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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2200/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2200/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabellini Massimiliano (C.F. ) e Luca Ventaloro C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, Viale Principe C.F._3
Amedeo n.12., PEC: Email_1 Email_2 giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Vanucci Barbara (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._5 presso il suo studio in Rimini Piazza Tre Martiri n. 2, PEC: giusta Email_3 procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio civile a Rimini Parte_1 Controparte_1 in data 22.05.2004, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 78, Parte I, Anno 2004 e Per_ dalla loro unione sono nati tre figli, e , quest'ultimo ancora minorenne. Per_1 Per_3
Le parti si sono poi separate consensualmente con verbale redatto dal Presidente del Tribunale di Rimini in data 21.12.2016 poi omologato con decreto del Collegio n. 1081 del 26.1.2017 nel procedimento avente R.G.
n. 5320/2016.
Con ricorso depositato il 20.07.2023 il Sig. ha promosso il presente giudizio affinché Parte_1 venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dalla resistente Sig.ra alle condizioni ivi CP_1 formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente Sig.ra non opponendosi alla CP_1 pronuncia di divorzio, ma formulando condizioni difformi come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 6.10.2023.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 7.11.2023 il
Giudice Relatore dopo aver sentito le parti ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si è riservato.
Con ordinanza dell'8.11.2023 il Giudice ha confermato provvisoriamente le condizioni stabilite nell'accordo sulla separazione omologato dal Tribunale, nominato il CTU e fissato la data d'udienza per il relativo giuramento al 21.11.2023 formulandone già il quesito, rigettato tutte le prove orali, disposto l'audizione dei figli minori all'udienza del 23.11.2023 e disposto l'ausilio dei Servizi Sociali per il monitoraggio e sostegno del nucleo famigliare. Per_
A seguito dell'udienza di giuramento CTU del 21.11.2023 e dell'ascolto dei minori e del Per_1
23.11.2023 il Giudice Relatore ha rinviato all'udienza del 12.09.2024 per l'esame della relazione dei servizi sociali.
Nelle more, a seguito della rinuncia dell'incarico del CTU nominato il Giudice Relatore con decreto del
4.04.2024 ha nominato altro CTU e fissato per il giuramento l'udienza del 10.04.2024. A tal udienza ed a seguito del giuramento il Giudice ha revocato l'udienza precedentemente calendarizzata e fissato per l'esame dell'elaborato peritale e per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 16.01.2025.
pagina 2 di 5 All'udienza del 16.01.2025, il Giudice Relatore, visto l'elaborato peritale depositato e ritenuta la Per_ opportunità di sentire i figli e ne ha disposto l'audizione per il 22.04.2025 udienza poi rinviata per Per_1 motivi di carattere organizzativo al 13.05.2025.
Con decreto del 13.05.2025 il Giudice ha disposto anche l'audizione del figlio minore e, Per_3
Per_ pertanto, a tale udienza sono stati sentiti tutti e tre i figli, e , oramai maggiorenni e Per_1 Per_3 minorenne;
all'esito dell'ascolto dei figli, le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni, rinunciando ai termini per note conclusive ed il Giudice Relatore ha rimesso la causa alle decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 11.09.2023 non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare
Il Collegio deve dunque pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Le Per_ condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli e , e Per_1 Per_3 rispettose della eIGenza di quest'ultimo di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
pagina 3 di 5 “Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra il IG. nato a [...] il [...], e la Parte_1 IG.ra , nata il 12.10.1977, in data [...] in [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Rimini al n. 78 P. I anno 2004;
Ordina al competente Ufficio dello Stato Civile la prescritta annotazione della sentenza;
Affido condiviso del minore con collocazione dello stesso presso la madre alla quale viene assegnata la casa Per_3 coniugale sita in Santarcangelo di Romagna via San Bartolo n. 104;
le parti concordano, salvo diverso accordo tra loro, che il IG. potrà vedere e tenere con sé il minore il Parte_1 lunedì e il giovedì dall'uscita delle attività sportive/scolastiche sino alla mattina del giorno seguente e a weekend alternati dal venerdì dall'uscita delle attività sportive/scolastiche sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
porre a carico del IG. Per_ l'obbligo di versare entro il giorno 7 di ogni mese a titolo di mantenimento del minore e di l'importo di Parte_1 euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
dispone che la indennità di frequenza relativa a venga percepita esclusivamente dalla madre e che venga destinata Per_3 in via esclusiva al soddisfacimento dei bisogni del minore;
dispone che l'assegno unico venga percepito esclusivamente dalla madre;
spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal nei Parte_2 confronti della IG.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi il IG. , nato a [...] Parte_1 il 22.01.1973 e la IG.ra , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_1
Rimini il 22.05.2004, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 78, Parte I, Anno
2004, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini, nella Camera di ConIGlio del 15 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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