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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/12/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del g.o.p. AF OC, ha pro- nunziato la seguente S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n.r.g. 954/2020 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, passata in decisione all'udienza del 12.9.2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione, tra ( ), difesa dall'avv. Maurizio Barbato Parte_1 P.IVA_1
( ), presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti C.F._1 in atti
- ATTRICE / OPPONENTE - e P.IVA_
a socio unico (C.O.E. ), sedente nella Repubblica di Controparte_1
San Marino, difesa, in sostituzione degli originari difensori, dall'avv. Stefano Mazzeo ( ), presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione depositata l'11.10.2022
- CONVENUTA / OPPOSTA - Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Ai fini della decisione va ricordato che con decreto n. 2836/2019 del 10.12.2019 il G.U. di questo tribunale ha ingiunto a di pagare in favore della Pt_1 Parte_1 ricorrente la somma di € 16.308,53, oltre interessi moratori, con decor- Controparte_1 renza dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del decreto ingiuntivo, e spe- se processuali, a saldo delle seguenti fatture: n. 65 del 9.3.2018 per € 6.646, n. 90 del 14.3.2018 per € 9.383, n. 186 del 13.4. 2018 per € 8.743, n. 217 del 18.4.2018 per € 10.074,15 e n. 227 del 20.4.2018 per € 4.786,98, quale corrispettivo dell'attività prestata dalla ricorrente (tour operator) in favore della Controparte_1 Parte_1
(agenzia di viaggi) ed avente ad oggetto la vendita di n. 5 pacchetti di viaggio scolastici e servizi turistici per la Grecia ed ulteriori attività correlate, tra cui le sistemazioni dei gruppi in albergo, i programmi di viaggio giornalieri e i relativi trasferimenti per le de- stinazioni indicate nei programmi di viaggio. Avverso tale decreto ingiuntivo, notificatole a mezzo pec in data 13.12.2019, ha pro- posto opposizione la quale, con atto di citazione notificato il Parte_1 17.1.2020, ha formulato le seguenti conclusioni: In via preliminare ed assorbente nel merito dichiara inammissibile, improcedibile il ricorso per decreto ingiuntivo con ogni più opportuno provvedimento;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità e l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e comunque dichiarare la insussi- stenza dei requisiti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo e pertanto di con- seguenza revocarlo;
accertare e dichiarare comunque non dovuti gli importi residui delle fatture per le contestazioni sollevate in ordine agli aumenti dei prezzi e ad ogni modo revocare il decreto ingiuntivo dichiarandolo nullo ed inefficace per la accertata infonda-
1 tezza del credito vantato e/o per la mancata fonte negoziale da cui sarebbe derivato. In via meramente subordinata e per tuziorismo, accertare eventualmente, considerati gli importi versati in anticipo dalla sulle fatture in questione, la con- Parte_1 grua somma residua spettante di giustizia e ritenuta congrua dal Giudice. In particolare, la opponente eccepisce che la in una prima fase le co- CP_1 municava a mezzo mail ben 4 programmi di viaggio (in aereo oppure nave) con relativi prezzi e quote;
che essa opponente era interessata ai due programmi di viaggio in aereo per gite scolastiche;
che nelle more dell'aggiudicazione e dei successivi contratti con gli istituti scolastici le sono stati comunicati aumenti considerevoli dei pacchetti oltre che spostamenti di alberghi e modifiche di itinerari;
che, dunque, solo nella fase conclusiva, con lo scambio di e-mail dirette a confermare quote, numero partecipanti, itinerari ed alberghi, le è stato comunicato che le precedenti offerte non erano più valide e che oc- correvano alberghi più distanti dal centro ed itinerari con aggravi di costi;
che pertanto, pur al cospetto di questi imprevisti aumenti e del mancato rispetto delle condizioni ori- ginariamente prospettate, essa opponente, al solo fine di adempiere alle obbligazioni as- sunte con gli istituti scolastici, dovette necessariamente accettare le condizioni da ultimo offertele non senza tuttavia contestare gli aumenti ingiustificati e richiedere l'adeguamento all'importo prospettato nelle offerte del 13.9.2017; che inoltre, durante l'espletamento del servizio, sono stati segnalati alla diversi disagi e lamente- CP_1 le da parte degli studenti e delle scuole;
che in tutte le fatture azionate vi sono quote e servizi non pattuiti con aumenti considerevoli ed ingiustificati;
che nella fattura n. 227 del 20.4. 2018 risultano inserite le seguenti voci: Supplemento bus per Atene euro 190, Supplemento Bus del 23.04 hotel euro 290 ed ancora supplemento Hotel / ATP euro 290. Sono poi state inserite le quote di euro 340 bus uscite serali e Supp. Bus Atene eu- ro 170 sia nella fattura 186 del 13.04.2018 che nella fattura n. 217 del 18.04.2018. Nella fattura n. 90 del 14.3.2018 è stata inserita la quota di euro 220 per trasferimento nottur- no “in o out APT” oltre a quota pacchetto base per euro 250 ed altre voci le cui conte- stazioni verranno dettagliate con l'istruttoria del presente giudizio. si è costituita in giudizio allegando quanto segue: che è confermata Controparte_1 e pacifica sia l'esistenza del rapporto dedotto in lite sia la fondatezza della sua pretesa creditoria;
che l'opponente ha da parte sua regolarmente percepito quanto dovutole da- gli istituti scolastici a fronte dell'attività prestata da essa tour operator.; che non ci sono stati aumenti ingiustificati e che gli incrementi di fatturazione sono riconducibili, per un verso, a ritardi di conferma delle prenotazioni viaggi nonchè ad errori circa le date dei soggiorni addebitabili alla opponente, e, per altro verso, a supplementi applicati a fronte di specifici servizi originariamente non pattuiti ma tuttavia richiesti dai fruitori dei pac- chetti viaggio;
che la sua attività è stata prestata correttamente e conformemente a quan- to pattuito rivelandosi generiche le eccezioni dell'opponente circa gli asseriti disagi e lamentele dei partecipanti ai viaggi. Pertanto, costituendosi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiun- tivo;
nel merito, in via principale: respingere le domande e/o eccezioni e/o allegazioni della opponente poiché infondate, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decre- to ingiuntivo con condanna dell'opponente al pagamento dello importo di € 16.308,53 oltre interessi moratori, maturati e maturandi, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 231/2001 dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la op- ponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per Parte_1 lite temeraria, da liquidarsi anche in via equitativa. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., formulata ex art. 185/bis c.p.c. proposta conciliativa alle parti (v. ord. del 15.4.2021), la causa, di natura documentale e matura per la decisione senza
2 necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata avviata per la precisazione delle conclu- sioni (v. ord. del 29.11.2021), assegnata all'odierno estensore, succeduto al precedente in data 19.3.2025, e quindi assunta in decisione alla odierna udienza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 3. L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice procede ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dallo opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre invece l'opponente, con- venuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo va- lere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estinti- vi o modificativi di tale diritto (cass. civ. n. 2421/2006); si verifica, cioè, una inversione soltanto processuale della posizione delle parti, per la quale al creditore opposto, avente in sostanza veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre al debitore opponente, sostanziale convenuto, incombe quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. E' noto che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del- la controparte;
è invece il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del dirit- to, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. sez. Un. n. 13533 del 2001). La prova del fatto costitutivo del credito spetta dunque al creditore, il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contesta- zione, in tutto o in parte, da parte dello opponente-convenuto del fatto invocato dal cre- ditore opposto a sostegno della pretesa azionata (Cass. civ. n. 21101 del 2015; idem Cass. civ. n. 5915 del 2011). Nella fattispecie il rapporto tra le parti è pacifico oltre che documentato dalla loro folta corrispondenza (v. e-mail in atti). Ciò che le contrappone, in disparte la iniziale contestazione di alcune inadempienze, sulle quali neppure si è più insistito (nonostante la prova orale pure articolata dalla op- posta ma non ammessa), è la quantificazione del credito alla luce delle im- CP_1 putazioni di pagamento fatte dalla debitrice in occasione dei vari pa- Parte_1 gamenti di volta in volta eseguiti in favore dell'altra. Con ordinanza del 5.6.2020 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (sulla scorta delle seguenti motivazioni: rilevato che l'art. 648 c.p.c. prevede un potere discrezionale del Giudice Istruttore di concedere l'esecuzione provvi- soria del decreto ingiuntivo opposto quando l'opposizione o, meglio, le eccezioni dell'opponente non risultino fondate su prova scritta o di pronta soluzione, per cui, sotto questo primo profilo, la provvisoria esecutorietà del decreto dev'essere concessa, non risultando l'opposizione fondata su idonea e sufficiente prova scritta e non apparendo di pronta soluzione;
ritenuto, sotto un secondo profilo, che, ai fini della concedibilità della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è necessaria anche la sussistenza del ragionevole fumus del credito, nel senso che occorre indagare anche sull'esistenza di una prova “adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito: tale “adeguatezza” si ha o quando la documen- tazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione,
o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente; ritenuto che, nel caso di specie, anche facendo applicazione di tali principi, deve ritenersi concedibile l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto, in particolare: § dei documenti prodotti dalla parte convenuta opposta in sede monitoria, integrati con quelli prodotti nel presente giudizio di opposizione;
§ della mancata specifica contesta-
3 zione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente la quale conferma espressamente di aver fruito delle prestazioni contrattuali svolte dalla (cfr. pag. 5 Controparte_1 dell'atto di opposizione: “.. pur di adempiere alle obbligazioni assunte Parte_1 con gli istituti scolastici, dovette necessariamente optare per la conferma dei pacchetti turistici”); § che la opposizione non è fondata su idonea e sufficiente prova scritta ed appare di pronta soluzione;
§ delle condivisibili argomentazioni svolte dalla parte con- venuta opposta in comparsa di costituzione e risposta;
§ dei seguenti ulteriori rilievi: l'opponente eccepisce l'inadempimento della opposta ex art. 1460 c.c. senza tuttavia produrre atti stragiudiziali intervenuti in un momento antecedente alla presente opposi- zione attestanti la contestazione della correttezza dell'adempimento; ritenuto che, sia pure ad una sommaria valutazione, quale si richiede in questa fase, le eccezioni proposte dalla parte attrice opponente non risultino fondate, tenuto conto, in particolare, che ap- paiono generiche le affermazioni circa asseriti disagi e lamentele dei partecipanti ai viaggi). A seguito della successiva istruttoria (documentale) non si ravvisano elementi di no- vità tali da pervenire a conclusioni diverse da quelle già prima facie avvertite dal G.U.
3.1 Il decreto ingiuntivo è stato chiesto e concesso per la sorte capitale di € 16.308,53 (oltre accessori) che, secondo la prospettazione della ricorrente costituisce CP_1 il residuo di quanto ancora dovutole a saldo delle seguenti cinque fatture azionate in se- de monitoria:
- n. 65 del 9.3.2018 per € 6.646;
- n. 90 del 14.3.2018 per € 9.383;
- n. 186 del 13.4.2018 per € 8.743;
- n. 217 del 18.4.2018 per € 10.074,15;
- n. 227 del 20.4.2018 per € 4.786,98, la cui somma è di € 39.633,13 quale corrispettivo delle prestazioni rese nel corso dello anno 2018. Dopo le contestazioni introduttive, la opponente con la sua memoria del Pt_1 3.11.2020 (2° termine ex art. 183 co. 6 c.p.c.), ha depositato le disposizioni di bonifici bancari ed estratto conto, che recano come causale le prestazioni dell'anno 2018 (GRP 2018) e che documentano i seguenti pagamenti in favore della CP_1
- € 25.000, di cui € 10.000 il 27.9.18, € 7.500 il 26.11.18 ed € 7.500 il 10.12.18;
- € 1.815, quale acconto del 28.2.18 sulla fatt. n. 33/2018 (non azionata in monitorio)
- € 1.960, quale acconto dell'1.3.18 sulla fatt. n. 34/2018 (non azionata in monitorio)
- € 3.900, quale acconto sulla fattura n. 90/2018 (azionata in monitorio), per un totale versato di € 32.675, di cui pertanto chiede di tenere conto ai fini della esat- ta quantificazione del credito vantato nei suoi confronti. ha tempestivamente replicato (con la memoria 3° termine ex art. 183 co. CP_1 6 c.p.c.) producendo le seguenti tre fatture:
- n. 33/2018 di € 3.734,64, per la quale risulta versato l'acconto di € 1.815 (v. sopra);
- n. 34/2018 di € 4.039,76, per la quale risulta versato l'acconto di € 1.960 (v. sopra);
- n. 258/2017 di € 11.954,56, per la quale vanta il residuo credito di € 1.576. Addizionando gli importi delle cinque fatture prodotte in sede monitoria e quelli di queste ultime tre si ottiene la somma di € 47.407,53. Pur in presenza dei pertinenti e corretti rilievi sollevati dalla opponente nelle memo- rie istruttorie circa l'imputazione del pagamento e la relativa disciplina (artt. 1193 e ss. c.c.), in base ai quali il credito residuo della per le prestazioni fornite CP_1 nell'anno 2018, finisce per essere € 14.732,53 (anziché € 16.308,53 determinati in sede monitoria), non può tuttavia negarsi che a fronte del credito di € 47.407,53 (rinveniente da tutte le prestazioni, anche quelle dell'anno 2017, di cui alle predette fatture prodotte
4 in giudizio da -in tutto otto-), la opponente ha eccepito e CP_1 Parte_1 documentato di aver pagato soltanto € 32.675, restando quindi debitrice della differenza di € 16.308,53 (= € 47.407,53 - € 32.675), che -giova osservare-, se per un verso corri- sponde a quanto determinato in sede monitoria, per altro verso, però, si riesce a rag- giungere soltanto tenendo conto del residuo credito di € 1.576 dedotto soltanto in questa sede (e rinveniente dalle prestazioni erogate nell'anno 2017, di cui alla fattura 258/2017). L'opposizione va dunque respinta ed il decreto ingiuntivo va confermato anche se soltanto in questa sede, e soltanto con nuova allegazione, il creditore è riuscito a giusti- ficare l'importo chiesto e riconosciutogli in sede monitoria.
4. In corso di lite è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ord. del 5.6.2020) e la opponente, al fine di evitare l'azione esecutiva, ha corrisposto alla l'importo di € 17.741,95 a titolo di pagamento complessivo di sorte ca- CP_1 pitale oltre interessi spese e competenze professionali liquidati in decreto ingiuntivo (v. bonifico del 24.7.2020). Di tale documentato pagamento, che nemmeno è contestato esserci stato, va dato atto in dispositivo.
5. Non si avverte la temerarietà, di cui all'art. 96 c.p.c., dell'opposizione avviata da in quanto, per come ricostruito, tale iniziativa non era tale da apparire Parte_1 palesemente infondata già prima dell'introduzione del giudizio a cognizione piena, sol- tanto in occasione del quale la ha difatti allegato il suo residuo ulteriore cre- CP_1 dito di € 1.576 (per le prestazioni rese nell'anno 2017 di cui alla fattura n. 258/2017).
6. Le spese di lite si propende per compensarle per intero tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., I sezione civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2836/2019, già dichia- rato provvisoriamente esecutivo in corso di lite, proposta da con Parte_1 citazione notificata il 17.1.2020 contro così provvede: Controparte_1
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo che pertanto è confermato;
- dà atto che il decreto ingiuntivo opposto è stato pagato;
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di opposizione. Così deciso in S. Maria C.V., 5.12.2025
il gop
AF OC
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