Ordinanza collegiale 4 ottobre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2022, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Antonietta Majellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
per l'accertamento del diritto,
con la conseguente condanna al pagamento, a carico delle controparti e in favore dei ricorrenti, circa la restituzione della somma di € 7.890,00, pagata a titolo di oblazione, per la domanda in sanatoria di abusi edilizi, di cui alla legge n. 326/2003 e L.R. n. 28/2003 (-OMISSIS- del 30.3.2004), a seguito di demolizione del manufatto abusivo e conseguente rinuncia alla domanda di condono edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. ZO IE e uditi per le parti i difensori avv. Antonietta Majellaro, per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Enrico Giannattasio per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso, gli istanti chiedevano la ripetizione dell’indebito oggettivo, a mente dell’art. 2033 c.c., consistente nella restituzione della somma di € 7.890,00, pagata a titolo di oblazione, per la domanda in sanatoria di abusi edilizi, di cui alla legge n. 326/2003 e alla L.R. n. 28/2003 (-OMISSIS- del 30.3.2004), a seguito della effettuata demolizione del manufatto abusivo, con conseguente rinuncia alla domanda di condono edilizio illo tempore presentata. Venivano, altresì, richiesti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, a far data dalla dall’11 ottobre 2017, con vittoria delle spese legali.
2.- Si costituiva l’Amministrazione, resistendo e segnatamente eccependo la prescrizione del diritto.
3.- Alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva introitata per la decisione.
4.- Indi, sussistendo dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio, ritenendo di dover porre a fondamento della decisione questione rilevata d'ufficio, con ordinanza, ha assegnato alle parti il termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie; le parti contro-deducevano su detta questione pregiudiziale, con memorie.
5.- Il ricorso è inammissibile.
All’esito di infruttuosa pratica edilizia, ai fini del condono o sanatoria, ai sensi della legge n. 326/2003 e L.R. 28/2003, parte ricorrente ha domandato la restituzione delle somme versate, ottenendo dal Comune procedente attestazione del relativo credito. Di seguito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze procedeva a rimborsare alcune somme, ma non quella, per cui parte ricorrente agisce con l’odierna domanda giudiziale.
Eppure, il Comune di Bari, con nota del 26/09/2019 (allegato n. 10 del ricorso), ha accertato e dato incarico al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere al rimborso, in favore della signora ZA sia della somma di € 7.160,00 (poi corrisposta dal Ministero) sia della somma di € 7.890,00 somma quest’ultima invece che ad oggi non risulta corrisposta, ragion per cui è stato depositato il ricorso in delibazione.
Non ricorre un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto nella fattispecie il potere amministrativo è stato esercitato, ossia il Comune ha accertato il credito e non v’è residuo potere discrezionale; tuttavia il Ministero non ha provveduto a disporre il pagamento anelato. Anzi, costituitosi, il Ministero ha eccepito la prescrizione del diritto.
La giurisdizione sulla domanda giudiziale di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo, ai sensi della legge n. 47 del 1985, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 35 comma 16, della medesima legge, norma applicabile anche al condono edilizio 2003, ai sensi dell'art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 conv., con mod., dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Infatti, la portata applicativa della disposizione è limitata alle controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell'oblazione.
Ove l'amministrazione concluda il procedimento, adottando un definitivo diniego sull'istanza oppure anche subentri una rinuncia al cd. condono, l’azione di restituzione delle somme non è qualificata, in ordine ai tempi ed ai modi da alcun potere autoritativo, per cui v’è giurisdizione del giudice ordinario sull’azione giudiziale di ripetizione dell’indebito oggettivo ( ex multis : T.A.R. Lazio, sez. Latina, sez. I, 13 gennaio 2025, n. 17; T.A.R. Lazio, sez. II, 12 gennaio 2022, n. 264; T.A.R. Campania, sez. VIII, 18 dicembre 2013, n. 5796; T.A.R. Sicilia, sez. III, 13 giugno 2012, n. 1221; Cass. civ., sez. un., 15 dicembre 2008, n. 29291).
Ciò stante, il Collegio accoglie l’eccezione sollevata ex officio di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; ricorre una mera fattispecie di indebito oggettivo, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, l’accoglimento dell’eccezione di carenza del presupposto processuale della giurisdizione del giudice amministrativo preclude l’ulteriore disamina del merito delle questioni poste.
6.- In conclusione, deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere competente il giudice ordinario competente per la materia, davanti a cui il processo, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, può essere riproposto, ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
7.- Le spese del giudizio vanno compensate per la peculiarità della controversia e definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del giudice ordinario, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 23 settembre 2025 e 4 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
CE LA, Presidente
ZO IE, Primo Referendario, Estensore
ZO Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO IE | CE LA |
IL SEGRETARIO