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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 5334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5334 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8682 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. TAMOLA NICOLA e Parte_1 C.F._1
l'Avv. RUSSO DANIELA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. CORNA Controparte_1 P.IVA_1
NA RI e l'Avv. TRIFIRO' SALVATORE
- RESISTENTE -
Oggetto: collocazione oraria e danni
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara l'illegittimità della modifica unilaterale dell'orario di lavoro da parte della resistente e dichiara il diritto del signor ad essere inserito nel turno di lavoro ad orario fisso Pt_1
5:00/12:27 presso l'attuale sede lavorativa;
2) condanna a inserire il ricorrente nel turno di Controparte_2 lavoro ad orario fisso 5:00/12:27 presso l'attuale sede lavorativa;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_2 liquida in complessivi €2.626,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali in favore di parte ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. TAMOLA NICOLA e Parte_1 C.F._1
l'Avv. RUSSO DANIELA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. CORNA Controparte_1 P.IVA_1
NA RI e l'Avv. TRIFIRO' SALVATORE
- RESISTENTE -
Oggetto: collocazione oraria e danni
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara l'illegittimità della modifica unilaterale dell'orario di lavoro da parte della resistente e dichiara il diritto del signor ad essere inserito nel turno di lavoro ad orario fisso Pt_1
5:00/12:27 presso l'attuale sede lavorativa;
2) condanna a inserire il ricorrente nel turno di Controparte_2 lavoro ad orario fisso 5:00/12:27 presso l'attuale sede lavorativa;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_2 liquida in complessivi €2.626,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali in favore di parte ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani