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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/10/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE NARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 12 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2748 / 2023 promosso da:
, nato il [...] a [...], Pennsylvania, Parte_1
Stati Uniti d'America, rappresentato e difeso dall'Avv.to Armando
Pedicini del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore in Vitulano (BN) alla via Tammari n.12, giusta procura speciale versata in atti;
- parti ricorrenti - contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
- parte resistente non costituita –
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. - Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_1 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “ (bisnonna Persona_1 del ricorrente), nata ad [...], nella provincia di Potenza, il giorno 18.04.1899, figlia di e Parte_2 Parte_3
[.
.” In particolare, ha dedotto in fatto quanto segue: <la stessa emigrava negli Stati Uniti d'America primi 900' ove si sposava, in data 13.11.1915 con il sig. “alias (bi- Persona_2 Per_3
Pag. 2 di 12 snonno del ricorrente) anch'egli originario d'Italia ma naturalizza- tosi cittadino americano in data 27.01.1919 (cfr. all. 2.10); i due coniugi di cui sopra, generavano nella città di Dunmo- re/Pennsylvania (USA) il 22.05.1919 (ovvero dopo l'avvenuta na- turalizzazione americana del proprio padre già italiano), la sig.ra
(nonna del ricorrente), la quale si sposava a Persona_4 sua volta il 31.07.1940 con il sig. (anch'egli di ori- Persona_5 gine italiana, ma naturalizzatosi cittadino americano in data
14.03.1925, ovvero prima del matrimonio – cfr. all. 2.11); dall'unione di questi ultimi, nasceva il 03.05.1942 nella città di
EN (USA) la sig.ra (ma- Persona_6 dre dell'odierno ricorrente), la quale sposava a sua volta in data
22.08.1964 il sig. (padre dell'odierno ricor- Persona_7 rente)>>. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la linea di discendenza.
È qui immediatamente il caso di precisare che – diversamente da quanto indicato nell'epigrafe del ricorso – dagli atti emerge che il nome del ricorrente è e non Parte_1 Persona_7
[cfr. relativo atto di nascita al doc. 2.8), a cui, peraltro, la stessa
[...] parte ricorrente ha fatto riferimento come “certificato di nascita del sig.
”, nell'elenco degli allegati al ricorso alla pag. 9 dell'atto Parte_1 introduttivo], sicché è a tale nominativo che si fara riferimento nell'ambito del presente provvedimento.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si è costi- tuito nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pag. 3 di 12 Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie il ricor- rente risiede all'estero e che l'avo cittadino italiano è nato nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente
è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione interna- zionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire, va poi osservato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tute- la giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effetti- vo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della deci- sione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedi- mento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità – nella prospettazione di parte ricorrente – dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italia-
Pag. 4 di 12 na), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda ammini- strativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorren- ti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il ricono- scimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che la predetta la predetta , il 13.11.1915, contrasse matri- Persona_1 monio con un cittadino italiano, “alias Persona_2 Per_3
(cfr. doc. 2.2.), il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino statuni- tense in data 30.04.1919 (cfr. doc. 2.10.) e dalla loro unione nacque poi la figlia il 22.05.1919 negli Stati Uniti Persona_4
d'America (cfr. all. 2.3. – 2.4.), sempre in epoca precostituzionale;
quest'ultima, poi, si sposava, a sua volta, il 31.07.1940 con Per_5
(anch'egli di origine italiana, ma naturalizzatosi cittadi-
[...] no americano in data 14.03.1925, dunque prima del matrimonio: cfr. all. 2.11) e dalla loro unione nasceva, il 03.05.1942 nella città di EN (USA), la figlia (cfr. all. Persona_6
6), sempre in epoca precostituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nella legge n. 555/1912, che prevedeva che la citta- dinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr. art. 1 legge n. 555/1912]. Ne consegue che la predetta
(da coniugata ), nata il [...] ne- Persona_4 Persona_8 gli Stati Uniti d'America:
- non poté acquisire la cittadinanza italiana dal padre, per averla questi precedentemente perduta il 30.04.1919, a seguito della sua volontaria naturalizzazione statunitense e in virtù dell'allora vi- gente art. 8 legge n. 555/1912, secondo cui <Perde la cittadinan- za: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza (…)>>;
- non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via
Pag. 5 di 12 paterna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla madre, Persona_1
Quest'ultima, infatti, mai naturalizzatasi volontariamente
[...] statunitense, ha comunque perso la cittadinanza italiana e acqui- sito quella nuova del marito il 30.04.1919, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione statunitense del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n.
555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cit- tadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>, circo- stanze verificatesi entrambe nel caso di specie: infatti, da un lato, la residenza era stata pacificamente mantenuta comune negli
Stati Uniti d'America e, dall'altro, per la legge statunitense la moglie aveva acquisito la cittadinanza del marito, poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, una legge denominata
“Expatriation Act” del 1907, che stabiliva che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella del marito e, pertanto, la naturalizzazione statunitense del marito o il ma- trimonio con un cittadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie.
Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire, deve ritenersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui – come quel- lo di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribile la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, recepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n. 4466/2009, secondo cui l'effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civitatis solo per via pater- na si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in da- ta antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblica- na, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi vo- glia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino ita-
Pag. 6 di 12 liano non può previamente rivolgersi alla P.A. competente, ma de- ve necessariamente agire in giudizio.
4.- Nel merito, il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
Si deve osservare, in via preliminare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadi- no, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibi- le. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-
09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un di- scendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di di- mostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cit- tadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'evento interruttivo della line di trasmis- sione” (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 ago- sto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che l'ava cittadina italiana (conosciuta anche come Persona_1 [...]
, non risulta essersi mai volonta- Parte_4 Parte_5 riamente naturalizzata cittadina statunitense (cfr. doc. 2.9 - certi- ficato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Servizio Immigrazione e
Cittadinanza degli Stati Uniti, in atti), sicché, alla luce di quanto si preciserà, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Più in particolare, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che la predetta , il 13.11.1915, contrasse Persona_1 Pers matrimonio con un cittadino italiano, “alias Persona_2
Pag. 7 di 12 (cfr. doc. 2.2.), il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino Per_10 statunitense in data 30.04.2019 (cfr. doc. 2.10.) e dalla loro unione nacque poi la figlia , il 22.05.1919 negli Stati Uniti Persona_4
d'America (cfr. all. 2.3. – 2.4.), sempre in epoca precostituzionale;
quest'ultima, poi, si sposava, a sua volta, il 31.07.1940 con Per_5
(anch'egli di origine italiana, ma naturalizzatosi cittadi-
[...] no americano in data 14.03.1925, dunque prima del matrimonio: cfr. all. 2.11) e dalla loro unione nasceva, il 03.05.1942 nella città di EN (USA), la figlia (cfr. all. Persona_6
6), sempre in epoca precostituzionale.
Come già accennato supra, infatti, , pur Persona_1 mai naturalizzatasi volontariamente statunitense, aveva comun- que perso la cittadinanza italiana e acquisito quella nuova del marito il 30.04.1919, prima della nascita della figlia, in conse- guenza della già menzionata naturalizzazione statunitense del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino di- viene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residen- za, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>, circostanze verificatesi entrambe nel caso di specie: in- fatti, da un lato, la residenza era stata pacificamente mantenuta comune negli Stati Uniti d'America e, dall'altro, per la legge sta- tunitense la moglie aveva acquisito la cittadinanza del marito, poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, una legge denominata “Expatriation Act” del 1907, che stabiliva che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella del marito e, pertanto, la naturalizzazione statunitense del marito o il matrimonio con un cittadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie.
Sul punto, deve però osservarsi che tale acquisizione della cittadi- nanza statunitense da parte dell'ava avvenne del tutto involonta- riamente e in virtù dell'operare dell'automatismo normativo in- nanzi descritto e, alla luce di quanto si preciserà, deve ritenersi che, nonostante tale involontaria perdita della cittadinanza ita- liana da parte di il 30.04.1919, la stessa Persona_1
Pag. 8 di 12 abbia potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia Per_4 nata il [...], sempre in epoca precostituzionale.
Ed invero, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1, 10, comma terzo, e
11, comma primo, della legge n. 555/1912, che prevedevano, ri- spettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmis- sione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via ma- terna, essendo peraltro previsto che << La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10, comma terzo, legge n. 555/1912) e che
<Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sem- prechè acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, della legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Consulta con
Pag. 9 di 12 la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, rilevanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, anche in tale ipo- tesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo alla donna risulta del tutto indipendente dalla sua volontà, conse- guendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal ma- rito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giuri- sprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel senso, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex multis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n. 2808/2023; Trib. Cal- tanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Campobasso n. 104/2024;
Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegittimità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di inco- stituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il ca- so di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della
Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder rico- nosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadi- na italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan-
Pag. 10 di 12 to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini ita- liani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza.
Nel caso di specie, dunque, ha potuto tra- Persona_1 smettere la cittadinanza italiana alla figlia la quale – per le Per_4 medesime ragioni innanzi esposte – pur essendosi coniugata il
12.07.1940 con un cittadino straniero (il marito, Persona_5 era infatti un cittadino italiano che si era naturalizzato statuni- tense il 19.06.1925), ha potuto a sua volta trasmettere la cittadi- nanza italiana alla figlia nata negli Stati Uniti Persona_6
d'America il 03.05.1942, che l'ha poi potuta trasmettere al figlio,
l'odierno ricorrente.
Pag. 11 di 12 In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che il ricorrente è citta- dino italiano e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_1
5. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria e delle questioni trattate, della decisione della controversia in applicazione di principi di elaborazione giurisprudenziale e del- la mancata costituzione di parte resistente, per compensare inte- gralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_1
- DICHIARA che il ricorrente , nato il Parte_1
26/10/1965 a Scranton, Pennsylvania, Stati Uniti
d'America, è cittadino italiano iure sanguinis dalla na- scita;
- NA , e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Avigliano
(PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei regi- stri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni al- le autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensa- te;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 31.10.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 12 di 12
IL TRIBUNALE NARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 12 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2748 / 2023 promosso da:
, nato il [...] a [...], Pennsylvania, Parte_1
Stati Uniti d'America, rappresentato e difeso dall'Avv.to Armando
Pedicini del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore in Vitulano (BN) alla via Tammari n.12, giusta procura speciale versata in atti;
- parti ricorrenti - contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
- parte resistente non costituita –
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. - Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_1 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “ (bisnonna Persona_1 del ricorrente), nata ad [...], nella provincia di Potenza, il giorno 18.04.1899, figlia di e Parte_2 Parte_3
[.
.” In particolare, ha dedotto in fatto quanto segue: <la stessa emigrava negli Stati Uniti d'America primi 900' ove si sposava, in data 13.11.1915 con il sig. “alias (bi- Persona_2 Per_3
Pag. 2 di 12 snonno del ricorrente) anch'egli originario d'Italia ma naturalizza- tosi cittadino americano in data 27.01.1919 (cfr. all. 2.10); i due coniugi di cui sopra, generavano nella città di Dunmo- re/Pennsylvania (USA) il 22.05.1919 (ovvero dopo l'avvenuta na- turalizzazione americana del proprio padre già italiano), la sig.ra
(nonna del ricorrente), la quale si sposava a Persona_4 sua volta il 31.07.1940 con il sig. (anch'egli di ori- Persona_5 gine italiana, ma naturalizzatosi cittadino americano in data
14.03.1925, ovvero prima del matrimonio – cfr. all. 2.11); dall'unione di questi ultimi, nasceva il 03.05.1942 nella città di
EN (USA) la sig.ra (ma- Persona_6 dre dell'odierno ricorrente), la quale sposava a sua volta in data
22.08.1964 il sig. (padre dell'odierno ricor- Persona_7 rente)>>. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la linea di discendenza.
È qui immediatamente il caso di precisare che – diversamente da quanto indicato nell'epigrafe del ricorso – dagli atti emerge che il nome del ricorrente è e non Parte_1 Persona_7
[cfr. relativo atto di nascita al doc. 2.8), a cui, peraltro, la stessa
[...] parte ricorrente ha fatto riferimento come “certificato di nascita del sig.
”, nell'elenco degli allegati al ricorso alla pag. 9 dell'atto Parte_1 introduttivo], sicché è a tale nominativo che si fara riferimento nell'ambito del presente provvedimento.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si è costi- tuito nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pag. 3 di 12 Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie il ricor- rente risiede all'estero e che l'avo cittadino italiano è nato nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente
è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione interna- zionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire, va poi osservato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tute- la giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effetti- vo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della deci- sione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedi- mento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità – nella prospettazione di parte ricorrente – dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italia-
Pag. 4 di 12 na), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda ammini- strativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorren- ti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il ricono- scimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che la predetta la predetta , il 13.11.1915, contrasse matri- Persona_1 monio con un cittadino italiano, “alias Persona_2 Per_3
(cfr. doc. 2.2.), il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino statuni- tense in data 30.04.1919 (cfr. doc. 2.10.) e dalla loro unione nacque poi la figlia il 22.05.1919 negli Stati Uniti Persona_4
d'America (cfr. all. 2.3. – 2.4.), sempre in epoca precostituzionale;
quest'ultima, poi, si sposava, a sua volta, il 31.07.1940 con Per_5
(anch'egli di origine italiana, ma naturalizzatosi cittadi-
[...] no americano in data 14.03.1925, dunque prima del matrimonio: cfr. all. 2.11) e dalla loro unione nasceva, il 03.05.1942 nella città di EN (USA), la figlia (cfr. all. Persona_6
6), sempre in epoca precostituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nella legge n. 555/1912, che prevedeva che la citta- dinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr. art. 1 legge n. 555/1912]. Ne consegue che la predetta
(da coniugata ), nata il [...] ne- Persona_4 Persona_8 gli Stati Uniti d'America:
- non poté acquisire la cittadinanza italiana dal padre, per averla questi precedentemente perduta il 30.04.1919, a seguito della sua volontaria naturalizzazione statunitense e in virtù dell'allora vi- gente art. 8 legge n. 555/1912, secondo cui <Perde la cittadinan- za: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza (…)>>;
- non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via
Pag. 5 di 12 paterna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla madre, Persona_1
Quest'ultima, infatti, mai naturalizzatasi volontariamente
[...] statunitense, ha comunque perso la cittadinanza italiana e acqui- sito quella nuova del marito il 30.04.1919, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione statunitense del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n.
555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cit- tadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>, circo- stanze verificatesi entrambe nel caso di specie: infatti, da un lato, la residenza era stata pacificamente mantenuta comune negli
Stati Uniti d'America e, dall'altro, per la legge statunitense la moglie aveva acquisito la cittadinanza del marito, poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, una legge denominata
“Expatriation Act” del 1907, che stabiliva che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella del marito e, pertanto, la naturalizzazione statunitense del marito o il ma- trimonio con un cittadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie.
Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire, deve ritenersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui – come quel- lo di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribile la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, recepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n. 4466/2009, secondo cui l'effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civitatis solo per via pater- na si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in da- ta antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblica- na, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi vo- glia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino ita-
Pag. 6 di 12 liano non può previamente rivolgersi alla P.A. competente, ma de- ve necessariamente agire in giudizio.
4.- Nel merito, il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
Si deve osservare, in via preliminare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadi- no, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibi- le. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-
09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un di- scendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di di- mostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cit- tadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'evento interruttivo della line di trasmis- sione” (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 ago- sto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che l'ava cittadina italiana (conosciuta anche come Persona_1 [...]
, non risulta essersi mai volonta- Parte_4 Parte_5 riamente naturalizzata cittadina statunitense (cfr. doc. 2.9 - certi- ficato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Servizio Immigrazione e
Cittadinanza degli Stati Uniti, in atti), sicché, alla luce di quanto si preciserà, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Più in particolare, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che la predetta , il 13.11.1915, contrasse Persona_1 Pers matrimonio con un cittadino italiano, “alias Persona_2
Pag. 7 di 12 (cfr. doc. 2.2.), il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino Per_10 statunitense in data 30.04.2019 (cfr. doc. 2.10.) e dalla loro unione nacque poi la figlia , il 22.05.1919 negli Stati Uniti Persona_4
d'America (cfr. all. 2.3. – 2.4.), sempre in epoca precostituzionale;
quest'ultima, poi, si sposava, a sua volta, il 31.07.1940 con Per_5
(anch'egli di origine italiana, ma naturalizzatosi cittadi-
[...] no americano in data 14.03.1925, dunque prima del matrimonio: cfr. all. 2.11) e dalla loro unione nasceva, il 03.05.1942 nella città di EN (USA), la figlia (cfr. all. Persona_6
6), sempre in epoca precostituzionale.
Come già accennato supra, infatti, , pur Persona_1 mai naturalizzatasi volontariamente statunitense, aveva comun- que perso la cittadinanza italiana e acquisito quella nuova del marito il 30.04.1919, prima della nascita della figlia, in conse- guenza della già menzionata naturalizzazione statunitense del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino di- viene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residen- za, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>, circostanze verificatesi entrambe nel caso di specie: in- fatti, da un lato, la residenza era stata pacificamente mantenuta comune negli Stati Uniti d'America e, dall'altro, per la legge sta- tunitense la moglie aveva acquisito la cittadinanza del marito, poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, una legge denominata “Expatriation Act” del 1907, che stabiliva che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella del marito e, pertanto, la naturalizzazione statunitense del marito o il matrimonio con un cittadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie.
Sul punto, deve però osservarsi che tale acquisizione della cittadi- nanza statunitense da parte dell'ava avvenne del tutto involonta- riamente e in virtù dell'operare dell'automatismo normativo in- nanzi descritto e, alla luce di quanto si preciserà, deve ritenersi che, nonostante tale involontaria perdita della cittadinanza ita- liana da parte di il 30.04.1919, la stessa Persona_1
Pag. 8 di 12 abbia potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia Per_4 nata il [...], sempre in epoca precostituzionale.
Ed invero, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1, 10, comma terzo, e
11, comma primo, della legge n. 555/1912, che prevedevano, ri- spettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmis- sione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via ma- terna, essendo peraltro previsto che << La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10, comma terzo, legge n. 555/1912) e che
<Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sem- prechè acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, della legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Consulta con
Pag. 9 di 12 la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, rilevanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, anche in tale ipo- tesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo alla donna risulta del tutto indipendente dalla sua volontà, conse- guendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal ma- rito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giuri- sprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel senso, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex multis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n. 2808/2023; Trib. Cal- tanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Campobasso n. 104/2024;
Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegittimità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di inco- stituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il ca- so di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della
Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder rico- nosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadi- na italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan-
Pag. 10 di 12 to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini ita- liani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza.
Nel caso di specie, dunque, ha potuto tra- Persona_1 smettere la cittadinanza italiana alla figlia la quale – per le Per_4 medesime ragioni innanzi esposte – pur essendosi coniugata il
12.07.1940 con un cittadino straniero (il marito, Persona_5 era infatti un cittadino italiano che si era naturalizzato statuni- tense il 19.06.1925), ha potuto a sua volta trasmettere la cittadi- nanza italiana alla figlia nata negli Stati Uniti Persona_6
d'America il 03.05.1942, che l'ha poi potuta trasmettere al figlio,
l'odierno ricorrente.
Pag. 11 di 12 In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che il ricorrente è citta- dino italiano e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_1
5. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria e delle questioni trattate, della decisione della controversia in applicazione di principi di elaborazione giurisprudenziale e del- la mancata costituzione di parte resistente, per compensare inte- gralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_1
- DICHIARA che il ricorrente , nato il Parte_1
26/10/1965 a Scranton, Pennsylvania, Stati Uniti
d'America, è cittadino italiano iure sanguinis dalla na- scita;
- NA , e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Avigliano
(PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei regi- stri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni al- le autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensa- te;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 31.10.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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