CASS
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/07/2024, n. 28646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28646 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto. udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 28646 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. ME RG impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27/10/2023 con la quale veniva parzialmente riformata la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rimini n. 400 del 2021, emessa in data 15/07/2021, con la quale in relazione all'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990 veniva condannata per il reato continuato e in concorso con la madre RI IN, in qualità di gestori dell'attività commerciale riconducibile alla società The Brothers denominata all'insegna Vichycristina, esercente in Rimini l'attività di ristorazione, per aver consentito a clienti e dipendenti di adibire il ristorante a luogo di convegno di persone che si davano allo spaccio e all'uso di sostanza stupefacente tipo cocaina, permettendo ai clienti e dipendenti di spacciare e consumare sostanze stupefacenti anche in condivisione di gruppo, all'interno dei bagni del locale per 79 diversi episodi. 2. Con un primo motivo di impugnazione l'imputata lamenta l'erronea interpretazione della legge penale in relazione all'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla sussistenza della condotta soggettiva di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti ed alla valutazione dei requisiti di aver adibito il locale a luogo di convegno e di plurimi incontri. La difesa evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto che nella frequentazione nei bagni del ristorante gestito dall'imputata, in particolare in quello riservato alle donne, venisse consentito un costante uso di cocaina da parte degli avventori del locale essendo stati registrati 79 episodi di consumo che avvenivano apparecchiando usualmente la sostanza sul tavolino nero posto a fianco al lavabo del bagno delle signore. 3. La difesa contesta che la mera tolleranza e osservazione di una cliente del locale fare uso di cocaina possa essere considerata prova della consapevolezza dell'uso di droga all'interno del locale e della volontà di agevolare tale consumo da parte dell'imputata. Ritiene la difesa che la tolleranza di un avventore del locale in una singola occasione in cui era stato notato consumare cocaina non corrisponde all'aver adibito il locale a convegno di persone né ad aver finalizzato lo stesso ad una pluralità di incontri. 4. Con un secondo motivo di ricorso la difesa lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello, sulla base di una motivazione per relationem,, riprodotto integralmente la motivazione della sentenza di primo grado nonostante specifiche censure dedotte coi motivi di appello. In particolare, si censura la motivazione della sentenza della Corte d'appello che recepisce acriticamente le 1 argomentazioni svolte dal giudice di primo grado confermando l'iter logico deduttivo della sentenza del giudice di Rimini. 5. In proposito rileva la difesa che la Corte d'appello non ha tenuto conto dei motivi di appello circa i servizi di osservazione, controllo e pedinamento rispetto ai quali la motivazione impugnata si limita ad una sintesi meramente ripetitiva delle condizioni esposte dal primo giudice. Inoltre, la motivazione della Corte di appello non fornisce risposta alle osservazioni proposte dalla ricorrente circa la conformazione delle caratteristiche del locale in cui si sarebbe consumato il reato di cui all'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990. Parimenti la Corte non si è pronunciata anche in ordine alla figura della madre dell'imputata, RI IN e sul ruolo del compagno di quest'ultima De SI AN. Stessa critica viene sollevata anche in relazione a quanto spiegato nella motivazione della Corte di appello in riferimento alla registrazione videoan -ibientale del 14/02/2018: la difesa evidenzia quanto già prodotto nei motivi di appello quale erronea applicazione da parte del Tribunale di Rimini dei principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione per l'integrazione della fattispecie contestata. 6. Infine le osservazioni della difesa si concentrano sulle omissioni conformi nella sentenza di primo grado e di appello circa la coscienza dell'imputata in merito a quanto accadesse nel locale. 7. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Precipuamente, il Collegio, per priorità logica, ritiene di trattare il secondo motivo di ricorso che si ritiene non fondato in base alla pacifica giurisprudenza sulla motivazione per relationem. 2. Al riguardo, si deve osservare che il secondo motivo di ricorso confonde il tema della motivazione per relationem con la struttura argomentativa di una doppia decisione conforme. Nel caso odierno il riferimento nella motivazione della sentenza di appello ad alcuni passaggi della motivazione di primo grado non costituisce un rinvio ad altra decisione ma si limita ad un mero richiamo di quest'ultima - in linea con la granitica giurisprudenza in tema di doppia decisione conforme - ripercorrendo quell'iter logico deduttivo tracciato in primo grado, e recependolo anche in relazione a non irresistibili motivi di appello. Questi ultimi, come ben emerge dalla lettura della sentenza di appello, non giungono a porre in dubbio il convergente materiale probatorio che depone univocamente per definire nitidamente il quadro criminoso dell'attività di consumo di cocaina nell'esercizio pubblico cogestito dalla ricorrente (e da altri) 2 ove avveniva normalmente la predisposizione del locale, in particolare del bagno femminile e di altre aree, per ivi consentire tale consumo. 3. Al netto dell'improponibilità, in sede di legittimità, della rivalutazione del merito dei singoli atti di indagine, la linearità logica, la motivazione coerente e convincente delle due sentenze conformi, l'univocità degli elementi probatori ivi esposti, depongono univocamente per il rigetto del secondo motivo di ricorso che non si confronta sufficientemente con tale quadro logico deduttivo, solidamente ancorato alle risultanze probatorie che convergono sulla consapevole e non occasionale adibizione dell'esercizio pubblico per il consumo di cocaina. 4. In ordine al primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che il reato di cui all'art. 79 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rubricato come "agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti", incrimina la condotta di adibizione o consenso all'adibizione di un locale pubblico o di un circolo privato (nel comma 1) o di un qualsiasi immobile, ambiente, veicolo (nel comma 2) quale luogo di convegno per persone che ivi si ritrovano per usare stupefacenti. Si noti che nel Comma 1 la condotta incriminata - a differenza che nel comma 2 - non prevede che il locale sia adibito a convegno di persone per l'uso di stupefacenti in modo abituale. 5. Sul piano oggettivo la fattispecie prevista dall'art. 79, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, incrimina la predisposizione o il mero consenso a predisporre luoghi per incontri con il consumo di droghe. Sez. 4, n. 3728 del 07/11/2019, dep. 2020, Valente, Rv. 278033 - 01, al riguardo, richiede che colui che ha la disponibilità di un locale pubblico o aperto al pubblico lo destini a una pluralità di occasioni di incontro fra almeno due assuntori di sostanze stupefacenti, diversi dal gestore del locale, i quali ivi concretamente si diano convegno per fare uso di droghe. 6. Invero, la lettera del comma 1 dell'art. 79, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non prevede un reato proprio del gestore del locale o del circolo ma la condotta di adibizione presuppone la disponibilità del locale, requisito invece espressamente previsto dal comma 2 a proposito di immobili, ambienti o veicoli. 7. Si noti che trattandosi di reato di condotta l'adibizione, o il consenso all'adibizione, del locale si può realizzare anche mediante il mancato impedimento dell'uso di stupefacenti, atteso che i soggetti che dispongono di tali locali pubblici o circoli privati evidentemente frequentati da più soggetti hanno l'obbligo di impedire che questi ambienti vengano utilizzati per agevolare l'uso di stupefacenti. 8. Inoltre, il reato potrebbe configurarsi anche in assenza di plurimi incontri, essendo l'abitualità prevista soltanto nel comma 2 dell'art. 79, d.P.R. 3 9. ottobre 1990 n. 309. La condotta di agevolazione dell'uso di stupefacenti con la messa a disposizione, e/o il consenso a utilizzare i locali per tale uso richiede, altresì, che avvenga tale consumo da parte di più assuntori il cui ruolo, !ungi dall'essere quello di persone offese del reato, astrattamente potrebbe anche essere di concorrenti attivi nel reato di agevolazione dell'uso di stupefacenti, fermo restando l'eventuale rilevanza della loro condotta, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 9. Sul piano dell'elemento soggettivo del delitto di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope anche nella forma omissiva, è necessario che il soggetto sia conscio dell'utilizzo del locale nella sua disponibilità quale sede di frequente ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e si astenga dall'intervenire nella consapevolezza dell'agevolazione che dal suo comportamento omissivo può derivare a tale uso (Sez. 4, Sentenza n. 25240 del 30/04/2014, Rv. 259241 - 01 10. È sufficiente, quindi, la consapevolezza del fatto che il locale, posto nella sua disponibilità, sia utilizzato come sede di ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e l'intenzione di consentire che il locale sia utilizzato anche mediante il mancato impedimento dell'uso di stupefacenti. (Sez. 6, n. 48556 del 14/03/2019, Gensini, Rv. 277726 — 01). • 11. In breve, il Collegio ritiene utile enucleare il principio per cui configura il reato previsto dall'art. 79, comma 1, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la messa a disposizione o il mero consenso a utilizzare un locale pubblico o un circolo privato ove consumare stupefacenti da parte di più assuritori con la consapevolezza e volontà di consentire, anche in forma omissiva, che il locale sia utilizzato come sede di ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti. 12. Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo gli elementi di prova esposti nella sentenza di primo grado e ripercorsi da quella di appello espongono una piena consapevolezza della predisposizione del bagno femminile (e non solo) al fine dell'uso frequente, costante, abituale di cocaina e l'intenzionale tolleranza da parte dei gestori del locale. 13. Le motivazioni delle due conformi sentenze — e in particolare quella della Corte di appello - non hanno omesso alcuna valutazione circa la piena consapevolezza, se non dell'espressa predisposizione, ben oltre un tacito assenso, da parte dell'imputata, per consentire la normale abitudine di usare cocaina nel locale cogestito dalla stessa imputata. In ordine ai motivi di appello la motivazione di secondo grado desume con coerenza logica anche nel passaggio in cui richiama i servizi di o.c.p., sommarie informazioni, intercettazioni viedoambientali, un consumo e uno spaccio di cocaina "imponente", per almeno 79 episodi, tale per cui la gestione del locale era non 4 solo consapevole ma fruitrice della presenza dei consumatori quali clienti di un esercizio che forniva anche il servizio di predisposizione nel bagno di un vassoio con la cocaina. 14. I motivi sono pertanto infondati e vanno rigettati con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
• Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6 giugno 2024 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto. udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 28646 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. ME RG impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27/10/2023 con la quale veniva parzialmente riformata la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rimini n. 400 del 2021, emessa in data 15/07/2021, con la quale in relazione all'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990 veniva condannata per il reato continuato e in concorso con la madre RI IN, in qualità di gestori dell'attività commerciale riconducibile alla società The Brothers denominata all'insegna Vichycristina, esercente in Rimini l'attività di ristorazione, per aver consentito a clienti e dipendenti di adibire il ristorante a luogo di convegno di persone che si davano allo spaccio e all'uso di sostanza stupefacente tipo cocaina, permettendo ai clienti e dipendenti di spacciare e consumare sostanze stupefacenti anche in condivisione di gruppo, all'interno dei bagni del locale per 79 diversi episodi. 2. Con un primo motivo di impugnazione l'imputata lamenta l'erronea interpretazione della legge penale in relazione all'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla sussistenza della condotta soggettiva di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti ed alla valutazione dei requisiti di aver adibito il locale a luogo di convegno e di plurimi incontri. La difesa evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto che nella frequentazione nei bagni del ristorante gestito dall'imputata, in particolare in quello riservato alle donne, venisse consentito un costante uso di cocaina da parte degli avventori del locale essendo stati registrati 79 episodi di consumo che avvenivano apparecchiando usualmente la sostanza sul tavolino nero posto a fianco al lavabo del bagno delle signore. 3. La difesa contesta che la mera tolleranza e osservazione di una cliente del locale fare uso di cocaina possa essere considerata prova della consapevolezza dell'uso di droga all'interno del locale e della volontà di agevolare tale consumo da parte dell'imputata. Ritiene la difesa che la tolleranza di un avventore del locale in una singola occasione in cui era stato notato consumare cocaina non corrisponde all'aver adibito il locale a convegno di persone né ad aver finalizzato lo stesso ad una pluralità di incontri. 4. Con un secondo motivo di ricorso la difesa lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello, sulla base di una motivazione per relationem,, riprodotto integralmente la motivazione della sentenza di primo grado nonostante specifiche censure dedotte coi motivi di appello. In particolare, si censura la motivazione della sentenza della Corte d'appello che recepisce acriticamente le 1 argomentazioni svolte dal giudice di primo grado confermando l'iter logico deduttivo della sentenza del giudice di Rimini. 5. In proposito rileva la difesa che la Corte d'appello non ha tenuto conto dei motivi di appello circa i servizi di osservazione, controllo e pedinamento rispetto ai quali la motivazione impugnata si limita ad una sintesi meramente ripetitiva delle condizioni esposte dal primo giudice. Inoltre, la motivazione della Corte di appello non fornisce risposta alle osservazioni proposte dalla ricorrente circa la conformazione delle caratteristiche del locale in cui si sarebbe consumato il reato di cui all'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990. Parimenti la Corte non si è pronunciata anche in ordine alla figura della madre dell'imputata, RI IN e sul ruolo del compagno di quest'ultima De SI AN. Stessa critica viene sollevata anche in relazione a quanto spiegato nella motivazione della Corte di appello in riferimento alla registrazione videoan -ibientale del 14/02/2018: la difesa evidenzia quanto già prodotto nei motivi di appello quale erronea applicazione da parte del Tribunale di Rimini dei principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione per l'integrazione della fattispecie contestata. 6. Infine le osservazioni della difesa si concentrano sulle omissioni conformi nella sentenza di primo grado e di appello circa la coscienza dell'imputata in merito a quanto accadesse nel locale. 7. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Precipuamente, il Collegio, per priorità logica, ritiene di trattare il secondo motivo di ricorso che si ritiene non fondato in base alla pacifica giurisprudenza sulla motivazione per relationem. 2. Al riguardo, si deve osservare che il secondo motivo di ricorso confonde il tema della motivazione per relationem con la struttura argomentativa di una doppia decisione conforme. Nel caso odierno il riferimento nella motivazione della sentenza di appello ad alcuni passaggi della motivazione di primo grado non costituisce un rinvio ad altra decisione ma si limita ad un mero richiamo di quest'ultima - in linea con la granitica giurisprudenza in tema di doppia decisione conforme - ripercorrendo quell'iter logico deduttivo tracciato in primo grado, e recependolo anche in relazione a non irresistibili motivi di appello. Questi ultimi, come ben emerge dalla lettura della sentenza di appello, non giungono a porre in dubbio il convergente materiale probatorio che depone univocamente per definire nitidamente il quadro criminoso dell'attività di consumo di cocaina nell'esercizio pubblico cogestito dalla ricorrente (e da altri) 2 ove avveniva normalmente la predisposizione del locale, in particolare del bagno femminile e di altre aree, per ivi consentire tale consumo. 3. Al netto dell'improponibilità, in sede di legittimità, della rivalutazione del merito dei singoli atti di indagine, la linearità logica, la motivazione coerente e convincente delle due sentenze conformi, l'univocità degli elementi probatori ivi esposti, depongono univocamente per il rigetto del secondo motivo di ricorso che non si confronta sufficientemente con tale quadro logico deduttivo, solidamente ancorato alle risultanze probatorie che convergono sulla consapevole e non occasionale adibizione dell'esercizio pubblico per il consumo di cocaina. 4. In ordine al primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che il reato di cui all'art. 79 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rubricato come "agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti", incrimina la condotta di adibizione o consenso all'adibizione di un locale pubblico o di un circolo privato (nel comma 1) o di un qualsiasi immobile, ambiente, veicolo (nel comma 2) quale luogo di convegno per persone che ivi si ritrovano per usare stupefacenti. Si noti che nel Comma 1 la condotta incriminata - a differenza che nel comma 2 - non prevede che il locale sia adibito a convegno di persone per l'uso di stupefacenti in modo abituale. 5. Sul piano oggettivo la fattispecie prevista dall'art. 79, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, incrimina la predisposizione o il mero consenso a predisporre luoghi per incontri con il consumo di droghe. Sez. 4, n. 3728 del 07/11/2019, dep. 2020, Valente, Rv. 278033 - 01, al riguardo, richiede che colui che ha la disponibilità di un locale pubblico o aperto al pubblico lo destini a una pluralità di occasioni di incontro fra almeno due assuntori di sostanze stupefacenti, diversi dal gestore del locale, i quali ivi concretamente si diano convegno per fare uso di droghe. 6. Invero, la lettera del comma 1 dell'art. 79, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non prevede un reato proprio del gestore del locale o del circolo ma la condotta di adibizione presuppone la disponibilità del locale, requisito invece espressamente previsto dal comma 2 a proposito di immobili, ambienti o veicoli. 7. Si noti che trattandosi di reato di condotta l'adibizione, o il consenso all'adibizione, del locale si può realizzare anche mediante il mancato impedimento dell'uso di stupefacenti, atteso che i soggetti che dispongono di tali locali pubblici o circoli privati evidentemente frequentati da più soggetti hanno l'obbligo di impedire che questi ambienti vengano utilizzati per agevolare l'uso di stupefacenti. 8. Inoltre, il reato potrebbe configurarsi anche in assenza di plurimi incontri, essendo l'abitualità prevista soltanto nel comma 2 dell'art. 79, d.P.R. 3 9. ottobre 1990 n. 309. La condotta di agevolazione dell'uso di stupefacenti con la messa a disposizione, e/o il consenso a utilizzare i locali per tale uso richiede, altresì, che avvenga tale consumo da parte di più assuntori il cui ruolo, !ungi dall'essere quello di persone offese del reato, astrattamente potrebbe anche essere di concorrenti attivi nel reato di agevolazione dell'uso di stupefacenti, fermo restando l'eventuale rilevanza della loro condotta, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 9. Sul piano dell'elemento soggettivo del delitto di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope anche nella forma omissiva, è necessario che il soggetto sia conscio dell'utilizzo del locale nella sua disponibilità quale sede di frequente ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e si astenga dall'intervenire nella consapevolezza dell'agevolazione che dal suo comportamento omissivo può derivare a tale uso (Sez. 4, Sentenza n. 25240 del 30/04/2014, Rv. 259241 - 01 10. È sufficiente, quindi, la consapevolezza del fatto che il locale, posto nella sua disponibilità, sia utilizzato come sede di ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e l'intenzione di consentire che il locale sia utilizzato anche mediante il mancato impedimento dell'uso di stupefacenti. (Sez. 6, n. 48556 del 14/03/2019, Gensini, Rv. 277726 — 01). • 11. In breve, il Collegio ritiene utile enucleare il principio per cui configura il reato previsto dall'art. 79, comma 1, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la messa a disposizione o il mero consenso a utilizzare un locale pubblico o un circolo privato ove consumare stupefacenti da parte di più assuritori con la consapevolezza e volontà di consentire, anche in forma omissiva, che il locale sia utilizzato come sede di ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti. 12. Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo gli elementi di prova esposti nella sentenza di primo grado e ripercorsi da quella di appello espongono una piena consapevolezza della predisposizione del bagno femminile (e non solo) al fine dell'uso frequente, costante, abituale di cocaina e l'intenzionale tolleranza da parte dei gestori del locale. 13. Le motivazioni delle due conformi sentenze — e in particolare quella della Corte di appello - non hanno omesso alcuna valutazione circa la piena consapevolezza, se non dell'espressa predisposizione, ben oltre un tacito assenso, da parte dell'imputata, per consentire la normale abitudine di usare cocaina nel locale cogestito dalla stessa imputata. In ordine ai motivi di appello la motivazione di secondo grado desume con coerenza logica anche nel passaggio in cui richiama i servizi di o.c.p., sommarie informazioni, intercettazioni viedoambientali, un consumo e uno spaccio di cocaina "imponente", per almeno 79 episodi, tale per cui la gestione del locale era non 4 solo consapevole ma fruitrice della presenza dei consumatori quali clienti di un esercizio che forniva anche il servizio di predisposizione nel bagno di un vassoio con la cocaina. 14. I motivi sono pertanto infondati e vanno rigettati con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
• Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6 giugno 2024 Il consigliere estensore