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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1527/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17/06/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti BUONO IOLANDA e ANDREA MICHELE MANZO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 30/08/2007; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (01/04/2009); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati e nel mutuo reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Caserta alla via dei Tessitori n. 3 resta concordemente assegnata al sig. che Parte_1 la abiterà unitamente alla figlia mentre la sig. fisserà la propria residenza altrove;
Per_1 Parte_2
3) Si conviene l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente presso il padre;
4) Le decisioni di Per_1 maggiore interesse per la ragazza, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
5) Quanto alle modalità di incontro della madre con la figlia: a) La madre terrà la figlia con sé tre giorni alla settimana e precisamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì prelevandola all'uscita di scuola sino alle ore 8:00 del giorno seguente accompagnandola direttamente a scuola o presso l'abitazione paterna. Tali giorni sono stati scelti dalla madre compatibilmente con i propri turni di lavoro e con gli impegni di studio, sportivi e sociali della minore. b) La madre, inoltre, terrà con sé la figlia, i fine settimana alterni e precisamente dal sabato mattina prelevandola presso l'abitazione 2
paterna, oppure all'uscita di scuola con pernotto fino alla domenica sera alle ore 22:00; I giorni ed orari sopraindicati resteranno invariati durante le festività natalizie e pasquali che, unitamente alle festività di calendario (onomastico e compleanno della ragazza), potranno essere regolamentate nel modo seguente: - il Natale lo trascorrerà con il padre, mentre il Capodanno con la madre. L'anno successivo l'ordine potrà rimanere immutato o essere invertito secondo le esigenze della minore;
- in occasione dell'onomastico e del compleanno della madre, la minore starà con la stessa;
- nel periodo estivo, la madre trascorrerà con la ragazza un periodo di almeno 10 giorni consecutivi o anche frazionati, nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto, da stabilirsi concordemente con il padre entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la ragazza non oltre tre giorni prima della partenza;
c) Con la chiusura della scuola sino all'apertura del nuovo anno scolastico, la minore Per_1 trascorrerà una intera settimana con un genitore e la successiva con l'altro.
6) Quanto al mantenimento della minore, i coniugi hanno concordemente stabilito un mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore nel tempo di permanenza della stessa presso di loro, con esclusione dell'assegno di mantenimento ordinario da parte del coniuge non collocatario;
7) I genitori si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie nell'interesse della minore, previamente concordate tra i coniugi e documentate. Tali spese comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (inclusi a titolo esemplificativo, i costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, gite scolastiche, viaggi di istruzione) e le spese per attività sportive (inclusi i costi di iscrizione ai corsi, l'attrezzatura sportiva occorrenda), queste ultime sempre previamente concordate e scelte da entrambi i genitori, nell'interesse della ragazza;
8) Il sig. rinuncia a qualsiasi mantenimento per sé; Parte_1
9) La sig. prende atto e accetta la rinuncia sopra formulata;
CP_1
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della ragazza con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di;
Per_1
11) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 07/11/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e , nata il Parte_1 Parte_2
12/02/1974 in CASERTA (CE); 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2007);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1527/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17/06/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti BUONO IOLANDA e ANDREA MICHELE MANZO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 30/08/2007; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (01/04/2009); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati e nel mutuo reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Caserta alla via dei Tessitori n. 3 resta concordemente assegnata al sig. che Parte_1 la abiterà unitamente alla figlia mentre la sig. fisserà la propria residenza altrove;
Per_1 Parte_2
3) Si conviene l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente presso il padre;
4) Le decisioni di Per_1 maggiore interesse per la ragazza, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
5) Quanto alle modalità di incontro della madre con la figlia: a) La madre terrà la figlia con sé tre giorni alla settimana e precisamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì prelevandola all'uscita di scuola sino alle ore 8:00 del giorno seguente accompagnandola direttamente a scuola o presso l'abitazione paterna. Tali giorni sono stati scelti dalla madre compatibilmente con i propri turni di lavoro e con gli impegni di studio, sportivi e sociali della minore. b) La madre, inoltre, terrà con sé la figlia, i fine settimana alterni e precisamente dal sabato mattina prelevandola presso l'abitazione 2
paterna, oppure all'uscita di scuola con pernotto fino alla domenica sera alle ore 22:00; I giorni ed orari sopraindicati resteranno invariati durante le festività natalizie e pasquali che, unitamente alle festività di calendario (onomastico e compleanno della ragazza), potranno essere regolamentate nel modo seguente: - il Natale lo trascorrerà con il padre, mentre il Capodanno con la madre. L'anno successivo l'ordine potrà rimanere immutato o essere invertito secondo le esigenze della minore;
- in occasione dell'onomastico e del compleanno della madre, la minore starà con la stessa;
- nel periodo estivo, la madre trascorrerà con la ragazza un periodo di almeno 10 giorni consecutivi o anche frazionati, nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto, da stabilirsi concordemente con il padre entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la ragazza non oltre tre giorni prima della partenza;
c) Con la chiusura della scuola sino all'apertura del nuovo anno scolastico, la minore Per_1 trascorrerà una intera settimana con un genitore e la successiva con l'altro.
6) Quanto al mantenimento della minore, i coniugi hanno concordemente stabilito un mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore nel tempo di permanenza della stessa presso di loro, con esclusione dell'assegno di mantenimento ordinario da parte del coniuge non collocatario;
7) I genitori si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie nell'interesse della minore, previamente concordate tra i coniugi e documentate. Tali spese comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (inclusi a titolo esemplificativo, i costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, gite scolastiche, viaggi di istruzione) e le spese per attività sportive (inclusi i costi di iscrizione ai corsi, l'attrezzatura sportiva occorrenda), queste ultime sempre previamente concordate e scelte da entrambi i genitori, nell'interesse della ragazza;
8) Il sig. rinuncia a qualsiasi mantenimento per sé; Parte_1
9) La sig. prende atto e accetta la rinuncia sopra formulata;
CP_1
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della ragazza con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di;
Per_1
11) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 07/11/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e , nata il Parte_1 Parte_2
12/02/1974 in CASERTA (CE); 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2007);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese