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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5395/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5935 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019,
trattenuta in decisione con ordinanza del 07.07.2025, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Luciano Picchi del Foro di Livorno (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in Livorno via Marradi n. 187
-ATTRICE-
e
( ), in persona del Dirigente della Direzione Urbanistica, CP_1 P.IVA_1 [...]
del rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 CP_1
procura in atti, dall'avv. Stefano Gianfaldoni (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
CP_ domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in via Guglielmo Agnelli n. 14
- CONVENUTO-
Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 9.4.2025.
Breve excursus processuale Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.12.2019 rappresentata e Parte_1
difesa come in atti, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il onde sentir CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così
provvedere: in via principale: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art.
2051 c.c. del in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, CP_1
condannare il , in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni CP_1
conseguenti alle lesioni subìte dall'odierna attrice per complessivi € 80.000,00 - comprensivi del
danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore
o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla
somma rivalutata. In via subordinata: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
ex art. 2043 c.c. del in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, CP_1
condannare il , in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni CP_1
conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 80.000,00 - comprensivi del
danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore
o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla
somma rivalutata.
Esponeva parte attrice, a sostegno delle proprie richieste, che in data 14.8.2016, mentre si trovava in
CP_ compagnia dei familiari in per una gita turistica, una volta giunta all'angolo tra Lungarno Galilei
e via di Banchi (Piazza XX Settembre), dopo aver superato l'attraversamento pedonale regolato da semaforo, era caduta rovinosamente a terra a causa del cattivo stato manutentivo della pavimentazione (al tempo del fatto costituito da sanpietrini) (doc.1).
In particolare, secondo la ricostruzione attorea la , mentre stava camminando nei luoghi Parte_1
indicati conducendo il passeggino con a bordo la nipote di un mese e mezzo, sarebbe inciampata in conseguenza della presenza, in loco, di un dislivello del manto stradale costituito da blocchetti di porfido non ben fissati al suolo e oscillanti, perdendo così l'equilibrio e facendo ribaltare la carrozzina che stava spingendo.
A detta dell'attrice tale situazione di pericolo non era segnalata, né la zona “non calpestabile” risultava transennata, così come dichiarato anche dai di lei familiari presenti al momento dell'accaduto (doc.
2).
A seguito della rovinosa caduta la era stata trasportata, dall'ambulanza del 118, presso il Parte_1
CP_ Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di , ove le era stato riscontrato “dolore e dolorabilità
con impotenza funzionale assoluta spalla destra. No parestesie. No, deficit sensitivo – motori
periferici obiettivabili. Ginocchio sinistro moderatamente tumefatto con ballottamento rotuleo +/-
Parte stabile. Escoriazione superficiale non sanguinaria in regione prerotulea. conservato con
dolore ai max gradi di flessione. No, deficit periferici obiettivabili” (doc. 4); in particolare il referto della rx aveva evidenziato: “frattura–lussazione pluriframmentaria epifisi omero destro”,
“tumefazione tessuti molli della regione” del ginocchio oltre ad “aumento del diametro traverso
carico” e “lieve sopraelevazione dell'emi diaframma dx rispetto al controlaterale”, con prognosi di giorni 30.
L'attrice era stata dichiarata guarita, con postumi da valutare in sede medico-legale, in data 19.1.2017.
In data 18.12.2017 il dott. all'uopo incaricato, aveva redatto perizia medico-legale Persona_1
sulla persona della , evidenziando “artropatia post-traumatica della spalla destra che Parte_1
inscrive una grave riduzione funzionale, in accordo con il dato strumentale, che merita certo degna
considerazione medico-legale ed quo ristoro economico” (doc. 6) e concludendo per una “riduzione
a carattere permanente della validità psicofisica dapprima posseduta dalla sig.ra pari Parte_1
al 20-22% . Temporanea da qualificare in 120 giorni a totale e restante periodo al tasso medio
decrescente dal 75 % al 50% fino alla stabilizzazione clinica, e con riserva in ogni caso di
riconoscere altresì una personalizzazione del danno in ragione del pregiudizio che tale invalidità ha
arrecato e arrecherà alla sig.ra ”; Parte_1 Le richieste risarcitorie avanzate nei confronti del avevano avuto esito negativo, CP_1
talché l'attrice si era vista costretta a instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il giusto ristoro dei danni subiti per esclusiva responsabilità del medesimo. CP_1
Si costituiva il contestando ogni pretesa di controparte e concludendo come segue: CP_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Pisa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel
merito, in via principale, rigettare integralmente la domanda svolta dalla Signora Parte_1
nei confronti del , perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui
[...] CP_1
in premessa e, comunque, non provata;
in via subordinata, nella ipotesi in cui la domanda dovesse
essere ritenuta fondata, previo accertamento dell'eventuale corresponsabilità della Signora
[...]
nella causazione del sinistro, quantificare i danni materiali e biologici effettivamente subiti Pt_1
dalla stessa nella misura che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre
C.P.A. ed oneri di legge.”
L'Amministrazione convenuta deduceva, in particolare, che in data 1.8.2016 -e, quindi, 13 giorni prima del sinistro occorso alla controparte- esso aveva eseguito intervento di CP_1
manutenzione ordinaria proprio nei luoghi teatro dell'accaduto (piazza XX Settembre -doc. 7) e che,
in tale occasione, si era proceduto al ripristino della pavimentazione mediante stesura di asfalto a copertura di buche cagionate dall'intenso transito veicolare, talché era dubbio che i blocchetti di porfido presenti potessero oscillare coì come descritto dall'attrice; tanto più che il sinistro si era verificato alle 13.30 circa del 14.08.2016, in condizioni di tempo normali e in orario in cui vi era un'ottima visibilità.
Secondo l'assunto di parte resistente, quindi, l'asserito “pericolo” sarebbe stato facilmente evitabile prestando l'ordinaria diligenza richiesta all'utente medio, il che nella specie non era avvenuto, anche in considerazione dell'età dell'attrice e del fatto che quest'ultima stava conducendo un passeggino in un terreno disomogeneo, peraltro indossando un paio di sandali con plateau di 5 cm., come risultava dalla foto allegata sub doc.
3. Il concludeva, pertanto, nel senso che doveva essere esclusa ogni sua responsabilità in ordine CP_1
all'evento de quo, sia ex art 2051c.c. sia ex art. 2043 c.p.c., atteso che il comportamento incauto tenuto dalla era idoneo, ex art. 1227 c.c., a integrare il caso fortuito, sì da escludere la Parte_1
riconducibilità causale dell'incidente alla cosa in custodia.
La causa, istruita mediante produzione di documenti nonché mediante l'espletamento di prove orali e di CTU medico legale sulla persona dell'attrice, veniva medio tempore assegnata a questo giudice che, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025, tenutasi in forma cartolare,
la tratteneva in decisione con ordinanza in data 7.7.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di previsione dell'art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia), a mente del quale “Ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”:
E' infatti incontestato che la strada in cui si è verificato l'evento di cui è causa fosse in custodia al ente proprietario della stessa, e che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo CP_1
di statuire che la disposizione di cui all'articolo 2051 c.c. opera anche nei confronti della Pubblica
Amministrazione (Cass. civ. Sez. 3 ordinanza n. 11096/2020),
Giova altresì ricordare, in merito alla portata della responsabilità in argomento, che per principio ormai consolidato sul punto in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Unite Civili ordinanza n. 20943 del
30.6.2022; Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 11152 del 27.4.2023) “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre
sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa
per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che
prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o
meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”.
Sulla scorta degli enunciati principi la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. -e, quindi, il diritto del danneggiato di ottenere il ristoro, ai sensi di tale disposizione, del pregiudizio subito- può pertanto ritenersi integrata laddove: a) vi sia un effettivo potere di custodia della res da parte del convenuto;
b) l'attore dimostri in giudizio il nesso di causalità tra cosa custodita ed evento dannoso, c) il convenuto non fornisca la cd. prova liberatoria consistente nel caso fortuito.
Orbene, le risultanze dell'espletata istruttoria consentono di affermare che l'odierna attrice ha assolto all'onere probatorio da cui era gravata ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo adeguato riscontro dell'esistenza del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso.
Chè, infatti, le dichiarazioni dei testi escussi (cfr., in particolare, le testimonianze di Testimone_1
e di , escussi all'udienza del 11.01.2022), se rapportate alle risultanze della Testimone_2
documentazione fotografica prodotta da parte attrice (cfr. doc. 1), consentono di ritenere sufficientemente provato che è caduta a terra, nelle circostanze di tempo e di Parte_1
luogo meglio precisate nell'atto introduttivo, a causa del fatto che l'attraversamento sulle strisce pedonali da lei percorso in quei frangenti presentava un piano di calpestio particolarmente dissestato e caratterizzato, nel contempo, dalla presenza di buca, senza che tali precarie condizioni del manto stradale, e il pericolo che ne derivava, fossero adeguatamente segnalate.
Né sono emerse, dalle deposizioni dei testi sopra indicati, incongruenze tali da minarne l'attendibilità;
così come il fatto che trattasi del genero e della figlia dell'attrice non è sufficiente, in assenza di ulteriori specifici elementi che autorizzino tale conclusione, a consentire di ritenere gli stessi non credibili: ciò tanto più in quanto la posizione dell'infortunata sull'asfalto e lo stato della sede stradale risultanti dalle foto prodotte dalla sono del tutto compatibili con quanto riferito dai Parte_1
menzionati testi. Ciò posto, deve a questo punto accertarsi se il abbia fornito la prova del caso fortuito CP_1
e, segnatamente, della fondatezza del proprio assunto secondo il quale tale prova sarebbe integrata dal comportamento incauto tenuto, dalla , nelle circostanze sopra descritte- Parte_1
Va in primo luogo ricordato, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, per poter ritenere interrotto il nesso causale tra la cosa e l'evento, è necessario che venga allegata e provata dal custode, oltre alla colpa del danneggiato, l'imprevedibilità e l'inevitabilità di tale condotta colposa (Cass. n. 25837 del 2017; Cass. n. 26254 del 2020; n. 18100 del 2020).
Deve inoltre notarsi che la relativa valutazione rileva sul piano oggettivo, non anche su quello soggettivo, trattandosi di accertare l'eccezionalità del fattore esterno e la conseguente interruzione del nesso causale, non invece l'eventuale colpa del custode. La condotta colposa del danneggiato è
imprevedibile allorché, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, costituisca un'evenienza non ragionevole o accettabile e, quindi, possa ritenersi eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona sensata, in applicazione del criterio della causalità adeguata (Cass. n. 17443 del 2019;
Cass. n. 9315 del 2019).
Il giudizio di imprevedibilità deve svolgersi considerando la prospettiva del custode, accertando -in relazione alla peculiarità del caso concreto- se, secondo una prognosi postuma, la condotta colposa tenuta dal danneggiato fosse, ex ante, prevedibile.
Ora, rapportando i succitati principi al caso in esame, ritiene lo scrivente che parte convenuta, su cui gravava il relativo onere, non abbia fornito la prova del caso fortuito nel senso sopra indicato.
E, invero, va osservato, in primis, che la danneggiata non era conoscenza dei luoghi, essendosi trovata a passarvi per la prima volta, come turista, il giorno dell'accaduto, e che non erano presenti, sul posto,
cartelli di segnalazione del dissesto stradale esistente (cfr. le deposizioni dei testi sopra indicati).
È, altresì, indicativa del fatto che lo stesso Ente territoriale considerasse non sicuro lo stato dei luoghi in questione la circostanza che, dopo la verificazione del sinistro, il sia intervenuto a porre CP_1
in sicurezza il piazzale mediante il ripianamento delle buche esistenti, di fatto riconoscendo, per facta
concludentia, quantomeno la pericolosità generica della situazione. Risulta, poi, smentito l'assunto dalla difesa del secondo cui il manto stradale sarebbe CP_1
stato, all'epoca del fatto e nel tratto oggetto di causa, in “complessivo buono stato manutentivo”, se si considera che in data 1.8.2026 (circa 13 giorni prima del sinistro) il medesimo aveva CP_1
eseguito dei lavori di manutenzione ordinaria in piazza XX Settembre, in occasione dei quali la pavimentazione stradale era stata ripristinata con l'applicazione di asfalto a copertura delle buche.
Peraltro dalle prove testimoniali (vedasi le dichiarazioni rese, all'udienza del 31.5.2022, dal teste
) è emerso che l'intervento manutentivo in questione non interessò l'attraversamento Testimone_3
CP_ pedonale ma soltanto la piazza XX Settembre a , che presenta nuova configurazione (doc. 7
allegato all'atto di citazione).
Se a quanto precede si aggiunge che parte convenuta non ha offerto dimostrazione del fatto che nei frangenti di cui trattasi la abbia tenuto un comportamento connotato da un'imprevedibilità Parte_1
e da un'imprevenibilità tali da consentire di ritenere interrotto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento, ne discende che deve ritenersi accertata, nella specie, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
CP_1
Né appare ravvisabile, nella specie, una condotta negligente e/o imprudente della danneggiata rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., , tenuto conto del fatto che era la prima volta che la si trovava a percorrere i luoghi teatro dell'evento, che l'attraversamento Parte_1
pedonale in questione doveva necessariamente essere da lei percorso al fine di portarsi sul lato opposto della strada, che la circostanza che la donna stesse spingendo una carrozzina con su cui si trovava una bambina di appena due mesi lascia presumere che ella abbia tenuto un'andatura consona a tale situazione e che i sandali da lei indossati al momento del fatto costituiscono una tipologia di calzature adeguata alle circostanze concrete (gita fatta, in piena estate, in una città turistica quale è
CP_
).
Venendo, pertanto, alla quantificazione dei danni lamentati dalla , va osservato, che il Parte_1
nominato CTU -le conclusioni contenute nel cui elaborato peritale appaiono condivisibili sotto ogni profilo, siccome puntuali ed esaustive nonché immuni da vizi logici e metodologici apparenti- ha accertato che: “In sintesi, sulla base di quanto sopra, a seguito dei fatti per cui è causa la sig.ra
[...]
ha riportato una frattura pluriframmentaria scomposta di testa-collo omerale destro, Pt_1
trattata incruentemente e contusione del ginocchio sinistro. Tali lesioni hanno richiesto dapprima un
periodo di ricovero e successivamente un periodo di riposo e cure mediche e riabilitative. Si è
configurato così un periodo di invalidità temporanea che può quantificarsi come segue: 30 giorni di
invalidità temporanea assoluta (considerando il periodo di ricovero ed i giorni immediatamente
seguenti), 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (considerando che il tutore è stato
rimosso solo alla fine del mese di ottobre), 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 40
giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.” …. “Residuano inoltre esiti a carattere permanente
derivanti dalla grave frattura riportata a carico dell'arto superiore destro (dominante nel caso di
specie), che, nonostante la terapia riabilitativa effettuata, ha determinato l'insorgenza di marcata
limitazione funzionale su tutti i piani del movimento, come emerso in sede di visita medico-legale.
Tali esiti configurano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 17% (diciassette
percento), considerando quanto indicato nelle Linee Guida per la valutazione medico-legale del
danno alla persona in ambito civilistico (Giuffrè, 2016) alle voci di danno inerenti alle limitazioni
funzionali di spalla in arto dominante”.
Sulla scorta delle sopra richiamate conclusioni dell'ausiliario il danno subito da Parte_1
può liquidarsi come segue
[...]
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 17%
Punto danno biologico € 3.450,98 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 33%) € 1.138,82
Punto danno non patrimoniale € 4.589,80
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno biologico risarcibile € 39.600,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 52.668,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 9.056,25
Totale generale: € 61.724,25
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 (data di riferimento dei valori contenuti nelle tabelle di Milano 2024, sulla cui base la determinazione del quantum dovuto all'attrice è stata effettuata) fino alla data della sentenza e gli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questione- rivalutato anno per anno, dal 14.8.2016
fino al saldo effettivo.
Compete, inoltre, all'attrice il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento, pari a complessivi € 1.404,00 (cfr. docc. 5 e 6 di parte attrice), da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dalle rispettive date di esborso dei singoli importi di cui detto complessivo ammontare si compone -o, comunque, dal dì del dovuto- fino alla data della sentenza e interessi di legge, su detti singoli importi capitali originari rivalutati anno per anno, del pari dalle rispettive date di esborso degli stessi -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del e sono CP_1
liquidate alla stregua dei valori medi di cui alle tariffe contenute nel D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Di dette spese deve, altresì, essere disposto il pagamento in favore dello Stato giusta il disposto dell'art 133 D.P.R. 115/2002, stante l'avvenuta ammissione della parte attrice, risultata vittoriosa in esito al presente giudizio, al patrocinio a spese dello Stato.
Farà, analogamente, carico al convenuto, in via definitiva, l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede
1) dichiara il in persona del Sindaco pro tempore, responsabile, ai sensi dell'art 2051 CP_1
c.c., dell'evento dannoso occorso, a in data 14.8.2016; Parte_1
2) condanna, per l'effetto, lo stesso in persona del Sindaco pro tempore, a CP_1
corrispondere all'attrice le seguenti somme:
a) € 61.724,25, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e gli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questione- rivalutato anno per anno, dal 14.8.2016
fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito all'evento sopra indicato;
b) € 1.404,00, oltre rivalutazione monetaria dalle rispettive date di esborso dei singoli importi di cui detto complessivo ammontare si compone -o, comunque, dal dì del dovuto- fino alla data della sentenza e interessi di legge, su detti singoli importi capitali originari rivalutati anno per anno, del pari dalle rispettive date di esborso degli stessi -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute in dipendenza del suddetto evento;
3) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attrice le spese di CP_1
lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze ed € 21,80 per esborsi, oltre spese generali nonché
IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
4) pone definitivamente a carico dello stesso l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato;
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, il 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5935 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019,
trattenuta in decisione con ordinanza del 07.07.2025, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Luciano Picchi del Foro di Livorno (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in Livorno via Marradi n. 187
-ATTRICE-
e
( ), in persona del Dirigente della Direzione Urbanistica, CP_1 P.IVA_1 [...]
del rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 CP_1
procura in atti, dall'avv. Stefano Gianfaldoni (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
CP_ domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in via Guglielmo Agnelli n. 14
- CONVENUTO-
Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 9.4.2025.
Breve excursus processuale Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.12.2019 rappresentata e Parte_1
difesa come in atti, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il onde sentir CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così
provvedere: in via principale: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art.
2051 c.c. del in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, CP_1
condannare il , in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni CP_1
conseguenti alle lesioni subìte dall'odierna attrice per complessivi € 80.000,00 - comprensivi del
danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore
o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla
somma rivalutata. In via subordinata: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
ex art. 2043 c.c. del in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, CP_1
condannare il , in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni CP_1
conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 80.000,00 - comprensivi del
danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore
o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla
somma rivalutata.
Esponeva parte attrice, a sostegno delle proprie richieste, che in data 14.8.2016, mentre si trovava in
CP_ compagnia dei familiari in per una gita turistica, una volta giunta all'angolo tra Lungarno Galilei
e via di Banchi (Piazza XX Settembre), dopo aver superato l'attraversamento pedonale regolato da semaforo, era caduta rovinosamente a terra a causa del cattivo stato manutentivo della pavimentazione (al tempo del fatto costituito da sanpietrini) (doc.1).
In particolare, secondo la ricostruzione attorea la , mentre stava camminando nei luoghi Parte_1
indicati conducendo il passeggino con a bordo la nipote di un mese e mezzo, sarebbe inciampata in conseguenza della presenza, in loco, di un dislivello del manto stradale costituito da blocchetti di porfido non ben fissati al suolo e oscillanti, perdendo così l'equilibrio e facendo ribaltare la carrozzina che stava spingendo.
A detta dell'attrice tale situazione di pericolo non era segnalata, né la zona “non calpestabile” risultava transennata, così come dichiarato anche dai di lei familiari presenti al momento dell'accaduto (doc.
2).
A seguito della rovinosa caduta la era stata trasportata, dall'ambulanza del 118, presso il Parte_1
CP_ Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di , ove le era stato riscontrato “dolore e dolorabilità
con impotenza funzionale assoluta spalla destra. No parestesie. No, deficit sensitivo – motori
periferici obiettivabili. Ginocchio sinistro moderatamente tumefatto con ballottamento rotuleo +/-
Parte stabile. Escoriazione superficiale non sanguinaria in regione prerotulea. conservato con
dolore ai max gradi di flessione. No, deficit periferici obiettivabili” (doc. 4); in particolare il referto della rx aveva evidenziato: “frattura–lussazione pluriframmentaria epifisi omero destro”,
“tumefazione tessuti molli della regione” del ginocchio oltre ad “aumento del diametro traverso
carico” e “lieve sopraelevazione dell'emi diaframma dx rispetto al controlaterale”, con prognosi di giorni 30.
L'attrice era stata dichiarata guarita, con postumi da valutare in sede medico-legale, in data 19.1.2017.
In data 18.12.2017 il dott. all'uopo incaricato, aveva redatto perizia medico-legale Persona_1
sulla persona della , evidenziando “artropatia post-traumatica della spalla destra che Parte_1
inscrive una grave riduzione funzionale, in accordo con il dato strumentale, che merita certo degna
considerazione medico-legale ed quo ristoro economico” (doc. 6) e concludendo per una “riduzione
a carattere permanente della validità psicofisica dapprima posseduta dalla sig.ra pari Parte_1
al 20-22% . Temporanea da qualificare in 120 giorni a totale e restante periodo al tasso medio
decrescente dal 75 % al 50% fino alla stabilizzazione clinica, e con riserva in ogni caso di
riconoscere altresì una personalizzazione del danno in ragione del pregiudizio che tale invalidità ha
arrecato e arrecherà alla sig.ra ”; Parte_1 Le richieste risarcitorie avanzate nei confronti del avevano avuto esito negativo, CP_1
talché l'attrice si era vista costretta a instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il giusto ristoro dei danni subiti per esclusiva responsabilità del medesimo. CP_1
Si costituiva il contestando ogni pretesa di controparte e concludendo come segue: CP_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Pisa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel
merito, in via principale, rigettare integralmente la domanda svolta dalla Signora Parte_1
nei confronti del , perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui
[...] CP_1
in premessa e, comunque, non provata;
in via subordinata, nella ipotesi in cui la domanda dovesse
essere ritenuta fondata, previo accertamento dell'eventuale corresponsabilità della Signora
[...]
nella causazione del sinistro, quantificare i danni materiali e biologici effettivamente subiti Pt_1
dalla stessa nella misura che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre
C.P.A. ed oneri di legge.”
L'Amministrazione convenuta deduceva, in particolare, che in data 1.8.2016 -e, quindi, 13 giorni prima del sinistro occorso alla controparte- esso aveva eseguito intervento di CP_1
manutenzione ordinaria proprio nei luoghi teatro dell'accaduto (piazza XX Settembre -doc. 7) e che,
in tale occasione, si era proceduto al ripristino della pavimentazione mediante stesura di asfalto a copertura di buche cagionate dall'intenso transito veicolare, talché era dubbio che i blocchetti di porfido presenti potessero oscillare coì come descritto dall'attrice; tanto più che il sinistro si era verificato alle 13.30 circa del 14.08.2016, in condizioni di tempo normali e in orario in cui vi era un'ottima visibilità.
Secondo l'assunto di parte resistente, quindi, l'asserito “pericolo” sarebbe stato facilmente evitabile prestando l'ordinaria diligenza richiesta all'utente medio, il che nella specie non era avvenuto, anche in considerazione dell'età dell'attrice e del fatto che quest'ultima stava conducendo un passeggino in un terreno disomogeneo, peraltro indossando un paio di sandali con plateau di 5 cm., come risultava dalla foto allegata sub doc.
3. Il concludeva, pertanto, nel senso che doveva essere esclusa ogni sua responsabilità in ordine CP_1
all'evento de quo, sia ex art 2051c.c. sia ex art. 2043 c.p.c., atteso che il comportamento incauto tenuto dalla era idoneo, ex art. 1227 c.c., a integrare il caso fortuito, sì da escludere la Parte_1
riconducibilità causale dell'incidente alla cosa in custodia.
La causa, istruita mediante produzione di documenti nonché mediante l'espletamento di prove orali e di CTU medico legale sulla persona dell'attrice, veniva medio tempore assegnata a questo giudice che, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025, tenutasi in forma cartolare,
la tratteneva in decisione con ordinanza in data 7.7.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di previsione dell'art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia), a mente del quale “Ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”:
E' infatti incontestato che la strada in cui si è verificato l'evento di cui è causa fosse in custodia al ente proprietario della stessa, e che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo CP_1
di statuire che la disposizione di cui all'articolo 2051 c.c. opera anche nei confronti della Pubblica
Amministrazione (Cass. civ. Sez. 3 ordinanza n. 11096/2020),
Giova altresì ricordare, in merito alla portata della responsabilità in argomento, che per principio ormai consolidato sul punto in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Unite Civili ordinanza n. 20943 del
30.6.2022; Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 11152 del 27.4.2023) “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre
sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa
per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che
prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o
meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”.
Sulla scorta degli enunciati principi la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. -e, quindi, il diritto del danneggiato di ottenere il ristoro, ai sensi di tale disposizione, del pregiudizio subito- può pertanto ritenersi integrata laddove: a) vi sia un effettivo potere di custodia della res da parte del convenuto;
b) l'attore dimostri in giudizio il nesso di causalità tra cosa custodita ed evento dannoso, c) il convenuto non fornisca la cd. prova liberatoria consistente nel caso fortuito.
Orbene, le risultanze dell'espletata istruttoria consentono di affermare che l'odierna attrice ha assolto all'onere probatorio da cui era gravata ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo adeguato riscontro dell'esistenza del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso.
Chè, infatti, le dichiarazioni dei testi escussi (cfr., in particolare, le testimonianze di Testimone_1
e di , escussi all'udienza del 11.01.2022), se rapportate alle risultanze della Testimone_2
documentazione fotografica prodotta da parte attrice (cfr. doc. 1), consentono di ritenere sufficientemente provato che è caduta a terra, nelle circostanze di tempo e di Parte_1
luogo meglio precisate nell'atto introduttivo, a causa del fatto che l'attraversamento sulle strisce pedonali da lei percorso in quei frangenti presentava un piano di calpestio particolarmente dissestato e caratterizzato, nel contempo, dalla presenza di buca, senza che tali precarie condizioni del manto stradale, e il pericolo che ne derivava, fossero adeguatamente segnalate.
Né sono emerse, dalle deposizioni dei testi sopra indicati, incongruenze tali da minarne l'attendibilità;
così come il fatto che trattasi del genero e della figlia dell'attrice non è sufficiente, in assenza di ulteriori specifici elementi che autorizzino tale conclusione, a consentire di ritenere gli stessi non credibili: ciò tanto più in quanto la posizione dell'infortunata sull'asfalto e lo stato della sede stradale risultanti dalle foto prodotte dalla sono del tutto compatibili con quanto riferito dai Parte_1
menzionati testi. Ciò posto, deve a questo punto accertarsi se il abbia fornito la prova del caso fortuito CP_1
e, segnatamente, della fondatezza del proprio assunto secondo il quale tale prova sarebbe integrata dal comportamento incauto tenuto, dalla , nelle circostanze sopra descritte- Parte_1
Va in primo luogo ricordato, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, per poter ritenere interrotto il nesso causale tra la cosa e l'evento, è necessario che venga allegata e provata dal custode, oltre alla colpa del danneggiato, l'imprevedibilità e l'inevitabilità di tale condotta colposa (Cass. n. 25837 del 2017; Cass. n. 26254 del 2020; n. 18100 del 2020).
Deve inoltre notarsi che la relativa valutazione rileva sul piano oggettivo, non anche su quello soggettivo, trattandosi di accertare l'eccezionalità del fattore esterno e la conseguente interruzione del nesso causale, non invece l'eventuale colpa del custode. La condotta colposa del danneggiato è
imprevedibile allorché, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, costituisca un'evenienza non ragionevole o accettabile e, quindi, possa ritenersi eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona sensata, in applicazione del criterio della causalità adeguata (Cass. n. 17443 del 2019;
Cass. n. 9315 del 2019).
Il giudizio di imprevedibilità deve svolgersi considerando la prospettiva del custode, accertando -in relazione alla peculiarità del caso concreto- se, secondo una prognosi postuma, la condotta colposa tenuta dal danneggiato fosse, ex ante, prevedibile.
Ora, rapportando i succitati principi al caso in esame, ritiene lo scrivente che parte convenuta, su cui gravava il relativo onere, non abbia fornito la prova del caso fortuito nel senso sopra indicato.
E, invero, va osservato, in primis, che la danneggiata non era conoscenza dei luoghi, essendosi trovata a passarvi per la prima volta, come turista, il giorno dell'accaduto, e che non erano presenti, sul posto,
cartelli di segnalazione del dissesto stradale esistente (cfr. le deposizioni dei testi sopra indicati).
È, altresì, indicativa del fatto che lo stesso Ente territoriale considerasse non sicuro lo stato dei luoghi in questione la circostanza che, dopo la verificazione del sinistro, il sia intervenuto a porre CP_1
in sicurezza il piazzale mediante il ripianamento delle buche esistenti, di fatto riconoscendo, per facta
concludentia, quantomeno la pericolosità generica della situazione. Risulta, poi, smentito l'assunto dalla difesa del secondo cui il manto stradale sarebbe CP_1
stato, all'epoca del fatto e nel tratto oggetto di causa, in “complessivo buono stato manutentivo”, se si considera che in data 1.8.2026 (circa 13 giorni prima del sinistro) il medesimo aveva CP_1
eseguito dei lavori di manutenzione ordinaria in piazza XX Settembre, in occasione dei quali la pavimentazione stradale era stata ripristinata con l'applicazione di asfalto a copertura delle buche.
Peraltro dalle prove testimoniali (vedasi le dichiarazioni rese, all'udienza del 31.5.2022, dal teste
) è emerso che l'intervento manutentivo in questione non interessò l'attraversamento Testimone_3
CP_ pedonale ma soltanto la piazza XX Settembre a , che presenta nuova configurazione (doc. 7
allegato all'atto di citazione).
Se a quanto precede si aggiunge che parte convenuta non ha offerto dimostrazione del fatto che nei frangenti di cui trattasi la abbia tenuto un comportamento connotato da un'imprevedibilità Parte_1
e da un'imprevenibilità tali da consentire di ritenere interrotto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento, ne discende che deve ritenersi accertata, nella specie, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
CP_1
Né appare ravvisabile, nella specie, una condotta negligente e/o imprudente della danneggiata rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., , tenuto conto del fatto che era la prima volta che la si trovava a percorrere i luoghi teatro dell'evento, che l'attraversamento Parte_1
pedonale in questione doveva necessariamente essere da lei percorso al fine di portarsi sul lato opposto della strada, che la circostanza che la donna stesse spingendo una carrozzina con su cui si trovava una bambina di appena due mesi lascia presumere che ella abbia tenuto un'andatura consona a tale situazione e che i sandali da lei indossati al momento del fatto costituiscono una tipologia di calzature adeguata alle circostanze concrete (gita fatta, in piena estate, in una città turistica quale è
CP_
).
Venendo, pertanto, alla quantificazione dei danni lamentati dalla , va osservato, che il Parte_1
nominato CTU -le conclusioni contenute nel cui elaborato peritale appaiono condivisibili sotto ogni profilo, siccome puntuali ed esaustive nonché immuni da vizi logici e metodologici apparenti- ha accertato che: “In sintesi, sulla base di quanto sopra, a seguito dei fatti per cui è causa la sig.ra
[...]
ha riportato una frattura pluriframmentaria scomposta di testa-collo omerale destro, Pt_1
trattata incruentemente e contusione del ginocchio sinistro. Tali lesioni hanno richiesto dapprima un
periodo di ricovero e successivamente un periodo di riposo e cure mediche e riabilitative. Si è
configurato così un periodo di invalidità temporanea che può quantificarsi come segue: 30 giorni di
invalidità temporanea assoluta (considerando il periodo di ricovero ed i giorni immediatamente
seguenti), 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (considerando che il tutore è stato
rimosso solo alla fine del mese di ottobre), 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 40
giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.” …. “Residuano inoltre esiti a carattere permanente
derivanti dalla grave frattura riportata a carico dell'arto superiore destro (dominante nel caso di
specie), che, nonostante la terapia riabilitativa effettuata, ha determinato l'insorgenza di marcata
limitazione funzionale su tutti i piani del movimento, come emerso in sede di visita medico-legale.
Tali esiti configurano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 17% (diciassette
percento), considerando quanto indicato nelle Linee Guida per la valutazione medico-legale del
danno alla persona in ambito civilistico (Giuffrè, 2016) alle voci di danno inerenti alle limitazioni
funzionali di spalla in arto dominante”.
Sulla scorta delle sopra richiamate conclusioni dell'ausiliario il danno subito da Parte_1
può liquidarsi come segue
[...]
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 17%
Punto danno biologico € 3.450,98 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 33%) € 1.138,82
Punto danno non patrimoniale € 4.589,80
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno biologico risarcibile € 39.600,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 52.668,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 9.056,25
Totale generale: € 61.724,25
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 (data di riferimento dei valori contenuti nelle tabelle di Milano 2024, sulla cui base la determinazione del quantum dovuto all'attrice è stata effettuata) fino alla data della sentenza e gli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questione- rivalutato anno per anno, dal 14.8.2016
fino al saldo effettivo.
Compete, inoltre, all'attrice il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento, pari a complessivi € 1.404,00 (cfr. docc. 5 e 6 di parte attrice), da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dalle rispettive date di esborso dei singoli importi di cui detto complessivo ammontare si compone -o, comunque, dal dì del dovuto- fino alla data della sentenza e interessi di legge, su detti singoli importi capitali originari rivalutati anno per anno, del pari dalle rispettive date di esborso degli stessi -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del e sono CP_1
liquidate alla stregua dei valori medi di cui alle tariffe contenute nel D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Di dette spese deve, altresì, essere disposto il pagamento in favore dello Stato giusta il disposto dell'art 133 D.P.R. 115/2002, stante l'avvenuta ammissione della parte attrice, risultata vittoriosa in esito al presente giudizio, al patrocinio a spese dello Stato.
Farà, analogamente, carico al convenuto, in via definitiva, l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede
1) dichiara il in persona del Sindaco pro tempore, responsabile, ai sensi dell'art 2051 CP_1
c.c., dell'evento dannoso occorso, a in data 14.8.2016; Parte_1
2) condanna, per l'effetto, lo stesso in persona del Sindaco pro tempore, a CP_1
corrispondere all'attrice le seguenti somme:
a) € 61.724,25, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 1.1.2024 fino alla data della sentenza e gli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questione- rivalutato anno per anno, dal 14.8.2016
fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito all'evento sopra indicato;
b) € 1.404,00, oltre rivalutazione monetaria dalle rispettive date di esborso dei singoli importi di cui detto complessivo ammontare si compone -o, comunque, dal dì del dovuto- fino alla data della sentenza e interessi di legge, su detti singoli importi capitali originari rivalutati anno per anno, del pari dalle rispettive date di esborso degli stessi -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute in dipendenza del suddetto evento;
3) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attrice le spese di CP_1
lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze ed € 21,80 per esborsi, oltre spese generali nonché
IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
4) pone definitivamente a carico dello stesso l'intero ammontare del compenso CP_1
spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato;
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, il 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza