Art. 14.
Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni o la revoca dello stesso. Comunicano, altresi', entro il 1 marzo di ogni anno, al su indicato Ministero, le informazioni riguardanti gli altri adempimenti previsti dal regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360.
Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni o la revoca dello stesso. Comunicano, altresi', entro il 1 marzo di ogni anno, al su indicato Ministero, le informazioni riguardanti gli altri adempimenti previsti dal regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360.