Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 22071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22071 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5952 del 2025, proposto da
IG ME, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dell'Arte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
PE RI, non costituito in giudizio;
RA UD, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetta Lubrano, Maria Burattini, con domicilio eletto presso lo studio Benedetta Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
AN De EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IM LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
VA UO, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Pisauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 con il quale sono stati approvati gli atti di selezione nonché le graduatorie finali dell’Avviso pubblico per la procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca, di RA UD, di AN De EL, di IM LE e di VA UO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 10 settembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame stante la sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione per avere la stessa assunto, nelle more del giudizio, un altro incarico, con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite;
Considerato che la rinuncia è stata notificata alle controparti e risulta essere, quindi, ritualmente proposta;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese delle altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ravvisato che, a fronte della notifica della rinuncia, le controparti non hanno manifestato opposizione alla stessa e che la resistente Amministrazione ha espresso adesione alla rinuncia, insistendo tuttavia per le spese di giudizio;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in adesione alla corrispondente richiesta di parte ricorrente, non ritenendosi di poter aderire alla contraria richiesta dell’Avvocatura dello Stato tenuto conto della limitata attività difensiva svolta, essendosi costituita in giudizio con formula di mero stile e successivo deposito di relazione amministrativa analogamente depositata anche in altri giudizi simili, recante peraltro argomentazioni non pertinenti rispetto alla censure proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente, Estensore
VA Vigliotti, Primo Referendario
Marco SA, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA AN |
IL SEGRETARIO