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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4422 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4422 - 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. dott. , P. IVA Parte_1 Parte_2
, con sede in Napoli, Via Toscanella n.83, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Napoli alla via F. Cilea n. 183 presso lo studio dell'avv. Squillace
Gilda che la rappresenta e difende, come da procura in atti
Attrice
CONTRO
in persona dell'amministratore unico, legale rapp. p.t. rag. CP_1
, P. IVA , con sede in Moliterno alla via Roma n. Controparte_2 P.IVA_2
54, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nicola Solimando che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
Convenuta in riconvenzionale Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la lamentava la Parte_1
violazione da parte della di un patto di esclusiva per la vendita Controparte_1
in Campania di prodotti ortopedici della Controparte_3
Deduceva l'attrice che a far data dal 04.06.2014, la Controparte_3
le concedeva direttamente, con contratto di distribuzione,
[...]
l'autorizzazione alla vendita dei prodotti ortopedici con esclusiva per la regione
Campania.
Sulla base di tali premesse la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
e instava per il risarcimento del danno derivatole dalla vendita nel territorio
[...]
campano, di prodotti ortopedici ad opera della quale CP_3 Controparte_1
intermediario della Controparte_4
Nello specifico la Allmedical S.r.l., quale intermediario nella distribuzione dei prodotti per la sola regione Basilicata, vendeva invece nella regione CP_3
Campania i kit per l'ortopedia della alla Casa di Controparte_3
Cura privata US di BA in violazione dell'esclusiva territoriale concessa alla Parte_1
Avendo inutilmente chiesto il risarcimento danni alla per Controparte_1
mancato guadagno derivante dalla vendita sul territorio di esclusiva competenza dei prodotti Lipogems Ortho, stimato in circa cento kit per la somma di euro
100.000,00 oltre Iva, la adiva l'autorità giudiziaria onde sentir Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della per aver commesso l'illecito di natura Controparte_1
extracontrattuale riguardante la vendita di prodotti ortopedici in CP_3
Campania; - condannarla al pagamento nei confronti dell'attrice delle provvigioni indirette di vendita nel territorio campano di sua esclusiva competenza, dei prodotti ortopedici - condannarla, infine, al CP_3
risarcimento della somma di € 100.000,00 vinte le spese.
La causa non veniva iscritta al ruolo generale di detto Tribunale, ragion per cui la Tesud s.r.l. procedeva a riassumere il giudizio con atto notificato alla in data 09/05/2018. Controparte_1
Si costituiva la con comparsa del 23.07.2018, eccependo la Controparte_1
propria buona fede in quanto del tutto estranea agli accordi di esclusiva intervenuti tra la e la Parte_1 Controparte_3
La convenuta contestava la domanda attorea anche sotto il profilo della sua quantificazione risultante infondata, pretestuosa e prima ancora non provata e ne chiedeva il rigetto con la condanna di alla refusione delle spese Parte_1
e competenze difensive.
Con ordinanza del 05/06/2019, il Giudice, nello sciogliere la riserva sulle istanze istruttorie richieste dalla società attrice, riteneva la causa matura per la decisione, rinviando ex art. 281 sexies all'udienza del 09/02/2021.
Seguiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 11 agosto 2025 la causa passava in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta sul presupposto che questo
Tribunale non ha riconosciuto il sufficiente supporto probatorio alle richieste della Parte_1
Quanto dedotto in giudizio si presta ad essere analizzato alla luce dei principi generali in materia di onere della prova e della dedotta responsabilità extracontrattuale in capo alla convenuta, derivante dall'inosservanza della clausola di esclusiva tra la e la Parte_1 Controparte_5
La questione giuridica centrale ai fini della risoluzione della controversia è
l'inopponibilità della clausola di esclusiva alla società terza, che induce a riconsiderare tutto l'inquadramento della fattispecie prospettato dall'attore. Posto che inizialmente la sottoscriveva con la Parte_1 Controparte_4
contratto per la fornitura di apparecchi ortopedici della Controparte_3
con diritto di esclusiva per la regione Campania, l'attrice afferma che a
[...]
far data dal 04.04.2016 la avesse affidato Controparte_3
direttamente la distribuzione in esclusiva sul territorio campano dei prodotti ortopedici alla Parte_1
Innanzitutto, occorre ricordare che l'art. 2697 c.c. pone a carico della parte attrice l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda. Tanto implica che la dunque, avrebbe dovuto provare l'esistenza di un Parte_1
valido patto di esclusiva con la la sua violazione e il nesso Controparte_5
causale tra tale violazione e il danno lamentato. Nel caso in esame si rileva che dalla produzione di parte attorea, non può ritenersi definitivamente provato che tra la società attrice e la sia intervenuto un contratto di Controparte_6
distribuzione avente ad oggetto l'autorizzazione a vendere direttamente prodotti per l'ortopedia (LGOK 60 e LGOK 240) con diritto di esclusiva per la regione
Campania. Ciò che è provato ed incontestato è che la Controparte_3
abbia sottoscritto con l'attrice un contratto di distribuzione, avente ad
[...]
oggetto l'autorizzazione a vendere, con diritto di esclusiva per la Campania
(allegato A), in tutti i suoi ambiti di specialità chirurgiche (chirurgia generale, chirurgia vascolare, chirurgia plastica), i seguenti prodotti (non comprendenti apparecchi ortopedici) e specificatamente: LG Surgery KIT60 e KIT 240, LG
Process KIT 60 e KIT 240, LG H&I SET 60 SET 240, LGC A 17G, LGC LA
13G e LCG I 20G (come da allegato B del contratto).
Quanto invece agli apparecchi ortopedici, l'attrice produce solo un'e-mail del 9 gennaio 2017 inviata alla dalla e Parte_1 Controparte_3
firmata dal Direttore Commerciale, in cui si precisava che la era Parte_1
l'unico soggetto autorizzato ad agire quale concessionario esclusivo per la regione Campania per i prodotti della società, con riguardo alle specialità chirurgiche di chirurgia generale, chirurgia vascolare, chirurgia plastica e chirurgia ortopedica.
La non idoneità di tale missiva a integrare un accordo di modifica di una precedente pattuizione riceve conferma dalla lettura del contratto stipulato tra la e la che all'art. 23 (accordi derogatori e Parte_1 Controparte_5
complementari) specifica che “ogni accordo derogatorio o complementare al presente contratto sarà vincolante ed applicabile solo se stipulato per iscritto ed in accordo da entrambe le parti”.
Tuttavia, riallacciandoci alla premessa, anche a voler ammettere l'esistenza di un contratto di distribuzione in esclusiva in Campania per i prodotti di CP_7
evincendone l'esistenza dalla documentazione prodotta da parte
[...]
attrice, non è possibile imputare alla società terza la violazione della clausola, vincolando la medesima solo le parti del contratto cui accede.
La parte attorea avrebbe dovuto, pertanto, agire nei confronti della CP_3
per inadempimento contrattuale e concorrenza sleale, posto che anche la
[...]
per stessa ammissione della sottoscriveva contratto CP_4 Parte_1
di distribuzione con la per la distribuzione dei suoi prodotti Controparte_5
con diritto di esclusiva nel territorio di diverse regioni e nominava la Società
Allmedica S.r.l. quale intermediario della distribuzione dei prodotti CP_3
per la sola regione Basilicata. Di questo incarico di esclusiva con riferimento al territorio della Basilicata, tuttavia, neppure è fornita prova.
In generale, in prospettiva di un esatto inquadramento della questione prospettata, essendo il patto di esclusiva un patto che “limita la concorrenza”, parte attorea avrebbe dovuto agire nei confronti della Controparte_5
dimostrando concorrenza sleale e conseguenzialmente, nei confronti della dimostrando una partecipazione di questa nella produzione Controparte_1
dell'evento lesivo da parte della prima società.
Sul punto deve considerarsi che, per costante giurisprudenza, la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non ravvisabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto “rapporto di concorrenzialità”, senza che, tuttavia, la configurabilità dell'illecito concorrenziale sia da escludere quando l'atto lesivo venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo interposto), il quale agisca per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso dovendo, in tal caso, ritenersi il terzo responsabile in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta;
per contro, in mancanza di tale collegamento tra l'autore del comportamento lesivo e l'imprenditore concorrente, il terzo può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c.
(Cass, 9117/2012, 18691/2015).
Orbene, la pretesa avanzata da nei confronti della Parte_1 CP_5
di essere risarcita a titolo di danno da responsabilità extracontrattuale,
[...]
non trova riscontro in un comportamento doloso o colposo della convenuta.
Questa oppone la mancata conoscenza di una clausola di esclusiva tra la
[...]
e la concedente, tant'è che non veniva Parte_3 Controparte_5
rifornita direttamente dalla ma dalla e Controparte_5 Controparte_4
nega l'esistenza di un incarico di esclusiva con riferimento al territorio della
Basilicata.
Non essendo la riuscita a provare un rapporto di concorrenzialità Parte_1
con la né un illecito concorrenziale da parte della Controparte_5
a titolo di c.d. terzo interposto, che agisca per conto di un Controparte_1
concorrente del danneggiato, onde ottenerne la condanna ex art. 2043 c.c., è convincimento di questo Tribunale che la domanda della non possa Parte_1
essere accolta.
La domanda della volta ad ottenere l'accertamento della Parte_1
responsabilità extracontrattuale della per aver commesso Controparte_1
l'illecito di natura extracontrattuale riguardante la vendita di prodotti ortopedici in Campania, va, pertanto, rigettata. CP_3
Rimane assorbita ogni altra questione. Si ritiene sussistano valide ragioni, alla luce della natura e dell'oggetto della causa, unitamente al tenore della presente pronuncia e delle correlate questioni di diritto, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno 24 nov. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4422 - 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. dott. , P. IVA Parte_1 Parte_2
, con sede in Napoli, Via Toscanella n.83, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Napoli alla via F. Cilea n. 183 presso lo studio dell'avv. Squillace
Gilda che la rappresenta e difende, come da procura in atti
Attrice
CONTRO
in persona dell'amministratore unico, legale rapp. p.t. rag. CP_1
, P. IVA , con sede in Moliterno alla via Roma n. Controparte_2 P.IVA_2
54, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nicola Solimando che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
Convenuta in riconvenzionale Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la lamentava la Parte_1
violazione da parte della di un patto di esclusiva per la vendita Controparte_1
in Campania di prodotti ortopedici della Controparte_3
Deduceva l'attrice che a far data dal 04.06.2014, la Controparte_3
le concedeva direttamente, con contratto di distribuzione,
[...]
l'autorizzazione alla vendita dei prodotti ortopedici con esclusiva per la regione
Campania.
Sulla base di tali premesse la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
e instava per il risarcimento del danno derivatole dalla vendita nel territorio
[...]
campano, di prodotti ortopedici ad opera della quale CP_3 Controparte_1
intermediario della Controparte_4
Nello specifico la Allmedical S.r.l., quale intermediario nella distribuzione dei prodotti per la sola regione Basilicata, vendeva invece nella regione CP_3
Campania i kit per l'ortopedia della alla Casa di Controparte_3
Cura privata US di BA in violazione dell'esclusiva territoriale concessa alla Parte_1
Avendo inutilmente chiesto il risarcimento danni alla per Controparte_1
mancato guadagno derivante dalla vendita sul territorio di esclusiva competenza dei prodotti Lipogems Ortho, stimato in circa cento kit per la somma di euro
100.000,00 oltre Iva, la adiva l'autorità giudiziaria onde sentir Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della per aver commesso l'illecito di natura Controparte_1
extracontrattuale riguardante la vendita di prodotti ortopedici in CP_3
Campania; - condannarla al pagamento nei confronti dell'attrice delle provvigioni indirette di vendita nel territorio campano di sua esclusiva competenza, dei prodotti ortopedici - condannarla, infine, al CP_3
risarcimento della somma di € 100.000,00 vinte le spese.
La causa non veniva iscritta al ruolo generale di detto Tribunale, ragion per cui la Tesud s.r.l. procedeva a riassumere il giudizio con atto notificato alla in data 09/05/2018. Controparte_1
Si costituiva la con comparsa del 23.07.2018, eccependo la Controparte_1
propria buona fede in quanto del tutto estranea agli accordi di esclusiva intervenuti tra la e la Parte_1 Controparte_3
La convenuta contestava la domanda attorea anche sotto il profilo della sua quantificazione risultante infondata, pretestuosa e prima ancora non provata e ne chiedeva il rigetto con la condanna di alla refusione delle spese Parte_1
e competenze difensive.
Con ordinanza del 05/06/2019, il Giudice, nello sciogliere la riserva sulle istanze istruttorie richieste dalla società attrice, riteneva la causa matura per la decisione, rinviando ex art. 281 sexies all'udienza del 09/02/2021.
Seguiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 11 agosto 2025 la causa passava in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta sul presupposto che questo
Tribunale non ha riconosciuto il sufficiente supporto probatorio alle richieste della Parte_1
Quanto dedotto in giudizio si presta ad essere analizzato alla luce dei principi generali in materia di onere della prova e della dedotta responsabilità extracontrattuale in capo alla convenuta, derivante dall'inosservanza della clausola di esclusiva tra la e la Parte_1 Controparte_5
La questione giuridica centrale ai fini della risoluzione della controversia è
l'inopponibilità della clausola di esclusiva alla società terza, che induce a riconsiderare tutto l'inquadramento della fattispecie prospettato dall'attore. Posto che inizialmente la sottoscriveva con la Parte_1 Controparte_4
contratto per la fornitura di apparecchi ortopedici della Controparte_3
con diritto di esclusiva per la regione Campania, l'attrice afferma che a
[...]
far data dal 04.04.2016 la avesse affidato Controparte_3
direttamente la distribuzione in esclusiva sul territorio campano dei prodotti ortopedici alla Parte_1
Innanzitutto, occorre ricordare che l'art. 2697 c.c. pone a carico della parte attrice l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda. Tanto implica che la dunque, avrebbe dovuto provare l'esistenza di un Parte_1
valido patto di esclusiva con la la sua violazione e il nesso Controparte_5
causale tra tale violazione e il danno lamentato. Nel caso in esame si rileva che dalla produzione di parte attorea, non può ritenersi definitivamente provato che tra la società attrice e la sia intervenuto un contratto di Controparte_6
distribuzione avente ad oggetto l'autorizzazione a vendere direttamente prodotti per l'ortopedia (LGOK 60 e LGOK 240) con diritto di esclusiva per la regione
Campania. Ciò che è provato ed incontestato è che la Controparte_3
abbia sottoscritto con l'attrice un contratto di distribuzione, avente ad
[...]
oggetto l'autorizzazione a vendere, con diritto di esclusiva per la Campania
(allegato A), in tutti i suoi ambiti di specialità chirurgiche (chirurgia generale, chirurgia vascolare, chirurgia plastica), i seguenti prodotti (non comprendenti apparecchi ortopedici) e specificatamente: LG Surgery KIT60 e KIT 240, LG
Process KIT 60 e KIT 240, LG H&I SET 60 SET 240, LGC A 17G, LGC LA
13G e LCG I 20G (come da allegato B del contratto).
Quanto invece agli apparecchi ortopedici, l'attrice produce solo un'e-mail del 9 gennaio 2017 inviata alla dalla e Parte_1 Controparte_3
firmata dal Direttore Commerciale, in cui si precisava che la era Parte_1
l'unico soggetto autorizzato ad agire quale concessionario esclusivo per la regione Campania per i prodotti della società, con riguardo alle specialità chirurgiche di chirurgia generale, chirurgia vascolare, chirurgia plastica e chirurgia ortopedica.
La non idoneità di tale missiva a integrare un accordo di modifica di una precedente pattuizione riceve conferma dalla lettura del contratto stipulato tra la e la che all'art. 23 (accordi derogatori e Parte_1 Controparte_5
complementari) specifica che “ogni accordo derogatorio o complementare al presente contratto sarà vincolante ed applicabile solo se stipulato per iscritto ed in accordo da entrambe le parti”.
Tuttavia, riallacciandoci alla premessa, anche a voler ammettere l'esistenza di un contratto di distribuzione in esclusiva in Campania per i prodotti di CP_7
evincendone l'esistenza dalla documentazione prodotta da parte
[...]
attrice, non è possibile imputare alla società terza la violazione della clausola, vincolando la medesima solo le parti del contratto cui accede.
La parte attorea avrebbe dovuto, pertanto, agire nei confronti della CP_3
per inadempimento contrattuale e concorrenza sleale, posto che anche la
[...]
per stessa ammissione della sottoscriveva contratto CP_4 Parte_1
di distribuzione con la per la distribuzione dei suoi prodotti Controparte_5
con diritto di esclusiva nel territorio di diverse regioni e nominava la Società
Allmedica S.r.l. quale intermediario della distribuzione dei prodotti CP_3
per la sola regione Basilicata. Di questo incarico di esclusiva con riferimento al territorio della Basilicata, tuttavia, neppure è fornita prova.
In generale, in prospettiva di un esatto inquadramento della questione prospettata, essendo il patto di esclusiva un patto che “limita la concorrenza”, parte attorea avrebbe dovuto agire nei confronti della Controparte_5
dimostrando concorrenza sleale e conseguenzialmente, nei confronti della dimostrando una partecipazione di questa nella produzione Controparte_1
dell'evento lesivo da parte della prima società.
Sul punto deve considerarsi che, per costante giurisprudenza, la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non ravvisabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto “rapporto di concorrenzialità”, senza che, tuttavia, la configurabilità dell'illecito concorrenziale sia da escludere quando l'atto lesivo venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo interposto), il quale agisca per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso dovendo, in tal caso, ritenersi il terzo responsabile in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta;
per contro, in mancanza di tale collegamento tra l'autore del comportamento lesivo e l'imprenditore concorrente, il terzo può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c.
(Cass, 9117/2012, 18691/2015).
Orbene, la pretesa avanzata da nei confronti della Parte_1 CP_5
di essere risarcita a titolo di danno da responsabilità extracontrattuale,
[...]
non trova riscontro in un comportamento doloso o colposo della convenuta.
Questa oppone la mancata conoscenza di una clausola di esclusiva tra la
[...]
e la concedente, tant'è che non veniva Parte_3 Controparte_5
rifornita direttamente dalla ma dalla e Controparte_5 Controparte_4
nega l'esistenza di un incarico di esclusiva con riferimento al territorio della
Basilicata.
Non essendo la riuscita a provare un rapporto di concorrenzialità Parte_1
con la né un illecito concorrenziale da parte della Controparte_5
a titolo di c.d. terzo interposto, che agisca per conto di un Controparte_1
concorrente del danneggiato, onde ottenerne la condanna ex art. 2043 c.c., è convincimento di questo Tribunale che la domanda della non possa Parte_1
essere accolta.
La domanda della volta ad ottenere l'accertamento della Parte_1
responsabilità extracontrattuale della per aver commesso Controparte_1
l'illecito di natura extracontrattuale riguardante la vendita di prodotti ortopedici in Campania, va, pertanto, rigettata. CP_3
Rimane assorbita ogni altra questione. Si ritiene sussistano valide ragioni, alla luce della natura e dell'oggetto della causa, unitamente al tenore della presente pronuncia e delle correlate questioni di diritto, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno 24 nov. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva