva. In tale sentenza è evidenziato che « dagli atti depositati dall'amministrazione resistente, richiamati nell'interdittiva antimafia, è in realtà emerso un preoccupante collegamento tra il socio di maggioranza della -OMISSIS- e il clan -OMISSIS- ».
Parimenti sintomatico del possibile rischio al condizionamento mafioso è la circostanza che -OMISSIS- sia stato condannato -OMISSIS- per il reato di estorsione ai sensi dell’art. 629 c.p., rientrante nel catalogo dei cd. “reati spia”.
Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “ Per i reati di cui all'art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 il legislatore presume il rischio di condizionamento criminale, operando una selezione a monte delle condotte che riflettono in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto si tratta di fattispecie che destano maggiore allarme sociale, intorno alle quali con maggiore regolarità statistica gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso. Il Prefetto, quindi, non può esimersi dal valutarne gli effetti che si determinano, per l'esercizio dei poteri interdittivi allo stesso rimessi. Trattasi di un catalogo di reati che, nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integrano una "spia" di per sé sola sufficiente ad imporre, in assenza di elementi distonici, e nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Pertanto, ove il Prefetto abbia contezza della commissione di taluni dei delitti menzionati nell'art. 84, comma 4, lett. a), e sino quando non intervenga una sentenza assolutoria, può limitarsi ad "attestare", ove l'addebito sia coerente con il vissuto soggettivo e con il contesto di riferimento, la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale nei termini e nei limiti in cui è contemplata dalla disposizione più volte richiamata (devono esserci, cioè, almeno provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva) ” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 08/05/2023, n.2819).
Nella logica della finalità preventiva delle misure prefettizie antimafia, ispirata al principio del “più probabile che non”, la condanna di -OMISSIS- per una fattispecie criminosa rientrante nei cd. reati spia, unita agli altri suoi precedenti esposti, e ai predetti intensi legami familiari, nonché ai riscontrati nessi tra -OMISSIS-, ad avviso del Collegio rendono del tutto verosimile il rischio di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente.
La circostanza che la condanna riguarda fatti risalenti nel tempo non potrebbe inoltre far escludere la attualità del pericolo di condizionamento mafioso a carico della società ricorrente, in quanto la Prefettura ha emesso il provvedimento interdittivo sulla base di una serie di elementi, ivi indicati, e certo non solo sulla base della predetta sentenza, la quale si innesta all’interno di una serie di elementi indizianti che dimostrano, con la loro convergenza logica, l’attuale permeabilità mafiosa della società ricorrente.
D’altra parte, la giurisprudenza consolidata ha evidenziato che i fatti sui quali si fonda il provvedimento prefettizio antimafia possono anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Infatti, il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa, e una conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto prefettizio con finalità antimafia, né l'inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento: donde l'irrilevanza del carattere risalente dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità (cfr., Cons. Stato sez. III, 05/02/2024, n. 1142).
-OMISSIS-, inoltre, è stato imputato per il suo collegamento con il clan -OMISSIS-, figurando come intestatario fittizio di alcune quote di diverse società (tra cui -OMISSIS-) riconducibili alla suddetta organizzazione camorristica. Sul punto, nella sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. -OMISSIS-, benché il nominato -OMISSIS- sia stato assolto, nella relativa motivazione è stato significativamente rappresentato quanto segue: “ deve essere assolto il -OMISSIS-, cui si imputa di essere il formale ed apparente intestatario (per conto e nell’interesse di -OMISSIS-) di quote nell’ambito di un’agenzia di onoranze funebri. Ma sul punto la prova è incerta. Infatti, certamente la -OMISSIS- (quale collaboratrice di giustizia) riferisce (e della veridicità del suo narrato non vi è motivo alcuno di dubitare, dato, fra l’altro, che la stessa in più occasioni ha beneficiato della circostanza attenuante, di cui all’art. 8 della Legge 203/1991) che il sodalizio criminoso, noto comunemente “-OMISSIS-”, otteneva denaro da tale agenzia (denominata -OMISSIS-, ma il suo narrato non chiarisce se si fosse dinanzi a denaro di natura estorsiva o, invece, così come ritiene la pubblica accusa, a denaro da versare ai veri e reali soci ”.
Per conseguenza, ai fini delle valutazioni della Prefettura non era dirimente il fatto che il nominato -OMISSIS- fosse stato assolto con formula piena (“ perché il fatto non sussiste ”), in quanto dalla lettura della sentenza di assoluzione emergeva, appunto, che la descritta intestazione fittizia delle quote societarie era stata esclusa, pur a fronte dell’esistenza di indizi, solo perché non era stata raggiunta una prova tale da convincere oltre ogni ragionevole dubbio. Sicché gli elementi indiziari della intestazione fittizia, pur non ritenuti sufficienti al fine del grado di convincimento richiesto ai fini della condanna penale, ben possono essere reputati idonei a giustificare l’adozione dell’interdittiva antimafia in base al grado di convincimento del “ più probabile che non ”. Questa sezione ha, infatti, già chiarito che “ la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del 'più probabile che non', cosicché gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, di tal che la valutazione discrezionale del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti ” (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 9/6/2023, n. 3570).
Risulta poi evidente, passando ad altro aspetto, anche il fatto le valutazioni contenute nella citata sentenza di questo T.A.R., che ha ritenuto legittima l’interdittiva antimafia adottata nei confronti della -OMISSIS-, in modo pertinente e convincente sono state richiamate a sostegno dell’impugnato provvedimento ostativo emanato nei confronti della -OMISSIS-, anch’esso fondato in buona misura sui rapporti tra -OMISSIS- (-OMISSIS-) e la criminalità organizzata.
I nessi indiziari tra la società -OMISSIS- sono avvalorati dal rilievo che socio di maggioranza della società -OMISSIS- è -OMISSIS- (-OMISSIS-), ossia il padre -OMISSIS-, socio della società ricorrente, mentre altro socio, nonché amministratore unico, della -OMISSIS- è -OMISSIS-, a sua volta padre di -OMISSIS-, anche lui socio della società ricorrente.
È quindi evidente che il legame familiare, riguardando i due soci più importanti della -OMISSIS- (cioè il socio amministratore unico e il socio di maggioranza) e due soci della società ricorrente, figli dei primi (tra cui, significativamente, l’amministratore unico -OMISSIS--), è sintomo di un ben più pregnante legame societario, non esaurendosi in un isolato legame parentale. Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione che la compagine societaria della ricorrente è interamente riconducibile a componenti della famiglia-OMISSIS--. E tanto rende dunque ancor più verosimile il rischio di condizionamento.
In tale ottica, è difatti appena il caso di evidenziare che, “ ai fini dell'emanazione dell'interdittiva antimafia, l'Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia ben può verificarsi un'influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Tale influenza può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza del capofamiglia e dell'associazione. Deve essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata ” (cfr. TAR Campania - Napoli, n. 6895/2023). Peraltro l’art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011 statuisce che il Prefetto competente estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa, ivi compresi i componenti familiari.
Va poi rammentato che la società ricorrente è stata costituita in -OMISSIS-, cioè appena un anno dopo l’interdittiva emessa nei confronti della società -OMISSIS-. E tanto rende non certo peregrino ipotizzare, sulla base dei descritti elementi indiziari, che l’avvio dell’attività della società ricorrente possa aver costituito anche un tentativo di aggirare gli effetti del provvedimento interdittivo già adottato nei confronti della -OMISSIS-, riconducibile a -OMISSIS- (-OMISSIS-), consentendo di fatto a quest’ultimo la permanenza nel circuito economico. Tanto più alla luce della circostanza che i soci della ricorrente sono -OMISSIS-, e pertanto soggetti che verosimilmente non svolgono l’attività di impresa in via principale o comunque esclusiva. Dopo tutto, sia la società -OMISSIS- che la società ricorrente hanno ad oggetto principale i “ servizi funerari e cimiteriali ”, cioè un’attività rientrante tra quelle “ maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ” ai sensi dell’art. 1 c. 53 lett. i bis ) l. n. 190/12.
Insomma, dal complesso degli elementi convincentemente rappresentati nel provvedimento impugnato emerge che l’impresa ricorrente plausibilmente è stata reputata legata alla criminalità organizzata nei termini sopra rappresentati.
3.3. Quindi, nella specie, correttamente il descritto coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia. Risultano infatti individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della impresa ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.
4. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente ha censurato, infine, la violazione dell’art. 94 bis C.A.M., in quanto l’asserita sussistenza del presupposto di un’agevolazione solo occasionale avrebbe consentito l’applicazione delle misure previste dalla citata norma.
4.1. Il Collegio ritiene però che non sia persuasiva la descritta censura, con cui l’impresa ha contestato l’omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, lamentando l’erroneità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla non occasionalità dell’agevolazione.
In linea generale, « il sistema tradizionale delle misure interdittive patrimoniali nei confronti delle imprese infiltrate da organizzazioni di stampo mafioso si è di recente arricchito di ulteriori misure, volte a graduare - a seconda dei casi - la loro incidenza sullo svolgimento e sulla gestione delle attività economiche, anche consentendone la prosecuzione da parte dell'impresa destinataria della misura… Tra queste ultime è compreso il controllo giudiziario, che nella versione prevista dall'art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di sicurezza - approvato con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - può essere chiesto dalle "imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto", quando ai sensi del comma 1 della medesima disposizione l'agevolazione di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso risulta occasionale » (Cons. Stato, Ad. Plen., 13/02/2023, n. 6).
Il Collegio è però dell’avviso che del tutto legittimamente la Prefettura, in relazione al carattere continuativo e strutturale del nesso d’influenza riscontrato tra l’impresa ricorrente e le consorterie criminali, abbia valutato come non percorribili in concreto le suddette misure di prevenzione collaborativa, non ravvisandosi in concreto il presupposto dell'agevolazione soltanto occasionale.
Non può invero sottacersi la gravità delle descritte contestazioni mosse nei confronti della impresa ricorrente, le quali sono, già in astratto, difficilmente compatibili con l’istituto della prevenzione collaborativa, che presuppone la mera occasionalità dell’infiltrazione mafiosa.
In altri termini, la scelta della Prefettura di ricorrere all’informativa interdittiva (in luogo di altre misure meno afflittive) risulta del tutto coerente, e anzi conseguente, sotto tale specifico profilo, rispetto all’impianto motivazionale posto a fondamento dell’atto, incentrato su ragioni obiettivamente ostative alla praticabilità di misure di prevenzione collaborativa, queste ultime risultando inconciliabili con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato e, soprattutto, con la gravità dei passaggi inferenziali valorizzati in chiave prognostica dalla P.A. (di guisa che, in presenza di siffatti rilievi, non sarebbe logicamente possibile configurare un’ipotesi di mera agevolazione occasionale, cui fa riferimento l’invocata disciplina di settore).
4.2. Alla luce di tali principi, non è quindi censurabile la motivazione del provvedimento impugnato nel punto in cui esclude il requisito dell’agevolazione occasionale, facendo notare che gli elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevati in istruttoria attengono a elementi di criticità dovuti in buona parte a legami stabili con soggetti in rapporto con la criminalità organizzata.
5. Dunque il ricorso introduttivo è integralmente infondato, e va come tale respinto.
6. Con i motivi aggiunti depositati in data 30 giugno 2025 -OMISSIS- ha impugnato la Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di Casal di Principe (CE), in conseguenza del provvedimento interdittivo oggetto del ricorso introduttivo, ha revocato alla ricorrente il “ -OMISSIS- ”.
6.1. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato, quale vizio proprio dell’atto, l’insufficienza della sua motivazione.
Il Collegio ritiene che tale vizio sia insussistente.
Il provvedimento impugnato, che espressamente si richiama al rigetto della domanda di iscrizione della ricorrente nella white list, contiene difatti una adeguata indicazione dei propri presupposti di fatto e di diritto, per cui la sua motivazione è sufficiente; né essa essa presenta profili di contraddittorietà o illogicità.
Peraltro, non è affatto secondario evidenziare che il Comune resistente, avendo ricevuto da parte dell’Ufficio Territoriale di Governo di Caserta la comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi provinciali previsti dall’art. 1, comma 52, della L. 190/2012 ( white list ), era tenuto ad avviare il procedimento finalizzato alla revoca del servizio in esame in ragione di quanto previsto dall’art. 4- bis del D.L. n. 23/2020, convertito nella L. 40/2020, che include tra le attività considerate particolarmente esposte al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata — e per le quali è quindi obbligatoria l’iscrizione nelle white list — anche i servizi funerari e cimiteriali.
A fronte del diniego di iscrizione nella white list , il suddetto Comune non disponeva quindi di margini di discrezionalità di sorta, per cui a fortiori va escluso di vizio di motivazione lamentato dalla ricorrente.
La prima censura è pertanto infondata.
6.2. Con la seconda doglianza dei motivi aggiunti la ricorrente ha affermato, infine, che i profili di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo avverso la nota prefettizia prot. -OMISSIS- si riverbererebbero, in via derivata, anche sulla revoca del servizio -OMISSIS- disposta dal Comune resistente e impugnata con i motivi aggiunti.
Si è tuttavia già riscontrata l’infondatezza delle censure dedotte dalla società avverso il diniego di iscrizione nella white list , dal che non può che scaturire la necessità di disattendere anche le correlative doglianze di invalidità derivata mosse a carico del predetto provvedimento comunale.
6.3. Anche i motivi aggiunti devono pertanto essere respinti.
7. In ragione della particolarità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AB Di RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di RE | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.