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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6097 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Ucci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4600 dell'anno 2021, vertente tra
(P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Mario Barretta, Parte_1
giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Leopoldo De Masi;
CP_1
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CP_2 C.F._2
Montemurro unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Pelella, giusto mandato in atti;
-APPELLATO-
e
e Controparte_3 Controparte_4
-APPELLATI CONTUMACI-
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, la impugnava la Parte_1
sentenza n. 979/2021, pubblicata il 13.04.2021, con la quale il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “- rigetta la domanda di simulazione assoluta proposta da - accoglie la CP_2 domanda di simulazione relativa proposta da e per l'effetto dichiara la simulazione, CP_2
in quanto dissimulanti atti di donazione, degli atti di compravendita per notaio n. rep. Per_1
1906/1319 del 29.5.2009 registrato in data 11.6.2009 e n. rep. 1907/1320 del 29.5.2009 registrato in data 9.6.2009; - dichiara la nullità delle donazioni immobiliari dissimulate negli atti innanzi specificati;
- dichiara che nell'asse ereditario di rientrano gli immobili indicati negli Persona_2
atti innanzi specificati;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta , nonché le Persona_3
domande restitutorie formulate da parte attrice;
- dichiara la nullità ex art. 735 comma 1 c.c. del testamento di redatto con atto pubblico per notar di n. rep. 3214 Persona_2 Per_1 Pt_1
racc. 2242 del 18.3.2009; - dichiara aperta la successione ab intestato di nata a [...]
Casavatore il 21.11.1959 e deceduta in Marano di Napoli il 24.7.2012; - dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
- condanna tutti gli odierni convenuti e il chiamato in causa, in solido tra loro, al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dall'attore, che si liquidano in complessivi euro 11.379,00, dei quali euro 1.036,00 per esborsi ed euro 10.343,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro ed in parti eguali, le spese relative alla CTU”.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'impugnazione.
Per l'udienza del 19.11.2025 non venivano depositate da nessuna delle parti note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e il consigliere istruttore rinviava la causa all'udienza del 26.11.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2016, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 26/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Michele Caccese