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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 514/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIADA MARIA BONANNO Parte_1 appellante contro con il patrocinio degli avv.ti CRISTIANO OSTI e FRANCESCO Controparte_1 SANSONE appellata e contro
, con il patrocinio degli Controparte_2 avv.ti VALERIA GIROLDI, ORESTE MANZI e RENATO VESTINI appellato
******
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 02/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “
1.1. Con ricorso del 3.05.2022, ritualmente notificato, il ricorrente agiva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della società
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso per le causali di cui in premesse e, conseguentemente,
pag. 1 di 6 dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in CALESTANO (PR), alla via XXV Aprile n.
6 - località Marzolara, cod. fisc. al pagamento in favore di parte P.IVA_1 ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, della somma di Parte_1 euro 28.179,74= già emersi dal conteggio di cui in premesse e dalla relativa documentazione, o di quella somma, maggire o minore che risulterà come dovuta al termine dell'espletanda CTU contabile, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti, TFR compreso, fino all'effettivo soddisfo, con obbligo, per il datore di lavoro, di procedere alla ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente stesso. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori tutti di legge e sentenza provvisoriamente esecutiva.” A riguardo, deduceva: a) di aver lavorato alle dipendenze della società a far data dall'1.04.2018 con contratto Controparte_1
a tempo indeterminato e mansioni di autista inquadrato al livello B3 del CCNL Autotrasporto Merci, Spedizioni e Logistica (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che il CCNL applicabile disciplinava l'orario del personale viaggiante in n. 47 ore settimanali;
c) di aver superato tale monte orario e di aver reiteratamente lamentato l'omessa retribuzione del lavoro straordinario al datore di lavoro;
d) di avere in ultimo Co avanzato dinnanzi all' , in data 11.02.2021, la richiesta di regolarizzazione contributiva e retributiva delle ore di lavoro straordinarie prestate nel corso del rapporto di lavoro (doc. 3 fasc. parte ricorrente); e) che la società, nell'argomentare in ordine all'infondatezza delle pretese attoree, ribadiva l'avvenuta stipula di due accordi aziendali sulla forfetizzazione degli straordinari, ai sensi e agli effetti dell'art. 11 bis del CCNL con di Parma: - il primo stipulato in data Controparte_5
21.06.2015; - il secondo datato 2.09.2021; f) che il primo accordo prevedeva espressamente la sottoscrizione da parte del personale per adesione;
g) che, tuttavia, nel caso di specie, non era mai stato stipulato tra le parti alcun accordo di fortettizzazione delle prestazioni lavorative straordinarie, e che, dunque, il ricorrente aveva diritto al pagamento integrale delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate;
h) che il secondo accordo prevedeva, ai fine della opponibilità nei riguardi Co dei lavoratori, da un lato, il deposito dello stesso accordo presso l' , e, dall'altro,
“l'adesione della maggior parte del personale coinvolto”; i) che, nel caso di specie, Co né l'accordo risultava depositato presso l , né risultavano adesioni esplicite ad opera della maggioranza del personale coinvolto;
l) che l'accoglimento delle pretese attoree non era preclusa nemmeno dalla clausola contrattuale decadenziale richiamata dalla società convenuta, trattandosi di clausola nulla, inefficace e, comunque, inoperante nei confronti del ricorrente.
1.2. Con memoria del 21.06.2023, si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.” Svolta istruttoria documentale il Tribunale adito ha rigettato il ricorso proposto dal Pt_ ritenendo che:
- il rapporto di lavoro per cui è causa va ricondotto nell'alveo della disciplina di cui all'art. 11 CCNL Trasporto Merci Logistica;
tuttavia la clausola decadenziale invocata da parte resistente – rispetto ai termini di richiesta di pagamento di
pag. 2 di 6 lavoro straordinario - è inapplicabile al caso di specie perché la datrice di lavoro non ha provato l'adesione del ricorrente agli Accordi sindacali aziendali che la prevedono (oltre al prefato art. 11) e, soprattutto perché, applicando l'art. 2965 c.c., la detta clausola rende difficoltoso l'esercizio del diritto di ripetizione degli emolumenti straordinari esigendo che la relativa richiesta sia presentata dal lavoratore stesso entro n. 6 mesi da quando sono ricevuti, in costanza di rapporto di lavoro (e non, peraltro, dalla data di cessazione del rapporto);
- nel merito, premesso che l'orario di lavoro vada individuato in n. 47 ore settimanali e non 39, il ricorrente non ha adeguatamente e sufficientemente provato il suo diritto al pagamento del compenso aggiuntivo quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta: la sola prova fornita allegando le copie dei dischi cronotachigrafi, dai quali dovrebbe risultare l'orario lavorato, è insufficiente a fondare la pretesa attorea, mancando qualsiasi specificazione – pure necessaria, a maggior ragione in una peculiare fattispecie come il lavoro cd. discontinuo – “in ordine ai diversi momenti del viaggio scanditi nelle varie fasi contrassegnate dai diversi simboli, ossia l'imprescindibile indicazione delle ore di guida, delle ore di attività (carico e scarico) nonché delle ore di riposo”; né può soccorrere d'ufficio il Giudicante ex art. 421 c.p.c., trattandosi della prova dei fatti costitutivi della domanda. Pt_ 2. Ha proposto appello il censurando la pronuncia di primo grado sulla scorta di un unico, articolato motivo, inerente l'errata applicazione degli elementi di fatto e di diritto e falsa applicazione degli artt. 36 cost. e 2697 c.c.:
- il lavoratore, appieno adempiendo l'onere della prova su di lui gravante ex art. 2967 c.c., ha fornito per tabulas la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, peraltro computandola sempre – nei conteggi prodotti – a partire dalle n. 47 ore settimanali di lavoro (e non 39), e per l'intero e non tramite forfettizzazione, come pure sancito dal Tribunale ritenuto corretto;
- ha peraltro prodotto in giudizio adeguata documentazione onde provare la fondatezza della domanda proposta, dalle stampe dei dischi cronotachigrafi ai cedolini paga fino ai conteggi;
- infine, il Giudice di prime cure, pure se impossibilitato al “soccorso istruttorio” del ricorrente ex art. 421 c.p.c. avrebbe pur sempre potuto disporre CTU Pt_ contabile, richiesta dal fin dal deposito del ricorso. 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della appellata datrice di lavoro la quale, dopo aver contestato la ricostruzione in fatto offerta dall'appellante
– il quale era peraltro perfettamente a conoscenza degli accordi aziendali integrativi via via stipulati - sin dal primo grado, ha nel merito evidenziato le radicali carenze probatorie della domanda da questi presentata e, quindi, proposto appello incidentale – ove la domanda del ricorrente dovesse trovare accoglimento - per la parte della sentenza impugnata che osta, in materia di clausola decadenziale e forfettizzazione degli straordinari sopra le 47 ore settimanali - all'ingresso nella
pag. 3 di 6 presente fattispecie degli accordi collettivi aziendali : sulla base della lettura dell'art. 11, co. 3 CCNL di settore risulta ictu oculi che i detti accordi devono essere sottoscritti con le OO.SS. stipulanti il C.C.N.L. e sono comunque applicabili a tutti i lavoratori con l'adesione della maggioranza del personale coinvolto, a pena di un'inammissibile quanto ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori firmatari e non;
ha infine contestato integralmente i conteggi offerti in produzione dall'appellante, ritenuti del tutto generici e giustificanti, in tale ottica, la richiesta di CTU contabile (sostanzialmente ad integrazione di quanto l'appellante non è stato in grado di provare) e concluso per l'integrale rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata, in via subordinata chiedendo, in caso di ritenuta fondatezza dell'appello principlae, accogliersi il proposto appello incidentale. Si è infine costituito l' – terzo chiamato in primo grado – sostanzialmente CP_6 concludendo: in caso di accoglimento del proposto appello, per un'emittenda sentenza che abbia “riguardo ad eventuali diritti economico/retributivi ed al loro ammontare condannando conseguentemente alla regolarizzazione contributiva”, in caso di rigetto dello stesso per la conferma della impugnata sentenza. 4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. L'appello è infondato e deve essere respinto. Poche parole appaiono sufficienti per confermare la correttezza della valutazione del primo giudice: nella memoria di costituzione della datrice di lavoro in primo grado è chiaro come la stessa abbia contestato le allegazioni in fatto del lavoratore, di cui ha eccepito innanzi tutto la genericità (cfr. pagg. 8, 9 e 15 e ss. – enfasi nel testo originale) : “Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente pretende di imputare le asserite differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, festivo e ad una non corretta applicazione della retribuzione delle trasferte lamentando, pertanto, violazioni del c.c.n.l. applicato al rapporto di lavoro. Sulla base di quanto sopra elabora – con criteri assolutamente incomprensibili - il conteggio prodotto in giudizio… Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato al proprio ricorso né il testo del c.c.n.l. né tantomeno le tabelle retributive utilizzate per il calcolo. Controparte non ha, quindi, assolto agli oneri probatori cui era tenuta, né potrà più farlo, stante le decadenze tipiche del rito lavoro. … Nel caso di specie il ricorrente non solo non ha allegato le norme della contrattazione collettiva di riferimento sulle quali basare le proprie pretese ma non ha allegato neppure le tabelle retributive che rappresentano un parametro fondamentale di riferimento per verificare la correttezza del conteggio e permette a di CP_1 esercitare il diritto di difesa. … espressamente disconosce la produzione avversaria sia dal punto Controparte_1 di vista formale – le stampe non hanno alcun elemento che faccia da richiamo alla Società – sia dal punto di vista sostanziale in quanto i dischi si limitano a trascrivere su di un supporto analogico le ore di guida e di riposo che sono impostate dall'autista, unico soggetto che può intervenire sul cronotachigrafo.
pag. 4 di 6 La Società non può in alcun modo intervenire sui dischi cronotachigrafi e si è limitata, di mese in mese, a trasporre in busta paga la corretta retribuzione sulla base delle ore lavorate, come avviene per tutti gli altri autisti. In ogni caso con riguardo ai cronotachigrafi la giurisprudenza è unanime da ormai molti anni il principio in virtù del quale la sola produzione dei dischi cronotachigrafi sia da sola insufficiente ad avere carattere probatorio” (pagg. A fronte di queste deduzioni, sarebbe stato onere del lavoratore provare – o chiedere di essere ammesso a provare – i fatti costitutivi della sua pretesa. Il Tribunale ha dunque correttamente ricordato che “… la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (cfr. Sent. n. 13150/2018. Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver “lavorato oltre l'orario di lavoro “senza percepire” quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario” nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Infine, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001)”. Altrettanto correttamente ha rilevato il primo giudice che “il ricorrente, a riprova della propria pretesa, si è limitato a produrre in giudizio le copie dei dischi cronotachigrafi, dai quali dovrebbe risultare l'orario lavorato;
orario che, confrontato con i cedolini paga versati in atti e, dunque, con le ore di straordinario pagate da parte datoriale, dovrebbe fondare – secondo la tesi attorea - le pretese economiche azionate in giudizio dall'odierno ricorrente. Difetta, tuttavia, a sostegno della domanda, qualsiasi allegazione in ordine ai diversi momenti del viaggio scanditi nelle varie fasi contrassegnate dai diversi simboli, ossia l'imprescindibile indicazione delle ore di guida, delle ore di attività (carico e scarico) nonché delle ore di riposo”, il che evidentemente preclude alla parte datoriale di dare la prova contraria degli assunti. La sentenza merita dunque integrale conferma – assorbito quanto riferito alla contestata applicabilità dell'accordo aziendale, evidentemente non utile laddove non sia stato dimostrato il superamento dell'orario di lavoro come retribuito. Evidentemente assorbito l'appello incidentale, espressamente condizionato. 5. Le spese del grado possono essere compensate come già in primo grado, per la natura delle parti e per la comprensibile difficoltà di dare prova puntuale della misura dell'attività svolta.
pag. 5 di 6 Va dato atto invece della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte della parte appellante principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 133/2024 del Tribunale di Parte_1
Parma pubblicata il giorno 26/2/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado tra le parti tutte;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 2/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 514/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIADA MARIA BONANNO Parte_1 appellante contro con il patrocinio degli avv.ti CRISTIANO OSTI e FRANCESCO Controparte_1 SANSONE appellata e contro
, con il patrocinio degli Controparte_2 avv.ti VALERIA GIROLDI, ORESTE MANZI e RENATO VESTINI appellato
******
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 02/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “
1.1. Con ricorso del 3.05.2022, ritualmente notificato, il ricorrente agiva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della società
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso per le causali di cui in premesse e, conseguentemente,
pag. 1 di 6 dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in CALESTANO (PR), alla via XXV Aprile n.
6 - località Marzolara, cod. fisc. al pagamento in favore di parte P.IVA_1 ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, della somma di Parte_1 euro 28.179,74= già emersi dal conteggio di cui in premesse e dalla relativa documentazione, o di quella somma, maggire o minore che risulterà come dovuta al termine dell'espletanda CTU contabile, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti, TFR compreso, fino all'effettivo soddisfo, con obbligo, per il datore di lavoro, di procedere alla ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente stesso. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori tutti di legge e sentenza provvisoriamente esecutiva.” A riguardo, deduceva: a) di aver lavorato alle dipendenze della società a far data dall'1.04.2018 con contratto Controparte_1
a tempo indeterminato e mansioni di autista inquadrato al livello B3 del CCNL Autotrasporto Merci, Spedizioni e Logistica (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che il CCNL applicabile disciplinava l'orario del personale viaggiante in n. 47 ore settimanali;
c) di aver superato tale monte orario e di aver reiteratamente lamentato l'omessa retribuzione del lavoro straordinario al datore di lavoro;
d) di avere in ultimo Co avanzato dinnanzi all' , in data 11.02.2021, la richiesta di regolarizzazione contributiva e retributiva delle ore di lavoro straordinarie prestate nel corso del rapporto di lavoro (doc. 3 fasc. parte ricorrente); e) che la società, nell'argomentare in ordine all'infondatezza delle pretese attoree, ribadiva l'avvenuta stipula di due accordi aziendali sulla forfetizzazione degli straordinari, ai sensi e agli effetti dell'art. 11 bis del CCNL con di Parma: - il primo stipulato in data Controparte_5
21.06.2015; - il secondo datato 2.09.2021; f) che il primo accordo prevedeva espressamente la sottoscrizione da parte del personale per adesione;
g) che, tuttavia, nel caso di specie, non era mai stato stipulato tra le parti alcun accordo di fortettizzazione delle prestazioni lavorative straordinarie, e che, dunque, il ricorrente aveva diritto al pagamento integrale delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate;
h) che il secondo accordo prevedeva, ai fine della opponibilità nei riguardi Co dei lavoratori, da un lato, il deposito dello stesso accordo presso l' , e, dall'altro,
“l'adesione della maggior parte del personale coinvolto”; i) che, nel caso di specie, Co né l'accordo risultava depositato presso l , né risultavano adesioni esplicite ad opera della maggioranza del personale coinvolto;
l) che l'accoglimento delle pretese attoree non era preclusa nemmeno dalla clausola contrattuale decadenziale richiamata dalla società convenuta, trattandosi di clausola nulla, inefficace e, comunque, inoperante nei confronti del ricorrente.
1.2. Con memoria del 21.06.2023, si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.” Svolta istruttoria documentale il Tribunale adito ha rigettato il ricorso proposto dal Pt_ ritenendo che:
- il rapporto di lavoro per cui è causa va ricondotto nell'alveo della disciplina di cui all'art. 11 CCNL Trasporto Merci Logistica;
tuttavia la clausola decadenziale invocata da parte resistente – rispetto ai termini di richiesta di pagamento di
pag. 2 di 6 lavoro straordinario - è inapplicabile al caso di specie perché la datrice di lavoro non ha provato l'adesione del ricorrente agli Accordi sindacali aziendali che la prevedono (oltre al prefato art. 11) e, soprattutto perché, applicando l'art. 2965 c.c., la detta clausola rende difficoltoso l'esercizio del diritto di ripetizione degli emolumenti straordinari esigendo che la relativa richiesta sia presentata dal lavoratore stesso entro n. 6 mesi da quando sono ricevuti, in costanza di rapporto di lavoro (e non, peraltro, dalla data di cessazione del rapporto);
- nel merito, premesso che l'orario di lavoro vada individuato in n. 47 ore settimanali e non 39, il ricorrente non ha adeguatamente e sufficientemente provato il suo diritto al pagamento del compenso aggiuntivo quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta: la sola prova fornita allegando le copie dei dischi cronotachigrafi, dai quali dovrebbe risultare l'orario lavorato, è insufficiente a fondare la pretesa attorea, mancando qualsiasi specificazione – pure necessaria, a maggior ragione in una peculiare fattispecie come il lavoro cd. discontinuo – “in ordine ai diversi momenti del viaggio scanditi nelle varie fasi contrassegnate dai diversi simboli, ossia l'imprescindibile indicazione delle ore di guida, delle ore di attività (carico e scarico) nonché delle ore di riposo”; né può soccorrere d'ufficio il Giudicante ex art. 421 c.p.c., trattandosi della prova dei fatti costitutivi della domanda. Pt_ 2. Ha proposto appello il censurando la pronuncia di primo grado sulla scorta di un unico, articolato motivo, inerente l'errata applicazione degli elementi di fatto e di diritto e falsa applicazione degli artt. 36 cost. e 2697 c.c.:
- il lavoratore, appieno adempiendo l'onere della prova su di lui gravante ex art. 2967 c.c., ha fornito per tabulas la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, peraltro computandola sempre – nei conteggi prodotti – a partire dalle n. 47 ore settimanali di lavoro (e non 39), e per l'intero e non tramite forfettizzazione, come pure sancito dal Tribunale ritenuto corretto;
- ha peraltro prodotto in giudizio adeguata documentazione onde provare la fondatezza della domanda proposta, dalle stampe dei dischi cronotachigrafi ai cedolini paga fino ai conteggi;
- infine, il Giudice di prime cure, pure se impossibilitato al “soccorso istruttorio” del ricorrente ex art. 421 c.p.c. avrebbe pur sempre potuto disporre CTU Pt_ contabile, richiesta dal fin dal deposito del ricorso. 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della appellata datrice di lavoro la quale, dopo aver contestato la ricostruzione in fatto offerta dall'appellante
– il quale era peraltro perfettamente a conoscenza degli accordi aziendali integrativi via via stipulati - sin dal primo grado, ha nel merito evidenziato le radicali carenze probatorie della domanda da questi presentata e, quindi, proposto appello incidentale – ove la domanda del ricorrente dovesse trovare accoglimento - per la parte della sentenza impugnata che osta, in materia di clausola decadenziale e forfettizzazione degli straordinari sopra le 47 ore settimanali - all'ingresso nella
pag. 3 di 6 presente fattispecie degli accordi collettivi aziendali : sulla base della lettura dell'art. 11, co. 3 CCNL di settore risulta ictu oculi che i detti accordi devono essere sottoscritti con le OO.SS. stipulanti il C.C.N.L. e sono comunque applicabili a tutti i lavoratori con l'adesione della maggioranza del personale coinvolto, a pena di un'inammissibile quanto ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori firmatari e non;
ha infine contestato integralmente i conteggi offerti in produzione dall'appellante, ritenuti del tutto generici e giustificanti, in tale ottica, la richiesta di CTU contabile (sostanzialmente ad integrazione di quanto l'appellante non è stato in grado di provare) e concluso per l'integrale rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata, in via subordinata chiedendo, in caso di ritenuta fondatezza dell'appello principlae, accogliersi il proposto appello incidentale. Si è infine costituito l' – terzo chiamato in primo grado – sostanzialmente CP_6 concludendo: in caso di accoglimento del proposto appello, per un'emittenda sentenza che abbia “riguardo ad eventuali diritti economico/retributivi ed al loro ammontare condannando conseguentemente alla regolarizzazione contributiva”, in caso di rigetto dello stesso per la conferma della impugnata sentenza. 4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. L'appello è infondato e deve essere respinto. Poche parole appaiono sufficienti per confermare la correttezza della valutazione del primo giudice: nella memoria di costituzione della datrice di lavoro in primo grado è chiaro come la stessa abbia contestato le allegazioni in fatto del lavoratore, di cui ha eccepito innanzi tutto la genericità (cfr. pagg. 8, 9 e 15 e ss. – enfasi nel testo originale) : “Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente pretende di imputare le asserite differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, festivo e ad una non corretta applicazione della retribuzione delle trasferte lamentando, pertanto, violazioni del c.c.n.l. applicato al rapporto di lavoro. Sulla base di quanto sopra elabora – con criteri assolutamente incomprensibili - il conteggio prodotto in giudizio… Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato al proprio ricorso né il testo del c.c.n.l. né tantomeno le tabelle retributive utilizzate per il calcolo. Controparte non ha, quindi, assolto agli oneri probatori cui era tenuta, né potrà più farlo, stante le decadenze tipiche del rito lavoro. … Nel caso di specie il ricorrente non solo non ha allegato le norme della contrattazione collettiva di riferimento sulle quali basare le proprie pretese ma non ha allegato neppure le tabelle retributive che rappresentano un parametro fondamentale di riferimento per verificare la correttezza del conteggio e permette a di CP_1 esercitare il diritto di difesa. … espressamente disconosce la produzione avversaria sia dal punto Controparte_1 di vista formale – le stampe non hanno alcun elemento che faccia da richiamo alla Società – sia dal punto di vista sostanziale in quanto i dischi si limitano a trascrivere su di un supporto analogico le ore di guida e di riposo che sono impostate dall'autista, unico soggetto che può intervenire sul cronotachigrafo.
pag. 4 di 6 La Società non può in alcun modo intervenire sui dischi cronotachigrafi e si è limitata, di mese in mese, a trasporre in busta paga la corretta retribuzione sulla base delle ore lavorate, come avviene per tutti gli altri autisti. In ogni caso con riguardo ai cronotachigrafi la giurisprudenza è unanime da ormai molti anni il principio in virtù del quale la sola produzione dei dischi cronotachigrafi sia da sola insufficiente ad avere carattere probatorio” (pagg. A fronte di queste deduzioni, sarebbe stato onere del lavoratore provare – o chiedere di essere ammesso a provare – i fatti costitutivi della sua pretesa. Il Tribunale ha dunque correttamente ricordato che “… la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (cfr. Sent. n. 13150/2018. Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver “lavorato oltre l'orario di lavoro “senza percepire” quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario” nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Infine, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001)”. Altrettanto correttamente ha rilevato il primo giudice che “il ricorrente, a riprova della propria pretesa, si è limitato a produrre in giudizio le copie dei dischi cronotachigrafi, dai quali dovrebbe risultare l'orario lavorato;
orario che, confrontato con i cedolini paga versati in atti e, dunque, con le ore di straordinario pagate da parte datoriale, dovrebbe fondare – secondo la tesi attorea - le pretese economiche azionate in giudizio dall'odierno ricorrente. Difetta, tuttavia, a sostegno della domanda, qualsiasi allegazione in ordine ai diversi momenti del viaggio scanditi nelle varie fasi contrassegnate dai diversi simboli, ossia l'imprescindibile indicazione delle ore di guida, delle ore di attività (carico e scarico) nonché delle ore di riposo”, il che evidentemente preclude alla parte datoriale di dare la prova contraria degli assunti. La sentenza merita dunque integrale conferma – assorbito quanto riferito alla contestata applicabilità dell'accordo aziendale, evidentemente non utile laddove non sia stato dimostrato il superamento dell'orario di lavoro come retribuito. Evidentemente assorbito l'appello incidentale, espressamente condizionato. 5. Le spese del grado possono essere compensate come già in primo grado, per la natura delle parti e per la comprensibile difficoltà di dare prova puntuale della misura dell'attività svolta.
pag. 5 di 6 Va dato atto invece della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte della parte appellante principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 133/2024 del Tribunale di Parte_1
Parma pubblicata il giorno 26/2/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado tra le parti tutte;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 2/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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