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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6234/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Manassero e l'Avv. Giammarco del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Fontana n. 5
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione licenziamento All'udienza di discussione la procuratrice di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
e er sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“IN VIA PRINCIPALE
1) Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato da Controparte_1
[.. il 13.4.2025 e conseguentemente
2) ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1 reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di €. 589,69, o altro tallone retributivo ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità pari ad €. 2.948,45, e condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;
3) in subordine per quanto attiene al punto 2) ordinare a in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio della ricorrente con condanna al pagamento della retribuzione globale di fatto pari ad €. 589,69, o altro importo ritenuto di giustizia, dal 14.5.2025 fino alla riammissione in servizio;
4) Accertare e dichiarare la discriminatorietà della mancata assunzione a far data dal 14.4.2025 della signora da parte della Parte_1 CP_2
5) ordinare a la cessazione del comportamento discriminatorio e la CP_2 rimozione degli effetti e, ai fini della rimozione degli effetti, condannare CP_2 alla costituzione del rapporto di lavoro alle condizioni di cui al precedente rapporto di lavoro con l'appaltatrice uscente, quindi: con un contratto in qualità di addetta alle pulizie di 2° livello CCNL pulizie industrie/multiservizi con orario di lavoro part time di 15 ore settimanali (part time al 37,50 %) con sede di lavoro: la BIOCLIN di Caleppio di Settala, strada statale nuova;
retribuzione lorda di euro 505,45; decorrenza dal 14.4.2025.
IN VIA SUBORDINATA
6) Accertare e dichiarare che la mancata assunzione della ricorrente signora
[...] viola l'art. 4 del CCNL imprese di pulizie;
Parte_1
7) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro alle condizioni di cui al precedente rapporto di lavoro con l'appaltatrice uscente, quindi: con un contratto in qualità di addetta alle pulizie di 2° livello CCNL pulizie industrie/multiservizi con orario di lavoro part time di 15 ore settimanali (part time al 37,50 %) con sede di lavoro: la BIOCLIN di Caleppio di Settala, strada statale nuova;
retribuzione lorda di euro 505,45; decorrenza dal 14.4.2025 e conseguentemente
8) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 costituzione del rapporto di lavoro alle condizioni descritte al precedente punto 7
In ogni caso: oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore delle procuratrici che si dichiaravano antistatarie. pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e Controparte_1 ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in CP_2 fatto e in diritto del ricorso, e chiedendo l'integrale rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, la convenuta domandava:
“In via principale: respingere integralmente il ricorso avversario e tutte le domande formulate dalla Ricorrente nei confronti di mandando quest'ultima indenne da qualsivoglia pretesa CP_2
o domanda”.
Con vittoria delle spese di lite.
2 All'udienza del 9 settembre 2025, e Parte_1 CP_2 conciliavano la lite;
il Tribunale, pertanto, dichiarava conciliata la causa ed estinto il giudizio tra parte attrice e la convenuta costituita, disponendo la prosecuzione del procedimento nei soli confronti di Controparte_1
All'udienza del 2 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice invitava alla discussione e, all'esito, decideva come da dispositivo pubblicamente letto riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge
133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. è stata assunta da – società Parte_1 Controparte_1 attiva nel settore dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione di edifici (doc. 1A, fascicolo ricorrente) – a far data dall'1 novembre 2022, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 37,5% (15 ore settimanali); nel corso del rapporto, la lavoratrice ha prestato la propria attività lavorativa, quale addetta alle pulizie inquadrata nel II livello C.C.N.L. Pulizie Industrie Multiservizi, presso l'appalto Bioclin di San IA SE – doc. 2, fascicolo ricorrente).
*
1.2. Con il presente giudizio, la ricorrente si duole della nullità del licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro in data 13 aprile 2025, in quanto disposto entro l'anno dal matrimonio.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*** * ***
2. Sui fatti di causa.
*
2.1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 contratto matrimonio in data 15 febbraio 2025 (doc. 2, fascicolo ricorrente).
Nel periodo compreso tra il 21 marzo 2025 e il 4 aprile 2025, la lavoratrice si è assentata per il congedo matrimoniale (doc. 4, fascicolo ricorrente); nelle more, il 2 aprile 2025, le ha così comunicato il trasferimento ad altra Controparte_1 sede di lavoro: “…Facendo seguito a quanto già verbalmente convenuto, con la presente si vuole formalmente confermare che a decorrere dal 07/04/2025, Lei sarà trasferito dall'attuale sede di
3 lavoro, Controparte_3
PAULLESE 20049 CALEPPIO DI SETTALA… Le ragioni del
[...] trasferimento sono di mero carattere tecnico, organizzativo e produttivo dell'azienda. Resta inteso che le attuali condizioni economiche e contrattuali del rapporto di lavoro in essere con la scrivente non subiranno modifiche. In merito alle spese di spostamento o eventuale trasferimento, saranno a caricò della dipendente come da attuali accordi in essere. La preghiamo di restituirci copia della presente sottoscritta per ricevuta ed accettazione integrale del contenuto” (doc. 6, fascicolo ricorrente).
*
2.2. Disposto il trasferimento, il successivo 13 aprile 2025, Controparte_1 ha comunicato a la risoluzione del rapporto di
[...] Parte_1 lavoro in essere: “Comunichiamo che, a seguito dell'intervenuta cessazione dell'appalto di:
BIOCLIN Via Brianza, 1 San IA SE MI/ GANASSINI CORPORATION
STRADA STATALE NUOVA EX STRADA 415 PAULLESE 20049
CALEPPIO DI SETTALA sede ove Lei presta servizio indicata sul contratto di assunzione - servizi di pulizia, il Suo contratto di lavoro in essere con codesta Società è da considerarsi cessato il
13/04/2025, da intendersi come ultimo giorno di lavoro con la Scrivente, Abbiamo provveduto, come previsto dal CCNL di categoria, a fornire alla Società subentrante i Suoi dati per effettuare il passaggio diretto alle loro dipendenze. Di seguito si riportano i dati dell'azienda che subentrerà a far data dal 14/04/2025 c/o la sede ove Lei contrattualmente svolge servizio” (doc. 7, fascicolo ricorrente).
Contrariamente a quanto affermato dall'ex datrice di lavoro, tuttavia, è documentale che il rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente non sia passato a posto che quest'ultima ha escluso di avere qualsivoglia obbligo in tal CP_2 senso: “con la presente facciamo seguito alla vostra lettera del 15 aprile 2025 per respingerne integralmente il contenuto, invitandoVi sin d'ora a rivolgerVi, per conto della sig.ra Pt_1 unicamente ad Infatti, proprio in forza del da Voi citato art. 4 del CCNL, la Controparte_1 scrivente Società risulta del tutto estranea alle vicende rappresentate. La predetta norma collettiva, al comma 5, lettera a) prescrive che “in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna o garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi”. In
4 altri termini, in quanto nuovo appaltatore, sarebbe stata tenuta ad assumere la CP_2 sig.ra solo ove quest'ultima avesse prestato servizio sull'appalto interessato dal subentro per Pt_1 almeno quattro mesi, e questo indipendentemente dal fatto che la lavoratrice abbia recentemente contratto matrimonio. Invece, ci risulta che la Vostra assistita abbia prestato la propria attività lavorativa presso il sito poi acquisito in appalto dalla scrivente Società per non più di una settimana.
Alla luce di quanto sopra, siamo - legittimamente - a respingere ogni pretesa mossa dalla sig.ra con la Vostra lettera del 15 aprile u.s., nonché qualsivoglia ulteriore futura rivendicazione” Pt_1
(doc. 10, fascicolo ricorrente).
Medesima tesi, d'altronde, è stata sostenuta da costituendosi nel CP_2 presente giudizio.
*** * ***
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
*
3.1. Ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 198/2006 – rubricato “Divieto di licenziamento per causa di matrimonio” – “1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla
Direzione della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 del lavoro.
5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha
5 diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.
8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari”.
*
3.2. Considerato il tenore della lettera di licenziamento, che ne circoscrive il motivo alla “intervenuta cessazione dell'appalto”, deve comprendersi se la risoluzione del rapporto per cui è causa può rientrare tra le deroghe espressamente previste dall'art. 35 D. Lgs. 198/2006.
Orbene, deve escludersi che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 35, lett. c, D. Lgs.
198/2006 (“ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine”), posto che Parte_1 on era stata assunta né a tempo determinato né per lo svolgimento di una
[...] specifica e circoscritta attività; d'altronde, nella lettera di assunzione, la datrice di lavoro si era riservata la facoltà di inviare la dipendente in trasferta ovvero di distaccarla presso altre sedi di lavoro “per ragioni tecniche ed organizzative inerenti l'attività aziendale…” (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente).
Deve parimenti escludersi che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 35, lett. b, D. Lgs.
198/2006 (“cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta”).
Sul punto, giova rammentare che il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito ha precisato che il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare l'effettiva cessazione di ogni attività, oltre che la contestualità della stessa rispetto al licenziamento;
nel caso di specie, l'onore di cui si discute non è stato soddisfatto in quanto non si è costituita in giudizio e ha rinunziato a Controparte_1 svolgere qualsivoglia difesa.
Considerato, dunque, il motivo formalizzato nella lettera di risoluzione del rapporto, deve osservarsi quanto segue.
La Suprema Corte, nella corrispondente ipotesi di licenziamento per causa di maternità, ha chiarito che per “cessazione dell'attività dell'azienda” deve intendersi la
6 cessazione di ogni attività dell'impresa datrice di lavoro (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 febbraio 1992, n. 1334); più nello specifico, “in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento dettato dall'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001 - secondo cui è vietato il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - prevista dall'art. 54, comma terzo, lettera b), del medesimo decreto, opera nell'ipotesi di cessazione di attività dell'azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica;
ne consegue che, per la non applicabilità del divieto devono ricorrere entrambe le condizioni previste dalla citata lettera b), ovvero che il datore di lavoro sia un'azienda, e che vi sia stata cessazione dell'attività” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 maggio 2005, n. 10391).
Peraltro, “…la cessazione dell'attività, presupposto che legittima il licenziamento ai sensi dell'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, va apprezzata sul piano naturalistico- sostanziale e non su quello giuridico-formale” (Cass. Civ., Sez. Lav., 19 dicembre 2023, n.
35527)
La mera perdita di un appalto, dunque, non può in alcun modo essere ricondotta all'ipotesi di cessazione dell'attività (cfr., sul punto, Trib. Lodi, 25 marzo 2025; Trib.
Vicenza, 7 maggio 2024); si rammenti, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha reiteratamente escluso che la perdita di un appalto costituisca, di per sé, giustificato motivo di licenziamento, permanendo comunque l'onere del datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di utilizzare altrimenti il lavoratore.
Tanto basta per concludere per la nullità del licenziamento per cui è causa.
*
3.3.
Per questi motivi
, deve essere condannata Controparte_1 all'immediata reintegrazione di nel posto di lavoro di cui Parte_1 in precedenza.
La convenuta, inoltre, deve essere condannata al pagamento – in favore di parte attrice – di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 589,69 lordi mensili – cfr. doc. 11, fascicolo ricorrente), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
7 infine, deve essere altresì condannata al versamento, per Controparte_1 il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
[...] deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui Controparte_1 al dispositivo, con distrazione in favore delle procuratrici che si sono dichiarate antistatarie.
*
4.1. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accertata la nullità del licenziamento intimato a ordina ad Parte_1 di reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di Controparte_1 lavoro di cui in precedenza.
Condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 589,69 lordi mensili), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna per il medesimo periodo, al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.664,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Manassero e l'Avv. Giammarco.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 2 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Manassero e l'Avv. Giammarco del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Fontana n. 5
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione licenziamento All'udienza di discussione la procuratrice di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
e er sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“IN VIA PRINCIPALE
1) Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato da Controparte_1
[.. il 13.4.2025 e conseguentemente
2) ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1 reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di €. 589,69, o altro tallone retributivo ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità pari ad €. 2.948,45, e condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;
3) in subordine per quanto attiene al punto 2) ordinare a in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio della ricorrente con condanna al pagamento della retribuzione globale di fatto pari ad €. 589,69, o altro importo ritenuto di giustizia, dal 14.5.2025 fino alla riammissione in servizio;
4) Accertare e dichiarare la discriminatorietà della mancata assunzione a far data dal 14.4.2025 della signora da parte della Parte_1 CP_2
5) ordinare a la cessazione del comportamento discriminatorio e la CP_2 rimozione degli effetti e, ai fini della rimozione degli effetti, condannare CP_2 alla costituzione del rapporto di lavoro alle condizioni di cui al precedente rapporto di lavoro con l'appaltatrice uscente, quindi: con un contratto in qualità di addetta alle pulizie di 2° livello CCNL pulizie industrie/multiservizi con orario di lavoro part time di 15 ore settimanali (part time al 37,50 %) con sede di lavoro: la BIOCLIN di Caleppio di Settala, strada statale nuova;
retribuzione lorda di euro 505,45; decorrenza dal 14.4.2025.
IN VIA SUBORDINATA
6) Accertare e dichiarare che la mancata assunzione della ricorrente signora
[...] viola l'art. 4 del CCNL imprese di pulizie;
Parte_1
7) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro alle condizioni di cui al precedente rapporto di lavoro con l'appaltatrice uscente, quindi: con un contratto in qualità di addetta alle pulizie di 2° livello CCNL pulizie industrie/multiservizi con orario di lavoro part time di 15 ore settimanali (part time al 37,50 %) con sede di lavoro: la BIOCLIN di Caleppio di Settala, strada statale nuova;
retribuzione lorda di euro 505,45; decorrenza dal 14.4.2025 e conseguentemente
8) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 costituzione del rapporto di lavoro alle condizioni descritte al precedente punto 7
In ogni caso: oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore delle procuratrici che si dichiaravano antistatarie. pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e Controparte_1 ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in CP_2 fatto e in diritto del ricorso, e chiedendo l'integrale rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, la convenuta domandava:
“In via principale: respingere integralmente il ricorso avversario e tutte le domande formulate dalla Ricorrente nei confronti di mandando quest'ultima indenne da qualsivoglia pretesa CP_2
o domanda”.
Con vittoria delle spese di lite.
2 All'udienza del 9 settembre 2025, e Parte_1 CP_2 conciliavano la lite;
il Tribunale, pertanto, dichiarava conciliata la causa ed estinto il giudizio tra parte attrice e la convenuta costituita, disponendo la prosecuzione del procedimento nei soli confronti di Controparte_1
All'udienza del 2 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice invitava alla discussione e, all'esito, decideva come da dispositivo pubblicamente letto riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge
133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. è stata assunta da – società Parte_1 Controparte_1 attiva nel settore dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione di edifici (doc. 1A, fascicolo ricorrente) – a far data dall'1 novembre 2022, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 37,5% (15 ore settimanali); nel corso del rapporto, la lavoratrice ha prestato la propria attività lavorativa, quale addetta alle pulizie inquadrata nel II livello C.C.N.L. Pulizie Industrie Multiservizi, presso l'appalto Bioclin di San IA SE – doc. 2, fascicolo ricorrente).
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1.2. Con il presente giudizio, la ricorrente si duole della nullità del licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro in data 13 aprile 2025, in quanto disposto entro l'anno dal matrimonio.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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2. Sui fatti di causa.
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2.1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 contratto matrimonio in data 15 febbraio 2025 (doc. 2, fascicolo ricorrente).
Nel periodo compreso tra il 21 marzo 2025 e il 4 aprile 2025, la lavoratrice si è assentata per il congedo matrimoniale (doc. 4, fascicolo ricorrente); nelle more, il 2 aprile 2025, le ha così comunicato il trasferimento ad altra Controparte_1 sede di lavoro: “…Facendo seguito a quanto già verbalmente convenuto, con la presente si vuole formalmente confermare che a decorrere dal 07/04/2025, Lei sarà trasferito dall'attuale sede di
3 lavoro, Controparte_3
PAULLESE 20049 CALEPPIO DI SETTALA… Le ragioni del
[...] trasferimento sono di mero carattere tecnico, organizzativo e produttivo dell'azienda. Resta inteso che le attuali condizioni economiche e contrattuali del rapporto di lavoro in essere con la scrivente non subiranno modifiche. In merito alle spese di spostamento o eventuale trasferimento, saranno a caricò della dipendente come da attuali accordi in essere. La preghiamo di restituirci copia della presente sottoscritta per ricevuta ed accettazione integrale del contenuto” (doc. 6, fascicolo ricorrente).
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2.2. Disposto il trasferimento, il successivo 13 aprile 2025, Controparte_1 ha comunicato a la risoluzione del rapporto di
[...] Parte_1 lavoro in essere: “Comunichiamo che, a seguito dell'intervenuta cessazione dell'appalto di:
BIOCLIN Via Brianza, 1 San IA SE MI/ GANASSINI CORPORATION
STRADA STATALE NUOVA EX STRADA 415 PAULLESE 20049
CALEPPIO DI SETTALA sede ove Lei presta servizio indicata sul contratto di assunzione - servizi di pulizia, il Suo contratto di lavoro in essere con codesta Società è da considerarsi cessato il
13/04/2025, da intendersi come ultimo giorno di lavoro con la Scrivente, Abbiamo provveduto, come previsto dal CCNL di categoria, a fornire alla Società subentrante i Suoi dati per effettuare il passaggio diretto alle loro dipendenze. Di seguito si riportano i dati dell'azienda che subentrerà a far data dal 14/04/2025 c/o la sede ove Lei contrattualmente svolge servizio” (doc. 7, fascicolo ricorrente).
Contrariamente a quanto affermato dall'ex datrice di lavoro, tuttavia, è documentale che il rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente non sia passato a posto che quest'ultima ha escluso di avere qualsivoglia obbligo in tal CP_2 senso: “con la presente facciamo seguito alla vostra lettera del 15 aprile 2025 per respingerne integralmente il contenuto, invitandoVi sin d'ora a rivolgerVi, per conto della sig.ra Pt_1 unicamente ad Infatti, proprio in forza del da Voi citato art. 4 del CCNL, la Controparte_1 scrivente Società risulta del tutto estranea alle vicende rappresentate. La predetta norma collettiva, al comma 5, lettera a) prescrive che “in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna o garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi”. In
4 altri termini, in quanto nuovo appaltatore, sarebbe stata tenuta ad assumere la CP_2 sig.ra solo ove quest'ultima avesse prestato servizio sull'appalto interessato dal subentro per Pt_1 almeno quattro mesi, e questo indipendentemente dal fatto che la lavoratrice abbia recentemente contratto matrimonio. Invece, ci risulta che la Vostra assistita abbia prestato la propria attività lavorativa presso il sito poi acquisito in appalto dalla scrivente Società per non più di una settimana.
Alla luce di quanto sopra, siamo - legittimamente - a respingere ogni pretesa mossa dalla sig.ra con la Vostra lettera del 15 aprile u.s., nonché qualsivoglia ulteriore futura rivendicazione” Pt_1
(doc. 10, fascicolo ricorrente).
Medesima tesi, d'altronde, è stata sostenuta da costituendosi nel CP_2 presente giudizio.
*** * ***
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
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3.1. Ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 198/2006 – rubricato “Divieto di licenziamento per causa di matrimonio” – “1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla
Direzione della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 del lavoro.
5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha
5 diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.
8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari”.
*
3.2. Considerato il tenore della lettera di licenziamento, che ne circoscrive il motivo alla “intervenuta cessazione dell'appalto”, deve comprendersi se la risoluzione del rapporto per cui è causa può rientrare tra le deroghe espressamente previste dall'art. 35 D. Lgs. 198/2006.
Orbene, deve escludersi che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 35, lett. c, D. Lgs.
198/2006 (“ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine”), posto che Parte_1 on era stata assunta né a tempo determinato né per lo svolgimento di una
[...] specifica e circoscritta attività; d'altronde, nella lettera di assunzione, la datrice di lavoro si era riservata la facoltà di inviare la dipendente in trasferta ovvero di distaccarla presso altre sedi di lavoro “per ragioni tecniche ed organizzative inerenti l'attività aziendale…” (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente).
Deve parimenti escludersi che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 35, lett. b, D. Lgs.
198/2006 (“cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta”).
Sul punto, giova rammentare che il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito ha precisato che il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare l'effettiva cessazione di ogni attività, oltre che la contestualità della stessa rispetto al licenziamento;
nel caso di specie, l'onore di cui si discute non è stato soddisfatto in quanto non si è costituita in giudizio e ha rinunziato a Controparte_1 svolgere qualsivoglia difesa.
Considerato, dunque, il motivo formalizzato nella lettera di risoluzione del rapporto, deve osservarsi quanto segue.
La Suprema Corte, nella corrispondente ipotesi di licenziamento per causa di maternità, ha chiarito che per “cessazione dell'attività dell'azienda” deve intendersi la
6 cessazione di ogni attività dell'impresa datrice di lavoro (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 febbraio 1992, n. 1334); più nello specifico, “in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento dettato dall'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001 - secondo cui è vietato il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - prevista dall'art. 54, comma terzo, lettera b), del medesimo decreto, opera nell'ipotesi di cessazione di attività dell'azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica;
ne consegue che, per la non applicabilità del divieto devono ricorrere entrambe le condizioni previste dalla citata lettera b), ovvero che il datore di lavoro sia un'azienda, e che vi sia stata cessazione dell'attività” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 maggio 2005, n. 10391).
Peraltro, “…la cessazione dell'attività, presupposto che legittima il licenziamento ai sensi dell'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, va apprezzata sul piano naturalistico- sostanziale e non su quello giuridico-formale” (Cass. Civ., Sez. Lav., 19 dicembre 2023, n.
35527)
La mera perdita di un appalto, dunque, non può in alcun modo essere ricondotta all'ipotesi di cessazione dell'attività (cfr., sul punto, Trib. Lodi, 25 marzo 2025; Trib.
Vicenza, 7 maggio 2024); si rammenti, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha reiteratamente escluso che la perdita di un appalto costituisca, di per sé, giustificato motivo di licenziamento, permanendo comunque l'onere del datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di utilizzare altrimenti il lavoratore.
Tanto basta per concludere per la nullità del licenziamento per cui è causa.
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3.3.
Per questi motivi
, deve essere condannata Controparte_1 all'immediata reintegrazione di nel posto di lavoro di cui Parte_1 in precedenza.
La convenuta, inoltre, deve essere condannata al pagamento – in favore di parte attrice – di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 589,69 lordi mensili – cfr. doc. 11, fascicolo ricorrente), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
7 infine, deve essere altresì condannata al versamento, per Controparte_1 il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
[...] deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui Controparte_1 al dispositivo, con distrazione in favore delle procuratrici che si sono dichiarate antistatarie.
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4.1. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accertata la nullità del licenziamento intimato a ordina ad Parte_1 di reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di Controparte_1 lavoro di cui in precedenza.
Condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 589,69 lordi mensili), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna per il medesimo periodo, al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.664,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Manassero e l'Avv. Giammarco.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 2 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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