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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AS ROBERTO, Presidente
PI ON, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Aurelio Lampredi 71 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025LI0042641 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 con sede in Indirizzo_1 snc in Ravanusa (AG) ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n.2025LI0042641, notificato in data 28 maggio 2025 relativo a nuova determinazione di classamento e rendita catastale relativo all'unità immobiliare sita in Livorno censita in catasto al
Indirizzo_2 subalterno 1, ubicata in Indirizzo_3. Con tale atto l'Ufficio ha inteso procedere alla rettifica della rendita catastale proposta dal tecnico di fiducia della contribuente con la dichiarazione DOCFA del 19/02/2020, a seguito di un intervento eseguito sull'immobile, variando il valore dichiarato della rendita pari ad € 18.617,12 con il maggior valore di
€ 27.100,00.
La società contribuente ha eccepito:
1) intervenuta decadenza dei termini previsti dall'art. 1, comma 3, del Decreto 19.04.1994 n. 701 che sancisce per l'eventuale accertamento di una diversa rendita il termine di “dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di variazione catastale”.
Nel caso che ci occupa, sono invece trascorsi 5 anni, 3 mesi e 10 giorni con conseguente decadenza di ogni e qualsiasi azione accertativa.
2) insufficienza e difetto di motivazione poiché il provvedimento recita: “La verifica effettuata ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ha comportato la modifica dei dati di classamento e di rendita proposti con la citata dichiarazione e la conseguente determinazione della rendita catastale definitiva come indicato nel prospetto riportato nel presente avviso di accertamento.” Senza null'altro aggiungere a sostegno della rideterminazione.
Si è costituita la Dir. Prov. di Livorno dell'Ag. delle Entrate deducendo che il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto 19.04.1994 n. 701 non è termine perentorio, bensì ordinatorio e non prescritto a pena di decadenza.
L'effetto è che la determinazione della rendita catastale da parte dell'Ufficio ha effetto ex nunc. Comunque il mancato rispetto di tale termine è stato determinato dal fatto che in fase di accertamento l'Ufficio ha rettificato il classamento con variazione del 23/12/2020.
In pari data la parte ha presentato nuova pratica DOCFA per frazionamento trasferimento diritti, sopprimendo il subalterno 1 e costituendo i subalterni 2-3-4. Pertanto, tale operazione non ha permesso l'invio automatico dell'avviso di accertamento relativo alla variazione citata del 2020. relativa al sub 1, in quanto la stessa è stata soppressa dalla parte con le dette variazioni successive.
Sono invece stati generati i protocolli sulle unità immobiliari costituite con il frazionamento, relativi agli accertamenti regolarmente notificati il 22/10/2021 relativa al sub. 2 inviata per raccomandata il 17/11/2021
e non ritirata dalla ditta intestata.
Il 22/10/2021 è stata inviata la comunicazione relativa al sub.3 consegnata per PEC il 09/05/2022 a SSH S.
R.L; il 22/10/2021 la comunicazione relativa al sub. 4 è stata inviata per raccomandata che è stata consegnata il 18/11/2021 alla SSH S.R.L.
A seguito di richieste di annullamento in autotutela relativi sia al sub 1 che ai sub. 2-3-4, l'Ufficio ha provveduto a notificare l'accertamento relativo al sub 1, oggetto dell'odierno ricorso, recuperando dal sistema l'atto riguardante il DOCFA del 19/02/2020.
Quanto al tema del difetto di motivazione l'Ufficio controdeduce che ha indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto impugnato.
Nell'avviso è chiaramente spiegato che le risultanze che hanno dato luogo all'esito dell'accertamento
(modifica del classamento e della rendita proposta), derivano dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA, sulla base degli elementi economici e comparativi di cui alla relazione di stima sintetica allegata all'accertamento.
L'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio
e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso
".
Nel caso di specie l'Ufficio non ha disatteso gli elementi di fatto indicati dal contribuente, derivando l'accertamento semplicemente da una diversa valutazione tecnica e giuridica di tali elementi, specificamente indicata in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla questione relativa alla motivazione del provvedimento amministrativo di determinazione della rendita, occorre rilevare che quando come nel caso il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, pone in essere un'attività collaborativa che abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione mediante stima diretta, senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentati in suo possesso.
Ciò è coerente con la natura fortemente partecipativa della DOCFA, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, soprattutto ove, come nella specie, essi costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, che si è limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta.
In pratica, non sussiste un particolare onere motivazionale qualora, come nel caso, la rettifica catastale avvenga sulla base di una semplice valutazione tecnica dei fatti allegati dal contribuente.
Ed infatti, tale statuizione è coerente con il principio per cui in una procedura attivata dal contribuente che si conclude, come nella specie, con l'esame di fatti dal medesimo allegati, la P.A. non è tenuta ad attivare un contraddittorio preventivo prima di procedere alla riclassificazione dell'immobile (difatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati;
invece, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso ricorre solo per le ipotesi nelle quali risulti specificamente sancito).
Parimenti infondata è la questione sollevata dalla contribuente relativamente alla denunciata decadenza del potere dell'Ufficio finanziario di rideterminazione della rendita catastale è principio pacificamente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio ritiene di doversi allineare che la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica (cfr. Cass. Sez. 5 - , n. 4752 del 23/02/2021).
Ciò affermato, se per un verso la nuova determinazione catastale disposta d'ufficio non è nulla per intervenuta decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica, per altro verso deve ritenersi che essa esplichi i suoi effetti giuridici ai fini dell'imposizione fiscale solo ex nunc e dunque, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva. in tal senso deve parzialmente accogliersi il ricorso e, per l'effetto, in punto di regolamento delle spese processuali, esse devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno accoglie parzialmente il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AS ROBERTO, Presidente
PI ON, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Aurelio Lampredi 71 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025LI0042641 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 con sede in Indirizzo_1 snc in Ravanusa (AG) ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n.2025LI0042641, notificato in data 28 maggio 2025 relativo a nuova determinazione di classamento e rendita catastale relativo all'unità immobiliare sita in Livorno censita in catasto al
Indirizzo_2 subalterno 1, ubicata in Indirizzo_3. Con tale atto l'Ufficio ha inteso procedere alla rettifica della rendita catastale proposta dal tecnico di fiducia della contribuente con la dichiarazione DOCFA del 19/02/2020, a seguito di un intervento eseguito sull'immobile, variando il valore dichiarato della rendita pari ad € 18.617,12 con il maggior valore di
€ 27.100,00.
La società contribuente ha eccepito:
1) intervenuta decadenza dei termini previsti dall'art. 1, comma 3, del Decreto 19.04.1994 n. 701 che sancisce per l'eventuale accertamento di una diversa rendita il termine di “dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di variazione catastale”.
Nel caso che ci occupa, sono invece trascorsi 5 anni, 3 mesi e 10 giorni con conseguente decadenza di ogni e qualsiasi azione accertativa.
2) insufficienza e difetto di motivazione poiché il provvedimento recita: “La verifica effettuata ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ha comportato la modifica dei dati di classamento e di rendita proposti con la citata dichiarazione e la conseguente determinazione della rendita catastale definitiva come indicato nel prospetto riportato nel presente avviso di accertamento.” Senza null'altro aggiungere a sostegno della rideterminazione.
Si è costituita la Dir. Prov. di Livorno dell'Ag. delle Entrate deducendo che il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto 19.04.1994 n. 701 non è termine perentorio, bensì ordinatorio e non prescritto a pena di decadenza.
L'effetto è che la determinazione della rendita catastale da parte dell'Ufficio ha effetto ex nunc. Comunque il mancato rispetto di tale termine è stato determinato dal fatto che in fase di accertamento l'Ufficio ha rettificato il classamento con variazione del 23/12/2020.
In pari data la parte ha presentato nuova pratica DOCFA per frazionamento trasferimento diritti, sopprimendo il subalterno 1 e costituendo i subalterni 2-3-4. Pertanto, tale operazione non ha permesso l'invio automatico dell'avviso di accertamento relativo alla variazione citata del 2020. relativa al sub 1, in quanto la stessa è stata soppressa dalla parte con le dette variazioni successive.
Sono invece stati generati i protocolli sulle unità immobiliari costituite con il frazionamento, relativi agli accertamenti regolarmente notificati il 22/10/2021 relativa al sub. 2 inviata per raccomandata il 17/11/2021
e non ritirata dalla ditta intestata.
Il 22/10/2021 è stata inviata la comunicazione relativa al sub.3 consegnata per PEC il 09/05/2022 a SSH S.
R.L; il 22/10/2021 la comunicazione relativa al sub. 4 è stata inviata per raccomandata che è stata consegnata il 18/11/2021 alla SSH S.R.L.
A seguito di richieste di annullamento in autotutela relativi sia al sub 1 che ai sub. 2-3-4, l'Ufficio ha provveduto a notificare l'accertamento relativo al sub 1, oggetto dell'odierno ricorso, recuperando dal sistema l'atto riguardante il DOCFA del 19/02/2020.
Quanto al tema del difetto di motivazione l'Ufficio controdeduce che ha indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto impugnato.
Nell'avviso è chiaramente spiegato che le risultanze che hanno dato luogo all'esito dell'accertamento
(modifica del classamento e della rendita proposta), derivano dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA, sulla base degli elementi economici e comparativi di cui alla relazione di stima sintetica allegata all'accertamento.
L'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio
e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso
".
Nel caso di specie l'Ufficio non ha disatteso gli elementi di fatto indicati dal contribuente, derivando l'accertamento semplicemente da una diversa valutazione tecnica e giuridica di tali elementi, specificamente indicata in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla questione relativa alla motivazione del provvedimento amministrativo di determinazione della rendita, occorre rilevare che quando come nel caso il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, pone in essere un'attività collaborativa che abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione mediante stima diretta, senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentati in suo possesso.
Ciò è coerente con la natura fortemente partecipativa della DOCFA, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, soprattutto ove, come nella specie, essi costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, che si è limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta.
In pratica, non sussiste un particolare onere motivazionale qualora, come nel caso, la rettifica catastale avvenga sulla base di una semplice valutazione tecnica dei fatti allegati dal contribuente.
Ed infatti, tale statuizione è coerente con il principio per cui in una procedura attivata dal contribuente che si conclude, come nella specie, con l'esame di fatti dal medesimo allegati, la P.A. non è tenuta ad attivare un contraddittorio preventivo prima di procedere alla riclassificazione dell'immobile (difatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati;
invece, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso ricorre solo per le ipotesi nelle quali risulti specificamente sancito).
Parimenti infondata è la questione sollevata dalla contribuente relativamente alla denunciata decadenza del potere dell'Ufficio finanziario di rideterminazione della rendita catastale è principio pacificamente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio ritiene di doversi allineare che la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica (cfr. Cass. Sez. 5 - , n. 4752 del 23/02/2021).
Ciò affermato, se per un verso la nuova determinazione catastale disposta d'ufficio non è nulla per intervenuta decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica, per altro verso deve ritenersi che essa esplichi i suoi effetti giuridici ai fini dell'imposizione fiscale solo ex nunc e dunque, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva. in tal senso deve parzialmente accogliersi il ricorso e, per l'effetto, in punto di regolamento delle spese processuali, esse devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno accoglie parzialmente il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Spese compensate.