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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2025
Registro Generale Appello Lavoro n. 898/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. VA CA Presidente dott.ssa RI SA OM Consigliera est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 716/2025 del Tribunale di Busto
IO (est. dott.ssa Franca Molinari) promossa:
DA
rappresentata e difeso dall'avv. Emanuela Re ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Busto IO, viale Armando Diaz n. 10, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti moira Zanatta e Chiara Lago Controparte_1 ed elettivamente domiciliato in Tradate (VA), via G. Marconi n. 8, presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza:
- In via preliminare, immediata e urgente: disporre ai sensi dell'art. 283 e 431 c.p.c. la sospensione dell'immediata esecutività e dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 716/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Busto IO, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Franca Molinari, nella causa lavoro di primo grado iscritta al N. 866/2024 R.G., emessa in data 22.07.2025, pubblicata il 25.07.2025, notificata tramite pec in data 29.07.2025 ex art. 16 del D.L. 179/2012 a cura della cancelleria, sussistendo il gravissimo danno di cui all'art. 431 c.p.c., per le ragioni esposte in atto;
- In subordine e in via preliminare, immediata e urgente: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 283 e 431 c.p.c. di sospensione dell'immediata esecutività e dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 716/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Busto IO, Sezione Lavoro, disporre la sospensione parziale ex art. 431 comma 4 c.p.c. della
1 sentenza di primo grado, obbligando il lavoratore vittorioso in primo grado a CP_1 prestare congrua cauzione ex art. 373 c.p.c., sussistendo il gravissimo danno di cui all'art. 431 c.p.c., per le ragioni esposte in atto;
- In via preliminare: accertare e dichiarare ex art. 161 c.p.c. la nullità della sentenza n. 716/2025 per apparenza di motivazione, in quanto in violazione di un obbligo di legge costituzionalmente garantito (art. 111 comma 6 Cost.), ossia dell'art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e dell'art. 429 c.p.c., riformandola, in accoglimento delle ragioni dell'appellante;
- Nel merito: accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di Prime cure riguardo agli addebiti mossi al lavoratore e non contestati nella lettera del 20.10.2023, circa l'onere della prova e circa la domanda riconvenzionale e per l'effetto riformare la sentenza n. 716/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Busto IO, Sezione Lavoro, riconoscendo la legittimità ed efficacia del licenziamento intimato al lavoratore Sig. da parte del datore di lavoro CP_1 Parte_2 e accogliendo tutte le conclusioni rassegnate da nella memoria difensiva, tra
[...] Parte_2 cui anche la domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATO In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare l'istanza di sospensiva dell'esecuzione/esecutività della sentenza di primo grado, il tutto per le ragioni meglio esposte in narrativa.
Nel merito, Respingere le domande tutte svolte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.8.2025, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_2
716/2025 del Tribunale di Busto IO che, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato con lettera del Controparte_1
13.11.2023, ha condannato la società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal licenziamento all'effettiva reintegrazione e comunque non superiore a 12 mensilità, ed ha respinto la domanda riconvenzionale proposta dalla società, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, svolta istruttoria, senza esaminare i rilievi di ordine formale in applicazione del principio della ragione più liquida, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per non essere stata fornita dal datore di lavoro la prova dei fatti oggetto della contestazione, costituiti unicamente dall'aver causato il ribaltamento dell'automezzo guidato dal lavoratore, atteso che le ulteriori contestazioni circa i dubbi sulla veridicità di quanto raccontato dal lavoratore nonché la reiterazione nel tempo di condotte analoghe non erano state oggetto della contestazione disciplinare ma inserite solo nella lettera di licenziamento.
2 La società impugna la sentenza eccependone innanzitutto la nullità per omessa indicazione delle ragioni di fatto e per non essere percepibile il ragionamento logico giuridico seguito al giudice.
Nel merito, con un unico articolato motivo -Errata valutazione del giudice con riferimento agli addebiti- contesta che con la lettera di licenziamento sia stato operato un mutamento del fatto contestato.
In realtà, la contestazione disciplinare è stata formulata con riferimento ai dati in possesso del datore di lavoro al momento del fatto e che consistevano esclusivamente nel ribaltamento del mezzo e nella necessità di impiegare un altro dipendente, mentre solo con le giustificazioni del lavoratore si apprendeva che quest'ultimo aveva perso il controllo del mezzo a causa delle pessime condizioni meteo e stradali e dell'asserita inefficienza del mezzo che montava, a suo dire, pneumatici usurati nella parte posteriore.
Da qui era sorta la necessità di una replica della società che evidenziava: la periodicità dei controlli effettuati sui mezzi, e, quindi, anche su quello in oggetto dotato, tra l'altro, di pneumatici nuovi;
l'onere del lavoratore di effettuare i controlli dovuti prima di iniziare la corsa, segnalando eventuali anomalie;
il dubbio sulla veridicità di quanto riferito dal lavoratore circa le condizioni della strada non avendo egli chiesto l'intervento delle forze dell'ordine sul posto;
il venir meno della fiducia nel lavoratore anche a causa di passate condotte analoghe.
Ritiene la società di aver, quindi, dimostrato la condotta negligente del lavoratore e le buone condizioni del mezzo acquistato in data 3.11.2022 e sottoposto a controlli -ultimo tagliando fatto nel mese di ottobre 2023-, nonché la causa del ribaltamento imputabile all'alta velocità o distrazione del conducente.
In particolare, successivamente al licenziamento, la società accertava dal tracciato GPS che il lavoratore aveva osservato una velocità non consentita e non compatibile con le condizioni del tempo e del luogo, avendo proceduto a 80Km/H su strada di campagna in un punto in cui c'era una curva e vi era il limite di 50Km/h.
Il ribaltamento non era stato, quindi, causato dall'usura dei pneumatici o dalla scarsa manutenzione del mezzo, come peraltro smentito dalla documentazione allegata e dalla dichiarazione del teste , per cui era onere del lavoratore dimostrare le cause giustificative Tes_1 della sua condotta.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il cui accoglimento è conseguenza della responsabilità del lavoratore, precisa che il danno emergente e il lucro cessante ammontano ad € 22.598,18 per la svalutazione monetaria ed economica del furgone incidentato e ad € 75.240 per perdita economica e mancato guadagno subiti a seguito del fermo tecnico del furgone per circa 3 mesi.
3 Chiede anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza a causa del concreto pericolo di non recuperare le somme nei confronti del lavoratore.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della sentenza non ricorrendone i presupposti di legge e comunque essendo del tutto chiaro l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice.
Nel merito l'appello non è fondato.
La contestazione disciplinare del 20.10.2023 così recita: In data 18 ottobre 2023 come previsto da attività aziendale le era stata richiesta una consegna in zona Pistoia (PT).
Nel tragitto, ha causato il ribaltamento dell'autoveicolo da lei condotto con conseguente grave danneggiamento del mezzo.
Per il recupero del materiale in esso contenuto, stante utilizzabilità del suo furgone, l'azienda ha dovuto impegnare un altro dipendente al fine di raggiungerla sul posto.
Alla luce di quanto sopra, le comunichiamo la sospensione cautelare dalla sua attività lavorativa in attesa della definizione della procedura.
Con lettera del 2.11.2023 il lavoratore rendeva le seguenti giustificazioni:Nel tragitto verso un ritiro facente parte del mio giro settimanale a Cecina, perdevo il controllo dell'automezzo con conseguente ribaltamento a causa delle avverse condizioni meteo, le pessime condizioni del manto stradale e la parziale inefficienza del mezzo in quanto montava pneumatici evidentemente usurati al posteriore, a mia insaputa.
Alla luce di quanto sopra, esprimo il mio dispiacere per l'avvenuto sinistro con questo spero di aver contestualizzato i miei chiarimenti in merito.
Seguiva licenziamento del 13.11.2023, del seguente tenore, richiamata la contestazione disciplinare:
In particolare, per quanto riguarda lo stato di salute del mezzo da Lei utilizzato, non possiamo non far presente che lo stesso è stato acquistato ad ottobre 2022 con gomme estive che sono state prontamente sostituite con pneumatici invernali a novembre dello stesso anno;
inoltre, in occasione del controllo pneumatici eseguiti ad aprile 2023 è stata effettuata manutenzione sul mezzo e, ad ottobre 2023, il tagliando.
Come a Lei ben noto, è prassi aziendale che gli autisti controllino il proprio mezzo prima della partenza al fine di rifiutarsi di utilizzarlo qualora dei notino delle problematiche di sicurezza;
ed infatti, vi è un apposito modulo da compilare per la restituzione del mezzo e la segnalazione di anomalie, e mal funzionamenti et similia.
4 Resta, inoltre, il forte dubbio sulla veridicità di quanto affermato con riferimento alle condizioni del manto stradale, in quanto pare impossibile che, in seguito all'incidente, non siano state chiamate le Pubbliche Autorità per i debiti controlli.
Pertanto, confermando quanto a Lei ascritto e considerata la gravità della condotta reiterata nel tempo, riteniamo sia definitivamente venuta a meno la fiducia in una positiva prosecuzione, anche in via provvisoria, della collaborazione e nel rispetto delle procedure di legge e di contratto, ci vediamo costretti da adottare nei suoi confronti il provvedimento disciplinare del licenziamento con effetto dalla data di chiusura dell'infortunio, avvisandola fin d'ora che non esiteremo ad adire le opportune Sedi per qualsiasi ulteriore approfondimento e provvedimento in merito.
Con le usuali decorrenze provvederemo a liquidare in Suo favore le spettanze di fine rapporto, oltre l'indennità sostitutiva di preavviso dovuta contrattualmente.”
Giova premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in tema di licenziamento disciplinare opera il principio di immutabilità della contestazione, principio che attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e che può dirsi violato ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato (cfr. ad esempio Cass. n. 11540 del 2020; n. 8293 del 2019; n.
22752 del 2004; n. 3079 del 2020).
Nessun rilievo possono pertanto assumere in questa sede condotte emerse solo in sede di giustificazioni del lavoratore che non sono state previamente oggetto di contestazione disciplinare.
Inoltre, deve pure considerarsi il principio per cui “la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che
è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione”
(Cass.18/04/2018 n. 9580).
L'importanza della contestazione disciplinare prima di procedere ad un licenziamento per giusta causa risiede, quindi, nella necessità di consentire al lavoratore l'esercizio concreto del diritto di difesa.
5 Detto diritto è tanto più garantito quanto più la contestazione, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto.
È necessario, cioè, che sia il più precisa possibile, tanto da escludere qualsiasi incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati che potrebbe compromettere il diritto di difesa.
Nel caso in esame con la lettera del 20.10.2023 è stato contestato al lavoratore di aver causato il ribaltamento dell'autoveicolo dallo stesso condotto.
Al di là del fatto oggettivo del ribaltamento del mezzo, alcuna condotta specifica disciplinarmente rilevante è stata contestata al lavoratore.
In assenza di elementi specifici dai quali desumere la dinamica dei fatti, come ammesso dalla stessa società, l'addebito “ha causato il ribaltamento dell'autoveicolo da lei condotto” fatto al lavoratore si presta a molteplici interpretazioni (ha causato volontariamente, per negligenza, perché si è sentito male, per le avverse condizioni di tempo e di luogo…) che non fanno altro che determinare un'inevitabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati tanto da compromettere il diritto di difesa del lavoratore.
Del resto, l'accertamento di fatti disciplinarmente rilevanti da imputare ad un lavoratore per giustificare il licenziamento deve precedere la contestazione disciplinare e non seguire alla stessa,
e soprattutto non scaturire dalle difese esercitate dal lavoratore.
Diversamente si sarebbe in presenza di una contestazione del tutto esplorativa, come nel caso in esame.
In ogni caso, manca qualsiasi elemento di prova per ritenere senza incertezze che il ribaltamento del mezzo sia stato causato da una condotta volontaria o negligente del lavoratore.
Va quindi confermata l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze individuate dal primo giudice e non oggetto di censura.
Conseguentemente va confermato il rigetto della domanda riconvenzionale il cui accoglimento, per stessa ammissione della società, presupponeva l'accertamento della responsabilità del lavoratore nella causazione dei danni lamentati.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 716/2025 del Tribunale di Busto IO.
6 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 15.10.2025
Consigliera est Presidente
RI SA OM VA CA
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Registro Generale Appello Lavoro n. 898/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. VA CA Presidente dott.ssa RI SA OM Consigliera est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 716/2025 del Tribunale di Busto
IO (est. dott.ssa Franca Molinari) promossa:
DA
rappresentata e difeso dall'avv. Emanuela Re ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Busto IO, viale Armando Diaz n. 10, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti moira Zanatta e Chiara Lago Controparte_1 ed elettivamente domiciliato in Tradate (VA), via G. Marconi n. 8, presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza:
- In via preliminare, immediata e urgente: disporre ai sensi dell'art. 283 e 431 c.p.c. la sospensione dell'immediata esecutività e dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 716/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Busto IO, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Franca Molinari, nella causa lavoro di primo grado iscritta al N. 866/2024 R.G., emessa in data 22.07.2025, pubblicata il 25.07.2025, notificata tramite pec in data 29.07.2025 ex art. 16 del D.L. 179/2012 a cura della cancelleria, sussistendo il gravissimo danno di cui all'art. 431 c.p.c., per le ragioni esposte in atto;
- In subordine e in via preliminare, immediata e urgente: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 283 e 431 c.p.c. di sospensione dell'immediata esecutività e dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 716/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Busto IO, Sezione Lavoro, disporre la sospensione parziale ex art. 431 comma 4 c.p.c. della
1 sentenza di primo grado, obbligando il lavoratore vittorioso in primo grado a CP_1 prestare congrua cauzione ex art. 373 c.p.c., sussistendo il gravissimo danno di cui all'art. 431 c.p.c., per le ragioni esposte in atto;
- In via preliminare: accertare e dichiarare ex art. 161 c.p.c. la nullità della sentenza n. 716/2025 per apparenza di motivazione, in quanto in violazione di un obbligo di legge costituzionalmente garantito (art. 111 comma 6 Cost.), ossia dell'art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e dell'art. 429 c.p.c., riformandola, in accoglimento delle ragioni dell'appellante;
- Nel merito: accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di Prime cure riguardo agli addebiti mossi al lavoratore e non contestati nella lettera del 20.10.2023, circa l'onere della prova e circa la domanda riconvenzionale e per l'effetto riformare la sentenza n. 716/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Busto IO, Sezione Lavoro, riconoscendo la legittimità ed efficacia del licenziamento intimato al lavoratore Sig. da parte del datore di lavoro CP_1 Parte_2 e accogliendo tutte le conclusioni rassegnate da nella memoria difensiva, tra
[...] Parte_2 cui anche la domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATO In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare l'istanza di sospensiva dell'esecuzione/esecutività della sentenza di primo grado, il tutto per le ragioni meglio esposte in narrativa.
Nel merito, Respingere le domande tutte svolte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.8.2025, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_2
716/2025 del Tribunale di Busto IO che, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato con lettera del Controparte_1
13.11.2023, ha condannato la società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal licenziamento all'effettiva reintegrazione e comunque non superiore a 12 mensilità, ed ha respinto la domanda riconvenzionale proposta dalla società, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, svolta istruttoria, senza esaminare i rilievi di ordine formale in applicazione del principio della ragione più liquida, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per non essere stata fornita dal datore di lavoro la prova dei fatti oggetto della contestazione, costituiti unicamente dall'aver causato il ribaltamento dell'automezzo guidato dal lavoratore, atteso che le ulteriori contestazioni circa i dubbi sulla veridicità di quanto raccontato dal lavoratore nonché la reiterazione nel tempo di condotte analoghe non erano state oggetto della contestazione disciplinare ma inserite solo nella lettera di licenziamento.
2 La società impugna la sentenza eccependone innanzitutto la nullità per omessa indicazione delle ragioni di fatto e per non essere percepibile il ragionamento logico giuridico seguito al giudice.
Nel merito, con un unico articolato motivo -Errata valutazione del giudice con riferimento agli addebiti- contesta che con la lettera di licenziamento sia stato operato un mutamento del fatto contestato.
In realtà, la contestazione disciplinare è stata formulata con riferimento ai dati in possesso del datore di lavoro al momento del fatto e che consistevano esclusivamente nel ribaltamento del mezzo e nella necessità di impiegare un altro dipendente, mentre solo con le giustificazioni del lavoratore si apprendeva che quest'ultimo aveva perso il controllo del mezzo a causa delle pessime condizioni meteo e stradali e dell'asserita inefficienza del mezzo che montava, a suo dire, pneumatici usurati nella parte posteriore.
Da qui era sorta la necessità di una replica della società che evidenziava: la periodicità dei controlli effettuati sui mezzi, e, quindi, anche su quello in oggetto dotato, tra l'altro, di pneumatici nuovi;
l'onere del lavoratore di effettuare i controlli dovuti prima di iniziare la corsa, segnalando eventuali anomalie;
il dubbio sulla veridicità di quanto riferito dal lavoratore circa le condizioni della strada non avendo egli chiesto l'intervento delle forze dell'ordine sul posto;
il venir meno della fiducia nel lavoratore anche a causa di passate condotte analoghe.
Ritiene la società di aver, quindi, dimostrato la condotta negligente del lavoratore e le buone condizioni del mezzo acquistato in data 3.11.2022 e sottoposto a controlli -ultimo tagliando fatto nel mese di ottobre 2023-, nonché la causa del ribaltamento imputabile all'alta velocità o distrazione del conducente.
In particolare, successivamente al licenziamento, la società accertava dal tracciato GPS che il lavoratore aveva osservato una velocità non consentita e non compatibile con le condizioni del tempo e del luogo, avendo proceduto a 80Km/H su strada di campagna in un punto in cui c'era una curva e vi era il limite di 50Km/h.
Il ribaltamento non era stato, quindi, causato dall'usura dei pneumatici o dalla scarsa manutenzione del mezzo, come peraltro smentito dalla documentazione allegata e dalla dichiarazione del teste , per cui era onere del lavoratore dimostrare le cause giustificative Tes_1 della sua condotta.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il cui accoglimento è conseguenza della responsabilità del lavoratore, precisa che il danno emergente e il lucro cessante ammontano ad € 22.598,18 per la svalutazione monetaria ed economica del furgone incidentato e ad € 75.240 per perdita economica e mancato guadagno subiti a seguito del fermo tecnico del furgone per circa 3 mesi.
3 Chiede anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza a causa del concreto pericolo di non recuperare le somme nei confronti del lavoratore.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della sentenza non ricorrendone i presupposti di legge e comunque essendo del tutto chiaro l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice.
Nel merito l'appello non è fondato.
La contestazione disciplinare del 20.10.2023 così recita: In data 18 ottobre 2023 come previsto da attività aziendale le era stata richiesta una consegna in zona Pistoia (PT).
Nel tragitto, ha causato il ribaltamento dell'autoveicolo da lei condotto con conseguente grave danneggiamento del mezzo.
Per il recupero del materiale in esso contenuto, stante utilizzabilità del suo furgone, l'azienda ha dovuto impegnare un altro dipendente al fine di raggiungerla sul posto.
Alla luce di quanto sopra, le comunichiamo la sospensione cautelare dalla sua attività lavorativa in attesa della definizione della procedura.
Con lettera del 2.11.2023 il lavoratore rendeva le seguenti giustificazioni:Nel tragitto verso un ritiro facente parte del mio giro settimanale a Cecina, perdevo il controllo dell'automezzo con conseguente ribaltamento a causa delle avverse condizioni meteo, le pessime condizioni del manto stradale e la parziale inefficienza del mezzo in quanto montava pneumatici evidentemente usurati al posteriore, a mia insaputa.
Alla luce di quanto sopra, esprimo il mio dispiacere per l'avvenuto sinistro con questo spero di aver contestualizzato i miei chiarimenti in merito.
Seguiva licenziamento del 13.11.2023, del seguente tenore, richiamata la contestazione disciplinare:
In particolare, per quanto riguarda lo stato di salute del mezzo da Lei utilizzato, non possiamo non far presente che lo stesso è stato acquistato ad ottobre 2022 con gomme estive che sono state prontamente sostituite con pneumatici invernali a novembre dello stesso anno;
inoltre, in occasione del controllo pneumatici eseguiti ad aprile 2023 è stata effettuata manutenzione sul mezzo e, ad ottobre 2023, il tagliando.
Come a Lei ben noto, è prassi aziendale che gli autisti controllino il proprio mezzo prima della partenza al fine di rifiutarsi di utilizzarlo qualora dei notino delle problematiche di sicurezza;
ed infatti, vi è un apposito modulo da compilare per la restituzione del mezzo e la segnalazione di anomalie, e mal funzionamenti et similia.
4 Resta, inoltre, il forte dubbio sulla veridicità di quanto affermato con riferimento alle condizioni del manto stradale, in quanto pare impossibile che, in seguito all'incidente, non siano state chiamate le Pubbliche Autorità per i debiti controlli.
Pertanto, confermando quanto a Lei ascritto e considerata la gravità della condotta reiterata nel tempo, riteniamo sia definitivamente venuta a meno la fiducia in una positiva prosecuzione, anche in via provvisoria, della collaborazione e nel rispetto delle procedure di legge e di contratto, ci vediamo costretti da adottare nei suoi confronti il provvedimento disciplinare del licenziamento con effetto dalla data di chiusura dell'infortunio, avvisandola fin d'ora che non esiteremo ad adire le opportune Sedi per qualsiasi ulteriore approfondimento e provvedimento in merito.
Con le usuali decorrenze provvederemo a liquidare in Suo favore le spettanze di fine rapporto, oltre l'indennità sostitutiva di preavviso dovuta contrattualmente.”
Giova premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in tema di licenziamento disciplinare opera il principio di immutabilità della contestazione, principio che attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e che può dirsi violato ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato (cfr. ad esempio Cass. n. 11540 del 2020; n. 8293 del 2019; n.
22752 del 2004; n. 3079 del 2020).
Nessun rilievo possono pertanto assumere in questa sede condotte emerse solo in sede di giustificazioni del lavoratore che non sono state previamente oggetto di contestazione disciplinare.
Inoltre, deve pure considerarsi il principio per cui “la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che
è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione”
(Cass.18/04/2018 n. 9580).
L'importanza della contestazione disciplinare prima di procedere ad un licenziamento per giusta causa risiede, quindi, nella necessità di consentire al lavoratore l'esercizio concreto del diritto di difesa.
5 Detto diritto è tanto più garantito quanto più la contestazione, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto.
È necessario, cioè, che sia il più precisa possibile, tanto da escludere qualsiasi incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati che potrebbe compromettere il diritto di difesa.
Nel caso in esame con la lettera del 20.10.2023 è stato contestato al lavoratore di aver causato il ribaltamento dell'autoveicolo dallo stesso condotto.
Al di là del fatto oggettivo del ribaltamento del mezzo, alcuna condotta specifica disciplinarmente rilevante è stata contestata al lavoratore.
In assenza di elementi specifici dai quali desumere la dinamica dei fatti, come ammesso dalla stessa società, l'addebito “ha causato il ribaltamento dell'autoveicolo da lei condotto” fatto al lavoratore si presta a molteplici interpretazioni (ha causato volontariamente, per negligenza, perché si è sentito male, per le avverse condizioni di tempo e di luogo…) che non fanno altro che determinare un'inevitabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati tanto da compromettere il diritto di difesa del lavoratore.
Del resto, l'accertamento di fatti disciplinarmente rilevanti da imputare ad un lavoratore per giustificare il licenziamento deve precedere la contestazione disciplinare e non seguire alla stessa,
e soprattutto non scaturire dalle difese esercitate dal lavoratore.
Diversamente si sarebbe in presenza di una contestazione del tutto esplorativa, come nel caso in esame.
In ogni caso, manca qualsiasi elemento di prova per ritenere senza incertezze che il ribaltamento del mezzo sia stato causato da una condotta volontaria o negligente del lavoratore.
Va quindi confermata l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze individuate dal primo giudice e non oggetto di censura.
Conseguentemente va confermato il rigetto della domanda riconvenzionale il cui accoglimento, per stessa ammissione della società, presupponeva l'accertamento della responsabilità del lavoratore nella causazione dei danni lamentati.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 716/2025 del Tribunale di Busto IO.
6 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 15.10.2025
Consigliera est Presidente
RI SA OM VA CA
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