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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/12/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G.2798 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, in persona dei Magistrati
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Domenico Provenzano Giudice
Dr. Valentina Prudente Giudice rel., est.
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da C.F. Parte_1 e C.F. , assistiti e difesi dall'Avv. C.F._1 Parte_2 C.F._2 FOGLIA LAGANA' GERMANA sentito il relatore, con l'intervento del P.M. ha emesso la seguente
SENTENZA avente a oggetto: separazione consensuale sulle seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale di Massa, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ; ordinare al Comune di LERICI, luogo di celebrazione del matrimonio, di annotare Parte_2 l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con richiesta espressa di trasmissione al Comune di Massa, luogo di Residenza della Signora nonché al Comune di Pomigliano Pt_1 D'Arco, luogo di nascita del Signor per le opportune annotazioni previste;
omologare le Pt_2 seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove creda pur nel rispetto dell'obbligo di assistenza morale e materiale dei figli minori.
2. I figli minori e saranno affidati in Per_1 Persona_2 via condivisa a entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse, in considerazione delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Tutte le decisioni relative ai figli dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principî dell'affidamento condiviso. Sarà onere del padre e della madre informarsi reciprocamente di ogni fattispecie relativa ai figli. Sia il padre, sia la madre avranno diritto ad esercitare la potestà in via separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori determineranno concordemente ed in armonia gli indirizzi fondamentali riguardanti l'educazione e lo sviluppo dei figli minori, assicurando la reciproca partecipazione.
3. I figli e saranno collocati in modo paritario Persona_2 Per_1 presso entrambi i genitori con le seguenti modalità: - dal giovedì all'uscita dalla scuola od equivalente
P a g . 1 | 3 orario nel periodo estivo, fino alla domenica mattina entrambi i figli saranno collocati presso l'abitazione del padre nella casa familiare;
- dalla domenica mattina al mercoledì mattina, entrambi i figli saranno collocati presso l'abitazione della madre in Massa Via P. Maroncelli n. 26; - il mercoledì un figlio sarà collocato presso il padre e il secondo figlio presso la madre, alternando il collocamento fra i genitori in modo da garantire tempo esclusivo a ciascun figlio da parte di ciascun genitore per un giorno alla settimana;
Le Parti hanno già concordato che i termini delle visite e del collocamento potranno essere modulati e perfezionati in relazione alle esigenze relative alla crescita e alla maturità dei figli. Entrambi i genitori potranno presenziare liberamente agli impegni sportivi e ricreativi dei figli compatibilmente con gli impegni dell'altro figlio a loro affidato.
4. Ogni genitore, durante l'anno, avrà la facoltà di trascorrere con i figli minori tre settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra le parti con preavviso di almeno due mesi. Al termine del periodo di vacanza dei figli con uno dei genitori, essi trascorreranno il primo periodo utile con il genitore con il quale non hanno soggiornato nel periodo immediatamente precedente.. I genitori trascorreranno con i minori le vacanze natalizie per i periodi dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, salvo migliore e diverso accordo tra le Parti. Per gli anni successivi, salvo diverso accordo tra le parti, i ricorrenti osserveranno il principio dell'alternanza.
6. In merito alla Pasqua, al Carnevale ed ai ponti individuati dal calendario scolastico, il collocamento dei figli seguirà l'andamento del periodo di collocamento corrispondente.
7. Qualora i genitori ritenessero di compiere, durante le vacanze estive, le vacanze invernali, le vacanze pasquali o i Ponti, viaggi o, comunque, spostamenti della durata superiore ad un giorno, se ne daranno tempestiva comunicazione, specificando luogo e riferimenti di dimora temporanea dei minori.
8. Ogni genitore favorirà un contatto telefonico quotidiano con i minori, sia quando i minori sono a Massa, sia quando sono fuori Massa.
9. La casa familiare sita in Massa Via Puliche n. 39, è assegnata al Signor con quanto l'arreda. La Signora provvederà Pt_2 Pt_1 ad asportare da detta abitazione tutti i proprî effetti personali entro la data del rilascio dell'abitazione. 10. I figli, ai fini anagrafici,manterranno la propria residenza presso l'abitazione del padre in Massa Via Puliche n. 39; salvo diverso migliore accordo fra le parti. 11. Ai fini del mantenimento, il padre verserà in favore della madre la somma di € 400,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario entro il giorno 1 di ciascun mese;
il signor verserà altresì in favore Pt_2 della signora la somma di € 200,00 quale contributo al suo mantenimento da versarsi entro Pt_1 il giorno 1 di ciascun mese;
Gli assegni di mantenimento saranno rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio 2027. 12. Le spese straordinarie relative ai figli, scolastiche, sportive e ricreative, come meglio individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Massa in materia, se concordate ove necessario, saranno suddivise al 50% fra i genitori. L'Assegno Unico relativo ai minori sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno dall'udienza di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto innanzi al Tribunale di Massa ricorso per separazione consensuale in data 18/11/2025.
Dato atto che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Lerici, in data 26 aprile 2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lerici, Anno 2009, al n. 5, Parte II, Sezione C, ufficio 1; dato atto che dalla predetta unione, sono nati e Persona_3 Persona_4 minorenni;
vista la comunicazione degli atti al P.M.; ritenuto che le condizioni concordate, appaiano conformi alla legge e all'interesse della prole, limitandosi il Collegio a prenderne atto nella parte non relativi a diritti indisponibili e ai rapporti obbligatori;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
Pt_3
P a g . 2 | 3 la separazione consensuale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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