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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
ET ES, TO
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKLIPRN00008 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKLIPRN00008 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKLIPRN00008 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 517/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL impugna l'intimazione di pagamento collegata all'avviso di accertamento esecutivo n. TKL03I201233-2020, a.i. 2015, ed emessa a seguito della sentenza n. 7416/01/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, depositata l'11.12.2024, con la quale è stata confermata in appello la legittimità del suddetto atto impositivo.
L'odierna ricorrente afferma che gli importi richiesti dall'Agenzia con l'intimazione di pagamento n.
TKLIPRN00008/2025 sono già stati oggetto di definizione agevolata mediante adesione alla c.d. rottamazione quater, per la quale risulterebbero pagate le rate alle prescritte scadenze. Chiede, conseguentemente, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Viterbo deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che con memoria in data 29 novembre 2025, il difensore della parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'intervenuta cessata materia del contendere per l'avviso di intimazione impugnato per intervenuta adesione alla cd. rottamazione quater.
Peraltro, alla udienza del 9 dicembre 2025, il difensore ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Il Collegio prende atto della dichiarazione di parte ricorrente e dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Le spese processuali, in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda e sussistendone giusti motivi, possono compensarsi per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
ET ES, TO
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKLIPRN00008 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKLIPRN00008 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKLIPRN00008 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 517/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL impugna l'intimazione di pagamento collegata all'avviso di accertamento esecutivo n. TKL03I201233-2020, a.i. 2015, ed emessa a seguito della sentenza n. 7416/01/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, depositata l'11.12.2024, con la quale è stata confermata in appello la legittimità del suddetto atto impositivo.
L'odierna ricorrente afferma che gli importi richiesti dall'Agenzia con l'intimazione di pagamento n.
TKLIPRN00008/2025 sono già stati oggetto di definizione agevolata mediante adesione alla c.d. rottamazione quater, per la quale risulterebbero pagate le rate alle prescritte scadenze. Chiede, conseguentemente, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Viterbo deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che con memoria in data 29 novembre 2025, il difensore della parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'intervenuta cessata materia del contendere per l'avviso di intimazione impugnato per intervenuta adesione alla cd. rottamazione quater.
Peraltro, alla udienza del 9 dicembre 2025, il difensore ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Il Collegio prende atto della dichiarazione di parte ricorrente e dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Le spese processuali, in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda e sussistendone giusti motivi, possono compensarsi per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Spese compensate.