Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 568
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Sentenza 19 gennaio 2026

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    Mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 7404/2022

    La Corte ha ritenuto che il pagamento delle spese di lite, se non eseguito spontaneamente dall'Amministrazione entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, può essere richiesto con giudizio di ottemperanza. Ha inoltre escluso la necessità della costituzione in mora, del passaggio in giudicato della sentenza, della preventiva emissione di fattura e la sussistenza della sanzione di inammissibilità per omesso deposito del doppio originale. Ha infine considerato che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire nuovi diritti ma solo enucleare e precisare gli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato.

  • Accolto
    Liquidazione delle spese di ottemperanza

    La Corte ha liquidato le spese e competenze della procedura di ottemperanza in Euro 190,00 oltre accessori e IVA, considerando la minima complessità della questione, il comportamento processuale della controparte e la tempestiva definizione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 568
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 568
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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