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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 389 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 19.2.2025
tra
, rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Colella, giusta Parte_1
mandato in calce all'atto di appello
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Aldo Massaro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Colella per l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento della domanda attrice, con conseguente annullamento della delibera condominiale di approvazione del rendiconto consuntivo per l'anno 2016, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado .
L' avv. Massaro per il Condominio appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.11.2023, interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
861/2023, emessa dal Tribunale di Taranto il 17.4.2023, con cui era stata soltanto parzialmente accolta con compensazione delle spese la sua impugnazione della delibera condominiale di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016 .
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure, nel dichiarare l'illegittimità
parziale dell'impugnato rendiconto, lo avesse in sostanza emendato nella sola parte relativa ad alcune voci, salvandolo per il resto;
denunziava altresì l'errata interpretazione dei principi di diritto relativi all'impugnazione delle delibere condominiali e la non corretta interpretazione delle risultanze istruttorie, tra cui la CTU espletata a mezzo del dott . Persona_1
Si costituiva anche in questa fase l'appellato , concludendo per il rigetto del gravame CP_1
con vittoria di spese .
La causa veniva rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 19.2.2025, dopo che le parti avevano depositato scritti conclusivi .
L'appello appare fondato e va pertanto accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza
Non può infatti condividersi la conclusione cui è giunto il primo Giudice che, dopo aver accertato l'illegittimità di alcune ( sei ) delle numerose ( ben ventidue ) voci del rendiconto contestate nell'analitico atto di citazione, lo ha soltanto parzialmente emendato ed annullato, salvandolo per la restante parte .
Di ciò si duole giustamente l'odierno appellante, lamentando l'accoglimento soltanto parziale della sua impugnazione, sicchè il Giudice, anziché trarre la logica conseguenza dell'accertata illegittimità di alcune ( ma rilevanti ) poste dell'impugnato bilancio consuntivo 2016, nonché della violazione dei principi di chiarezza ed intellegibilità, cioè annullarlo per contrarietà alle norme di legge e del regolamento condominiale, lo ha soltanto parzialmente emendato, dichiarandone l'illegittimità nella sola parte relativa alle suddette voci e salvandone la legittimità ed efficacia per la restante parte .
Posta infatti l'evidente contrarietà alla legge ed al regolamento condominiale delle sei voci del rendiconto censurate in sentenza ( che in mancanza di appello del è quindi passata in CP_1
giudicato ), occorre qui osservare che oggetto di esplicita censura contenuta nell'atto introduttivo era stata anche la redazione del bilancio 2016 secondo il criterio di competenza e non di cassa,
ovvero con criterio misto, sicchè il a p. 3 della citazione, ne denunziava la Controparte_2
scarsa chiarezza ed intellegibilità, tale da non “consentire la verifica della correttezza dell'andamento contabile e del corrispondente operato del soggetto ad esso preposto . . . la mancata indicazione del criterio contabile utilizzato per la redazione del bilancio, stante anche la complessità della gestione, costituisce una violazione dei su esposti principi” ( di chiarezza ed intellegibilità ) .
Sul punto il CTU dott aveva significativamente censurato la legittimità del rendiconto Persona_1
esaminato, sia perché l'adozione del criterio di competenza “seppur con aggiustamenti molto più
vicini al principio di cassa” anziché del puro criterio di cassa ne aveva inficiato la “fruibilità” da parte dei condomini, non consentendo agli stessi “l'immediato riscontro delle risultanze del rendiconto” ( cfr p. 20 ), sia per l'aver indicato il totale delle attività e passività dello Stato
Patrimoniale in E 45.115,38 anziché E 12.014,40, per aver riportato il TFR del portiere 2015-2016 per E 3509,55 e l'accantonamento delle cassette postali di E 392,25 sia tra le attività che tra le passività, per aver omesso di specificare i saldi attivi e passivi dei conti correnti utilizzati dal e la disponibilità della cassa contanti alla fine dell'esercizio 2016 , concludendo CP_1
quindi per la non conformità del bilancio consuntivo alla vigente normativa in materia ( cfr p, 21
) .
In aggiunta a ciò, il CTU censurava alcune voci del consuntivo per aver ripartito le relative spese
( ascensori, energia elettrica, pulizia, IMU per l'alloggio del portiere, manutenzione delle aiuole )
applicando tabelle millesimali diverse da quelle previste dal Regolamento condominiale, con conseguente illegittimità della delibera di approvazione del rendiconto, che veniva poi recepita ed accertata nella sentenza qui impugnata .
La conclusione del dott. è che “il bilancio consuntivo 01.01.2016 – 31.12.2016 del Persona_1
condominio di , approvato con delibera del 19.7.2017, non è stato redatto in Controparte_1
conformità ai criteri di legge e in applicazione del Regolamento di Condominio con riferimento alla ripartizione ed imputazione delle spese” ( cfr p.21 della sua relazione ) .
Il Giudice di prime cure, discostandosi da tale conclusione senza darne adeguata motivazione, si è
invece limitato ad affermare l'illegittimità delle sole voci di bilancio che non rispondevano ai criteri di ripartizione delle spese previsti dal regolamento condominiale, senza annullare la delibera di approvazione del rendiconto per violazione di legge ( art 1130 bis cc ) poiché non rispondente ai criteri di chiarezza e trasparenza che ne devono ispirare la redazione .
Ed invero sia la Cassazione ( cfr sentt nn 27639/2018 – 10153/2011 ) che la prevalente giurisprudenza di merito ( cfr per tutte Trib Roma sentt nn 14958/2022 – 1918/2019 ) hanno chiaramente affermato che il rendiconto della gestione condominiale deve essere redatto secondo il principio di cassa e non quello di competenza o c.d. “misto”, perché solo il primo consente ai singoli condomini di avere una chiara cognizione dell'operato dell'amministrazione e del corretto utilizzo dei criteri di ripartizione delle spese comuni, nonché conoscere la reale consistenza del fondo comune .
Nel caso di specie, come si evince dall'analisi del bilancio effettuata dal CTU, sono stati violati i fondamentali principi di chiarezza e intellegibilità che ne devono presiedere la corretta redazione,
essendo stato adottato il principio di competenza anziché quello di cassa, annotate attività e passività dello Stato Patrimoniale per E 45.115,38 anziché E 12.014,40, riportato il TFR del portiere e l'accantonamento delle cassette postali sia nell'attivo che nel passivo, omessa la specificazione dell'ammontare del saldo dei c/c condominiali e della cassa a fine esercizio, ripartite alcune spese in violazione dei criteri di cui al Regolamento condominiale .
Logica conclusione è l'evidente illegittimità del rendiconto 2016 per violazione di legge e di
Regolamento condominiale, con conseguente annullamento dell'impugnata delibera condominiale del 19.7.2017 che l'ha approvato .
In tal senso va riformata l'impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello proposto dal condomino;
le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da Parte_1
dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta,
non possono che seguire la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 861/2023 emessa dal
Tribunale di Taranto il 17.4.2023, annulla l'impugnata delibera condominiale del
19.7.2016 nella parte in cui ha approvato il bilancio consuntivo 2016 del
[...]
in ; Controparte_1 CP_1
2. condanna il di cui sopra al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che si liquidano per il primo grado in E 264,00 per esborsi ed E 5.000,00 per compensi professionali e per la presente fase in E 382,50 per esborsi ed E 3000,00 per compensi, oltre ad IVA, CAP e RSG al 15% ;
Così deciso in Taranto in data 26.2.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)