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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1180/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2530/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stilo - Viale Roma, 34 89049 Stilo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6344/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso:
1. l'avviso di accertamento IMU anno 2014, dell'importo di € 804,00; 2. l'avviso di accertamento T.A.S.I. anno 2014, dell'importo di € 216,00.
Entrambi gli atti, emessi dal Comune di Stilo, sono stati notificati in data 06.03.2025.
Parte ricorrente censura gli atti in ragione della sostanziale inedificabilità di varie particelle oggetto dell'imposizione, che vengono specificamente elencate con indicazione delle varie ragioni per le quali non sarebbero dovuti i tributi.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Stilo, deducendo l'infondatezza del gravame e, in ogni caso, rappresentando che gli avvisi sono stati rettificati sulla base delle indicazioni della contribuente.
Di seguito parte ricorrente ha comunicato che il Comune resistente ha provveduto ad annullare gli avvisi opposti, con richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio.
Comunicazione analoga ha prodotto, poi, il resistente Comune.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto annullamento degli atti opposti e della conforme richiesta delle parti va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2530/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stilo - Viale Roma, 34 89049 Stilo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6344/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso:
1. l'avviso di accertamento IMU anno 2014, dell'importo di € 804,00; 2. l'avviso di accertamento T.A.S.I. anno 2014, dell'importo di € 216,00.
Entrambi gli atti, emessi dal Comune di Stilo, sono stati notificati in data 06.03.2025.
Parte ricorrente censura gli atti in ragione della sostanziale inedificabilità di varie particelle oggetto dell'imposizione, che vengono specificamente elencate con indicazione delle varie ragioni per le quali non sarebbero dovuti i tributi.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Stilo, deducendo l'infondatezza del gravame e, in ogni caso, rappresentando che gli avvisi sono stati rettificati sulla base delle indicazioni della contribuente.
Di seguito parte ricorrente ha comunicato che il Comune resistente ha provveduto ad annullare gli avvisi opposti, con richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio.
Comunicazione analoga ha prodotto, poi, il resistente Comune.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto annullamento degli atti opposti e della conforme richiesta delle parti va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.